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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14744/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto appello e vertente tra
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
dom.to per la carica in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio Pt_1
n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore, giusta procura generale alle liti rila- sciata dal Sindaco, con atto pubblico notarile rogato dal Notaio Persona_1
, il 15.09.2022, Repertorio n. 22594, raccolta n. 10527, allegata all'atto di so-
[...]
stituzione di nuovo avvocato
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano De Gregorio con domicilio eletto presso il suo studio in via Domenico Cirillo, 13, giusta procura in calce alla comparsa di costi- Pt_1
tuzione e risposta;
-APPELLATO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 28/5/21, il interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3639/2021 del giudice di pace di Napoli, depositata il
25/2/21 e non notificata, deducendo in sintesi che la gravata pronuncia era del tutto errata per avere (inesattamente) evidenziato che il deposito documentale fosse tardivo, con conseguente inutilizzabilità del relativo materiale documen- tale. Per contro, esso appellante deduceva che tali attività processuali fossero del tutto tempestive e che, inoltre, i contestati verbali di violazione al CdS comprovano, nel merito, la sicura responsabilità di controparte, chiedendo per- tanto respingersi l'originaria domanda attorea, in totale riforma della sentenza impugnata (v., amplius, citazione d'appello).
, evocato in giudizio ed all'uopo costituitosi, deduceva a sua CP_1
volta la inammissibilità ed infondatezza del proposto gravame di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti). Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni di parte, per quanto di ragione convergenti sulla datazio- ne degli atti compiuti in primo grado, risulta dunque :
-prima comparizione originariamente fissata per il 29/1/21;
-spostamento d'udienza (per ragioni organizzative d'ufficio) decretato il
13/1/21 per la prima comparizione del 12/2/21;
-costituzione comunale in data 28/1/21.
Il giudice di pace, con scarna motivazione, riferisce che l'ente resistente, odierno appellante, “non depositava nei termini di legge documentazione ido- nea a smentire le allegazioni di parte ricorrente”, incentrandosi dunque tale pronuncia, telegraficamente, sul solo profilo di una “documentazione” appunto asseritamente allegata oltre i termini previsti. Ebbene, occorre osservare che secondo la Suprema Corte non opera alcuna rimessione in termini qualora il decreto di differimento dell'udienza di comparizione ex art. 168 bis comma 5 cpc (reso per dette ragioni organizzative e gestionali dell'ufficio) intervenga successivamente al decorso del termine di cui all'art. 166 cpc (Cass.
23940/20). Nella specie, ed in applicazione di tale principio di legittimità, sca- dendo il termine di costituzione/deposito (dinnanzi al GdP) dieci giorni prima dell'udienza -trattandosi di opposizioni a verbali di infrazione al CdS governa- te dal rito/lavoro- ne discende allora che esso sarebbe quindi scaduto il
19/9/21, sicchè il differimento medesimo disposto il 13/1/21 è dunque tempe- stivamente intervenuto, con fissazione della udienza differita al 12/2/21, gior- no rispetto al quale la operata costituzione/allegazione documentale è dunque a sua volta tempestivamente intervenuta addì 28/1/21 e, cioè, più di dieci giorni prima della (nuova) prefissata udienza del 12 febbraio (fatto che, nella sua centralità, assorbe poi, sul punto, ogni altra e non sempre univoca deduzione di parte).
