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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Campobasso, Sezione per i minorenni, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Federico Scioli Consigliere rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
Dr.ssa Sonia Caterina Consigliere onorario
Dr. Paolo Orabona Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 228/25 V.G. di appello avverso la sentenza n. 21/25 emessa dal
Tribunale per i minorenni di Campobasso, pubblicata il 4/8/25 a conclusione del giudizio n.
60000007/22 R.G., vertente tra
nato in [...] l'[...] e residente in [...]
n. 114, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Sabatini del foro di Campobasso (pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Email_1
Campobasso alla via De Attellis n. 11 APPELLANTE
e
in qualità di madre della minore rappresentata e difesa nel primo CP_1 Per_1
grado di Giudizio dall'Avv. Nais Gentile con studio in VIA CALDERARI 4 - 86021, BOJANO (CB),
PEC: Email_2
APPELLATA-contumace
(Cod. Fisc.: ), con studio in Campobasso alla Via Petitti CP_2 CodiceFiscale_1
n.5 (PEC: in qualità di tutore e difensore della Email_3
minore Persona_2
APPELLATA
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 9/12/25.
Per il P.G.: rigetto dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 30/9/25, ha impugnato la sentenza n. 21/25 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Campobasso, che ha dichiarato in stato di adottabilità la minore
[...]
Il padre della minore ha chiesto di revocare la dichiarazione di adottabilità. Per_2
Si è costituito il tutore della bambina, chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
In forza dell'art. 8, comma 1, L. n. 184/83, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono, perché privi, in concreto, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La situazione di abbandono presuppone la mancanza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del fanciullo.
Pertanto lo stato di abbandono si configura come grave e irreparabile violazione degli obblighi di cui all'art. 30 Cost.
Nella vicenda in esame il Tribunale per i minorenni ha inizialmente disposto, in via urgente e cautelare, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori della minore, disponendo il suo collocamento in una idonea struttura. Con decreto del 15/6/22 ha confermato il precedente decreto. Successivamente la madre della minore è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, con decreto adottato dal Tribunale per i minorenni di Campobasso in data
29/10/24 nell'ambito del medesimo procedimento. Il rapporto genitoriale è quindi proseguito con il padre. A questo scopo il Tribunale per i minorenni ha favorito la frequentazione del padre e della figlia una volta a settimana. L'appellante è stato infatti autorizzato a tenere con sé la bambina per una intera giornata, riaccompagnandola nella struttura a fine giornata. Gli incontri sono stati monitorati dal Servizio sociale di Campobasso.
Per delibare in merito allo stato di adottabilità della minore è quindi indispensabile richiamare le relazioni redatte dal competente Servizio sociale e dalla struttura ove è stata temporaneamente collocata la minore.
E' in atti la relazione a firma della dott.ssa coordinatrice della struttura di accoglienza, Persona_3 risalente al 17/1/24. Si legge nella relazione che “appare gioioso e affettuoso nei confronti Pt_1 della figlia, rivolgendole frasi affettuose e tendendo a ricercare contatto e vicinanza”. Si evidenzia poi che egli “non appare pienamente consapevole di quello che è il suo ruolo genitoriale in termini anche di responsabilità e aspettative a lungo termine”. In particolare appare “poco adeguato rispetto
a quelle che sono le necessità e i bisogni della piccola sembrando carente in quella che è la Per_1 funzione protettiva”.
La relazione segnala un presunto deficit nel comportamento del padre, inerente alla “funzione protettiva” nei confronti della figlia. Al riguardo non può non rilevarsi che la coordinatrice non si esprime affatto in termini di certezza (“sembrando carente […]”). Inoltre è estremamente laconica, in quanto non motiva il suo giudizio, offrendo elementi valutativi utili a ripercorrere l'iter logico- argomentativo che condurrebbe a siffatte conclusioni. Ciò inibisce al giudice di apprezzarne la correttezza ed attendibilità. Peraltro la valutazione della coordinatrice è frutto di un periodo di osservazione (circa due mesi) estremamente contenuto e ciò solleva non pochi dubbi sull'attendibilità
e definitività del giudizio.
