Sentenza 9 aprile 2026
Decreto collegiale 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Saccomanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Cosenza del -OMISSIS- -OMISSIS-, ricevuto il 25.05.2020, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di armi per uso tiro a volo e caccia;
nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso tra cui, in particolare, la nota della Questura di Cosenza, Divisione Polizia Amm.va e Sociale, CAT. -OMISSIS- consegnata a mani in data 17.10.2019, recante il preavviso di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. HE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: con domanda presentata nell’anno 2019, ha fatto istanza per il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo e caccia; istruito il relativo procedimento amministrativo, nel quale è formalmente intervenuto mediante deposito di memorie difensive datate 29.10.2019, il Questore della Provincia di Cosenza, con il decreto del 26.02.202, ha rigettato detta istanza sulla scorta di una motivazione fondata sulle seguenti errate valutazione di fatto: 1) che in data 03.02.2018, era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il presunto reato di furto di energia elettrica; 2) che in data 05.12.1985, sarebbe stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile dei reati di oltraggio, resistenza e minaccia a P.U..
2. Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti impugnati, evidenziando in proposito, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.), nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione resistente indicato accertamenti sostanziali su cui fondare il giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del soggetto ai fini della sussistenza del requisito di buona condotta.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 20 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
7. È anzitutto opportuno richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia di siffatta tipologia di autorizzazioni di polizia:
- per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: " nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
- il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.5.2022, n.3137);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687);
- in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del G.A. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
8. Avendo quindi riguardo al quadro legislativo e pretorio interpretativo delle norme così delineato, a giudizio del Collegio, le censure mosse dal ricorrente sono suscettibili di essere condivise.
9. Invero, nel provvedimento impugnato, in primo luogo, si attribuisce rilievo negativo alla circostanza che il ricorrente sia stato accusato di furto di energia elettrica e che per tale circostanza sia stato sottoposto a processo penale.
Tuttavia, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che il ricorrente è stato assolto “per non avere commesso il fatto” nel processo penale celebratosi dinanzi al Tribunale di-OMISSIS-e iscritto al n. -OMISSIS- R.G.N.R..
Pertanto, il Collegio ritiene che non sia immune dalle censure d’illegittimità lamentate il provvedimento opposto che ha ritenuto il ricorrente inaffidabile nell’uso delle armi, in quanto la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto rendere chiaro il nesso di interrelazione fra il suddetto elemento pregiudizievole – peraltro relativo a fattispecie di reato in nulla correlata con l’uso delle armi - e il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo.
Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, deve essere escluso che possa avere una valenza in sé negativa l’essere stato sottoposto a processo penale, quando esso abbia condotto a un esito assolutorio (T.A.R. Catanzaro n. 1600/2016).
10. Il provvedimento impugnato giustifica il diniego dell’istanza di rinnovo anche in ragione del fatto che, in data 05.12.1985, il ricorrente sarebbe stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile dei reati di oltraggio, resistenza e minaccia a P.U..
Tuttavia, anche in ordine a tale profilo, l’atto gravato non si rivela meritevole di positiva valutazione.
Invero, la stessa Questura di Cosenza non ha offerto indicazioni precise in ordine a tali fatti, non avendo specificato se il detto episodio sia sfociato in un processo penale e quale esito questo abbia avuto.
11. Peraltro, non può dirsi certo conforme al criterio di ragionevolezza il provvedimento impugnato che oggi ritiene il ricorrente inaffidabile nell’uso delle armi, considerato che la Questura di Cosenza per più di trenta anni dall’episodio contestato ha continuato a concedere al ricorrente il rinnovo della licenza di porto.
In altri termini, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto specificare quale sia stato il nuovo ed attuale elemento che l’abbia indotta a determinarsi diversamente su un soggetto ritenuto affidabile per tutti questi anni.
12. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre all’accoglimento della domanda, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
13. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di giudizio.
14. La liquidazione dei compensi al difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Cosenza del -OMISSIS- -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT UC, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
HE Di AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di AR | IT UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.