In sostanza, la partecipazione comunale al giudizio dinnanzi al Gdp è rituale e tempestiva, dovendo perciò per quanto di ragione riformarsi, come oltre, la sentenza di primo grado, procedendosi quindi all'esame di merito dei contesta- ti verbali in rassegna. In particolare, secondo il odierno Parte_1 appellante, “In relazione alle eccezioni avverse, come ampiamente esposto in primo grado, va evidenziato che i Verbali sono stati redatti e generati con si- stema meccanizzato o di elaborazione dati ( come chiaramente indicato negli stessi).A tal proposito si ribadisce che l'art. 385, del D.P.R. 16/12/1992 n°
495- Regolamento di Esecuzione e di Attuazione Nuovo Codice della Strada, rubricato " Modalità della contestazione non immediata “, al comma 3 con- sente, in alternativa al modello tipo previsto dal Codice, la notifica mediante verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, i quali sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'Ufficio o Co- mando cui appartiene l'organo accertatore. Il Regolamento, come si evince dal comma 4 dell'art. 383, richiede per essi una generica conformità al model- lo allegato VI 1 e di riportare le medesime indicazioni in esso contenute (Cir- colare Ministero dell'Interno prot. 300/A/43701/109/55 del 30/06/1999). L'ar- ticolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39 del 12/02/1993 (Norme in mate- ria di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della Legge 23 ottobre 1992, n° 421
), recita testualmente: Nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni l'immis- sione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, infor- mazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'ema- nazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere ac- compagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, ri- produzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sosti- tuita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automa- tizzato, del nominativo del soggetto responsabile". Nei verbali è regolarmente riportato il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, del procedimento informatico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lvo 39 del
12/02/1993, e di chi procede a notifica. La violazione, quando è possibile, de- ve essere immediatamente contestata tanto ai trasgressore quanto alla perso- na obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (art. 200 Nuovo
C.d.S.); l'art. 201, comma 1, dello stesso Codice stabilisce che nel caso la vio- lazione non possa essere immediatamente contestata," il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata", deve essere notifica- to all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si trat- ti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, all'obbligato in solido;
l'art. 384 Regolamento Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice del- la Strada (rubricato "Casi di impossibilità della contestazione immediata"), solo a titolo esemplificativo e non tassativo, elenca sei casi di materiale im- possibilità della contestazione immediata, tra i quali 1' "accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo"; nelle fattispecie il motivo della mancata contestazione immediata è stato ben evi- denziato dagli Agenti verbalizzanti: non è stato possibile porre in atto la pro- cedura della contestazione immediata causa " assenza trasgressore e obbliga- to in solido" ( articolo 201, comma 1-bis, lettera d) Giova anche evidenziare che le violazioni sono state accertate in giorni diversi ( 21/23 marzo-08/04 aprile 2020), per la qual cosa non è possibile invocare il disposto di cui al comma l dell'articolo 198 Nuovo C.d.S. ( rubricato" Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie"), il quale recita testual- mente: Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata tino al triplo". I ver- bali sono stati notificati in data 13/08/020, come da avvisi di ricevimento alle- gati in copia, nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 201, comma 1, Nuovo
Codice della Strada. Relativamente alla sospensione dei termini per la presen- tazione dei ricorsi giurisdizionali causa" COVID-19", il Controparte_2
[...
, con Circolare n. 300/A/3187/20/115/28 del 30/04/020, ha affermato che"
Con la legge di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 103 del
DL 18/2020 secondo cui il periodo di sospensione previsto dal comma I fino al
15 aprile 2020 trova applicazione anche per i termini di notificazione dei pro- cessi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, precedente- mente disciplinati dalla norma specifica di cui all'art. 10, comma 4, del DL n.
9/2020 e dai decreti attuativi che si sono succeduti. Con l'entrata in vigore del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ( Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020), il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce delle disposizioni di cui all'art. 37 del medesimo decreto che ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato dal comma 1 dell'art. 103 del DL 18/2020.
Ragioni di coerenza sistematica ed il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che il termine vigente del 15 maggio 2020, sia riferibile anche ai procedimenti sopraindicati i cui termini, pertanto, sono so- spesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020". Per quanto sopra: accertamento violazioni 21/23 marzo 020-08 aprile 020— notifica 13/08/020 16 giorni mag- gio+30 giugno+31 luglio+13 agosto =90 giorni. Va inoltre precisato che le
Part violazioni di cui ai verbali opposti sono state accertate da personale della lizia Municipale di le cui dichiarazioni, in quanto provenienti da pub- Pt_1
blico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.e per gli stes- si non è stata proposta alcuna querela di ”. , all'uopo Pt_3 CP_1
costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza del propo- sto appello, chiedendone il rigetto e ribadendo in particolare l'istanza di decla- ratoria di : “A) Nullità dei verbali - Caso di Forza maggiore – SOGGETTO
RISTRETTO CAUSA COVID. Ed infatti l'istante nel periodo in cui sono stati elevati i P.P.V.V. n. TM20270200375 – Reg. cronologico, n. 20200231036 del
21/03/2020, n. TM20270202221 – Reg. cronologico n. 202002300887 del
23/03/2020 e n. TM20270227735 - Reg. cronologico n. 20200257895 del
08/04/2020, risultava essere sottoposto alla tristemente nota misura di sorve- glianza sanitaria disposta da parte della Controparte_3 [...]
