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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4385/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casalnuovo Di Napoli - Piazza Municipio 1 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18628/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047650079000 TARSU/TIA 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: rigettarsi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.11.2024, depositata il 17.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, sez. 5^, ha rigettato il ricorso presentato dall'Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento per TARSU 1999 in epigrafe. Il primo giudice, ravvisata ratione temporis la legittimazione dell'Istituto e non del Ministero (introdotta soltanto dalla L. n. 31 del 2008), ha ritenuto non estinta per prescrizione la pretesa tributaria, avuto riguardo alla notifica nel 2018 di intimazione non opposta ed alla sospensione per emergenza Covid.
Ricorre in appello il contribuente, insistendo in particolare sull'eccezione di prescrizione.
Resiste in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SI a sostegno dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Gli atti acquisiti e le difese esplicate fanno ritenere sostanzialmente non controverso: che il tributo locale concerne l'annualità 1999; che la prima cartella di pagamento fu notificata in data 1.4.2008; che una prima intimazione di pagamento veniva notificata il 4.6.2018, seguita il 26.10.2023 da quella ora oggetto di ricorso.
Fermo restando che non si è perfezionata alcuna prescrizione fra il 2018 ed il 2023 in considerazione della sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020, va valutato se la mancata opposizione all'intimazione del 2018 escluda che possa ora essere fatta valere la causa estintiva.
Ad avviso della Corte, le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato (che difende l'appellante) sono condivisibili.
Invero, la pretesa tributaria era già estinta fin dall'emissione della cartella di pagamento, avvenuta nel 2008 per un tributo locale del 1999, soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c.- La mancata presentazione di opposizione sia avverso la cartella che avverso la prima intimazione non ha prodotto un effetto di reviviscenza dell'obbligazione tributaria, oramai irreversibilmente estinta. Del resto, la circostanza che l'organo di riscossione abbia ravvisato l'esigenza di riaprire la procedura con l'emissione dell'intimazione oggetto di giudizio è significativa della riconosciuta inutilizzabilità dei titoli precedentemente formati. Cartella
e prima intimazione non hanno valenza di atti interruttivi della prescrizione, poiché essa era già maturata prima dell'emissione della cartella ed il termine quinquennale è nuovamente decorso anche tra cartella ed intimazione: non si può interrompere un termine già interamente compiuto. Richiedere nel 2023 il pagamento di un tributo risalente al 1999, senza che il contribuente abbia ricevuto analoghe richieste con cadenza quinquennale, è contrario al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10 L. 27/7/2000,
n. 212 (Statuto del contribuente).
La natura delle parti e le ragioni eminentemente formali della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4385/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casalnuovo Di Napoli - Piazza Municipio 1 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18628/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047650079000 TARSU/TIA 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: rigettarsi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.11.2024, depositata il 17.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, sez. 5^, ha rigettato il ricorso presentato dall'Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento per TARSU 1999 in epigrafe. Il primo giudice, ravvisata ratione temporis la legittimazione dell'Istituto e non del Ministero (introdotta soltanto dalla L. n. 31 del 2008), ha ritenuto non estinta per prescrizione la pretesa tributaria, avuto riguardo alla notifica nel 2018 di intimazione non opposta ed alla sospensione per emergenza Covid.
Ricorre in appello il contribuente, insistendo in particolare sull'eccezione di prescrizione.
Resiste in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SI a sostegno dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Gli atti acquisiti e le difese esplicate fanno ritenere sostanzialmente non controverso: che il tributo locale concerne l'annualità 1999; che la prima cartella di pagamento fu notificata in data 1.4.2008; che una prima intimazione di pagamento veniva notificata il 4.6.2018, seguita il 26.10.2023 da quella ora oggetto di ricorso.
Fermo restando che non si è perfezionata alcuna prescrizione fra il 2018 ed il 2023 in considerazione della sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020, va valutato se la mancata opposizione all'intimazione del 2018 escluda che possa ora essere fatta valere la causa estintiva.
Ad avviso della Corte, le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato (che difende l'appellante) sono condivisibili.
Invero, la pretesa tributaria era già estinta fin dall'emissione della cartella di pagamento, avvenuta nel 2008 per un tributo locale del 1999, soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c.- La mancata presentazione di opposizione sia avverso la cartella che avverso la prima intimazione non ha prodotto un effetto di reviviscenza dell'obbligazione tributaria, oramai irreversibilmente estinta. Del resto, la circostanza che l'organo di riscossione abbia ravvisato l'esigenza di riaprire la procedura con l'emissione dell'intimazione oggetto di giudizio è significativa della riconosciuta inutilizzabilità dei titoli precedentemente formati. Cartella
e prima intimazione non hanno valenza di atti interruttivi della prescrizione, poiché essa era già maturata prima dell'emissione della cartella ed il termine quinquennale è nuovamente decorso anche tra cartella ed intimazione: non si può interrompere un termine già interamente compiuto. Richiedere nel 2023 il pagamento di un tributo risalente al 1999, senza che il contribuente abbia ricevuto analoghe richieste con cadenza quinquennale, è contrario al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10 L. 27/7/2000,
n. 212 (Statuto del contribuente).
La natura delle parti e le ragioni eminentemente formali della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado