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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 285/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Parte_1
NO UL, DI FA, DI IO, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato Falqui Cao RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Falqui Cao
RI e LL MA in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12.10.2022 convenne in giudizio l' affinché il Parte_1 CP_2
Tribunale di Cagliari dichiarasse illegittimo, insussistente o irripetibile il credito vantato dall'Istituto nei suoi confronti – il cui ammontare era stato quantificato in euro 43.955,65 (poi rideterminato in euro 41.925,69 con decorrenza dall'ottobre 2015) – e di cui era stata richiesta la restituzione con provvedimento dell datato 24.05.2022. Controparte_3
Dal 01.10.2015 al 30.06.2022, invero, l' aveva erogato all'odierno appellante CP_2 pagamenti per indennità di accompagnamento nonostante il verbale della Commissione medica del 14.09.2015, concernente la visita del 26.08.2015 (v. doc. n. 2 della memoria difensiva in appello) avesse riconosciuto nei suoi confronti la sussistenza di un'invalidità con permanente inabilità lavorativa al 74%, dunque in assenza del requisito sanitario, precedentemente posseduto (v. doc. n. 1 prodotti dall'appellato), occorrente per beneficiare dell'anzidetta indennità.
A seguito della visita medica del 26.08.2015, nonché delle successive visite del 04.04.2017
e 19.04.2022 (le quali riconobbero rispettivamente a , come si evince dai Parte_1 doc. nn. 3 e 4 della memoria difensiva, la riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 80% e 74%), inoltre, l' non adottò alcun provvedimento di revoca dell'indennità di CP_2 accompagnamento.
In tale contesto, il ricorrente sostenne di avere destinato l'importo di cui l' aveva CP_2 richiesto la restituzione al soddisfacimento dei propri bisogni alimentari, e di avere versato in una situazione di incolpevole affidamento in ordine alla spettanza della predetta indennità, la cui indebita erogazione certamente non era – secondo la tesi perorata da – a Parte_1 lui addebitabile, ancor più in ragione dell'assenza di immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e di revoca del relativo diritto entro i novanta giorni successivi (come disposto dall'art. 37, comma 8, L. n.448/1998), nonché della violazione dei termini individuati dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dell' con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 CP_2 dicembre 2020 n. 111.
L'Istituto previdenziale, ritualmente costituitosi in giudizio, contestò che l'affidamento di potesse qualificarsi come legittimo, essendo egli consapevole – sin dal Parte_1 verbale della Commissione medica del 14.09.2015, debitamente ricevuto in data 19.09.2015, come provato dalla cartolina di raccomandata AR prodotta quale doc. n. 2aa dall' – della CP_2 mancanza dei requisiti per beneficiare delle prestazioni, di talché la consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto equivaleva al difetto di buona fede oggettiva, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettò il ricorso in quanto infondato, argomentando che la revoca delle provvidenze non dovute avesse effetto “dalla data della visita di verifica”, ossia dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che potesse rilevare – in assenza di una norma che disponesse in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati,
2 costituendo questi ultimi degli atti di mero accertamento che non comportavano, in quanto tali, l'esercizio di poteri amministrativi.
Ad avviso del Giudice di prime cure, non poteva dirsi sussistente un incolpevole e tutelabile affidamento di in ordine all'esistenza del requisito sanitario Parte_1 necessario al riconoscimento della provvidenza indebitamente percepita, poiché egli aveva avuto immediata conoscenza dell'esito dell'accertamento amministrativo attraverso la comunicazione del verbale della visita di verifica.
La gravata sentenza escluse che dall'indubbio ritardo dell' rispetto all'interruzione CP_1 dei pagamenti in favore del ricorrente quest'ultimo potesse incolpevolmente desumere di avere conservato la titolarità ad ottenere il beneficio in questione, atteso che egli era stato reso edotto delle risultanze delle visite mediche del 2015 e 2017, e ben avrebbe potuto contestare tali accertamenti dinanzi all'autorità giudiziaria mediante un ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
L'impugnato provvedimento osservò, ancora, come nel mese di luglio Parte_1
2022 avesse interposto, per il tramite dei difensori, sia un ricorso amministrativo onde far valere il suo diritto a trattenere quanto rivendicato dall' , sia un ricorso ex art. 445 bis CP_2
c.p.c., “a dimostrazione della sua piena capacità, ove lo avesse voluto, di contestare le risultanze dell'accertamento medico legale cui era stato sottoposto” (pag. n. 5 della sentenza n. 494/2023 del 04.04.2023 del Tribunale di Cagliari).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, Parte_1 come di seguito meglio riferito, l' . CP_2
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1. dichiarare illegittimo, inesistente o irripetibile il credito di € 43.995,65, poi CP_ rideterminato in € 41.925,69, vantato dall' nei confronti di;
Parte_1
2. condannare l'istituto convenuto al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3. nella denegata ipotesi di soccombenza, ai fini dell'esonero dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, parte ricorrente dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che permane il requisito reddituale in quanto il proprio nucleo familiare convivente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, inferiore a due volte l'importo
3 del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m. e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”;
Nell'interesse dell'appellato: “affinché la Corte, rigettata ogni contraria istanza, voglia respingere l'avverso ricorso in appello confermando la sentenza emessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari dell'intero giudizio, da calcolare con gli aumenti di legge attesi i collegamenti ipertestuali ex comma 1-bis art. 4 DM55\2014 come modificato dal DM 147\22, salvo applicazione dell'art. 152 Disp. Att. CPC”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che l'appellante non contesta di aver effettivamente percepito l'importo oggetto di recupero da parte dell' appellato, pari ad euro CP_1
41.925,69, né che egli avesse ricevuto il verbale della Commissione medica del 14.09.2015 riguardante l'esito della visita avvenuta in data 26.08.2015.