per il periodo compreso inizialmente tra il 09/03/2020 ed
[...] Controparte_4
il 22/03/2020 in quanto in data 10/03/2020 veniva praticato tampone diagno- stico risultando positivo così al COVID-19, come da atto allegato. La sorve- glianza attiva si è ulteriormente prolungata in attesa dei tamponi successivi che sono stati eseguiti in data 29/03/2020 e 03/04/2020, risultati entrambi ne- gativi. L'effettiva comunicazione al ricorrente della fine del periodo di fermo obbligatorio per il ricorrente avveniva peraltro solo in data 08/04/2020, in cui la suddetta U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 32-33 – A.S.L. Napoli 1 comuni-
appunto al sig. tramite e-mail inviatagli il giorno 08/04/2020 alle Pt_4 CP_1
ore 19.04 concluso il periodo di sorveglianza attiva. ********* Pertanto è evidente che il presunto trasgressore non poteva allontanarsi dalla propria abitazione a partire dalla data del 09.03.2020. Quindi nel periodo che va dal
09.03.2020 al 08.04.2020 alcuna infrazione potrà essere contestata allo stesso in quanto costui non poteva assolutamente ALLONTANARSI DAL PROPRIO
LUOGO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE A CASUA DELLA POSITIVITA'
AL COVID. Le infrazioni a Lui contestate, intatti, riguardavano la stessa cir- costanza, ossia l'aver lasciato la propria vettura in sosta vietata sul marcia- piede, come si evince da tutti i verbali qui impugnati. Quindi, essendo impos- sibilitato a spostarsi dalla propria abitazione, è evidente che ne poteva accer- tarsi delle multe, né poteva affidare il proprio veicolo a terzi, proprio per lo stresso isolamento cui era sottoposto. Pertanto, quand'anche avesse parcheg- giato per la prima volta in sosta vietata, gli sarebbe stato precluso ogni altro movimento e quindi anche l'accertarsi delle violazioni a suo carico. Anche gli agenti, ovviamente, rilevavano il veicolo targ. DV422ZB a breve distanza di tempo, ossia sia il 17, il 19, il 21 e 23 marzo ed 8 aprile, sempre fermo allo stesso posto, per i motivi suddetti. Pertanto è evidente che il Sig. potrà CP_1
al massimo essere imputata la prima violazione a suo carico, ma non certo le seguenti, per le quali nulla poteva fare, pena la violazione delle norme sulla misura restrittiva (si confronti la documentazione rilasciata dall'ASL NA 1).
ART 198 CDS – REITERAZIONE INFRAZIONE "Nel caso in cui una medesi- ma infrazione, ripetuta, sia contestata con più contravvenzioni è necessario in astratto analizzare se la reiterazione dell'infrazione sia stata posta in essere a distanza temporale più o meno breve. Infatti, solo nel caso in cui la "recidiva" si sia concentrata in brevissimo tempo, potrà in alcuni casi essere pagata una sola multa, di importo aumentato. In caso contrario, invece, andranno pagate tutte le contravvenzioni. L'articolo 198 del codice della strada, infatti, stabili- sce che la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione vengano violate di- verse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o venga- no commesse più violazioni della stessa disposizione. Tuttavia, questa "agevo- lazione" viene meno per le zone a traffico limitato, dato che il medesimo arti- colo 198 prosegue, al secondo comma, precisando che, in deroga a quanto detto al primo comma, chi trasgredisca i divieti di accesso o gli altri obblighi, divieti o limitazioni che riguardano le aree pedonali urbane o le ZTL soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. ESCLUSA LA CONTINUA-
ZIONE – cass 2014/26434. La Corte di cassazione del 2014/26434 del 16 di- cembre: i giudici hanno infatti precisato che, in materia di sanzioni ammini- strative, nel caso in cui siano poste in essere più condotte realizzatrici di una medesima violazione non è possibile applicare l'articolo 81 del codice penale che si occupa di continuazione. In tal caso, infatti, va applicato esclusivamen- te il concorso formale, come da articolo 8 della legge numero 689 del 1981.
