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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/10/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
EL Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 421/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Località Is Argiolas - Parte_1
Massama, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Oristano, Via Mariano CodiceFiscale_1
IV n. 11, nello studio legale dell'Avv. Giuseppe Corronca, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente – contro
codice fiscale rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in forza di procura generale depositata in giudizio,
- resistente -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 24/10/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno
d'invalidità civile a decorrere dalla sospensione;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - a seguito della trasformazione di detto assegno a norma di legge - a percepire la pensione sociale a decorrere dal compimento del 67° anno di età e comunque in misura e con decorrenza di legge;
- condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a CP_1
decorrere dalle singole scadenze e sino al saldo;
1 - porre a carico dell' le spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto CP_1
procuratore avv. Giuseppe Corronca, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio l' – sede di Viterbo, esponendo di essere stato Parte_1 CP_1 riconosciuto invalido il 21/11/2013, nella misura dell'85% e che pertanto l' , sede di Viterbo, con CP_1
provvedimento datato 24/05/2016, aveva provveduto alla liquidazione dell'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV n. 07059077, con decorrenza dal 1.10.2013.
Ha esposto altresì:
- che l' , con nota 17.05.2017, aveva comunicato al ricorrente la sospensione della prestazione CP_1
in godimento a decorrere dal maggio dello stesso anno in applicazione dell'art. 2, legge n. 92 del
28/06/2012, stante la condanna dell'esponente per reato ostativo all'erogazione della prestazione in godimento;
- di avere chiesto, con nota 25/07/2017, a mezzo del proprio legale, al Ministero della Giustizia ed all' , Sede di Viterbo, ciascuno nell'ambito di propria competenza, la riattivazione della CP_1 prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 59, della legge 92/2012, in quanto la pena ostativa al proseguo del beneficio della pensione d'invalidità civile, di anni sette di reclusione, era già stata espiata dal signor con decorrenza dal 09/03/1995 fino al 09/03/2002, come da ordinanza camerale della Pt_1
Corte d'Assise di Agrigento;
- che detta istanza era stata riscontrata dal solo Ministero e non anche dall' CP_1
- che, con ulteriore domanda del 06/10/2023, il ricorrente aveva chiesto la ricostituzione della pensione d'invalidità civile per motivi documentali, che veniva rigettata dall' come da nota CP_1
16/01/2024 in attuazione all'art. 2, comma 58-63, legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero);
- di avere proposto ricorso amministrativo avverso tale diniego al comitato Provinciale tramite la
Sede di Viterbo, che veniva rigettato con delibera n. 244093 del 20/03/2024. CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità di tale interpretazione, sostenendo che la pena ostativa, ai sensi della norma richiamata dall' convenuto, non era quella dell'ergastolo, ma quella relativa al CP_1
reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso aggravato, di anni sette di reclusione, che il ricorrente aveva pacificamente espiato come sancito nell'ordinanza della Corte
2 d'Assise di Agrigento del 19/12/2005, depositata il 04/05/2006. Il ricorrente pertanto, al momento del provvedimento di sospensione della prestazione da parte dell' , e tutt'ora, stava espiando la pena CP_1 dell'ergastolo (allo stato in condizione di semilibero), che in alcun modo era ostativo ai sensi dell'art. 2, della legge n. 92 del 28/06/2012.
Ha concluso domandando che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire l'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla sospensione e quindi, a seguito della trasformazione di detto assegno a norma di legge, a percepire la pensione sociale a decorrere dal compimento del 67° anno di età e comunque in misura e con decorrenza di legge;
per l'effetto, ha chiesto la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e sino al saldo.
2. L' ha resistito in giudizio, sostenendo di avere bene operato in esecuzione del dettato CP_1
normativo e delle istruzioni ministeriali, rilevando che, se è vero che il ricorrente nel periodo
09.03.1995/09.03.2002 aveva espiato la pena detentiva inflitta per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso aggravato, nei periodi successivi, ovvero a decorrere dal
10.03.2002, era stato condannato alla pena dell'ergastolo.
La revoca della prestazione per cui è causa trovava fondamento nel disposto di cui all'art. 2, comma 58, che prevede la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale (ad es. reati di associazione terroristica e associazione di stampo mafioso).
Inoltre, la revoca trovava fondamento negli artt. 28, comma 2 n. 5 e 29 c.p., essendo stata a suo tempo applicata nel caso di specie la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Partendo dal quadro normativo di riferimento, l'art. 2, comma 58 della legge 28.06.2012, n. 92, ha disposto che, “con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416- bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente
3 titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili (…)”.
Il comma 59 stabilisce che l'erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell'interessato e ove sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.
Ai sensi del comma 60 dello stesso articolo 2, i provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione, e, ancora, il comma 61 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della suindicata legge, il Ministro della Giustizia, trasmetta: “agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”.
La giurisprudenza ha progressivamente chiarito i contorni applicativi di questa disciplina, con particolare riferimento ai principi costituzionali coinvolti, essendo stato chiarito che il legislatore ha istituito uno speciale statuto di "indegnità", connesso alla commissione di reati di particolare gravità, tali da giustificare, durante l'esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell'intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati. In particolare, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 137/2021 del
2.07.2021, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in esame, ha evidenziato che il legislatore, in tal modo, ha inteso creare “uno "statuto d'indegnità" per la percezione di determinate provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza previste dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in L. 28 marzo 2019, n. 26), già oggetto d'esame da parte di questa Corte (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020)".