Le censure, difatti, riguardano non già le circostanze fattuali dianzi richiamate, bensì
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto dell' di procedere al CP_2 recupero dell'asserito indebito.
Con l'avanzata impugnazione l'appellante ha, innanzitutto, sostenuto che la puntuale, costante e continua corresponsione della prestazione da parte dell' per un periodo di CP_2 durata così lungo (circa sette anni) avesse, unitamente alla mancata adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca della prestazione, inevitabilmente generato nell'accipiens un (incolpevole) affidamento in ordine alla sua spettanza, certamente suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
L'atto di gravame, dopo aver richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 4668 del
22/02/2021, ha sottolineato la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione e la sussistenza, nel caso di specie, di una situazione che aveva in lui ingenerato un incolpevole affidamento. Ha altresì specificato come l'indebito assistenziale sia, in ogni caso, ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi eccezionali che, a priori, permettano ragionevolmente di escludere la presenza di un qualsivoglia affidamento (quale potrebbe essere, ad esempio, l'ipotesi di erogazione di una prestazione ad un soggetto che non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né che ne abbia mai fatto richiesta, oppure
4 nell'ipotesi di assenza del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario oppure, ancora, in caso di dolo comprovato dell'accipiens).
Infine, l'appellante ha argomentato che la mera comunicazione del verbale di visita medica
– nel quale era unicamente indicato che l'interessato, qualora la percentuale di invalidità fosse variata originando una prestazione economica diversa da quella in godimento, avrebbe dovuto inviare telematicamente i dati per il pagamento, senza tuttavia fare nessun cenno alla cessazione di quella in corso – non fosse da sola sufficiente a porre implicitamente
[...]
in condizioni di conoscere, necessariamente in via deduttiva, l'esito negativo della Parte_1 visita e, soprattutto, le relative conseguenze sul piano amministrativo, tanto più che l'attesa di una successiva determinazione da parte dell' , quale quella prescritta dall'art. 37, comma CP_2
8, l. 448/1998, era di converso idonea a corroborare ulteriormente lo stato di incolpevole affidamento sulla debenza del beneficio, fondato sul protrarsi dei pagamenti ben oltre il termine entro il quale era lecito attendersi il provvedimento di revoca.
Con memoria del 27.10.2025 il resistente, dopo aver ribadito la correttezza delle difese già formulate in primo grado e avere sottolineato l'ontologica differenza degli indebiti previdenziale e assistenziale – che trova la sua giustificazione nella complessità dei calcoli occorrenti per determinare la prima (collegati alla provvista contributiva, alla anzianità, a disposizioni normative oscure ai non addetti ai lavori) e, inversamente, nella semplicità e notorietà all'invalido civile dei presupposti sulla cui base egli riceve delle somme fisse (la propria situazione sanitaria o la percezione di redditi a lui solo noti, e ignoti all'Amministrazione prima della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi) –, ha puntualizzato che “l'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta presuppone la non conoscenza da parte sua dell'inesistenza del diritto, altrimenti nessuna tutela è giustificabile e la restituzione diviene doverosa” (pag. n. 7 della memoria difensiva).
*
Ad avviso della Corte, l'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Collegio intende in questa sede dare continuità ai precedenti pronunciamenti resi da questa Corte di Appello proprio in tema di indebito assistenziale correlato alla sopravvenuta perdita, all'esito di una visita di verifica condotta dall' , del requisito sanitario da parte CP_2 del beneficiario di una prestazione di invalidità.
A tal fine, di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi rilevanti in causa tratti dalla motivazione della sentenza n. 191/2022, est. Scarpa, resa da
5 questa Corte il 7 dicembre 20221: “E' noto che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., <<in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede>> in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate <<al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia>> (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
<<non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e < i>
quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (..) rientra (..) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione>> (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo, n.
448 del 27 ottobre 2000). Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui
l'indebito assistenziale in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.., nel caso di radicale incompatibilità tra benefici ad esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (v. da ultimo Cass n. 4660/2021, n. 4668/2021, ma anche n. 28771/2018 e
10642/2019 tra le tante).
La Suprema Corte, nel ritenere la compatibilità di tale disciplina con l'art. 38 della Carta
Costituzionale, ha richiamato le ordinanze del Giudice delle leggi n. 264/2004 e 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, che hanno sottolineato come in questa materia operi “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta quella generale del codice civile” e, in relazione alla regolamentazione di cui all'art. 4 del Dl 323/1996, conv. in l. n. 425/1996, ha pure rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale
6 nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica”, mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica, le uniche a porre il problema della ripetibilità, “la stessa Corte Costituzionale n. 448/2000, ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne CP_ l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , evidenziando “come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (v. anche Cass. . 29419/2018).
La fattispecie in esame trova, quindi, una propria disciplina in specifiche previsioni normative, contenute in particolare nel richiamato art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”, che ha previsto la revoca delle provvidenze non dovute con effetti dalla data della visita di verifica.
Della regola dettata dall'art. 37 citato, peraltro, nel caso di specie, come sottolineato dall'appellante, l'istituto non ha fatto applicazione non avendo proceduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e alla revoca, nei novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, ma ha continuato ad erogare sia la pensione che
l'indennità di accompagnamento per circa un anno dopo l'accertamento del venir meno dei loro presupposti.
Tuttavia, pur essendo pacifica l'estraneità dell'assistito all'errore dell'istituto e all'erogazione indebita della prestazione, da tale violazione non discendono le conseguenze invocate dalla difesa appellante con il primo motivo d'appello formulato, distinto nelle sopra riportate cinque precisazioni.
