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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 219/2022
Oggi 14/11/2025 alle ore 9.00 innanzi al Giudice TA EZ sono comparsi:
Per l'avv.to SCIORTINO MA SE Parte_1
Per , nessuno è presente. Controparte_1
Per nessuno è presente. Controparte_2
L'avv. Sciortino precisa le conclusioni come da note conclusive e discute la causa richiamandosi agli atti insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice, dà atto che svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Alle ore 9.14 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando la parte dal presenziare.
Alle ore 18.50 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza in assenza della parte provvedendo al successivo deposito nel fascicolo telematico
Il Giudice
TA EZ
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. TA EZ, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 219 /2022 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. SCIORTINO Parte_1 C.F._1
MA SE ( ) C.F._2
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) Controparte_1 C.F._3
- Convenuto/contumace –
( CF: ) Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
- Convenuto/contumace -
§§§
Conclusioni per l'attore: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis condannare il signor , Controparte_1 nonché la soc. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a risarcire al sig. Controparte_2 tutti i danni di qualsivoglia genere, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno patrimoniale Parte_1 patito a seguito dell'aggressione commessa in suo danno in data 01/04/2021 dal signor , oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione dal di del fatto alla pronuncia.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'Avv. AR Josè Sciortino, ex art. 93 cpc la quale si dichiara fin d'ora antistataria.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor evocava in giudizio il signor Parte_2 CP_1
e la soc. per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2 subiti a causa dell'aggressione riferita come avvenuta in data 01/04/2024 alle ore 6.00 durante l'orario di lavoro da parte del convenuto . Controparte_1
Affermava parte attrice nel proprio atto introduttivo di prestare attività lavorativa subordinata per la convenuta e che durante l'orario di lavoro, mentre si trovava in Bordighera Strada Controparte_2
2 dei due Golfi, veniva aggredito dal collega , il quale dopo essersi rivolto nei suoi confronti con CP_1 fare minaccioso, gli scagliava un pungo in testa e precisamente nella parte posteriore dell'orecchio sinistro.
Riferiva l'attore che a seguito del colpo subito era caduto a terra subendo la rottura degli occhiali da vista e dell'apparecchio acustico.
Riferiva altresì di aver subito lesioni e di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Bordighera.
Quantificava le lesioni subite richiamando la perizia medico legale di parte effettuata dal Dott. Per_1
che concludeva accertando un'invalidità permanente del 3% ed un'invalidità temporanea
[...] parziale al 75% per giorni 10, parziale al 50% per giorni 15 ed infine parziale al 25% per ulteriori giorni
15.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali, l'ammissione dell'interrogatorio formale e con il licenziamento di CTU.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivete in data 20.9.2024 che a seguito del deposito della
CTU in data 30.6.2025 provvedeva a fissare udienza di precisazione delle conclusioni e discussione alla data odierna.
Motivi della decisione
La domanda dell'attore è provata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Sulla base delle allegazioni di cui all'atto introduttivo l'attore ha inteso da un lato formulare domanda ex art. 2043 c.c. nei confronti del convenuto e dall'altro domanda ex art. 2049 c.c. nei confronti CP_1 della società Controparte_2
Con riferimento alla domanda svolta nei confronti di l'attore ha allegato: “3. sig. CP_1 CP_1
, a fronte di un sollecito verbale rivoltogli dall'odierno opponente che lo invitata a salire sul furgone della Società
[...] per essere trasportato sul luogo di lavoro sito sul porto a Bordighera, affrontava minacciosamente quest'ultimo e lo colpiva con un pugno alla testa precisamente nella parte posteriore dell'orecchio sinistro.
4. che, a seguito del colpo ricevuto, il sig. perdeva i sensi e cadeva rovinosamente a terra…8. che, oltre ai danni patrimoniali sopra citati, il Parte_1 sig. ha riportato anche danni fisici conseguenti alle lesioni provocate dal pugno inferto dal Parte_1 sig. ”. Controparte_1
Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto".
Gli elementi per far sorgere la responsabilità extracontrattuale sono il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità a questi del fatto lesivo.
