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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15560 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice AN OL ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30345 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROLI FRANCESCO
PARTE OPPONENTE
e e per essa, quale mandataria la in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUDINI ELIO
PARTE OPPOSTA nonchè
, C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. P.IVA_1
UN PA e UN NI
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale Civile di Roma, ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi degli artt. 615, 27 I co., 30 (foro elettivo ex art. CGC) e 480 CP_3
III co. c.p.c., contrariis rejectis, in accoglimento anche di una sola delle conclusioni di seguito rassegnate, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo ex art. 615 c.p.c., dato atto che la , Con sede Controparte_3 legale in 00127 Via Sardegna 129, Pec CP_3 Email_1
è l' unico soggetto legittimato a contraddire le domande proposte con P.IVA_2 questo atto d'opposizione: 1) In via principale: DICHIARARE LA NULLITÀ DEL
PRECETTO PER DIFETTO DI PRVA DELLA TITOLARITÀ ATTIVA DEL
RAPPORTO IN CAPO A dando atto che l'opponente contesta Controparte_1 l'esistenza del contratto di cessione nonché l'inclusione tra i crediti assertivamente ceduti quello menzionato nel precetto. 2) In subordine: a) DICHIARARE LA NULLITÀ
DEL PRECETTO EX ARTT. 479 E 480 C.P.C. PERCHÉ L'ATTO DI SVINCOLO DELLE
SOMME MUTUATE NON E' FONDATO SU DI UN TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474
C.P.C. in mancanza di prova dello svincolo delle somme costituite in garanzia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
b) dichiarare infondata l'intimazione ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica e la pretesa di a Controparte_1 procedere all'esecuzione forzata. 3) In ulteriore subordine: DICHIARARE LA NULLITÀ
DEL PRECETTO ED INFONDATO IL DIRITTO DELLA CESSIONARIA A
PRCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA PER DIFETTO DI NOTIFICA DEL
TITOLO ESECUTIVO PRIMA O CONTESTUALMENTE ALLA NOTIFICA DEL
PRECETTO EX ART. 479 C.P.C.. 4) In subordine, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. del 3.7.2003 ai rogiti del Notaio (rep.60328/12414), ad Persona_1 interesse variabile: - 4.1) ACCERTARE E DICHIARARE che il piano di ammortamento predisposto dalla banca ed allegato al contratto di mutuo risulta elaborato in regime di capitalizzazione composta e che ha generato interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.; - 4.2) ACCERTARE E DICHIARARE che detto regime finanziario non è stato né convenuto ma nemmeno dichiarato in contratto sia per il piano di ammortamento allegato sia per il piano di rimborso non allegato e, in mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, il regime finanziario da applicarsi è quello della capitalizzazione semplice;
- 4.3) ACCERTARE E DICHIARARE che, rielaborando il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice il tasso che risulta effettivamente applicato è superiore “ab origine” alla soglia dell'usura. con la necessaria e conseguente applicazione dell'art. 1815 comma II c.c.; - 4.4) ACCERTARE
E DICHIARARE che, in ogni caso, la mancata indicazione del regime finanziario adottato per il piano di ammortamento e per il piano di rimborso rende nulla la pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, 1346
c.c.; - 4.5) ACCERTARE E DICHIARARE che l'inesatta indicazione del tasso di interesse effettivamente applicato rende nulla la relativa pattuizione ex artt. 1284 comma 3 c.c. e
117, comma IV T.U.B., e per l'effetto: - 4.6) ACCERTARE E DICHIARARE, l'usurarietà originaria dei tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, pattuiti e/o applicati al
Pag. 2 di 13 contratto dedotto in lite, perchè posti in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. e/o dell'art. 1322 comma 2 c.c.., tenuto conto delle remunerazioni, delle spese collegate all'erogazione del credito del contratto di assicurazione e del differenziale di regime finanziario, ovvero l'incremento del TAN determinato dall'applicazione dal regime di capitalizzazione composta in luogo di quello semplice e che, di conseguenza, nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi, corrispettivi moratori e spese;
- 4.7) in ogni caso, RIDETERMINARE IL SALDO DEI RAPPORTI DI DARE - AVERE INTERCORSI
TRA LE PARTI e, per l'effetto, DICHIARARE CHE LA CESSIONARIA DEL CREDITO
NON HA DIRITTO AD AGIRE ESECUTIVAMENTE PER L'IMPORTO DELLE SOMME
PRECETTATE; - 4.8) DI CONSEGUENZA CONDANNARE LA BANCA OPPOSTA,
IN PERSONA DEL L.R. Controparte_4
PR TE , alla restituzione in favore di tutte le somme Parte_1 indebitamente corrisposte a titolo di interessi, anche anatocistici, accessori e spese, nella misura ritenuta provata o di giustizia, il tutto oltre interessi fino al dì dell'effettivo saldo, anche mediante compensazione con quanto eventualmente accertato a credito della banca convenuta con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa. 5) In ulteriore e gradato subordine a tutti i motivi precedenti, dato atto che l'opponente ha provato di aver pagato personalmente somme superiori a quelle precettate e che la banca ha incassato dalla vendita forza di altri immobili di proprietà dei garanti e CP_5 [...]
