Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 3/4/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza dell'11/3/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 1/4/2025 da parte attrice;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 986 Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Corso della Repubblica n. 181/A – Cisterna di Latina (LT) presso lo studio dell'avv. Diego CIANCHETTI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , CP_1 C.F._2 Controparte_2
- C.F. , - C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4
- C.F. , (residente CP_4 C.F._5 Controparte_5
; C.F._6
PARTI CONVENUTE - contumaci
OGGETTO: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte dell'1/4/2025): “Accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà sul bene sito nel Comune di Cisterna di Latina (LT), catastalmente identificato al Foglio
106, particelle 898 e 899, in favore della sig.ra , e di conseguenza Parte_1
ordinare al competente ufficio della Conservatoria dei pubblici registri immobiliari di provvedere alla trascrizione del bene in favore della medesima. Il tutto, con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio , , e ai fini CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 dell'accertamento e declaratoria della sua piena ed esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c., del cortile mattonato adiacente all'appartamento di sua proprietà, sito in Cisterna di Latina, in via
D'Achille, censito al catasto fabbricati al foglio 106, p.lle 898 e 899.
A sostegno della pretesa avanzata, parte attrice ha dedotto di aver esercitato il possesso esclusivo, continuo, non interrotto, pacifico e pubblico sull'immobile in oggetto, in virtù dell'aderenza del bene all'appartamento di sua proprietà, censito al catasto fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al foglio 106, alla particella 897.
Ha chiarito che a seguito della successione del defunto padre , CP_4
avvenuta nel 1984, parte attrice è divenuta comproprietaria di diritti indivisi su una serie di beni, caduti in successione, nella misura di 1/15 insieme ai fratelli, e alla madre che ereditava la quota di 10/15. Controparte_7
In data 7/2/1986, uno dei fratelli di parte attrice, vendeva alla Persona_1
madre un appartamento sito in Cisterna di Latina, censito al Controparte_7
catasto fabbricati al foglio 166, mappale 83 sub. 2, oltre a tutti i diritti indivisi dallo stesso vantati nella quota ereditata di 1/15 sugli immobili caduti in successione (per la morte del padre , avvenuta nel 1984), così la quota ereditaria della CP_4
sarebbe aumentata a 11/15. CP_7
Il 31/12/1990 è stato poi stato redatto atto di donazione con il quale
[...]
avrebbe donato ai figli , e CP_7 Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
l'appartamento in sito in Cisterna di Latina (oggetto di vendita da parte di Per_1 nel 1986) nonché i propri diritti sull'eredità del defunto marito, per la quota Per_1
di 11/15.
Con tale atto i figli hanno, altresì, provveduto a dividere tra loro i beni ricevuti in donazione, con assegnazione, a parte attrice, dei seguenti immobili:
- Casa di civile abitazione identificata al catasto fabbricati del Comune di
Cisterna di Latina al foglio 106, mappale 889 sub. 1;
- Appartamento identificato al catasto fabbricati del Comune di Cisterna di
Latina al foglio 106, mappale 897 sub. 1;
- Appartamento identificato al catasto fabbricati del Comune di Cisterna di
Latina al foglio 106, mappale 897 sub. 3;
- Un locale magazzino con annessa corte esclusiva di mq. 20, distinto al catasto fabbricati al F. 106, mappale 880 sub. 1 e 3;
- Un locale magazzino identificato al catasto fabbricati al F. 106, mappale
895.
Espone l'attrice che, a seguito della divisione, non sarebbe stato incluso nella stessa il cortile annesso alla sua abitazione censita al foglio 106, particella 897 ed individuato dalle particelle 898 e 899. La mancata inclusione di dette particelle nella divisione ha fatto sì che sarebbero risultati intestatari del bene, per la misura di 10/15
e per la misura di 1/15 l'attrice e i fratelli convenuti ( Controparte_7 CP_1
e . CP_3 CP_2 Per_1
Tale intestazione risale alla successione avvenuta nel 1984, quindi anteriore all'atto dispositivo di del 1986, come si rileverebbe anche dalle Persona_1
risultanze catastali e ipotecarie che non terrebbero conto di tale atto.