Tale concorso richiede l'unicità dell'azione o dell'omissione produttive di più violazioni. Per la Corte, oltretutto, tale disciplina non è neanche ostacolata dal successivo articolo 8-bis, il quale esclude, in presenza di determinati pre- supposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla pri- ma commessa solo ai fini dell'inoperatività (salvi casi di violazioni di norme previdenziali e assistenziali) delle ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione. Insomma: nel caso di specie il Sig. potrà al massimo es- CP_1
sere multato per la prima infrazione (peraltro già pagata nella misura di 2…), dal momento che le successive violazioni sono la continuazione necessaria della prima sanzione, cui non poteva assolutamente rimediare per causa di
************* Pertanto il sig. non è da rite- Parte_5 CP_1
nersi responsabile dei verbali contestati in quanto rientranti nel periodo in cui risultava essere sottoposto a misura di sorveglianza sanitaria obbligatoria e pertanto non avrebbe in alcun modo potuto rimuovere l'auto dal posteggio né avrebbe potuto affidare le chiavi ad altra persona, sia perché non poteva veni- re a conoscenza delle infrazioni che gli venivano comminate, sia perché non poteva venire a contatto con terzi. Né poteva immaginarlo. ***************
- Si precisa che i primi 2 verbali qui impugnati n. i P.P.V.V.: 1) n.
TM20270190756 – Reg. cronologico n. 20200215308, del 17/03/2020 - “So- stava sul marciapiede con sanzione amministrativa di € 187,00 e 2) n.
TM20270196123 – Reg. cronologico n. 20200231420 del 19/03/2020 per:
“Sosta sul marciapiede”, con sanzione amministrativa di € 187,00 con paga- mento nei 5 giorni in forma ridotta corrispondente ad € 75,40 (per un totale di
€ 150,80) sono stati già pagati (c.f.r. ricevute di pagamento); Tutto quanto ciò premesso, l'istante ut supra si CHIEDEVA - IN VIA PRELIMINARE E NEL
MERITO: - Poiché il Sig. ha già ampiamente pagato la sua violazione CP_1
al CDS per la medesima infrazione con l'oblazione dei primi due verbali come sopra richiamati, voglia l'Ill.mo Gdp adito provvedere all'annullamento dei 3
(TRE) VERBALI SUCCESSIVI, ossia: - 1) verbali n. TM20270200375 –
Reg. cronologico n. 20200231036 del 21/03/2020; 2) verbale n.
TM20270202221 – Reg. cronologico n. 202002300887 del 23.03.2020 ed il verbale 3) n. TM20270227735-Reg. cronologico n. 20200257895 del
08.04.2020, tutti rientranti nel periodo di sorveglianza sanitaria e relativi alla stessa violazione ”.
I primi due indicati verbali di infrazione del 17-19/3/20 appaiono pagati con allegati bollettini postali entrambe del 28/7/20 per euro 75,40 ciascuno, in rife- rita forma ridotta e, per vero, rispetto ad un qualcerto caos della complessiva produzione telematica, peraltro non sempre di agevole lettura, non sembra che il costituito FunzionarioDelegato comunale abbia contestato, nella prodotta memoria depositata il 28/1/21, tale avvenuto pagamento dei due medesimi verbali.
Nel resto, in ordine cioè ai tre restanti atti di contestazione del 21-23/3-8/4/20, la cd. sorveglianza domiciliare, causa isolamento da covid, non garantisce l'immobilità della vettura in esame, tant'è vero che essa è stata rinvenuta più volte -e sempre in giorni diversi- in sosta vietata sul marciapiede, circostanza quest'ultima di oggettiva e diretta percezione statica che, come tale, è poi im- pugnabile solo con querela di falso (in generale per il principio, cfr. ad es., per quanto di ragione, Cass. n. 28/22). Trattasi di tre verbali ritirati in ufficio po- stale in data 13agosto2020 nei termini -come riferisce parte comunale- di cui ai DDLL nn. 18/20 e 23/20, con relative conversioni in legge.