La Suprema Corte ha, infatti, già più volte chiarito che, “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica, “senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale
7 provvedimento di revoca entro termini prefissati” (oltre a Cass. ord. n. 34013 del 19.12.2019 richiamata nella sentenza impugnata, si vedano Cass. n. 6091/2002, n. 16260/2003, n.
12139/2005, n. 26096/2010 e da ultimo, anche n. 4600/2021 già sopra richiamata).
E ha anche escluso che “il sistema normativo così interpretato” potesse “essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”, con la conseguenza che dovevano essere restituite “le somme indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
E quanto all'affermazione dell'appellante che, nell'ipotesi di indebito assistenziale per CP_ motivi sanitari, laddove l' non provveda alla sospensione e alla revoca entro i termini previsti, si verterebbe in un'ipotesi diversa da quella regolata dalle norme speciali, da ricondursi perciò alle norme generali che prevedono la ripetibilità dal primo giorno del mese successivo alla revoca, non può che ricordarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità, in linea con i citati principi affermati dalla Corte Costituzionale, ha più volte evidenziato la coerenza del sistema, ripetutamente affermando che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge).
Quando è perciò presente, non può che trovare applicazione la specifica disciplina stabilita dal legislatore, come nella fattispecie in questione, in cui dalla mancata adozione nei termini previsti dei provvedimenti di sospensione e revoca sopra citati, non può certamente farsi discendere la conseguenza che muti la fattispecie e si torni ad un'ipotesi di assenza di una disciplina speciale, disciplinata quindi dalla differente normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di disciplina specifica ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge. CP_ Qui, in realtà, una disciplina specifica certamente esiste, pur se non rispettata dall e la stessa non ha però previsto quale conseguenza della sua violazione, in termini di mancata adozione dei previsti provvedimenti di sospensione e revoca, la invocata irripetibilità.
Il primo giudice ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante nel senso invocato dall'appellante il difetto di atti formali di sospensione e revoca, non disciplinati dalla vigente normativa come condizioni per la ripetibilità delle somme, avendo un effetto unicamente organizzativo, che mai potrebbe giustificare - in presenza di una disciplina specifica - la scelta da parte dell'interprete di dare la prevalenza alla norma generale, come vorrebbe
8 l'appellante, perché da ricondursi all'ipotesi di indebito assistenziale per motivi sanitari diversi da quelli regolati dalle norme speciali.
Va, infatti, al proposito condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte che ha, in particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (v.
Cass. n. 16260/03 e Cass. n. 34013/19).
La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, in ipotesi come quella di specie, opera perciò pacificamente dalla data di accertamento in sede amministrativa dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una norma che CP_ disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, dovendosi anche escludere che il sistema normativo così interpretato possa essere ritenuto contrastante con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, non potendosi neppure ritenere privo di espressa valenza al fine di escludere l'affidamento il fatto che con la revisione si quantifichi diversamente il grado di invalidità, formulando solo valutazioni medico-legali, non riferite al diritto di mantenere una determinata prestazione.
Si tratta, infatti, di informazioni che al contrario pongono l'assistito in condizione di comprendere che qualcosa è mutato e di attivarsi lealmente per valutare le conseguenze della nuova situazione sanitaria.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, seppure poi ribaditi da diverse norme primarie, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni
9 indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini, in assenza di una siffatta regola, non ricollegata espressamente dalla legge alla violazione dei termini, ma neppure ricavabile dai principi del sistema (così Cass. n. 16260/03 e negli stessi termini, da ultimo, Cass. sez. lav. n.
34013-2019)”2.
Tale impostazione ermeneutica ha recentemente ricevuto l'ulteriore avvallo della Suprema
Corte, secondo la quale “trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”
(Cass. Civ., Sez. L, ordinanza n. 17424 del 15.05.2025, pagina n. 3).
*
Così ricostruita la cornice interpretativa di riferimento, reputa il Collegio che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso la sussistenza in capo all'appellante di una condizione soggettiva integrante un affidamento incolpevole, come tale ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
Ed invero, l'odierno appellante era stato posto in condizione di avere immediata consapevolezza dell'esito del procedimento amministrativo correlato alla visita di revisione, avendo egli ricevuto fin dal settembre 2015 – elemento, questo, non controverso fra le parti – copia del verbale sanitario relativo agli “accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità redatto dalla Commissione medica” (cfr. doc. n. 2 a e 2 aa della memoria difensiva d'appello dell' ). CP_2
Il contenuto della documentazione ricevuta avrebbe dunque dovuto ingenerare in
[...]
, che all'epoca aveva un'età non avanzata (circa 47 anni), la consapevolezza della Parte_1 mancanza del requisito necessario per continuare a fruire della indennità di accompagnamento.
Né può ritenersi che la condizione psichica dell'appellante fosse tale da escluderne o vulnerarne in modo significativo la capacità di comprendere l'esito della visita, considerato che il verbale della Commissione medica relativo alla visita avvenuta in data 26/08/2015 ha, in particolare, così descritto il suo quadro clinico: “Condizioni generali discrete. Disartrico.
Accede alla visita deambulando autonomamente con andatura paraparetica, cambi posturali
10 in autonomia. Mobilità arto superiore destro conservata tranne che per i movimenti di fine motricità. Vigile, ben orientato, collaborante. Modico rallentamento ideo-motorio”.
Si trattava, all'evidenza, di una situazione sanitaria inidonea a elidere la capacità del soggetto di comprendere il significato dell'esito dell'accertamento, il quale aveva riconosciuto nei suoi confronti un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99% (percentuale poi precisata nella misura del 74%).
