TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 663
TAR
Sentenza 9 aprile 2026
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TAR
Decreto collegiale 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure, evidenziando che il procedimento penale per furto di energia elettrica si è concluso con assoluzione per non aver commesso il fatto, e che l'episodio del 1985, risalente a oltre trent'anni prima, non era stato adeguatamente motivato come nuovo elemento ostativo. Inoltre, l'amministrazione non ha chiarito l'esito del procedimento penale relativo all'episodio del 1985.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego fosse viziato da difetto di istruttoria e motivazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'episodio del 1985 e la mancata giustificazione di un cambiamento di valutazione rispetto ai precedenti rinnovi pluridecennali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 663
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 663
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo