Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 marzo 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 marzo 2025 |
Commentari • 6
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Giurisprudenza • 27
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Versioni del testo
- Art. 1. Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e
trasversali nei percorsi scolastici 1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialita' e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilita' fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, poverta' educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attivita' educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.
2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2.
Mappatura delle esperienze e dei progetti gia' esistenti
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, gia' esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la poverta' educativa. La mappatura e' corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti. - Art. 3. Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze
non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici 1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attivita' educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La formazione dei docenti e' organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonche' delle universita', degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.