Art. 20.
Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, n. 71 , ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge.
Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, n. 71 , ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge.
Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.