E' in atti la relazione dell'assistente sociale e della psicologa dell'ATS di Campobasso, redatta in data
14/1/25. Le due firmatarie espongono di avere effettuato una sola visita nell'abitazione dell'appellante (una seconda ispezione non è stata eseguita in quanto la minore non ha potuto incontrare il padre). In occasione di quella visita, la minore aveva terminato il pasto con il padre. In presenza delle assistenti sociali, chiedeva “solo di stare in braccio al padre”, segno evidente Per_1 del legame esistente tra i due. Nella relazione si evidenzia poi “la povertà dei giochi” e “di materiale di prima necessità”. Si tratta di circostanze assai poco rilevanti ai fini del giudizio di adottabilità. La
“povertà (non assenza, ndr) di giochi” non è certo indice di abbandono. Quanto al “materiale di prima necessità”, nella stessa relazione si dà atto che il padre ha chiarito di non possedere in casa indumenti ed altro, utili alla bambina, in quanto soggiorna nella struttura di accoglienza che provvede a Per_1 fornire al padre quanto necessario in occasione degli incontri settimanali. Gli assistenti rilevano poi la presenza in camera da letto di “un lettino con le sponde” che la piccola utilizza per il riposo pomeridiano, nonché di un “seggiolone” per i pasti collocato nella cucina dell'abitazione. Tali arredi evidenziano lo sforzo del genitore di creare un ambiente accogliente per la bambina. Infine nella relazione si sottolinea che “l'ambiente era particolarmente freddo”, in quanto riscaldato solo da una stufa elettrica.
Gli elementi raccolti dalle assistenti sociali sono chiaramente inidonei a delineare una condizione di abbandono della minore. La stessa relazione sottolinea infatti come le limitate frequentazioni padre- figlia “limitano il lavoro del Servizio scrivente e l'osservazione diretta, utile ad una valutazione approfondita del rapporto tra padre e minore […]”. Le assistenti sociali pertanto evitano di formulare qualsiasi giudizio definitivo.
Nella successiva relazione dell'8/5/25, redatta a seguito di ulteriori visite eseguite nell'abitazione del padre, si conferma che “la relazione affettiva tra il padre e la figlia è presente”. Tuttavia
“permangono […] criticità su una concreta conoscenza dei bisogni e degli sviluppi che riguardano una bambina. Il Sig. mostra grande apertura e volontà ad avere la figlia con sé, questo però Pt_1 dovrebbe andare di pari passo con la maturità emotiva del genitore e la consapevolezza delle numerose esigenze di un bambino”.
La sintetica relazione evidenzia una “criticità” nella comprensione da parte del genitore “dei bisogni
e degli sviluppi” della bambina. E tuttavia non descrive concrete situazioni da cui inferire la difficoltà del padre di intercettare i bisogni della bambina. Anche in questo caso la lacunosità della relazione inibisce al giudice di valutare correttamente ed esaustivamente la condotta del padre.
Le assistenti sociali non giungono peraltro a sostenere che l'appellante neghi quel minimo di cure e di affetto indispensabili per la crescita sana ed equilibrata di Per_1
Se ne desume che anche tale relazione è assolutamente inidonea a fondare una dichiarazione ex art. 7 L. 184/83. E' stata acquisita la relazione del 22/5/25, redatta dalla dott.ssa , referente del percorso di Per_4 sostegno alla genitorialità in atto in favore di Si rappresenta che il ricorrente manifesta “il Pt_1 desiderio e la forte motivazione a voler crescere la piccola da cui sente di essere riconosciuto Per_1 sempre più come persona significativa”. ha cercato di fare propri i suggerimenti e gli input Pt_1 di riflessione che sono stati forniti, di volta in volta, in ordine alla capacità di accudimento e al riconoscimento dei bisogni reali della figlia, alla competenza affettivo-relazionale e alla capacità educativa e normativa”. Tuttavia “si rileva ancora la tendenza a sottovalutare e/o normalizzare le conseguenze di alcuni comportamenti” e ciò rende opportuno proseguire “il percorso di sostegno alla genitorialità”.
Quest'ultima relazione non aggiunge elementi significativi al quadro già delineato dalle precedenti osservazioni svolte dai servizi sociali.
Nessuna relazione, tra quelle esaminate, evidenzia la mancanza di quel minimo di cure materiali e di affetto in favore di da parte del padre. Non viene segnalata alcuna situazione di grave e Per_1 irreparabile violazione degli obblighi genitoriali di cui all'art. 30 Cost. Non si rappresenta alcuna condotta gravemente immorale o disordinata del padre, nessun maltrattamento ai danni della bambina, nessuna condizione di malnutrizione, di cattiva cura dell'igiene personale, di grave e irreversibile disinteresse nei confronti della bambina.
Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale per i minorenni, le presunte “criticità” riscontrate nel genitore, peraltro non verificabili obiettivamente in quanto non oggettivate in chiare condotte, non si traducono in incapacità di allevare ed educare la minore. Nessuna delle relazioni contiene un siffatto giudizio.
Il genitore svolge regolarmente attività lavorativa;
non ha precedenti penali né di polizia, secondo quanto emerge dalla annotazione della Squadra Mobile di Campobasso. Dispone di una abitazione, anche arredata in funzione dei bisogni primari della bambina.
Ha documentato di avere assunto alle proprie dipendenze una babysitter, a partire dal 20/1/25, evidentemente per meglio accudire la minore. L'impiego di significative risorse economiche dimostra la ferma volontà del padre di prendersi cura della bambina, nonché la consapevolezza dell'impegno che scaturisce dal ruolo genitoriale.
Alla stregua degli elementi finora acquisiti, non sussiste lo stato di abbandono della minore.
Quanto poc'anzi evidenziato, unitamente alla disponibilità manifestata da a raccogliere i Pt_1 suggerimenti dei servizi sociali (cfr. ultima relazione del 22/5/25), esclude inoltre che possa ritenersi provata la presunta irrecuperabilità delle sue capacità genitoriali in un tempo ragionevole, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c), L. adoz. Ciò inibisce a maggior ragione la declaratoria dello stato di adottabilità della minore. In riforma dell'impugnata sentenza, va quindi dichiarata l'insussistenza dello stato di abbandono della minore, con conseguente revoca dello stato di adottabilità.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio (in cui assumono rilievo anche interessi pubblici), devono essere integralmente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 30/9/25, nei confronti di e Parte_1 CP_1
(tutrice di ), con l'intervento del Procuratore Generale presso CP_2 Persona_2
la Corte di Appello, avverso la sentenza n. 21/25 emessa dal Tribunale per i minorenni di
Campobasso, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'insussistenza dello stato di abbandono della minore con Persona_2
conseguente revoca dello stato di adottabilità;
• compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 9/12/2025.
Il consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
Dr. ssa Rita Carosella
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Campobasso, Sezione per i minorenni, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Federico Scioli Consigliere rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
Dr.ssa Sonia Caterina Consigliere onorario
Dr. Paolo Orabona Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 228/25 V.G. di appello avverso la sentenza n. 21/25 emessa dal
Tribunale per i minorenni di Campobasso, pubblicata il 4/8/25 a conclusione del giudizio n.
60000007/22 R.G., vertente tra
nato in [...] l'[...] e residente in [...]
n. 114, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Sabatini del foro di Campobasso (pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Email_1
Campobasso alla via De Attellis n. 11 APPELLANTE
e
in qualità di madre della minore rappresentata e difesa nel primo CP_1 Per_1
grado di Giudizio dall'Avv. Nais Gentile con studio in VIA CALDERARI 4 - 86021, BOJANO (CB),
PEC: Email_2
APPELLATA-contumace
(Cod. Fisc.: ), con studio in Campobasso alla Via Petitti CP_2 CodiceFiscale_1
n.5 (PEC: in qualità di tutore e difensore della Email_3
minore Persona_2
APPELLATA
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 9/12/25.
Per il P.G.: rigetto dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 30/9/25, ha impugnato la sentenza n. 21/25 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Campobasso, che ha dichiarato in stato di adottabilità la minore
[...]
Il padre della minore ha chiesto di revocare la dichiarazione di adottabilità. Per_2
Si è costituito il tutore della bambina, chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
In forza dell'art. 8, comma 1, L. n. 184/83, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono, perché privi, in concreto, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La situazione di abbandono presuppone la mancanza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del fanciullo.
Pertanto lo stato di abbandono si configura come grave e irreparabile violazione degli obblighi di cui all'art. 30 Cost.
Nella vicenda in esame il Tribunale per i minorenni ha inizialmente disposto, in via urgente e cautelare, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori della minore, disponendo il suo collocamento in una idonea struttura. Con decreto del 15/6/22 ha confermato il precedente decreto. Successivamente la madre della minore è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, con decreto adottato dal Tribunale per i minorenni di Campobasso in data
29/10/24 nell'ambito del medesimo procedimento. Il rapporto genitoriale è quindi proseguito con il padre. A questo scopo il Tribunale per i minorenni ha favorito la frequentazione del padre e della figlia una volta a settimana. L'appellante è stato infatti autorizzato a tenere con sé la bambina per una intera giornata, riaccompagnandola nella struttura a fine giornata. Gli incontri sono stati monitorati dal Servizio sociale di Campobasso.