Ad escludere l'ipotesi che potesse residuare nell'odierno appellante un legittimo affidamento circa la spettanza dell'indennità di accompagnamento vi è, altresì, la considerazione che egli è stato sottoposto a due ulteriori visite mediche nelle date 04.04.2017
e 19.04.2022 (doc. nn. 3 e 4 della memoria difensiva), le quali da una lato hanno confermato una riduzione della capacità lavorativa inferiore a quella certificata nella prima visita del 2014
e, dall'altro, hanno descritto il paziente come “collaborante” e “orientato” (nell'ultima visita, financo “lucido”), nonché capace di una deambulazione autonoma (sia pure con andatura paraparetica), di talché dal raccolto compendio informativo non risulta affatto che
[...]
non fosse in grado di comprendere, in ragione delle sue condizioni di salute, il Parte_1 contenuto della documentazione medica e le conseguenze che discendevano dal venire meno dei presupposti che avevano fondato l'erogazione nei suoi confronti della prestazione di cui beneficiava.
Osserva ancora il Collegio che per valutare l'esistenza di un affidamento incolpevole occorre tener conto anche della concreta possibilità per l'interessato di giovarsi, onde appurare la persistenza o meno del suo diritto, del supporto di figure a lui vicine.
Anche a volersi ipotizzare che i verbali medici non fossero immediatamente intellegibili quanto alla perdita del requisito sanitario, tale circostanza non esaurisce di per sé la diligenza esigibile dall'accipiens: , invero, come si evince dalla produzione n. 3 della Parte_1 memoria difensiva dell' , ha preso parte alla visita della Commissione medica del CP_2
04/04/2017 accompagnato dalla cognata Sig.ra e ben avrebbe potuto giovarsi Persona_7 del di lei supporto al momento di verificare gli esiti del procedimento.
Peraltro, analoga possibilità di verifica esisteva per l'appellante attraverso l'aiuto che poteva richiedere al competente servizio informativo offerto dall' , ormai accessibile CP_2 mediante strumenti telematici, ovvero al medico di base, ad un patronato o, in alternativa, ad avvocati esperti in materia previdenziale e assistenziale, ai quali si è infatti rivolto quando gli
è stato comunicato l'indebito al fine di proporre ricorso amministrativo nel mese di luglio del
2022.
11 Con i predetti soggetti, avrebbe potuto agevolmente attivare Parte_1 un'interlocuzione volta a chiarire gli esiti della visita di revisione ed, eventualmente, decidere di azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
A fronte delle plurime indicazioni provenienti dalla Commissione medica da cui l'appellante poteva desumere l'assenza dei presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento, il lasso temporale intercorrente fra la data a decorrere dalla quale l' CP_2 ha richiesto la ripetizione degli importi erogati (01.10.2015) e il provvedimento con cui l'Ente previdenziale ne ha domandato la restituzione (24.05.2022) non può, secondo la Corte, di per sé costituire elemento probante del legittimo affidamento (oggettivo, e non già soggettivo) del percipiente.
In questo senso, l'argomentazione esposta nell'atto di appello appare, in definitiva, non condivisibile e, come tale, da rigettare.
È giusto il caso di ricordare, infine, che, al fine della valutazione della ripetibilità delle somme in esame, è irrilevante la mancata previa adozione da parte dell' di un formale CP_2 provvedimento di sospensione e/o revoca della prestazione in godimento da parte dell'accipiens (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17396/2025), e che la mancanza nel verbale medico di un espresso accertamento negativo relativo all'esistenza dei requisiti per fruire della indennità di accompagnamento non può avere concorso ad ingenerare nell'appellante un affidamento incolpevole, posto che, sul punto, la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di chiarire come nel verbale di revisione della invalidità civile la Commissione medica sia chiamata ad attestare positivamente la permanenza delle condizioni sanitarie del diritto alle prestazioni assistenziali, senza che sia affatto necessario un accertamento (negativo) di insussistenza dei requisiti dell'indennità in parola di accompagnamento (cfr. Cass. Civ., ord. n. 14604/2025).
Il richiamo operato da alla sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, Parte_1 pur pertinente in termini generali, non risulta decisivo nella vicenda in disamina: tale pronuncia ha dato atto dell'esistenza in seno all'ordinamento statuale di variegate modalità di tutela dell'accipiens, estranee alla disciplina ex art. 2033 c.c., volte a disciplinare, come avvenuto nel caso di specie, i presupposti per la eventuale ripetibilità della prestazione che si assume indebitamente erogata, ma non si rinvengono tuttavia nel decisum argomenti dirimenti per superare l'inesistenza, come accertata in causa, quanto all'affidamento incolpevole dell'appellante allorquando ha percepito – indebitamente, come visto – l'indennità di accompagnamento.
In conclusione, stante l'infondatezza delle argomentazioni ad esso sottese, il proposto gravame deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12 Nulla deve disporsi in punto di spese di lite posto che la parte appellante ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo goduto nell'anno 2022 di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per gli anni successivi al 2022 si presume la persistenza del predetto requisito in difetto di comunicazioni di segno contrario).
