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Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1535/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17229/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N.1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202590141916750004 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202590141916750004 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1626/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90141916750004, notificatale in data
18.6.2025 per l'importo totale pari ad euro 4454,95, in materia di Imu anno 2006 e 2015, di cui, rispettivamente, alla cartella di pagamento n. 071 2014 0066865266000, presuntivamente notificata il
10.10.2014; e all'avviso di accertamento n. 15/152008319, presuntivamente notificato il 31.12.2020.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze: la prescrizione della pretesa tributaria quanto all'Imu anno 2006, in quanto, alla data di notifica del 10.10.2014, era già maturata la prescrizione;
e ciò anche in riferimento alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento, in questa sede impugnata, in quanto, parimenti, alla data del 18.6.2025, era in ogni caso maturato il suddetto termine di prescrizione quinquennale, anche volendo considerare la data di notifica del 10.10.2014; e ciò anche in riferimento a sanzioni ed interessi;
deduceva, poi, quanto al suddetto avviso di accertamento, l'illegittimità dello stesso, posto che alla data della presunta notifica dello stesso ella non era più proprietaria dell'immobile di cui si chiedeva il pagamento dell'Imu, atteso l'atto di rinuncia all'eredità del compianto Nominativo_1 con atto per Notar notaio.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, domandando il rigetto del ricorso ed eccependo la mancata impugnazione, nei termini perentori di legge, della cartella esattoriale nr. nr.
07120140066865266000 e dell'avviso di accertamento Ente n. 15/152008319, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento, per cui è procedimento, mancata impugnazione che ha creato acquiescenza sulle questioni sollevate in questa sede (compresa l'avvenuta prescrizione anche in riferimento a sanzioni ed interessi, tenuto conto anche della relativa sospensione dei termini di cui all'art. 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. mod e int.), divenendo definitiva, dunque, la pretesa creditoria azionata dall'amministrazione finanziaria, per cui è giudizio, eccepiva la regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, mai impugnato nei termini di legge, avverso il quale doveva essere fatta valere, nei termini perentori di legge, la doglianza relativa all'assenza di qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile sopra indicato;
in ogni caso, eccepiva, sul punto, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato, quanto alla fase di accertamento, esclusivamente l'ente impositore (Comune di
Pomigliano d'Arco).
4. Non si costituiva in giudizio il Comune di Pomigliano d'Arco, restando contumace.
5. Seguivano memorie difensive di parte ricorrente, depositate in data 7.1.2026, in cui venivano ribaditi i motivi di doglianza, sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio, insistendo, in particolare, parte ricorrente sulla prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come regolarmente avvenuta, in data 10.10.2014, la notifica della suddetta cartella di pagamento (posto che la sospensione dei termini di prescrizione di cui al dl 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 è intervenuta solo successivamente), nonché la mancata, previa notifica del suddetto avviso di accertamento, quale atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici, evocata dalla parte ricorrente allorquando precisava la presunta notifica di tali atti;
e ciò segnatamente alla
(presunta) notifica del suddetto avviso di accertamento che, infatti, non risulta regolarmente notificato all'odierna ricorrente, quale atto prodromico.
3. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr. anche sul punto Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
4. Risulta, invece, regolarmente notificata, in data 10.10.2014, la cartella di pagamento, sopra indicata;
tuttavia, è maturata, altresì, la prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come regolarmente notificata, in data 10.10.2014, la predetta cartella.
5. Invero, parte ricorrente adduce la prescrizione anche in riferimento alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento, in questa sede impugnata, in quanto, parimenti, alla data del 18.6.2025, era in ogni caso maturato il suddetto termine di prescrizione quinquennale, anche volendo considerare la data di notifica del 10.10.2014 della suddetta cartella, atteso che l'odierna ricorrente fa valere in questa sede anche la prescrizione maturata nel periodo compreso tra la suindicata data del 10.10.2014 e la data di notifica dell'intimazione in oggetto e non solo la prescrizione che sarebbe maturata in riferimento agli atti prodromici, sopra richiamati: ne deriva che, in mancanza della regolare notifica di un atto interruttivo
(che, nelle more, non vi è stata), la pretesa tributaria risulta prescritta alla data di notifica dell'intimazione in oggetto, a nulla rilevando la sospensione dei termini di prescrizione, che è stata introdotta solo successivamente, a seguito della tristemente notoria emergenza epidemiologica da 'Covid-19' (dl 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. mod. e int.), allorquando la prescrizione era già ampiamente maturata alla data del 10.10.2019.
6. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna le parti resistentoi in solido tra loro alla refusione delle spese del pèresente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che si liquidano in euro 232,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge CUT. Attribuirsi a difensore di parte ricorrente che si è dichiara to anticipatario.