In secondo luogo, a proposito delle controverse questioni relative alla reitera- zione e alla continuazione dell'illecito amministrativo, occorre anzitutto osser- vare che le sanzioni in rassegna sono state comminate per accertamenti, come accennato, tutti intervenuti in giorni diversi (due nella ampia P.zza Carlo III ed una in via S.AntoioAbbate) il che, invero, anzitutto esclude la unicità della violazione stessa, poiché l'assunto attoreo -secondo cui il veicolo sarebbe stato rinvenuto sempre allo “stesso” posto- non trova idoneo riscontro in atti, non potendo ciò affermarsi nemmeno per il sol fatto che il veicolo sia stato rinve- nuto due volte nella stessa piazza pubblica appena detta, peraltro, si ripete, no- toriamente di ampia estensione (in particolare, quanto al fatto che la diversità dei giorni degli accertamenti escludano sia l'unicità della trasgressione che la violazione continuata -non configurabile in subiecta materia-, si consideri an- zitutto che Corte Cost. n. 23 /2018, nel ritenere infondata la questione di ille- gittimità costituzionale dell'art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), evidenzia sul piano comparativo che secondo il giudice remittente vi è “…sproporzione tra il trattamento sanzionatorio della protrazione dell'illecito della sosta vietata, rispetto a quello della protrazione della sosta limitata o regolamentata per un tempo anche inferiore alle 24 ore”, stante una asserita maggiore gravita' della violazione del medesimo divieto di sosta rispetto a quello della sosta regolamentata/limitata. La Consulta ritiene infondata la questione, con lettu- ra costituzionalmente orientata delle disposizioni di riferimento, affermando in particolare tra l'altro -per quanto qui interessi- che “nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione ammini- strativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione”, affermando altresì che “…la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente puo' essere reiterata ogni venti- quattro ore”). Ebbene, in applicazione di tali generali parametri costituzionali, la sosta vietata, cioè permanentemente vietata ex lege in mancanza di diverse segnalazioni, si identifica, tra l'altro, con quella prevista dall'art. 158 lett. h
CdS che, infatti, è proprio la violazione contestata in detti verbali, relativa all'indicato divieto legale di sostare sul marciapiedi. Ebbene, sia nella circo- stanza -qui verificatasi in assenza di dimostrazioni contrarie- nella quale la vettura dell'odierno appellato sia risultata agli agenti accertatori parcata sul vietato marciapiede in tutti i giorni oggetto nella specie di accertamento (21 marzo, 23 marzo e 8 aprile 2020, mai consecutivi), sia a ben vedere nella diversa mera ipotesi in cui la vettura stessa fosse stata posta in sosta il 21 marzo rimanendovi -alquanto improbabilmente- fino all'8 aprile appena detti, sarebbe allora in ogni caso dovuta la multa per (almeno) ognuno di questi tre giorni (ciascuno ovviamente di 24 ore), tutti oggetto di triplice progressivo ac- certamento. Sicchè, nel primo ordinario caso, o del tutto eventualmente nel se- condo, ciascuna delle tre verificate violazioni intergiornaliere genera comun- que l'irrogazione delle rispettive integrali sanzioni, quindi complessivamente riconducibili a tre distinti verbali di contestazione.
Sicchè, in sostanza, la originaria domanda oppositoria va sul punto respinta -in relazione alle suindicate argomentazioni di parte appellata- emergendo in ogni situazione una sicura punibilità complessiva, per tre diverse giornate, dell'odierno appellato.
Pertanto, in definitiva, il proposto gravame va (parzialmente) rigettato -con la suindicata precisazione motivazionale della sentenza impugnata- in ordine ai primi due opposti verbali di accertamento nel senso che essi sono stati appunto già adempiuti dall'odierno appellato mentre, nel resto, per i tre altri verbali sanzionatori -in riforma sul punto della sentenza stessa- la originaria domanda di va a sua volta respinta, in forza delle ragioni più sopra illu- CP_5
strate.
Apparendo inoltre equo, per parziale soccombenza reciproca, compensare per metà tra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio, condannando l'opposto-appellante a pagarne le residue metà in favore di controparte.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
con citazione notificata in data 28/5/21, così provvede : Parte_1
a)in parziale correzione della motivazione della gravata sentenza n.
3639/2021, dichiara non dovute le somme di cui ai 2 verbali di contestazione nn. TM20270190756 –Reg. cronologico n. 20200215308- del 17/03/2020 e
TM20270196123 –Reg. cronologico n. 20200231420- del 19/03/2020 ;
b)in parziale riforma della gravata sentenza n. 3639/2021, rigetta la opposizio- ne attorea in ordine ai 3 verbali di contestazione nn. 1) verbale n.
TM20270200375 –Reg. cronologico n. 20200231036- del 21/03/2020; 2) ver- bale n. TM20270202221 –Reg. cronologico n. 202002300887- del 23.03.2020 ed il verbale 3) n. TM20270227735-Reg. cronologico n. 20200257895- del
08.04.2020;
c)anche in parziale riforma della gravata sentenza n. 3639/2021, compensa per metà tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna il Parte_1
a pagare a la restante metà di esse -sempre per il dop-
[...] CP_1 pio grado di giudizio- che liquida per questa frazione in complessivi euro 100 per esborsi ed euro 300 per compensi (rispettivi euro 50 e 150 per ciascun gra- do), oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 31/5/25.
Il giudice rel.
AntonioAttanasio