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 494/2023 del 04.04.2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. nulla dispone in punto di spese di lite;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.055.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 17.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. nei medesimi termini, a riprova di un orientamento consolidato tra i giudici di merito quanto alla CP_ legittimità del descritto modus agendi dell , Corte di Appello di Cagliari sent. n. 16/2024, est. Coinu;
Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro sent. n. 2651/2022, est. ; Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro Per_1 sent. n. 2337/2021 est. oltre a sent. n. 3962/2022 est. ed ancora sent. n. 2553/2023 est. Per_2 Per_3 Per_4 rese dalla medesima Corte capitolina;
Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro, sent. n. 231/2024 Per_ est. Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, sent. n. 1014/2024 est. Corte di Appello di Per_6 Venezia, Sezione Lavoro, sent. n. 564/2025 est. Alessio. 2 Corte d'Appello di Cagliari, sentenza n. 191/2022 del 7 dicembre 2022, est. Scarpa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 285/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Parte_1
NO UL, DI FA, DI IO, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato Falqui Cao RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Falqui Cao
RI e LL MA in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12.10.2022 convenne in giudizio l' affinché il Parte_1 CP_2
Tribunale di Cagliari dichiarasse illegittimo, insussistente o irripetibile il credito vantato dall'Istituto nei suoi confronti – il cui ammontare era stato quantificato in euro 43.955,65 (poi rideterminato in euro 41.925,69 con decorrenza dall'ottobre 2015) – e di cui era stata richiesta la restituzione con provvedimento dell datato 24.05.2022. Controparte_3
Dal 01.10.2015 al 30.06.2022, invero, l' aveva erogato all'odierno appellante CP_2 pagamenti per indennità di accompagnamento nonostante il verbale della Commissione medica del 14.09.2015, concernente la visita del 26.08.2015 (v. doc. n. 2 della memoria difensiva in appello) avesse riconosciuto nei suoi confronti la sussistenza di un'invalidità con permanente inabilità lavorativa al 74%, dunque in assenza del requisito sanitario, precedentemente posseduto (v. doc. n. 1 prodotti dall'appellato), occorrente per beneficiare dell'anzidetta indennità.
A seguito della visita medica del 26.08.2015, nonché delle successive visite del 04.04.2017
e 19.04.2022 (le quali riconobbero rispettivamente a , come si evince dai Parte_1 doc. nn. 3 e 4 della memoria difensiva, la riduzione permanente della capacità lavorativa pari a 80% e 74%), inoltre, l' non adottò alcun provvedimento di revoca dell'indennità di CP_2 accompagnamento.
In tale contesto, il ricorrente sostenne di avere destinato l'importo di cui l' aveva CP_2 richiesto la restituzione al soddisfacimento dei propri bisogni alimentari, e di avere versato in una situazione di incolpevole affidamento in ordine alla spettanza della predetta indennità, la cui indebita erogazione certamente non era – secondo la tesi perorata da – a Parte_1 lui addebitabile, ancor più in ragione dell'assenza di immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e di revoca del relativo diritto entro i novanta giorni successivi (come disposto dall'art. 37, comma 8, L. n.448/1998), nonché della violazione dei termini individuati dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dell' con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 CP_2 dicembre 2020 n. 111.
L'Istituto previdenziale, ritualmente costituitosi in giudizio, contestò che l'affidamento di potesse qualificarsi come legittimo, essendo egli consapevole – sin dal Parte_1 verbale della Commissione medica del 14.09.2015, debitamente ricevuto in data 19.09.2015, come provato dalla cartolina di raccomandata AR prodotta quale doc. n. 2aa dall' – della CP_2 mancanza dei requisiti per beneficiare delle prestazioni, di talché la consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto equivaleva al difetto di buona fede oggettiva, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettò il ricorso in quanto infondato, argomentando che la revoca delle provvidenze non dovute avesse effetto “dalla data della visita di verifica”, ossia dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che potesse rilevare – in assenza di una norma che disponesse in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati,
2 costituendo questi ultimi degli atti di mero accertamento che non comportavano, in quanto tali, l'esercizio di poteri amministrativi.
Ad avviso del Giudice di prime cure, non poteva dirsi sussistente un incolpevole e tutelabile affidamento di in ordine all'esistenza del requisito sanitario Parte_1 necessario al riconoscimento della provvidenza indebitamente percepita, poiché egli aveva avuto immediata conoscenza dell'esito dell'accertamento amministrativo attraverso la comunicazione del verbale della visita di verifica.
La gravata sentenza escluse che dall'indubbio ritardo dell' rispetto all'interruzione CP_1 dei pagamenti in favore del ricorrente quest'ultimo potesse incolpevolmente desumere di avere conservato la titolarità ad ottenere il beneficio in questione, atteso che egli era stato reso edotto delle risultanze delle visite mediche del 2015 e 2017, e ben avrebbe potuto contestare tali accertamenti dinanzi all'autorità giudiziaria mediante un ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
L'impugnato provvedimento osservò, ancora, come nel mese di luglio Parte_1
2022 avesse interposto, per il tramite dei difensori, sia un ricorso amministrativo onde far valere il suo diritto a trattenere quanto rivendicato dall' , sia un ricorso ex art. 445 bis CP_2
c.p.c., “a dimostrazione della sua piena capacità, ove lo avesse voluto, di contestare le risultanze dell'accertamento medico legale cui era stato sottoposto” (pag. n. 5 della sentenza n. 494/2023 del 04.04.2023 del Tribunale di Cagliari).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, Parte_1 come di seguito meglio riferito, l' . CP_2
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1. dichiarare illegittimo, inesistente o irripetibile il credito di € 43.995,65, poi CP_ rideterminato in € 41.925,69, vantato dall' nei confronti di;
Parte_1
2. condannare l'istituto convenuto al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3. nella denegata ipotesi di soccombenza, ai fini dell'esonero dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, parte ricorrente dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che permane il requisito reddituale in quanto il proprio nucleo familiare convivente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, inferiore a due volte l'importo
3 del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m. e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”;
Nell'interesse dell'appellato: “affinché la Corte, rigettata ogni contraria istanza, voglia respingere l'avverso ricorso in appello confermando la sentenza emessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari dell'intero giudizio, da calcolare con gli aumenti di legge attesi i collegamenti ipertestuali ex comma 1-bis art. 4 DM55\2014 come modificato dal DM 147\22, salvo applicazione dell'art. 152 Disp. Att. CPC”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che l'appellante non contesta di aver effettivamente percepito l'importo oggetto di recupero da parte dell' appellato, pari ad euro CP_1
41.925,69, né che egli avesse ricevuto il verbale della Commissione medica del 14.09.2015 riguardante l'esito della visita avvenuta in data 26.08.2015.