Tanto premesso, la stessa Corte ha rilevato che la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza, potendo lo “statuto d'indegnità” definito dal legislatore porre in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38
4 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.
Se è vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile “tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere”, il che non accade “qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche”; per tali ragioni, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92/2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
4.2. Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che il Ministero, stante la condanna del ricorrente ad anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416 - bis c.p., inflittagli dalla Corte di
Assise di Appello di Palermo con sentenza del 15.10.1997, aveva provveduto a trasmettere all' il CP_1
nominativo di fra quelli condannati per uno dei reati ostativi previsti dal citato art. 2, Parte_1
comma 58.
L' convenuto, stante la comunicazione del Ministero, ha provveduto a sospendere la CP_1
prestazione in godimento a decorrere dal maggio del 2017 (doc. 3 all. ricorso).
L' ha giustificato la revoca della prestazione in quanto il ricorrente, dopo la condanna per il CP_1
reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso aggravato, era stato condannato all'ergastolo, richiamando a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 58, legge n.
92/2012, nonché, nel presente giudizio, gli artt. 28, comma 2 n. 5 e 29 c.p..
La prospettazione fornita da parte dell'ente convenuto, a parere della scrivente, non è accoglibile, per le seguenti ragioni.
4.2.1. Per quanto concerne l'art. 2, comma 58 della legge n. 92/2012, è pacifico che il ricorrente ha espiato la pena detentiva inflittagli (sette anni di reclusione) per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso aggravato, come risulta dall'ordinanza della Corte di
Assise di Agrigento del 19.12.2005 prodotta in giudizio dal ricorrente (doc. 05 all. ricorso), che ha imputato alla espiazione della pena di sette anni di reclusione inflitta per il delitto di cui all'art. 416 – bis c.p.c. la carcerazione sofferta da dal 09.03.1995 al 09.03.2002. Parte_1
Invero, che il ricorrente avesse espiato la pena inflittagli con la condanna emessa dalla Corte di
5 Assise di Appello di Palermo con la sentenza del 15.10.1997 è riconosciuto dallo stesso
[...]
, che, infatti, ha ricollegato la sospensione della prestazione alla successiva condanna CP_2
emessa dalla Corte di Assise di Agrigento del 30.05.1996, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, che ha condannato l'odierno ricorrente alla pena dell'ergastolo (decorrente dal 9.03.2022) e anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Tuttavia, la condanna all'ergastolo è stata inflitta per il delitto di cui agli artt. 575 e 577, n. 3 c.p., commesso senza alcuna aggravante di tipo mafioso o terroristico, quindi non per uno dei reati ostativi di cui all'elencazione contenuta nell'art. 2, comma 58, sopra citato, a cui va assegnata natura tassativa, per cui condanne per reati non espressamente contemplati dalla norma, anche se di particolare gravità, come l'omicidio, non possono giustificare l'applicazione della revoca (v. in tal senso Trib. Napoli
Nord, sent. 17.01.2025, n. 149).
4.2.2. La sospensione neppure si giustifica sulla base del disposto di cui agli artt. 28, comma 2, n. 5
e 29 c.p..
In particolare, l'art. 28, comma 2, n. 5 c.p. prevede che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici comporti la privazione "degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico". L'art. 29 stabilisce che la condanna all'ergastolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Sennonché, deve ritenersi che tale disciplina generale non trovi applicazione nel caso delle prestazioni assistenziali per invalidi civili, in quanto il legislatore ha successivamente introdotto una disciplina speciale e specifica con l'art. 2 della legge n. 92/2012.
Sicché, per il principio di specialità, si deve ritenere che la revoca delle prestazioni assistenziali per condanne penali sia oggi disciplinata esclusivamente dalla legge Fornero, che ha introdotto una normativa ad hoc con presupposti, modalità e limiti specifici. Conseguentemente, la revoca può operare solo per i reati specificamente elencati dalla legge n. 92/2012 e con le modalità ivi previste.
Inoltre, come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente, può dubitarsi che le prestazioni assistenziali per invalidi civili rientrino nella categoria degli "stipendi, pensioni e assegni a carico dello
Stato" di cui all'art. 28 c.p., avendo natura assistenziale e non retributiva o previdenziale.
La correttezza di tale conclusione è confermata dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di reddito di cittadinanza, per cui è stato escluso che la condanna definitiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici privi il condannato del diritto alla percezione di tale beneficio, posto che esso non è ricompreso nella nozione di "assegni… a carico dello Stato" ex art. 28, comma secondo, n. 5 c.p. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista da una
6 disposizione speciale, quella prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.03.2019, n. 26, in casi specifici, legati a una precedente condanna per reati ostativi (Cass. pen., n. 38383 del 2022).
4.3. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, l' deve essere condannato all'erogazione CP_1 in favore del ricorrente dell'assegno d'invalidità civile già riconosciutogli a decorrere dalla sospensione e, dal compimento del 67° anno di età, della pensione sociale, nella misura di legge, oltre interessi legali fino al saldo.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria, in base al combinato disposto dell'art. 16, comma 6 legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36 legge n. 724/1994.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa e all'attività difensiva effettivamente occorsa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) accoglie il ricorso depositato da e, per l'effetto, condanna l' Parte_1 CP_1 all'erogazione in favore del ricorrente dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla sospensione e, dal compimento del 67° anno di età, della pensione sociale, nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese in CP_1
favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi € 2.700,00, interamente per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Corronca, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 24/10/2025
La Giudice
dott.ssa EL Mighela
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