e della la società Le Idee srl, anche quale terza datrice di ipoteca, ovvero della Per_2 sig.ra acquirente di beni dati in garanzia dalla società Le Idee srl, Persona_3 tenuto conto di tutti i pagamenti spontanei o forzosi effettuati, RIDETERMINARE IL
SALDO DEI RAPPORTI DI DARE - AVERE INTERCORSI TRA LE PARTI e, per l'effetto,
DICHIARARE CHE LA CESSIONARIA DEL CREDITO NON HA DIRITTO AD AGIRE
ESECUTIVAMENTE PER L'IMPORTO DELLE SOMME PRECETTATE, ma solo quelle che saranno accertate come dovute e se dovute in corso di causa. 6) Condannare
[...]
la mandataria nonché la banca cedente, Controparte_1 CP_2 [...] al pagamento in solido tra loro, a favore Controparte_6 dell'opponente delle spese e compensi di lite oltre agli accessori nella misura di legge vigente…”;
Pag. 3 di 13 per la e per essa, quale mandataria la “Voglia Controparte_1 CP_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi come esposti nel presente atto, - in via preliminare, rigettare l'istanza formulata dal Sig. di Parte_1 sospensione dell'esecutorietà ed efficacia esecutiva del titolo in quanto generica, lacunosa e infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in ordine alle domande compensative, risarcitorie e/o di condanna svolte da parte opponente, per tutte le motivazioni riportate nel presente atto;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. con l'atto di opposizione perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria,
l'esponente chiede volersi rigettare tutte le avverse istanze istruttorie per tutti i motivi come esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”; per la : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
(contratto di mutuo fondiario) sotteso all'atto di precetto opposto;
- nel merito: rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato che l'importo dovuto dall'opponente in favore della cessionaria sia inferiore a quello precettato dichiarare valido ed efficace il precetto per la minor somma effettivamente dovuta;
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio e con salvezza di ogni diritto”.
FATTO – Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato alla CP_1
e per essa quale mandataria alla il sig. ha
[...] CP_2 Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 11 giugno
2024 in forza del contratto di mutuo fondiario (ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs n.
385/1993) a rogito del Notaio dott. di del giorno 3 luglio 2003, Persona_1 CP_3 repertorio n. 60329. Si costituita in giudizio la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione spiegata CP_2
Pag. 4 di 13 dall'opponente. E' intervenuta nel giudizio Controparte_3
” rappresentando di avere interesse a far accertare e dichiarare
[...]
l'infondatezza dell'opposizione ex adverso spiegata.
All'udienza del 29 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione a precetto non può essere accolta, ritenendosi di confermare sostanzialmente quanto già deciso in sede cautelare.
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, si osserva che se è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, si rileva:
✓ che la di in data 11/11/2021, ha concluso un Controparte_3 CP_3 contratto di cessione di crediti pecuniari con
[...]
Parte_2
, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 TUB.
[...]