Le censure, difatti, riguardano non già le circostanze fattuali dianzi richiamate, bensì
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto dell' di procedere al CP_2 recupero dell'asserito indebito.
Con l'avanzata impugnazione l'appellante ha, innanzitutto, sostenuto che la puntuale, costante e continua corresponsione della prestazione da parte dell' per un periodo di CP_2 durata così lungo (circa sette anni) avesse, unitamente alla mancata adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca della prestazione, inevitabilmente generato nell'accipiens un (incolpevole) affidamento in ordine alla sua spettanza, certamente suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
L'atto di gravame, dopo aver richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 4668 del
22/02/2021, ha sottolineato la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione e la sussistenza, nel caso di specie, di una situazione che aveva in lui ingenerato un incolpevole affidamento. Ha altresì specificato come l'indebito assistenziale sia, in ogni caso, ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi eccezionali che, a priori, permettano ragionevolmente di escludere la presenza di un qualsivoglia affidamento (quale potrebbe essere, ad esempio, l'ipotesi di erogazione di una prestazione ad un soggetto che non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né che ne abbia mai fatto richiesta, oppure
4 nell'ipotesi di assenza del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario oppure, ancora, in caso di dolo comprovato dell'accipiens).
Infine, l'appellante ha argomentato che la mera comunicazione del verbale di visita medica
– nel quale era unicamente indicato che l'interessato, qualora la percentuale di invalidità fosse variata originando una prestazione economica diversa da quella in godimento, avrebbe dovuto inviare telematicamente i dati per il pagamento, senza tuttavia fare nessun cenno alla cessazione di quella in corso – non fosse da sola sufficiente a porre implicitamente
[...]
in condizioni di conoscere, necessariamente in via deduttiva, l'esito negativo della Parte_1 visita e, soprattutto, le relative conseguenze sul piano amministrativo, tanto più che l'attesa di una successiva determinazione da parte dell' , quale quella prescritta dall'art. 37, comma CP_2
8, l. 448/1998, era di converso idonea a corroborare ulteriormente lo stato di incolpevole affidamento sulla debenza del beneficio, fondato sul protrarsi dei pagamenti ben oltre il termine entro il quale era lecito attendersi il provvedimento di revoca.
Con memoria del 27.10.2025 il resistente, dopo aver ribadito la correttezza delle difese già formulate in primo grado e avere sottolineato l'ontologica differenza degli indebiti previdenziale e assistenziale – che trova la sua giustificazione nella complessità dei calcoli occorrenti per determinare la prima (collegati alla provvista contributiva, alla anzianità, a disposizioni normative oscure ai non addetti ai lavori) e, inversamente, nella semplicità e notorietà all'invalido civile dei presupposti sulla cui base egli riceve delle somme fisse (la propria situazione sanitaria o la percezione di redditi a lui solo noti, e ignoti all'Amministrazione prima della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi) –, ha puntualizzato che “l'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta presuppone la non conoscenza da parte sua dell'inesistenza del diritto, altrimenti nessuna tutela è giustificabile e la restituzione diviene doverosa” (pag. n. 7 della memoria difensiva).
*
Ad avviso della Corte, l'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Collegio intende in questa sede dare continuità ai precedenti pronunciamenti resi da questa Corte di Appello proprio in tema di indebito assistenziale correlato alla sopravvenuta perdita, all'esito di una visita di verifica condotta dall' , del requisito sanitario da parte CP_2 del beneficiario di una prestazione di invalidità.
A tal fine, di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi rilevanti in causa tratti dalla motivazione della sentenza n. 191/2022, est. Scarpa, resa da
5 questa Corte il 7 dicembre 20221: “E' noto che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., <<in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede>> in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate <<al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia>> (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
<<non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e < i>
quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (..) rientra (..) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione>> (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo, n.
448 del 27 ottobre 2000). Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui
l'indebito assistenziale in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.., nel caso di radicale incompatibilità tra benefici ad esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (v. da ultimo Cass n. 4660/2021, n. 4668/2021, ma anche n. 28771/2018 e
10642/2019 tra le tante).
La Suprema Corte, nel ritenere la compatibilità di tale disciplina con l'art. 38 della Carta
Costituzionale, ha richiamato le ordinanze del Giudice delle leggi n. 264/2004 e 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, che hanno sottolineato come in questa materia operi “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta quella generale del codice civile” e, in relazione alla regolamentazione di cui all'art. 4 del Dl 323/1996, conv. in l. n. 425/1996, ha pure rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale
6 nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica”, mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica, le uniche a porre il problema della ripetibilità, “la stessa Corte Costituzionale n. 448/2000, ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne CP_ l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , evidenziando “come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (v. anche Cass. . 29419/2018).
La fattispecie in esame trova, quindi, una propria disciplina in specifiche previsioni normative, contenute in particolare nel richiamato art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”, che ha previsto la revoca delle provvidenze non dovute con effetti dalla data della visita di verifica.
Della regola dettata dall'art. 37 citato, peraltro, nel caso di specie, come sottolineato dall'appellante, l'istituto non ha fatto applicazione non avendo proceduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e alla revoca, nei novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, ma ha continuato ad erogare sia la pensione che
l'indennità di accompagnamento per circa un anno dopo l'accertamento del venir meno dei loro presupposti.
Tuttavia, pur essendo pacifica l'estraneità dell'assistito all'errore dell'istituto e all'erogazione indebita della prestazione, da tale violazione non discendono le conseguenze invocate dalla difesa appellante con il primo motivo d'appello formulato, distinto nelle sopra riportate cinque precisazioni.