Per delibare in merito allo stato di adottabilità della minore è quindi indispensabile richiamare le relazioni redatte dal competente Servizio sociale e dalla struttura ove è stata temporaneamente collocata la minore.
E' in atti la relazione a firma della dott.ssa coordinatrice della struttura di accoglienza, Persona_3 risalente al 17/1/24. Si legge nella relazione che “appare gioioso e affettuoso nei confronti Pt_1 della figlia, rivolgendole frasi affettuose e tendendo a ricercare contatto e vicinanza”. Si evidenzia poi che egli “non appare pienamente consapevole di quello che è il suo ruolo genitoriale in termini anche di responsabilità e aspettative a lungo termine”. In particolare appare “poco adeguato rispetto
a quelle che sono le necessità e i bisogni della piccola sembrando carente in quella che è la Per_1 funzione protettiva”.
La relazione segnala un presunto deficit nel comportamento del padre, inerente alla “funzione protettiva” nei confronti della figlia. Al riguardo non può non rilevarsi che la coordinatrice non si esprime affatto in termini di certezza (“sembrando carente […]”). Inoltre è estremamente laconica, in quanto non motiva il suo giudizio, offrendo elementi valutativi utili a ripercorrere l'iter logico- argomentativo che condurrebbe a siffatte conclusioni. Ciò inibisce al giudice di apprezzarne la correttezza ed attendibilità. Peraltro la valutazione della coordinatrice è frutto di un periodo di osservazione (circa due mesi) estremamente contenuto e ciò solleva non pochi dubbi sull'attendibilità
e definitività del giudizio.
E' in atti la relazione dell'assistente sociale e della psicologa dell'ATS di Campobasso, redatta in data
14/1/25. Le due firmatarie espongono di avere effettuato una sola visita nell'abitazione dell'appellante (una seconda ispezione non è stata eseguita in quanto la minore non ha potuto incontrare il padre). In occasione di quella visita, la minore aveva terminato il pasto con il padre. In presenza delle assistenti sociali, chiedeva “solo di stare in braccio al padre”, segno evidente Per_1 del legame esistente tra i due. Nella relazione si evidenzia poi “la povertà dei giochi” e “di materiale di prima necessità”. Si tratta di circostanze assai poco rilevanti ai fini del giudizio di adottabilità. La
“povertà (non assenza, ndr) di giochi” non è certo indice di abbandono. Quanto al “materiale di prima necessità”, nella stessa relazione si dà atto che il padre ha chiarito di non possedere in casa indumenti ed altro, utili alla bambina, in quanto soggiorna nella struttura di accoglienza che provvede a Per_1 fornire al padre quanto necessario in occasione degli incontri settimanali. Gli assistenti rilevano poi la presenza in camera da letto di “un lettino con le sponde” che la piccola utilizza per il riposo pomeridiano, nonché di un “seggiolone” per i pasti collocato nella cucina dell'abitazione. Tali arredi evidenziano lo sforzo del genitore di creare un ambiente accogliente per la bambina. Infine nella relazione si sottolinea che “l'ambiente era particolarmente freddo”, in quanto riscaldato solo da una stufa elettrica.
Gli elementi raccolti dalle assistenti sociali sono chiaramente inidonei a delineare una condizione di abbandono della minore. La stessa relazione sottolinea infatti come le limitate frequentazioni padre- figlia “limitano il lavoro del Servizio scrivente e l'osservazione diretta, utile ad una valutazione approfondita del rapporto tra padre e minore […]”. Le assistenti sociali pertanto evitano di formulare qualsiasi giudizio definitivo.
Nella successiva relazione dell'8/5/25, redatta a seguito di ulteriori visite eseguite nell'abitazione del padre, si conferma che “la relazione affettiva tra il padre e la figlia è presente”. Tuttavia
“permangono […] criticità su una concreta conoscenza dei bisogni e degli sviluppi che riguardano una bambina. Il Sig. mostra grande apertura e volontà ad avere la figlia con sé, questo però Pt_1 dovrebbe andare di pari passo con la maturità emotiva del genitore e la consapevolezza delle numerose esigenze di un bambino”.
