Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3931/2021 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._1
Mottola di Amato, n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Granato (C.F.:
), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto C.F._2 introduttivo del giudizio;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F.: , in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cropani Loc. Marina, Contrada Basilicata, presso lo studio dell'avv. Antonio Aiello, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato rilasciato in calce alla “Comparsa di costituzione” dell'8.03.2022;
- CREDITORE OPPOSTO -
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.3034, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle rispettive parti hanno concluso facendo pervenire le relative “Note scritte”, insistendo per l'accoglimento delle già articolate richieste e conclusioni di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione in opposizione a precetto, conveniva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Catanzaro, il in persona dell'amministratore e l.r.p.t., perché Controparte_1 venisse dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificatogli in data 11.10.2021, per carenza di ius postulandi in capo al difensore e per la mancata indicazione, nella stessa impugnata intimazione di pagamento, della data di notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 480, comma 2 c.p.c..
A fondamento della domanda, esponeva:
- che in data 22.10.2021, su istanza dell'avv. Antonio Aiello, procuratore e difensore del
[...]
, veniva notificato l'atto di precetto con il quale gli si intimava di pagare la Controparte_1 somma complessiva di € 4.156,93, in virtù del decreto ingiuntivo n. 26/2013 del Giudice di Pace di
Cropani, notificato con formula esecutiva in data 09.4.2014, e della sentenza n. 100000/2019 del
Giudice di Pace di Catanzaro, notificata unitamente all'atto di precetto;
- che nell'epigrafe di tale atto veniva precisato che lo stesso era spedito dal Controparte_1
in persona dell'amministratore e l.r.p.t. ;
[...] Parte_2
- che nel suddetto atto, l'intimante precisava di agire in virtù della procura in calce all'atto di precetto notificato in data 29.04.2021, a firma dell'amministratore ; Parte_2
- che alla data della notifica del precetto del 22.10.2021, aveva da tempo cessato il Parte_2 proprio mandato di amministratore del Condominio;
- che all'assemblea del 18.8.2021, il aveva provveduto alla nomina Controparte_1 CP_1 della Gestione Servizi Immobiliari sas quale nuovo amministratore;
- che, contrariamente a quanto dichiarato, la sentenza n. 100000/2019 del Giudice di Pace di
Catanzaro non era stata notificata con l'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione.
Alla luce di tali deduzioni, il debitore concludeva, quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'evocato ente di gestione, il quale, nel resistere alle avverse considerazioni e richieste, instava per il rigetto dell'avanzata opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Rappresentava, a tal fine, il convenuto che il proprio difensore aveva agito munito di CP_1 procura alle liti conferita per ogni fase e grado del giudizio e che il titolo esecutivo, posto a fondamento dell'opposto atto di precetto, era stato notificato con il precedente atto di precetto.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza del 27.03.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita di trovare accoglimento.
Deve, preliminarmente, essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di precetto sollevata dall'opponente con riferimento all'eccepito difetto di ius postulandi per come rappresentato in premessa.
La stesso, oramai, pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, registrato sullo specifico argomento, sancisce che : “il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo” (cfr. ex multis Cass. civ. n.
17216/2017).
Nel caso di specie, è stato accertato che l'avv. Aiello, difensore del convenuto, ha agito CP_1 in virtù della procura alle liti rilasciatagli, per ogni fase e grado del giudizio, compresa la fase esecutiva. Ciò risulta dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta ovvero dalla procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
dalla procura del 16.11.2020 rilasciata dal successivo amministratore, , e apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 26.05.2021, Parte_2 unitamente alla sentenza 1000003/2019 e, da ultimo, dalla procura del 11.1.2021, con la quale l'attuale l'amministratore, Gestione Servizi Immobiliari Sas di Sandro Prunesti, ha confermato il mandato difensivo e ratificato l'attività svolta dal precedente amministratore.
Quanto, poi, allo scrutinio del merito della vexata quaestio, devesi evidenziare che dagli atti di causa risulta :
- che con decreto ingiuntivo n. 26/2013, emesso con formula esecutiva in data 16.03.2013 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 09.04.2014, il Giudice di Pace di Cropani, ha ingiunto a Pt_1 di pagare, immediatamente e senza dilazione, a favore del ,
[...] Controparte_1 la somma complessiva di euro 1.505,46;
- che, proposta opposizione, dallo stesso avverso il suddetto provvedimento monitorio, il Pt_1 giudizio è stato definito con la sentenza n. 1000003/2019, pubblicata in data 7.8.2019 e munita di formula esecutiva in data 5.6.2020, con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
- che, divenuto inefficace l'atto di precetto notificato in data 26.05.2021, l'odierno resistente ha rinnovato la notifica dell'odierno atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 1000003/2019, che risulta ritirato in data 22.10.2021.
Ebbene, ciò detto, pur ritenendo pacifico che il precetto impugnato si dimostra difforme dal suo schema legale poiché mancante della data di notifica della sentenza, con cui il Giudice di Pace di
Catanzaro ha rigettato l'opposizione promossa dal e, quindi, privo di uno dei requisiti richiesti Pt_1 dall'art. 480, co. 2, devesi, tuttavia, rilevare che risulta evidente che, nonostante la suddetta mancanza, il precetto ha raggiunto il suo scopo, ovvero, rendere edotto il debitore della pretesa creditoria fatta valere ex adverso, consentendo, così, alla medesima parte precettata di individuare specificamente lo stesso credito preteso, in uno con il titolo esecutivo che ha costituito il fondamento dell'opposto precetto.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, la conoscenza, ad opera dell'opponente, del proprio debito, stante la regolarità della notifica avvenuta il 3.4.2013 del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto;
la regolarità della notifica avvenuta in data 26.05.2021 del successivo atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 1000003/2019, nonché la regolarità della notifica avvenuta in data 22.10.2021 dell'atto di precetto oggetto dell'odierna causa. Deve, dunque, considerarsi sanata la nullità del precetto che ci occupa, poiché nessuna incertezza sussiste, in capo all'odierno opponente, con riguardo all'individuazione del titolo esecutivo fatto valere.
Sul punto, si richiama, in quanto applicabile anche al caso di specie, l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui “l'erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall'art. 480 c.p.c., comma 2, non determina la nullità del precetto, “qualora l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)”. Nella ampia edotta motivazione di quella sentenza, cui il Collegio intende dare qui continuità, si osserva: "gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo. Tali principi furono in seguito ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge” (Cass. sent. n.
1928/2020).
Da respingere si dimostra, infine, anche l'ulteriore doglianza afferente la non corretta determinazione della voce “competenze atto di precetto”, per come contenuta nello stesso impugnato atto, visto che la somma in oggetto, richiesta dalla parte precettante, è stata determinata tenendosi, comunque, al di sotto dell'importo massimo possibile, oltre che in stretta corrispondenza ad un valore medio del credito “pari ad € 3.150,00”, di molto inferiore al valore dell'odierna domanda.
Ne deriva, quindi, in conclusione, il rigetto della promossa opposizione.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e, facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto mancare della fase istruttoria), trova ristoro come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione, per come avanzata dal sig. , e, per l'effetto, lo condanna alla Parte_3 refusione delle spese giudiziali nei confronti della controparte ( in Controparte_1 qualità), che si liquidano in complessivi € 1.885,00, di cui € 195,00 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese forfettarie, iva e Cpa se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 4.03.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)