Di tale cessione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 137 del
18/11/2021 (doc. n. 5), come da dichiarazione di cessione del credito (doc. n. 6);
✓ che ha concluso con , nell'ambito di Parte_2 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, un contratto di cessione di crediti pecuniari in virtù del quale Controparte_1 ha acquistato pro soluto da , quale Banca Cedente, tutti i crediti Parte_2 pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari)
Pag. 5 di 13 che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. Di tale cessione è stato pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle
Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021 (doc. n. 7), come da dichiarazione di cessione del credito (doc. n. 8);
✓ che per il tramite del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante , in virtù dei poteri conferiti in Parte_3 forza dello Statuto Sociale (doc. n.
9 - Statuto , ha conferito Controparte_1 procura speciale a per atto Notaio di Pordenone CP_2 Persona_4 del 02 dicembre 2021, rep. 309339 racc. 39756, registrato a Pordenone II il 09 dicembre 2021 al n. 20243 serie 1T (cfr. doc n. 1), “affinché la Società
Procuratrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla
Società Procuratrice stessa quando necessari in relazione alla natura degli atti da compiersi con facoltà di sub-delega, provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificato in via esemplificativa e non esaustiva:…”;
✓ che è intervenuta in giudizio la stessa , Controparte_3 originaria creditrice, la quale ha confermato l'odierna titolarità del credito in capo all'opposta;
✓ che l'odierna opposta è nel possesso della documentazione attestante la concessione del mutuo e di ulteriore documentazione relativa al detto rapporto contrattuale.
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata, poiché sono da ritenersi indizi:
✓ "gravi", in quanto oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni;
✓ "precisi", in quanto sono dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa altrettanto (o più) verosimile interpretazione;
Pag. 6 di 13 ✓ "concordanti", in quanto non confliggenti tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi (Cassazione 7931/1996).
Inoltre, va precisato che: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)” (vds. Cass. N. 18454 del 05/07/2024).
2) DIFETTO DI NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO
La doglianza appare infondata, in quanto, considerata la natura fondiaria del titolo azionato, che peraltro chiaramente risulta dall'esame del contratto di mutuo, non può dubitarsi che nella specie trovi applicazione l'art. 41 T.U.B. a mente del quale nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. In ogni caso, lo stesso è stato allegato all'atto di precetto
3) DEDOTTA INESISTENZA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO
In relazione a tale aspetto va osservato che nel contratto di mutuo fondiario, ex artt.38
e ss. D.Lgs. n.385/1993, oggetto di giudizio, vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Pag. 7 di 13 Orbene, si osserva che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. Sez. UU., 06/03/2025, n.
5968). Conclusivamente, il contratto oggetto di causa - documentando l'erogazione della somma finanziata e, soprattutto, un'obbligazione restitutoria attuale e non condizionata - comprova il perfezionamento del contratto di mutuo e un diritto di credito della Banca certo, liquido ed esigibile ed è, conseguentemente, un valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. In ogni caso, si ricorda che: “La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del 2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti,
Pag. 8 di 13 confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £
30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di £ 30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione "costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza impugnata pagg. 4 e 5)…. Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194 del 2015)” (vds. Cass. Civ. n. 24683/2018).
4) AMMORTAMENTO
In relazione a tale aspetto va ricordato che: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
«composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b.
(«I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b)
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo
Pag. 9 di 13 non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)” (vds. Cass. SS. UU. del 20 maggio
2024 n. 15130).
Tanto premesso, nel contratto in esame è da escludersi l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in quanto le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito, sul rimborso mediante un numero predefinito di rate.
Inoltre, nel contratto è fornita una dettagliata rappresentazione della modalità di restituzione.
5) INTERESSI
Per gli interessi di mora, premesso che i giudici di legittimità non hanno mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche agli interessi di mora (Cass. civ. del 17-10-
2019, n. 26286; ordinanza n. 5598 del 06/03/2017; sentenza n. 9532 del 22/04/2010;
Pag. 10 di 13 sentenza n. 5324 del 04/04/2003; sentenza n. 5286 del 22/04/2000) si osserva che, in ogni caso, la eventuale presenza di interessi moratori determinati ad un tasso sopra soglia non trasformerebbe non comporterebbe la nullità del contratto di mutuo. Ragionando in via ipotetica, la conseguenza dell'usurarietà degli interessi moratori deve limitarsi all'invalidità della sola clausola con cui sono stati pattuiti, senza coinvolgimento degli interessi corrispettivi che vanno applicati. Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione della norma che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non fa seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse ma solo del tipo di interesse che quella soglia abbia superato. In pratica, “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”. In altri termini, applicandosi l'art. 1815 cod.civ. seppure non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, tuttavia vige l'art. 1224 cod.civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020 del 18 settembre
2020). Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011 (come nel caso di specie), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 19597/2020 del 18 settembre 2020). Pertanto, nel caso in esame non risulta dimostrato che tale soglia sia stata superata per il tasso di mora o per gli interessi compensativi.