La Suprema Corte ha, infatti, già più volte chiarito che, “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica, “senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale
7 provvedimento di revoca entro termini prefissati” (oltre a Cass. ord. n. 34013 del 19.12.2019 richiamata nella sentenza impugnata, si vedano Cass. n. 6091/2002, n. 16260/2003, n.
12139/2005, n. 26096/2010 e da ultimo, anche n. 4600/2021 già sopra richiamata).
E ha anche escluso che “il sistema normativo così interpretato” potesse “essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”, con la conseguenza che dovevano essere restituite “le somme indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
E quanto all'affermazione dell'appellante che, nell'ipotesi di indebito assistenziale per CP_ motivi sanitari, laddove l' non provveda alla sospensione e alla revoca entro i termini previsti, si verterebbe in un'ipotesi diversa da quella regolata dalle norme speciali, da ricondursi perciò alle norme generali che prevedono la ripetibilità dal primo giorno del mese successivo alla revoca, non può che ricordarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità, in linea con i citati principi affermati dalla Corte Costituzionale, ha più volte evidenziato la coerenza del sistema, ripetutamente affermando che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge).
Quando è perciò presente, non può che trovare applicazione la specifica disciplina stabilita dal legislatore, come nella fattispecie in questione, in cui dalla mancata adozione nei termini previsti dei provvedimenti di sospensione e revoca sopra citati, non può certamente farsi discendere la conseguenza che muti la fattispecie e si torni ad un'ipotesi di assenza di una disciplina speciale, disciplinata quindi dalla differente normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di disciplina specifica ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge. CP_ Qui, in realtà, una disciplina specifica certamente esiste, pur se non rispettata dall e la stessa non ha però previsto quale conseguenza della sua violazione, in termini di mancata adozione dei previsti provvedimenti di sospensione e revoca, la invocata irripetibilità.
Il primo giudice ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante nel senso invocato dall'appellante il difetto di atti formali di sospensione e revoca, non disciplinati dalla vigente normativa come condizioni per la ripetibilità delle somme, avendo un effetto unicamente organizzativo, che mai potrebbe giustificare - in presenza di una disciplina specifica - la scelta da parte dell'interprete di dare la prevalenza alla norma generale, come vorrebbe
8 l'appellante, perché da ricondursi all'ipotesi di indebito assistenziale per motivi sanitari diversi da quelli regolati dalle norme speciali.
Va, infatti, al proposito condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte che ha, in particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (v.
Cass. n. 16260/03 e Cass. n. 34013/19).
La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, in ipotesi come quella di specie, opera perciò pacificamente dalla data di accertamento in sede amministrativa dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una norma che CP_ disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, dovendosi anche escludere che il sistema normativo così interpretato possa essere ritenuto contrastante con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, non potendosi neppure ritenere privo di espressa valenza al fine di escludere l'affidamento il fatto che con la revisione si quantifichi diversamente il grado di invalidità, formulando solo valutazioni medico-legali, non riferite al diritto di mantenere una determinata prestazione.
Si tratta, infatti, di informazioni che al contrario pongono l'assistito in condizione di comprendere che qualcosa è mutato e di attivarsi lealmente per valutare le conseguenze della nuova situazione sanitaria.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, seppure poi ribaditi da diverse norme primarie, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni
9 indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini, in assenza di una siffatta regola, non ricollegata espressamente dalla legge alla violazione dei termini, ma neppure ricavabile dai principi del sistema (così Cass. n. 16260/03 e negli stessi termini, da ultimo, Cass. sez. lav. n.
34013-2019)”2.
Tale impostazione ermeneutica ha recentemente ricevuto l'ulteriore avvallo della Suprema
Corte, secondo la quale “trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”
(Cass. Civ., Sez. L, ordinanza n. 17424 del 15.05.2025, pagina n. 3).
*
Così ricostruita la cornice interpretativa di riferimento, reputa il Collegio che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso la sussistenza in capo all'appellante di una condizione soggettiva integrante un affidamento incolpevole, come tale ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
Ed invero, l'odierno appellante era stato posto in condizione di avere immediata consapevolezza dell'esito del procedimento amministrativo correlato alla visita di revisione, avendo egli ricevuto fin dal settembre 2015 – elemento, questo, non controverso fra le parti – copia del verbale sanitario relativo agli “accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità redatto dalla Commissione medica” (cfr. doc. n. 2 a e 2 aa della memoria difensiva d'appello dell' ). CP_2
Il contenuto della documentazione ricevuta avrebbe dunque dovuto ingenerare in
[...]
, che all'epoca aveva un'età non avanzata (circa 47 anni), la consapevolezza della Parte_1 mancanza del requisito necessario per continuare a fruire della indennità di accompagnamento.
Né può ritenersi che la condizione psichica dell'appellante fosse tale da escluderne o vulnerarne in modo significativo la capacità di comprendere l'esito della visita, considerato che il verbale della Commissione medica relativo alla visita avvenuta in data 26/08/2015 ha, in particolare, così descritto il suo quadro clinico: “Condizioni generali discrete. Disartrico.
Accede alla visita deambulando autonomamente con andatura paraparetica, cambi posturali
10 in autonomia. Mobilità arto superiore destro conservata tranne che per i movimenti di fine motricità. Vigile, ben orientato, collaborante. Modico rallentamento ideo-motorio”.
Si trattava, all'evidenza, di una situazione sanitaria inidonea a elidere la capacità del soggetto di comprendere il significato dell'esito dell'accertamento, il quale aveva riconosciuto nei suoi confronti un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99% (percentuale poi precisata nella misura del 74%).