La sintetica relazione evidenzia una “criticità” nella comprensione da parte del genitore “dei bisogni
e degli sviluppi” della bambina. E tuttavia non descrive concrete situazioni da cui inferire la difficoltà del padre di intercettare i bisogni della bambina. Anche in questo caso la lacunosità della relazione inibisce al giudice di valutare correttamente ed esaustivamente la condotta del padre.
Le assistenti sociali non giungono peraltro a sostenere che l'appellante neghi quel minimo di cure e di affetto indispensabili per la crescita sana ed equilibrata di Per_1
Se ne desume che anche tale relazione è assolutamente inidonea a fondare una dichiarazione ex art. 7 L. 184/83. E' stata acquisita la relazione del 22/5/25, redatta dalla dott.ssa , referente del percorso di Per_4 sostegno alla genitorialità in atto in favore di Si rappresenta che il ricorrente manifesta “il Pt_1 desiderio e la forte motivazione a voler crescere la piccola da cui sente di essere riconosciuto Per_1 sempre più come persona significativa”. ha cercato di fare propri i suggerimenti e gli input Pt_1 di riflessione che sono stati forniti, di volta in volta, in ordine alla capacità di accudimento e al riconoscimento dei bisogni reali della figlia, alla competenza affettivo-relazionale e alla capacità educativa e normativa”. Tuttavia “si rileva ancora la tendenza a sottovalutare e/o normalizzare le conseguenze di alcuni comportamenti” e ciò rende opportuno proseguire “il percorso di sostegno alla genitorialità”.
Quest'ultima relazione non aggiunge elementi significativi al quadro già delineato dalle precedenti osservazioni svolte dai servizi sociali.
Nessuna relazione, tra quelle esaminate, evidenzia la mancanza di quel minimo di cure materiali e di affetto in favore di da parte del padre. Non viene segnalata alcuna situazione di grave e Per_1 irreparabile violazione degli obblighi genitoriali di cui all'art. 30 Cost. Non si rappresenta alcuna condotta gravemente immorale o disordinata del padre, nessun maltrattamento ai danni della bambina, nessuna condizione di malnutrizione, di cattiva cura dell'igiene personale, di grave e irreversibile disinteresse nei confronti della bambina.
Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale per i minorenni, le presunte “criticità” riscontrate nel genitore, peraltro non verificabili obiettivamente in quanto non oggettivate in chiare condotte, non si traducono in incapacità di allevare ed educare la minore. Nessuna delle relazioni contiene un siffatto giudizio.
Il genitore svolge regolarmente attività lavorativa;
non ha precedenti penali né di polizia, secondo quanto emerge dalla annotazione della Squadra Mobile di Campobasso. Dispone di una abitazione, anche arredata in funzione dei bisogni primari della bambina.
Ha documentato di avere assunto alle proprie dipendenze una babysitter, a partire dal 20/1/25, evidentemente per meglio accudire la minore. L'impiego di significative risorse economiche dimostra la ferma volontà del padre di prendersi cura della bambina, nonché la consapevolezza dell'impegno che scaturisce dal ruolo genitoriale.
Alla stregua degli elementi finora acquisiti, non sussiste lo stato di abbandono della minore.
Quanto poc'anzi evidenziato, unitamente alla disponibilità manifestata da a raccogliere i Pt_1 suggerimenti dei servizi sociali (cfr. ultima relazione del 22/5/25), esclude inoltre che possa ritenersi provata la presunta irrecuperabilità delle sue capacità genitoriali in un tempo ragionevole, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c), L. adoz. Ciò inibisce a maggior ragione la declaratoria dello stato di adottabilità della minore. In riforma dell'impugnata sentenza, va quindi dichiarata l'insussistenza dello stato di abbandono della minore, con conseguente revoca dello stato di adottabilità.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio (in cui assumono rilievo anche interessi pubblici), devono essere integralmente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 30/9/25, nei confronti di e Parte_1 CP_1
(tutrice di ), con l'intervento del Procuratore Generale presso CP_2 Persona_2
la Corte di Appello, avverso la sentenza n. 21/25 emessa dal Tribunale per i minorenni di
Campobasso, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'insussistenza dello stato di abbandono della minore con Persona_2
conseguente revoca dello stato di adottabilità;
• compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 9/12/2025.
Il consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
Dr. ssa Rita Carosella