6) MANCATA INDICAZIONE DELL'ISC Par L' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del Par finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che l'erronea indicazione dell'
(o la sua assenza), non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo;
non può dunque
Pag. 11 di 13 trovare applicazione l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, sesto comma, TUB in Par quanto la discrepanza tra dichiarato e quello, eventualmente difforme ricalcolato, ha rilievo solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali l'art. 125 bis
TUB prevede espressamente una specifica ipotesi di nullità di protezione. Inoltre, con riferimento al caso in esame, si evidenzia, che dal contratto di mutuo in atti emergono tutte le condizioni economiche (interessi corrispettivi e moratori, modalità di calcolo, spese) applicate al medesimo. Infine, si ricorda che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (vds. Cass. N. 4597 del
14/02/2023).
7) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
Pag. 12 di 13 dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass. SS.UU. n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte mutuataria abbia ricevuto euro
830.000,00 e che gli interessi pattuiti ammontavano ad euro 298.110,32 al momento della conclusione del contratto. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione del pagamento della detta intera somma, maggiorata degli interessi successivamente maturati e delle spese processuali per il recupero coattivo del credito, deve ritenersi sussistente, in ogni caso, il diritto di agire in sede esecutiva.
8) SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio vengono liquidate, tenuto conto anche della fase cautelare e della non esistenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto oggetto di giudizio e le domande svolte da parte opponente;
✓ condanna rimborsare, in favore delle controparti, Parte_1 le spese di giudizio, comprensive della fase cautelare, che liquida, per ciascuna di esse, in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22%
e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 07/11/2025
Il Giudice
AN OL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice AN OL ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30345 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROLI FRANCESCO
PARTE OPPONENTE
e e per essa, quale mandataria la in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUDINI ELIO
PARTE OPPOSTA nonchè
, C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. P.IVA_1
UN PA e UN NI
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale Civile di Roma, ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi degli artt. 615, 27 I co., 30 (foro elettivo ex art. CGC) e 480 CP_3
III co. c.p.c., contrariis rejectis, in accoglimento anche di una sola delle conclusioni di seguito rassegnate, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo ex art. 615 c.p.c., dato atto che la , Con sede Controparte_3 legale in 00127 Via Sardegna 129, Pec CP_3 Email_1
è l' unico soggetto legittimato a contraddire le domande proposte con P.IVA_2 questo atto d'opposizione: 1) In via principale: DICHIARARE LA NULLITÀ DEL
PRECETTO PER DIFETTO DI PRVA DELLA TITOLARITÀ ATTIVA DEL
RAPPORTO IN CAPO A dando atto che l'opponente contesta Controparte_1 l'esistenza del contratto di cessione nonché l'inclusione tra i crediti assertivamente ceduti quello menzionato nel precetto. 2) In subordine: a) DICHIARARE LA NULLITÀ
DEL PRECETTO EX ARTT. 479 E 480 C.P.C. PERCHÉ L'ATTO DI SVINCOLO DELLE
SOMME MUTUATE NON E' FONDATO SU DI UN TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474
C.P.C. in mancanza di prova dello svincolo delle somme costituite in garanzia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
b) dichiarare infondata l'intimazione ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica e la pretesa di a Controparte_1 procedere all'esecuzione forzata. 3) In ulteriore subordine: DICHIARARE LA NULLITÀ