3 Nella responsabilità extracontrattuale, la colpa dell'autore dell'illecito deve essere sempre provata da chi pretende il risarcimento, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.).
Nella responsabilità aquiliana ciò implica la prova del fatto dannoso, del nesso di causalità e della colpa che costituisce, insieme, criterio di collegamento e di imputazione, strumento di individuazione del responsabile e di valutazione della sua condotta.
A seguito dell'escussione dei testi, i fatti di causa sono stati confermati, nello specifico si richiama quanto dichiarato dal signor all'udienza del 04/06/2024 innanzi al precedente giudicante che Tes_1 rispondendo sui capitoli ammessi da 1 a 5 ha dichiarato: “conosco l'attore perché, come me, all'epoca dei fatti era dipendente della . Ho assistito alla lite tra l'attore ed il convenuto ed ho visto che il convenuto ha Controparte_2 tirato un pugno in faccia all'attore”.
Mentre il teste , sebbene de relato, ha riferito: “Conosco l'attore perché, come me, all'epoca dei Testimone_2 fatti era dipendente della Non ho assistito alla lite tra l'attore ed il convenuto e ho conosciuto i Controparte_2 fatti perché riferitimi da colleghi.”
Dette dichiarazioni sono ulteriormente corroborate dall'ingresso in Pronto soccorso da parte dell'attore in data 1/4/2021 compatibile con il tempo e l'ora delle lesioni e dal fatto che il convenuto CP_1 non è comparso a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli ammessi (1. Vero che in data 01/04/2021 alle ore 06:00 circa il sig. si trovava quale dipendente della presso il Centro di Parte_1 Controparte_2
Raccolta Rifiuti della medesima sito in Bordighera;
2. Vero che in tale occasione veniva aggredito fisicamente con un pugno dal sig. ;
3. Vero che il sig. è alle dipendenze della 4. Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
Vero che il sig. nel luogo e nella data sopra detti in particolare colpiva il sig. con un Controparte_1 Parte_1 pugno sferrato alla testa del medesimo;
5. Vero che tale pugno colpiva la parte posteriore sinistra del capo del sig. Pt_1 in prossimità dell'orecchio sinistro del medesimo).
[...]
La mancata risposta all'interrogatorio formale deve, infatti, essere valorizzata alla luce delle altre risultanze istruttorie.
Con riferimento al convenuto deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità CP_1 della lesione al comportamento del convenuto.
In relazione alla responsabilità di deve, per contro, rilevarsi quanto segue. CP_2
L'attore ha azionato una domanda del pari extracontrattuale ex art. 2049 c.c. rilevando: “nonché la responsabilità della ai sensi dell'articolo 2049 c.c. data la qualità di dipendente del sig. Controparte_2 CP_1
”.
[...]
In materia di art. 2049 c.c., può dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile n.
11816 del 09/06/2016, Cass. 16 maggio 2012, n. 7634, ripresa in buona parte anche da Cass. 19 giugno
2012, n. 10032, ove ulteriori riferimenti e richiami di precedenti della giurisprudenza della medesima 4 Corte tra cui: Cass. 22 giugno 2007, n. 14578, Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, Cass. 11 febbraio 2010, n.