Di conseguenza, non essendo tali particelle state oggetto della donazione avvenuta nel 1990, né oggetto di divisione tra l'attrice e i fratelli, sono state trasferite per effetto della successione legittima seguita al decesso di Controparte_7
avvenuto il 6/12/2012, essendo quindi attribuite ai discendenti per la quota di 22/150 per i figli del de cuius , e e per la quota Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
omnicomprensiva di 22/150 ai figli del defunto fratello di parte attrice, Per_1
identificati in , e .
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
Essendo le sorelle già comproprietarie di una quota del bene in virtù della successione di loro padre , per la quota di 10/150, ad oggi il cortile di CP_4 pertinenza dell'appartamento di proprietà dell'attrice risulta in comproprietà tra:
, e per la quota di 32/150 (22/150 per la Parte_1 CP_1 CP_3 CP_2
successione materna e 10/150 per la successione paterna), e , e CP_4 CP_5
per la quota di 22/150. CP_6
Il bene oggetto di causa, sostiene l'attrice, è di sua di esclusiva pertinenza e ciò in virtù anche del fatto che, inequivocabilmente, la piccola area possiede un unico accesso all'interno dell'appartamento di sua proprietà da oltre vent'anni, così da potersi esercitare sul cortile/terrazzo un possesso esclusivo, senza sia stata nel tempo possibile alcuna contestazione o rivendicazione da parte dei comproprietari.
Ritenendo sussistenti tutti i requisiti normativamente previsti, parte attrice ha agito, dunque, al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile come sopra identificato.
1.1 Ritualmente citati, i convenuti non si sono costituiti e, verificata la ritualità della notifica, all'esito dell'udienza del 3/11/2022, ne è stata dichiarata la contumacia;
su istanza di parte, sono stati assegnati i termini di cui all'art.183, sesto comma,
c.p.c..
Istruita la causa mediante l'espletamento della prova per interpello e per testi
(articolata da parte attrice e ammessa con ordinanza resa all'udienza del 5/12/2023), all'esito dell'udienza del 7/11/2024, onerando parte attrice di depositare una planimetria che permettesse l'identificazione del bene oggetto di domanda, anche mediante una ipotesi di frazionamento delle particelle esistenti ai fini della trascrizione della sentenza, è stata fissata udienza dell'11/3/2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 3/4/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 4/4/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 4/4/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La domanda proposta dall'attrice è fondata e va pertanto accertato l'intervenuto acquisto per usucapione del bene immobile come sopra individuato.
Si rende necessaria la seguente premessa.
Parte attrice ha agito ai fini dell'accertamento e della declaratoria dell'intervenuta usucapione sull'area cortilizia di pertinenza dell'appartamento di sua proprietà; della stessa area essa risulta comproprietaria per una quota con le proprie sorelle ( , e e i discendenti del defunto fratello CP_1 CP_3 CP_2
( , e ). Persona_1 CP_4 CP_5 CP_6
In diritto, come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
3. Va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Cass. civ., sez.
II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
4. La domanda introdotta dall'attrice deve essere qualificata alla stregua di una domanda di acquisto a titolo originario, da parte del coerede, delle quote spettanti agli altri coeredi.
La domanda, di per sé, ha un proprio fondamento teorico, infatti il coerede che, dopo la morte del 'de cuius', sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede 'animo proprio' ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere 'uti dominus' e non più 'uti condominus', risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Cass. civ., sez. II, 08/04/2021, n.
9359).
Ai fini dell'usucapione occorre quindi la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, con onere della relativa prova a suo carico.
4.1 Nel caso in esame parte attrice ha rilevato come le particelle oggetto di domanda giudiziale si identificano in un cortile adiacente all'appartamento di sua proprietà, ove si accede solo tramite ingresso che attraversa il detto appartamento.