DEL PRECETTO ED INFONDATO IL DIRITTO DELLA CESSIONARIA A
PRCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA PER DIFETTO DI NOTIFICA DEL
TITOLO ESECUTIVO PRIMA O CONTESTUALMENTE ALLA NOTIFICA DEL
PRECETTO EX ART. 479 C.P.C.. 4) In subordine, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. del 3.7.2003 ai rogiti del Notaio (rep.60328/12414), ad Persona_1 interesse variabile: - 4.1) ACCERTARE E DICHIARARE che il piano di ammortamento predisposto dalla banca ed allegato al contratto di mutuo risulta elaborato in regime di capitalizzazione composta e che ha generato interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.; - 4.2) ACCERTARE E DICHIARARE che detto regime finanziario non è stato né convenuto ma nemmeno dichiarato in contratto sia per il piano di ammortamento allegato sia per il piano di rimborso non allegato e, in mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, il regime finanziario da applicarsi è quello della capitalizzazione semplice;
- 4.3) ACCERTARE E DICHIARARE che, rielaborando il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice il tasso che risulta effettivamente applicato è superiore “ab origine” alla soglia dell'usura. con la necessaria e conseguente applicazione dell'art. 1815 comma II c.c.; - 4.4) ACCERTARE
E DICHIARARE che, in ogni caso, la mancata indicazione del regime finanziario adottato per il piano di ammortamento e per il piano di rimborso rende nulla la pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, 1346
c.c.; - 4.5) ACCERTARE E DICHIARARE che l'inesatta indicazione del tasso di interesse effettivamente applicato rende nulla la relativa pattuizione ex artt. 1284 comma 3 c.c. e
117, comma IV T.U.B., e per l'effetto: - 4.6) ACCERTARE E DICHIARARE, l'usurarietà originaria dei tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, pattuiti e/o applicati al
Pag. 2 di 13 contratto dedotto in lite, perchè posti in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. e/o dell'art. 1322 comma 2 c.c.., tenuto conto delle remunerazioni, delle spese collegate all'erogazione del credito del contratto di assicurazione e del differenziale di regime finanziario, ovvero l'incremento del TAN determinato dall'applicazione dal regime di capitalizzazione composta in luogo di quello semplice e che, di conseguenza, nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi, corrispettivi moratori e spese;
- 4.7) in ogni caso, RIDETERMINARE IL SALDO DEI RAPPORTI DI DARE - AVERE INTERCORSI
TRA LE PARTI e, per l'effetto, DICHIARARE CHE LA CESSIONARIA DEL CREDITO
NON HA DIRITTO AD AGIRE ESECUTIVAMENTE PER L'IMPORTO DELLE SOMME
PRECETTATE; - 4.8) DI CONSEGUENZA CONDANNARE LA BANCA OPPOSTA,
IN PERSONA DEL L.R. Controparte_4
PR TE , alla restituzione in favore di tutte le somme Parte_1 indebitamente corrisposte a titolo di interessi, anche anatocistici, accessori e spese, nella misura ritenuta provata o di giustizia, il tutto oltre interessi fino al dì dell'effettivo saldo, anche mediante compensazione con quanto eventualmente accertato a credito della banca convenuta con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa. 5) In ulteriore e gradato subordine a tutti i motivi precedenti, dato atto che l'opponente ha provato di aver pagato personalmente somme superiori a quelle precettate e che la banca ha incassato dalla vendita forza di altri immobili di proprietà dei garanti e CP_5 [...]
e della la società Le Idee srl, anche quale terza datrice di ipoteca, ovvero della Per_2 sig.ra acquirente di beni dati in garanzia dalla società Le Idee srl, Persona_3 tenuto conto di tutti i pagamenti spontanei o forzosi effettuati, RIDETERMINARE IL
SALDO DEI RAPPORTI DI DARE - AVERE INTERCORSI TRA LE PARTI e, per l'effetto,
DICHIARARE CHE LA CESSIONARIA DEL CREDITO NON HA DIRITTO AD AGIRE
ESECUTIVAMENTE PER L'IMPORTO DELLE SOMME PRECETTATE, ma solo quelle che saranno accertate come dovute e se dovute in corso di causa. 6) Condannare
[...]