3095, Cass. 27 giugno 2011, n. 14086; nonché ancora Cass. 26 giugno 2015, n. 13229; Cass. 4 novembre
2014, n. 23448) secondo la quale:“– i “padroni e committenti” sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti;
– la responsabilità del preponente ai sensi dell'art. 2049 c.c., sorge per il solo fatto dell'inserimento di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'organizzazione del preponente medesimo, senza che assumano rilievo nè la continuità dell'incarico affidatogli, nè
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente e che il preposto abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo, atteso che colui che nell'adempimento delle proprie obbligazioni si avvale dell'opera di terzi, ancorchè non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi;
– in altri termini, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 cod. civ., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera del preposto e l'obbligo del preponente, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il preponente medesimo e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal preposto, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
2.5. E' ben vero che non esclude la responsabilità neppure la condotta criminosa e nemmeno quando l'agente abbia ecceduto dai limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro o del preponente (Cass. 22 settembre 2015, n. 18691; Cass. 4 aprile 2013, n. 8210; Cass. 12 marzo 2008,
n. 6632; Cass. 25 marzo 2013, n. 7403); ma tale concetto, proprio nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto, deve essere adeguatamente inteso. Già in sede penale ed ai fini dell'affermazione della responsabilità civile da reato, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità rimarca da tempo la necessità di riferirsi allo scopo ultimo perseguito dal preposto con la sua condotta (Cass. pen., 22 settembre 1998, imp. : venendo infatti ribadito in quella sede che la Pt_3 responsabilità civile per il reato sussiste quando l'agente abbia commesso l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (Cass. pen., sez. 3^, 5 giugno
2013, n. 40613, P.), ma escludendosi detto rapporto quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale (Cass. pen., sez. 6^, 27 marzo 2013, n.
26285, A.) di fatto sostituite a quelle del preponente ed, anzi, in contrasto con queste ultime (tra le più recenti: Cass. pen., sez. 6^, 4.6/9.11.15, n. 44760, Cantoro ed a.). p.
2.6. Il concetto di finalità non esclusivamente personale del preposto, la quale si sovrappone a quelle di ordine economico e giuridico che hanno comportato e sorretto il suo inquadramento nell'organizzazione del preponente, quale indefettibile condizione di operatività dell'istituto della responsabilità di quest'ultimo, è però insito – a ben guardare – pure nella ricostruzione della giurisprudenza civilistica: ed invero, il fatto che la responsabilità del preponente possa sussistere anche se il preposto abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del primo non consente di ritenere operativa la previsione dell'art. 2049 5 c.c., quando il fatto illecito sia avvenuto senza il benchè minimo collegamento funzionale con l'attività lavorativa (Cass., ord. 30 giugno 2015, n. 13425), ovvero quando la condotta abbia risposto ad esigenze meramente personali dell'agente
(Cass. 13 novembre 2011, n. 14096; Cass. 22 agosto 2007, n. 17836; Cass. 25 marzo 2013, n. 7403, ha escluso, degradandola a mera occasione non necessaria, la circostanza dell'accadimento di un'aggressione sul luogo di lavoro da parte di un superiore), avulse quindi dal suo inserimento nell'organizzazione del preposto.
Insomma, impedisce la configurabilità della responsabilità in esame l'assoluta estraneità della condotta del preposto alle sue mansioni e compiti (confermando la conclusione sul punto dei giudici di merito, peraltro per motivi di rito: Cass. 18 giugno 2015, n. 12611; Cass. 6 giugno 2014, n. 12828), quand'anche deviate o distorte: esigendosi in ogni caso almeno la possibilità di ricollegare, anche solo indirettamente, la condotta dannosa del preposto alle attribuzioni proprie dell'agente
(Cass. 10 ottobre 2014, n. 21408; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29727) o all'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. 9 aprile 2014, n. 8372, con richiami a: Cass. 24 gennaio 2007, n. 1516; Cass. 22 agosto 2007, n. 17836). Occorre cioè
(Cass. 10 dicembre 1998, n. 12417; in precedenza, fra le altre, Cass. 18 gennaio 1990, n. 223) che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
p.
2.7. Tanto risponde alla ratio stessa del secolare istituto, ricostruito, dalla migliore dottrina contemporanea, come ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva indiretta, in quanto la legge non consente alcun tipo di prova liberatoria a carico di padroni e committenti o preponenti, al contrario di quanto previsto – ad esempio – dagli artt. 2048 e 2051 cod. civ., sicchè la responsabilità in esame prescinde del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro o preponente ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa (Cass. 16 marzo 2010, n. 6325;
Cass. 29 agosto 1995, n. 9100); e tanto in estrinsecazione del principio cuius commoda eius et incommoda, secondo il quale del danno causato dal dipendente deve rispondere colui che normalmente trae vantaggio dal rapporto con il preposto.