Ad escludere l'ipotesi che potesse residuare nell'odierno appellante un legittimo affidamento circa la spettanza dell'indennità di accompagnamento vi è, altresì, la considerazione che egli è stato sottoposto a due ulteriori visite mediche nelle date 04.04.2017
e 19.04.2022 (doc. nn. 3 e 4 della memoria difensiva), le quali da una lato hanno confermato una riduzione della capacità lavorativa inferiore a quella certificata nella prima visita del 2014
e, dall'altro, hanno descritto il paziente come “collaborante” e “orientato” (nell'ultima visita, financo “lucido”), nonché capace di una deambulazione autonoma (sia pure con andatura paraparetica), di talché dal raccolto compendio informativo non risulta affatto che
[...]
non fosse in grado di comprendere, in ragione delle sue condizioni di salute, il Parte_1 contenuto della documentazione medica e le conseguenze che discendevano dal venire meno dei presupposti che avevano fondato l'erogazione nei suoi confronti della prestazione di cui beneficiava.
Osserva ancora il Collegio che per valutare l'esistenza di un affidamento incolpevole occorre tener conto anche della concreta possibilità per l'interessato di giovarsi, onde appurare la persistenza o meno del suo diritto, del supporto di figure a lui vicine.
Anche a volersi ipotizzare che i verbali medici non fossero immediatamente intellegibili quanto alla perdita del requisito sanitario, tale circostanza non esaurisce di per sé la diligenza esigibile dall'accipiens: , invero, come si evince dalla produzione n. 3 della Parte_1 memoria difensiva dell' , ha preso parte alla visita della Commissione medica del CP_2
04/04/2017 accompagnato dalla cognata Sig.ra e ben avrebbe potuto giovarsi Persona_7 del di lei supporto al momento di verificare gli esiti del procedimento.
Peraltro, analoga possibilità di verifica esisteva per l'appellante attraverso l'aiuto che poteva richiedere al competente servizio informativo offerto dall' , ormai accessibile CP_2 mediante strumenti telematici, ovvero al medico di base, ad un patronato o, in alternativa, ad avvocati esperti in materia previdenziale e assistenziale, ai quali si è infatti rivolto quando gli
è stato comunicato l'indebito al fine di proporre ricorso amministrativo nel mese di luglio del
2022.
11 Con i predetti soggetti, avrebbe potuto agevolmente attivare Parte_1 un'interlocuzione volta a chiarire gli esiti della visita di revisione ed, eventualmente, decidere di azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
A fronte delle plurime indicazioni provenienti dalla Commissione medica da cui l'appellante poteva desumere l'assenza dei presupposti per la percezione dell'indennità di accompagnamento, il lasso temporale intercorrente fra la data a decorrere dalla quale l' CP_2 ha richiesto la ripetizione degli importi erogati (01.10.2015) e il provvedimento con cui l'Ente previdenziale ne ha domandato la restituzione (24.05.2022) non può, secondo la Corte, di per sé costituire elemento probante del legittimo affidamento (oggettivo, e non già soggettivo) del percipiente.
In questo senso, l'argomentazione esposta nell'atto di appello appare, in definitiva, non condivisibile e, come tale, da rigettare.
È giusto il caso di ricordare, infine, che, al fine della valutazione della ripetibilità delle somme in esame, è irrilevante la mancata previa adozione da parte dell' di un formale CP_2 provvedimento di sospensione e/o revoca della prestazione in godimento da parte dell'accipiens (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17396/2025), e che la mancanza nel verbale medico di un espresso accertamento negativo relativo all'esistenza dei requisiti per fruire della indennità di accompagnamento non può avere concorso ad ingenerare nell'appellante un affidamento incolpevole, posto che, sul punto, la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di chiarire come nel verbale di revisione della invalidità civile la Commissione medica sia chiamata ad attestare positivamente la permanenza delle condizioni sanitarie del diritto alle prestazioni assistenziali, senza che sia affatto necessario un accertamento (negativo) di insussistenza dei requisiti dell'indennità in parola di accompagnamento (cfr. Cass. Civ., ord. n. 14604/2025).
Il richiamo operato da alla sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, Parte_1 pur pertinente in termini generali, non risulta decisivo nella vicenda in disamina: tale pronuncia ha dato atto dell'esistenza in seno all'ordinamento statuale di variegate modalità di tutela dell'accipiens, estranee alla disciplina ex art. 2033 c.c., volte a disciplinare, come avvenuto nel caso di specie, i presupposti per la eventuale ripetibilità della prestazione che si assume indebitamente erogata, ma non si rinvengono tuttavia nel decisum argomenti dirimenti per superare l'inesistenza, come accertata in causa, quanto all'affidamento incolpevole dell'appellante allorquando ha percepito – indebitamente, come visto – l'indennità di accompagnamento.
In conclusione, stante l'infondatezza delle argomentazioni ad esso sottese, il proposto gravame deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12 Nulla deve disporsi in punto di spese di lite posto che la parte appellante ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo goduto nell'anno 2022 di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per gli anni successivi al 2022 si presume la persistenza del predetto requisito in difetto di comunicazioni di segno contrario).
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 494/2023 del 04.04.2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. nulla dispone in punto di spese di lite;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.055.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 17.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. nei medesimi termini, a riprova di un orientamento consolidato tra i giudici di merito quanto alla CP_ legittimità del descritto modus agendi dell , Corte di Appello di Cagliari sent. n. 16/2024, est. Coinu;
Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro sent. n. 2651/2022, est. ; Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro Per_1 sent. n. 2337/2021 est. oltre a sent. n. 3962/2022 est. ed ancora sent. n. 2553/2023 est. Per_2 Per_3 Per_4 rese dalla medesima Corte capitolina;
Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro, sent. n. 231/2024 Per_ est. Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, sent. n. 1014/2024 est. Corte di Appello di Per_6 Venezia, Sezione Lavoro, sent. n. 564/2025 est. Alessio. 2 Corte d'Appello di Cagliari, sentenza n. 191/2022 del 7 dicembre 2022, est. Scarpa.