la mandataria nonché la banca cedente, Controparte_1 CP_2 [...] al pagamento in solido tra loro, a favore Controparte_6 dell'opponente delle spese e compensi di lite oltre agli accessori nella misura di legge vigente…”;
Pag. 3 di 13 per la e per essa, quale mandataria la “Voglia Controparte_1 CP_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi come esposti nel presente atto, - in via preliminare, rigettare l'istanza formulata dal Sig. di Parte_1 sospensione dell'esecutorietà ed efficacia esecutiva del titolo in quanto generica, lacunosa e infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in ordine alle domande compensative, risarcitorie e/o di condanna svolte da parte opponente, per tutte le motivazioni riportate nel presente atto;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. con l'atto di opposizione perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria,
l'esponente chiede volersi rigettare tutte le avverse istanze istruttorie per tutti i motivi come esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”; per la : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
(contratto di mutuo fondiario) sotteso all'atto di precetto opposto;
- nel merito: rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato che l'importo dovuto dall'opponente in favore della cessionaria sia inferiore a quello precettato dichiarare valido ed efficace il precetto per la minor somma effettivamente dovuta;
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio e con salvezza di ogni diritto”.
FATTO – Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato alla CP_1
e per essa quale mandataria alla il sig. ha
[...] CP_2 Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 11 giugno
2024 in forza del contratto di mutuo fondiario (ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs n.
385/1993) a rogito del Notaio dott. di del giorno 3 luglio 2003, Persona_1 CP_3 repertorio n. 60329. Si costituita in giudizio la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione spiegata CP_2
Pag. 4 di 13 dall'opponente. E' intervenuta nel giudizio Controparte_3
” rappresentando di avere interesse a far accertare e dichiarare
[...]
l'infondatezza dell'opposizione ex adverso spiegata.
All'udienza del 29 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione a precetto non può essere accolta, ritenendosi di confermare sostanzialmente quanto già deciso in sede cautelare.
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, si osserva che se è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, si rileva:
✓ che la di in data 11/11/2021, ha concluso un Controparte_3 CP_3 contratto di cessione di crediti pecuniari con
[...]
Parte_2
, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 TUB.
[...]
Di tale cessione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 137 del
18/11/2021 (doc. n. 5), come da dichiarazione di cessione del credito (doc. n. 6);
✓ che ha concluso con , nell'ambito di Parte_2 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, un contratto di cessione di crediti pecuniari in virtù del quale Controparte_1 ha acquistato pro soluto da , quale Banca Cedente, tutti i crediti Parte_2 pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari)
Pag. 5 di 13 che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. Di tale cessione è stato pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle
Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021 (doc. n. 7), come da dichiarazione di cessione del credito (doc. n. 8);
✓ che per il tramite del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante , in virtù dei poteri conferiti in Parte_3 forza dello Statuto Sociale (doc. n.
9 - Statuto , ha conferito Controparte_1 procura speciale a per atto Notaio di Pordenone CP_2 Persona_4 del 02 dicembre 2021, rep. 309339 racc. 39756, registrato a Pordenone II il 09 dicembre 2021 al n. 20243 serie 1T (cfr. doc n. 1), “affinché la Società
Procuratrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla
Società Procuratrice stessa quando necessari in relazione alla natura degli atti da compiersi con facoltà di sub-delega, provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificato in via esemplificativa e non esaustiva:…”;
✓ che è intervenuta in giudizio la stessa , Controparte_3 originaria creditrice, la quale ha confermato l'odierna titolarità del credito in capo all'opposta;
✓ che l'odierna opposta è nel possesso della documentazione attestante la concessione del mutuo e di ulteriore documentazione relativa al detto rapporto contrattuale.
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata, poiché sono da ritenersi indizi:
✓ "gravi", in quanto oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni;
✓ "precisi", in quanto sono dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa altrettanto (o più) verosimile interpretazione;
Pag. 6 di 13 ✓ "concordanti", in quanto non confliggenti tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi (Cassazione 7931/1996).
Inoltre, va precisato che: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)” (vds. Cass. N. 18454 del 05/07/2024).
2) DIFETTO DI NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO
La doglianza appare infondata, in quanto, considerata la natura fondiaria del titolo azionato, che peraltro chiaramente risulta dall'esame del contratto di mutuo, non può dubitarsi che nella specie trovi applicazione l'art. 41 T.U.B. a mente del quale nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. In ogni caso, lo stesso è stato allegato all'atto di precetto
3) DEDOTTA INESISTENZA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO
In relazione a tale aspetto va osservato che nel contratto di mutuo fondiario, ex artt.38
e ss. D.Lgs. n.385/1993, oggetto di giudizio, vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Pag. 7 di 13 Orbene, si osserva che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. Sez. UU., 06/03/2025, n.