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17229/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N.1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202590141916750004 IMU 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202590141916750004 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1626/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90141916750004, notificatale in data
18.6.2025 per l'importo totale pari ad euro 4454,95, in materia di Imu anno 2006 e 2015, di cui, rispettivamente, alla cartella di pagamento n. 071 2014 0066865266000, presuntivamente notificata il
10.10.2014; e all'avviso di accertamento n. 15/152008319, presuntivamente notificato il 31.12.2020.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze: la prescrizione della pretesa tributaria quanto all'Imu anno 2006, in quanto, alla data di notifica del 10.10.2014, era già maturata la prescrizione;
e ciò anche in riferimento alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento, in questa sede impugnata, in quanto, parimenti, alla data del 18.6.2025, era in ogni caso maturato il suddetto termine di prescrizione quinquennale, anche volendo considerare la data di notifica del 10.10.2014; e ciò anche in riferimento a sanzioni ed interessi;
deduceva, poi, quanto al suddetto avviso di accertamento, l'illegittimità dello stesso, posto che alla data della presunta notifica dello stesso ella non era più proprietaria dell'immobile di cui si chiedeva il pagamento dell'Imu, atteso l'atto di rinuncia all'eredità del compianto Nominativo_1 con atto per Notar notaio.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, domandando il rigetto del ricorso ed eccependo la mancata impugnazione, nei termini perentori di legge, della cartella esattoriale nr. nr.
07120140066865266000 e dell'avviso di accertamento Ente n. 15/152008319, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento, per cui è procedimento, mancata impugnazione che ha creato acquiescenza sulle questioni sollevate in questa sede (compresa l'avvenuta prescrizione anche in riferimento a sanzioni ed interessi, tenuto conto anche della relativa sospensione dei termini di cui all'art. 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. mod e int.), divenendo definitiva, dunque, la pretesa creditoria azionata dall'amministrazione finanziaria, per cui è giudizio, eccepiva la regolare notifica del suddetto avviso di accertamento, mai impugnato nei termini di legge, avverso il quale doveva essere fatta valere, nei termini perentori di legge, la doglianza relativa all'assenza di qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile sopra indicato;
in ogni caso, eccepiva, sul punto, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato, quanto alla fase di accertamento, esclusivamente l'ente impositore (Comune di
Pomigliano d'Arco).
4. Non si costituiva in giudizio il Comune di Pomigliano d'Arco, restando contumace.
5. Seguivano memorie difensive di parte ricorrente, depositate in data 7.1.2026, in cui venivano ribaditi i motivi di doglianza, sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio, insistendo, in particolare, parte ricorrente sulla prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come regolarmente avvenuta, in data 10.10.2014, la notifica della suddetta cartella di pagamento (posto che la sospensione dei termini di prescrizione di cui al dl 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 è intervenuta solo successivamente), nonché la mancata, previa notifica del suddetto avviso di accertamento, quale atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici, evocata dalla parte ricorrente allorquando precisava la presunta notifica di tali atti;
e ciò segnatamente alla
(presunta) notifica del suddetto avviso di accertamento che, infatti, non risulta regolarmente notificato all'odierna ricorrente, quale atto prodromico.
3. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr. anche sul punto Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
4. Risulta, invece, regolarmente notificata, in data 10.10.2014, la cartella di pagamento, sopra indicata;
tuttavia, è maturata, altresì, la prescrizione della pretesa tributaria, anche a voler considerare come regolarmente notificata, in data 10.10.2014, la predetta cartella.
5. Invero, parte ricorrente adduce la prescrizione anche in riferimento alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento, in questa sede impugnata, in quanto, parimenti, alla data del 18.6.2025, era in ogni caso maturato il suddetto termine di prescrizione quinquennale, anche volendo considerare la data di notifica del 10.10.2014 della suddetta cartella, atteso che l'odierna ricorrente fa valere in questa sede anche la prescrizione maturata nel periodo compreso tra la suindicata data del 10.10.2014 e la data di notifica dell'intimazione in oggetto e non solo la prescrizione che sarebbe maturata in riferimento agli atti prodromici, sopra richiamati: ne deriva che, in mancanza della regolare notifica di un atto interruttivo
(che, nelle more, non vi è stata), la pretesa tributaria risulta prescritta alla data di notifica dell'intimazione in oggetto, a nulla rilevando la sospensione dei termini di prescrizione, che è stata introdotta solo successivamente, a seguito della tristemente notoria emergenza epidemiologica da 'Covid-19' (dl 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. mod. e int.), allorquando la prescrizione era già ampiamente maturata alla data del 10.10.2019.
6. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna le parti resistentoi in solido tra loro alla refusione delle spese del pèresente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che si liquidano in euro 232,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge CUT. Attribuirsi a difensore di parte ricorrente che si è dichiara to anticipatario.