Se questa è la giustificazione di una simile responsabilità, è evidente che le condotte del preposto le cui conseguenze possa sopportare il preponente debbono essere in qualche modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione e ricondursi al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste, se del caso considerate alla stregua dell'ordinaria responsabilità per colpa collegata alla violazione dell'altrui affidamento.
E', in tal senso, significativo che la più recente giurisprudenza abbia precisato (Cass. 23448/14, cit.) che l'automatismo dell'insorgenza della responsabilità del preponente si attenua a mano a mano che la condotta del preposto si allontana dalle mansioni e dalle incombenze, tanto che l'art. 2049 c.c., può trovare applicazione per l'operatività dell'ulteriore principio dell'apparenza del diritto circa la corrispondenza della condotta alle mansioni ed incombenze: vale a dire, all'ulteriore duplice condizione della buona fede incolpevole del terzo danneggiato e di un atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto.
In tal modo, però, il preponente viene a rispondere, in caso di superamento dei limiti delle funzioni o mansioni del preposto, in applicazione del diverso principio dell'apparenza e, quindi, sostanzialmente per fatto proprio e non più per 6 quella ragione oggettiva della preposizione prevista dalla sola norma dell'art. 2049 c.c..” (cfr . Cassazione Civile ordinanza n. 11816 del 09/06/2016).
Nella richiamata sentenza in un caso del tutto sovrapponibile a quello di cui è causa la Suprema Corte ha così concluso: “p.
2.8. Ed allora di una condotta posta in essere senza alcun nesso funzionale, nemmeno potenziale e quand'anche deviato rispetto a quello lecito, con le mansioni e quindi con le ragioni, anche economiche, della preposizione non può essere chiamato a rispondere il preponente, quando appunto quella, se rispondente a fini esclusivamente personali dell'agente, non possa ricondursi al novero delle potenziali condotte normalmente estrinsecabili nell'esercizio delle sue funzioni dal preposto, o, in alternativa, a condotte l'affidamento sulla cui imputabilità al preponente derivi da colpa di quest'ultimo.
p.
2.9. Nessuno di questi requisiti ricorre nella fattispecie ricostruita dalla corte di appello. Sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell'edificio condominiale causandogli lesioni personali gravissime, non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima – non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, nè corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all'ordinario espletamento di queste ultime.”
Detta conclusione è perfettamente in linea con il caso che ci occupa.
Non può pertanto, ritenersi impegnata la responsabilità del datore di lavoro per i fatti di cui è causa.
Per la prima volta nella memoria conclusiva l'attore ha invocato la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Nel rilevare come detta domanda sia tardiva, deve ritenersi in ogni caso infondata.
Anche in questo caso varrà richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui: “Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 c.c., è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore
(Cass. n. 6002 del 2012, n. 14102 del 2012); l'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 c.c., impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'articolo 41 Cost., comma 2 (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012); - il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché' il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018); - gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio,
7 circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale.”(cfr. cassazione 28516/2021).
La Suprema corte ha avuto modo di rimarcare che: “5. Correttamente, la Corte di appello ha affermato che l'estensione della norma di protezione (articolo 2087 c.c.), sulla cui violazione e' fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioe' una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa (nella specie, la prestazione resa su convoglio ferroviario), con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
5.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il (OMISSIS) si era limitato a rappresentare di avere subito un'aggressione sul treno dove prestava servizio e di essere stato colto da infarto in conseguenza di tale episodio malavitoso.
Erano totalmente mancate indicazioni circostanziali circa l'esistenza di un rischio specifico e di concreti fattori di pericolo atti a differenziare la situazione lavorativa in cui si trovava ad operare il dipendente rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo per fatti penalmente illeciti ed imprevedibili di terzi.
5.2. La sentenza impugnata resta dunque immune da vizi giuridici laddove ha affermato che, in assenza delle suddette indicazioni, deve essere ritenuto insussistente (o non provato) l'inadempimento, essendo mancate le indicazioni occorrenti a definire la "nocività'" dell'ambiente lavorativo, tali da esigere l'apprestamento di misure appropriate alla situazione. 6.