5968). Conclusivamente, il contratto oggetto di causa - documentando l'erogazione della somma finanziata e, soprattutto, un'obbligazione restitutoria attuale e non condizionata - comprova il perfezionamento del contratto di mutuo e un diritto di credito della Banca certo, liquido ed esigibile ed è, conseguentemente, un valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. In ogni caso, si ricorda che: “La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del 2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti,
Pag. 8 di 13 confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £
30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di £ 30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione "costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza impugnata pagg. 4 e 5)…. Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194 del 2015)” (vds. Cass. Civ. n. 24683/2018).
4) AMMORTAMENTO
In relazione a tale aspetto va ricordato che: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
«composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b.
(«I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b)
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo
Pag. 9 di 13 non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)” (vds. Cass. SS. UU. del 20 maggio
2024 n. 15130).
Tanto premesso, nel contratto in esame è da escludersi l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in quanto le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito, sul rimborso mediante un numero predefinito di rate.
Inoltre, nel contratto è fornita una dettagliata rappresentazione della modalità di restituzione.
5) INTERESSI
Per gli interessi di mora, premesso che i giudici di legittimità non hanno mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche agli interessi di mora (Cass. civ. del 17-10-
2019, n. 26286; ordinanza n. 5598 del 06/03/2017; sentenza n. 9532 del 22/04/2010;
Pag. 10 di 13 sentenza n. 5324 del 04/04/2003; sentenza n. 5286 del 22/04/2000) si osserva che, in ogni caso, la eventuale presenza di interessi moratori determinati ad un tasso sopra soglia non trasformerebbe non comporterebbe la nullità del contratto di mutuo. Ragionando in via ipotetica, la conseguenza dell'usurarietà degli interessi moratori deve limitarsi all'invalidità della sola clausola con cui sono stati pattuiti, senza coinvolgimento degli interessi corrispettivi che vanno applicati. Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione della norma che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non fa seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse ma solo del tipo di interesse che quella soglia abbia superato. In pratica, “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”. In altri termini, applicandosi l'art. 1815 cod.civ. seppure non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, tuttavia vige l'art. 1224 cod.civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cass. SS.UU. n. 19597/2020 del 18 settembre
2020). Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011 (come nel caso di specie), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 19597/2020 del 18 settembre 2020). Pertanto, nel caso in esame non risulta dimostrato che tale soglia sia stata superata per il tasso di mora o per gli interessi compensativi.
6) MANCATA INDICAZIONE DELL'ISC Par L' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del Par finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che l'erronea indicazione dell'
(o la sua assenza), non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo;
non può dunque
Pag. 11 di 13 trovare applicazione l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, sesto comma, TUB in Par quanto la discrepanza tra dichiarato e quello, eventualmente difforme ricalcolato, ha rilievo solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali l'art. 125 bis
TUB prevede espressamente una specifica ipotesi di nullità di protezione. Inoltre, con riferimento al caso in esame, si evidenzia, che dal contratto di mutuo in atti emergono tutte le condizioni economiche (interessi corrispettivi e moratori, modalità di calcolo, spese) applicate al medesimo. Infine, si ricorda che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (vds. Cass. N. 4597 del
14/02/2023).
7) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
Pag. 12 di 13 dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass. SS.UU. n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte mutuataria abbia ricevuto euro
830.000,00 e che gli interessi pattuiti ammontavano ad euro 298.110,32 al momento della conclusione del contratto. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione del pagamento della detta intera somma, maggiorata degli interessi successivamente maturati e delle spese processuali per il recupero coattivo del credito, deve ritenersi sussistente, in ogni caso, il diritto di agire in sede esecutiva.
8) SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio vengono liquidate, tenuto conto anche della fase cautelare e della non esistenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto oggetto di giudizio e le domande svolte da parte opponente;
✓ condanna rimborsare, in favore delle controparti, Parte_1 le spese di giudizio, comprensive della fase cautelare, che liquida, per ciascuna di esse, in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22%
e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 07/11/2025
Il Giudice
AN OL
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