Posto quanto sopra, va osservato come i rigorosi presupposti enunciati risultino tutti dimostrati nel caso di specie.
L'assunto dell'attrice che ha dedotto di aver posseduto continuativamente il bene immobile per cui è causa da oltre venti anni, è stato integralmente confermato dai documenti allegati, dai quali si evince l'adiacenza delle particelle n. 898 e 899 alla particella 897, di proprietà di , che dalle immagini depositate risultano Parte_1 raffigurare un'area disposta all'aperto, ove insiste un filo stendibiancheria con biancheria appesa, e una serie di oggetti che dimostrano l'utilizzo quotidiano del cortile indicato.
Inoltre, le circostanze dedotte dall'attrice sono altresì confermate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza de 7/11/2024. In particolare, il teste residente nell'appartamento Testimone_1 adiacente a quello di proprietà dell'attrice “dagli anni '70” ha rilevato di riconoscere la corte oggetto di causa come pertinenza dell'appartamento di proprietà di Pt_1
“alla quale si accede esclusivamente dalla porta finestra del medesimo
[...] appartamento”.
Il teste ha inoltre dichiarato che “ ha avuto, come anche gli altri Pt_1 fratelli, l'appartamento in donazione dalla madre;
di questo appartamento faceva parte anche la corte che tuttavia per un errore nelle operazioni di divisione non è stato ricompreso nella proprietà destinata a ”. Pt_1
Sentita altresì , convenuta contumace, per interrogatorio formale, CP_3 ha affermato che “dal dicembre del 1990, mia sorella dispone Pt_1 dell'appartamento di cui mi si legge in via Angelo D'Achille; lei non ha mai vissuto lì, ma l'appartamento è suo e lo affitta. Confermo quanto mi si legge;
la corte in questione è raggiungibile dalla porta della cucina dell'appartamento di mia sorella” nonché ADR “Tutti noi fratelli siamo stati sempre d'accordo sul fatto che questa corte sia sempre stata di nostra sorella”.
Tale ultima circostanza risulta confermata, poi, anche dalle dichiarazioni rese da , altra sorella dell'attrice e convenuta contumace, la quale ha Controparte_2 sottoscritto una dichiarazione datata all'8/3/2022, in cui ha affermato “in merito al piccolo cortile mattonato, identificato al catasto al foglio 106, part. 898 e 899, di rinunciare alla comproprietà del suddetto cortile in favore della Signora Pt_1
”.
[...]
È stata quindi fornita piena prova tanto dell'esercizio del possesso sull'immobile in questione, a decorrere da epoca precedente il ventennio dall'introduzione del giudizio, quanto in ordine alla sussistenza dell'animus possidendi uti domini, da ritenersi dimostrato, in assenza di evidenze di segno contrario, alla luce dell'esercizio del potere di fatto sull'immobile.
Invero, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. n. 975 del 2000); il secondo, peraltro, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (Cass. n. 9325 del 2011) (cfr. Cass. civ., 07/03/2019, (ord.) n.
6688).
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione notarile versata in atti non si evince la presenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e il bene risulta formalmente intestato ai convenuti.
La domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo tutti i presupposti - corpus possessionis, animus possidendi e decorso del termine ventennale - per la declaratoria di acquisto, per usucapione, della proprietà del bene per cui è causa in capo a parte attrice e la sentenza che dichiara l'acquisto della proprietà deve essere resa pubblica col mezzo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
5. Non può trovare accoglimento la domanda volta ad ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali poiché all'attuale Agenzia delle Entrate, ufficio del territorio, non è rimessa l'attività richiesta, che la parte deve curare autonomamente.
6. La mancata partecipazione al giudizio di parte convenuta e la natura dichiarativa della presente pronuncia, consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara che ha acquistato per usucapione il bene sito in Parte_1
Cisterna di Latina, via A. D'Achille n. 22, distinto in catasto al foglio 106, p.lle 898 e
899;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessata, alla trascrizione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì /2025
Il giudice
Luca Venditto