Piu' volte questa Corte ha affermato che, in difetto di più specifiche indicazioni (nel senso sopra chiarito), la generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 c.c., norma che non può essere dilatata fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché' in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva, ancorata sul presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro (cfr.
Cass. n. 15350 del 2001; ribadita anche da Cass. n. 12089 del 2013).
6.1. Costituisce ius receptum ed e' stato anche recentemente ribadito (v. tra le più recenti, Cass. n. 8911 del 2019 e Cass. n. 14066 del 2019) il principio per cui non può esigersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'articolo
2087 c.c., configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento”.
Sulla base della ricostruzione della vicenda la pretesa di parte attrice, la domanda ex art. 2087 c.c., che comunque è stata tardivamente proposta, non potrebbe trovare accoglimento in difetto di allegazione di specifici indicatori di rischio connessi alle modalità e alla tipologia della prestazione atti a circostanziare i presupposti della "nocività'" dell'ambiente lavorativo nel senso sopra indicato e che avrebbero dovuto indurre il datore ad apprestare speciali misure di sicurezza e protezione dell'attore. 8 Nel caso che ci occupa non può trovare ingresso neppure il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c.
E' giurisprudenza pacifica quella secondo cui il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non si applichi al convenuto contumace.
Infatti, è evidente che la contumacia, costituendo una scelta di natura della parte non può comportare alcun tipo di conseguenza per la parte ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal codice di rito.
Conseguentemente, l'attore non è esonerato, dalla contumacia del convenuto, dall'onere di provare compiutamente la fondatezza della propria domanda, né può chiedere che dalla scelta processuale della parte, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possano trarsi conseguenze ex art. 116 c.p.c. in ordine alla dimostrazione del proprio assunto.
Recentemente la Suprema corte ha avuto modo di rimarcare (Cassazione ordinanza n. 25/2025): “la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio
(Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003
n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n.
10947; Cass. 9.3.1990, n.1898)”.
Con riferimento al quantum di danno in relazione alle lesioni causate dal Convenuto deve CP_1 rilevarsi quanto segue.
Il CTU dalle cui puntuali conclusioni non vi è motivo di discostarsi, ha così concluso: “ In Per_2 data 01/04/2021 il periziando è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta sul posto di lavoro, con dinamica connotata da un pugno che lo ha attinto al capo, determinando un trauma diretto a livello del padiglione auricolare sinistro. In conseguenza dell'evento si è verificata una perdita di coscienza e il paziente è stato soccorso, sottoposto a somministrazione di farmaco sedativo e trasportato a mezzo ambulanza al Pronto Soccorso di Bordighera, dove è stato riscontrato soporoso.
E' stato dimesso con diagnosi di “verosimile episodio lipotimico dopo diverbio sul lavoro, subite percosse (riferito) con trauma padiglione auricolare sinistro”, prognosi di 10 giorni e prescrizione di riposo e collare cervicale morbido.
Successivamente risulta documentata un'inabilità lavorativa riconosciuta dall' fino al 30/05/2021, vale a dire CP_4 per 60 giorni complessivi. Sulla base dei suddetti elementi, le conseguenze dell'evento del 01/04/2021 hanno richiesto trattamenti e cure tali da comportare un periodo di: ● Inabilità Temporanea Parziale al 75% di giorni 10 (dieci), relativi 9 al periodo di iniziale fase acuta del quadro clinico, prognosi di Pronto Soccorso e documentata prescrizione di collare cervicale;
● Inabilità Temporanea Parziale al 50%-25% di ulteriori giorni 20+30 (venti + trenta), relativi al successivo periodo di recupero, cure e documentata inabilità lavorativa riconosciuta dall' . Allo stato attuale il periziando CP_4 presenta ancora una sindrome vertiginosa associata ad acufene, con obiettività positiva per il test di Romberg. Tali postumi, correlati alle conseguenze dell'incidente e stabilizzati, configurano: ● Invalidità Permanente valutabile nella misura del 1% (uno per cento). La presente valutazione è basata sulla specifica normativa e sulla più aggiornata bibliografia scientifica in tema (Decreto del Ministero della Salute 03 Luglio 2003, “ Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità ”; “ Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente ”, di Giuffrè 2015; “ Linee guida per la valutazione medico-legale del Controparte_5 danno alla persona in ambito civilistico ”, della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Giuffrè
2016). Per quanto riguarda le spese mediche , nel fascicolo non ne risultano documentata.”
Facendo riferimento ai fini liquidatori alle tabella di Milano 2024 alla luce della risultanze della CTU il danno può essere così quantificato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto danno biologico € 1.393,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 968,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.875,00
Totale generale: € 3.843,00
10 La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass.,ord.n.23469/2018,Cass.,sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale.
Con riferimento al danno morale la giurisprudenza ritiene ammissibile la prova in via presuntiva. In particolare la Suprema Corte con sentenza n. 25164/2020, in tema di ricorso alla prova presuntiva, specifica che: “Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass. civ. sez. Unite n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica 11 fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
Nulla risulta in tal senso allegato da parte dell'attore.
Non è stata richiesta né risultano altresì provati elementi per la personalizzazione del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza. Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non risulta per contro provata la rottura degli occhiali e dell'apparecchio acustico posto che i documenti depositati sono preventivi ed i testi non vi hanno fatto alcun riferimento.
Deve, infine, rilevarsi che sulla base dei documenti in atti risulta che il sinistro è stato qualificato come incidente sul lavoro. CP_ Occorre verificare se vi sono poste da detrarre già corrisposte dall'
Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
“Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del
1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall' . L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la CP_4 quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2017, n. 27869). 12 Per l'altro verso, l'ente previdenziale, avendo provveduto all'erogazione delle prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, potrà pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, il rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell'intervento della protezione previdenziale in favore dell'infortunato, paghi soltanto il danno differenziale al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso CP_4 non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno.” (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018). CP_
“Sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall' per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i CP_ relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
5. Nel caso di infortunio non mortale, l esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. cit., a tenore del quale: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita... commisurata... alla retribuzione dell'assicurato... per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza
(D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. CP_ n. 1124 del 1965, art. 66). L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali). CP_ Ne discende che: a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del
26/06/2015);….d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno CP_ differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e CP_ dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta possibilità di 13 CP_ svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' ” (cfr. Cassazione civile sez. III -
31/10/2023, n. 30293).
Stante le differenze tra il computo dei danni civilistici e quelli corrisposti da occorre verificare il CP_4 danno differenziale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di danno cd. CP_ differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_4 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno CP_ patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il CP_ valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente”
(così Cass. sentenza n. 17967/2021): ciò significa, quindi, che il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno
CP_ differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo dal credito risarcitorio calcolato a
CP_ monte, ma nel sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio secondo il criterio delle c.d. “poste omogenee”.
CP_ Dalla documentazione dell' risulta che nessun danno permanente è stato risarcito ed in
CP_ considerazione di ciò deve ritenersi che abbia pagato solo il danno patrimoniale che non è richiesto in questa sede e non deve pertanto essere dedotto. Non si ritiene, quindi, necessario rimettere
CP_ la causa sul ruolo per acquisire i conteggi
Le spese di lite seguono la soccombenza tenendo conto dell'ammontare liquidato e spese di CTU a carico del convenuto nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e non essendo la società CP_2 costituita in giudizio.
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa.
Condanna a risarcire i danni a nell'ammontare di € 3.843,00 oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
14 Condanna a rimborsare le spese di lite a e per esso in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
AR JO Sciortino dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. che si liquidano in complessivi Euro
1.278,00 di cui euro 213 per la fase di studio, Euro 213 per la fase introduttiva, Euro 426,00 per la fase istruttoria, Euro 426,00 per la fase decisionale oltre spese nella misura di Euro 237,00 15% a titolo di spese generali, iva e cpa come per legge.
Ponendo la CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e Controparte_2
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Dott. TA EZ
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