TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, alle ore 9:05 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1195 2022 R.G.
Sono comparsi, per la parte ricorrente, l'avv. Maria Ventura e la dott. ssa Alessandra
Borgia, praticante abilitato, su delega dell'avv. ALOISIO PIETRO i quali precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparsa, per la parte resistente, la dott.ssa la quale precisa le Persona_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa e chiedono la decisione.
IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1195/2022 R.G.
TRA
1 TRIBUNALE di MESSINA
in proprio e in qualità di legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
” e in proprio e in Parte_2 Parte_3
Part qualità di legale rappresentante della società “ , entrambi Parte_4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Aloisio,
- Ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentata e difesa,
[...]
congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente, Dr.ssa Margherita Farina, e dal funzionario
Dott.ssa Alessandra Siciliano. avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.03.2022 , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della “ ” e Parte_2 Parte_3
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società “De QU
[...]
AM s.a.s.” proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione e confisca prot. n.
0006578 del 03.02.2022 (notificata il 14.02.2022) con la quale l' Controparte_1 irrogava la sanzione pecuniaria di euro 3.600,00 ex art. 110 comma 9 lett. d) del
[...]
per aver installato all'interno della sala giochi “Spartacus Legend” n. 3 CP_2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del privi dei nulla osta di esercizio CP_2
previsti dall'art. 38 della l. n. 388 del 2000, e ne disponeva la confisca. Nello specifico, in data 11.04.2019 personale dell' congiuntamente ai militari della Controparte_1
Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto, accedeva alla sala giochi “ Parte_2
di cui è titolare il e, durante le operazioni di controllo, accertava che
[...] Pt_2 nell'esercizio (aperto al pubblico) erano installati e messi a disposizione dei clienti tre
2 TRIBUNALE di MESSINA apparecchi da intrattenimento (di proprietà della società “De QU AM s.a.s.”) i cui nulla osta risultavano rimossi in data 31.12.2013 e pertanto privi di validità.
Gli opponenti, dopo aver ribadito – nella prima parte del ricorso - la competenza dell'A.G. adita a decidere sull'opposizione proposta eccepivano, con il secondo motivo del ricorso, la nullità dell'atto oggetto di opposizione. L'ordinanza ingiunzione, infatti, sebbene notificata in modalità cartacea, era sprovvista della firma autografa, avendo solo in calce la dicitura
“firmato digitalmente”. Secondo i ricorrenti, l' avendo optato per la Controparte_1 notifica in via ordinaria e non a mezzo p.e.c., avrebbe dovuto consegnare una copia dell'atto con sottoscrizione autografa del Dirigente. Inoltre, la copia cartacea notificata non avrebbe presentato la trasposizione del certificato a mezzo del quale sarebbe stata apposta la firma, elemento che comunque inficiava la validità dell'atto. Infatti, ai sensi dell'art. 24 comma 3
C.A.D., affinché la firma digitale abbia la stessa valenza della firma originale autografa è necessario che la stessa derivi da un certificato qualificato in corso di validità. La mancata indicazione del certificato rende la firma tamquam non esset, rendendo l'atto amministrativo privo di sottoscrizione e pertanto nullo.
Con il terzo motivo di opposizione i ricorrenti eccepivano l'illegittimità della revoca dei titoli autorizzatori avvenuta il 31.12.2013. La rimozione dei nulla osta, infatti, sarebbe stata posta in essere da un soggetto sconosciuto e della stessa non sarebbe stata data alcuna notizia alle parti ricorrenti. Invero, gli opponenti rappresentavano che, con contratto di cessione di ramo d'azienda registrato in data 22.02.2007, la De QU AM s.a.s. aveva acquistato dalla il complesso dei beni organizzativi per l'esercizio Controparte_3 dell'attività di gestione diretta ed indiretta degli apparecchi da intrattenimento e vincita, nonché di commercializzazione dei medesimi prodotti, tra cui rientravano anche i tre apparecchi da gioco oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, come da elenco allegato all'atto notarile. Insieme ai macchinari la cessionaria aveva acquisito anche gli originali dei relativi nulla osta alla produzione e alla distribuzione. I ricorrenti evidenziavano che non si aveva contezza di chi avesse provveduto alla rimozione dei titoli autorizzatori e che, in ogni caso, tale rimozione sarebbe illegittima in quanto realizzata da un soggetto privo dei relativi poteri (sussistenti soltanto in capo alla De QU AM s.a.s., titolare dei beni) e della necessaria documentazione. Oltre a ciò, la revoca non era mai stata portata a conoscenza 3 TRIBUNALE di MESSINA degli opponenti i quali, comunque, avevano sempre provveduto a pagare le imposte sugli intrattenimenti anche in relazione ai macchinari rinvenuti presso la sala giochi, pur nel periodo successivo alla revoca dei prescritti nulla osta. Da tutti questi elementi si desumerebbe la buona fede degli opponenti, che, anche utilizzando una diligenza qualificata, non avrebbero potuto essere a conoscenza della revoca dei nulla osta del
31.12.2013.
Per quanto sopra, i ricorrenti domandavano, in via preliminare, cautelare ed urgente, la sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti del provvedimento impugnato;
nel merito la dichiarazione di illegittimità e dunque di nullità, con ogni conseguente statuizione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rif. prot. n. 0006578 del 03.02.2022, emessa dall' Controparte_1
Si costitutiva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_1
, che contestava innanzitutto il secondo motivo di opposizione dei ricorrenti.
[...]
Rappresentava, infatti, che ai fini della validità dell'atto non è più necessaria la sottoscrizione autografa, potendo questa essere sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile della sua adozione, come nel caso di specie. Inoltre, non sarebbe in ogni caso possibile dichiarare la nullità dell'ordinanza in applicazione del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., posto che l'atto era entrato comunque a far parte della sfera di conoscibilità del destinatario e presentava vari elementi testuali che consentivano di individuare con sicurezza la sua provenienza.
In ordine al terzo motivo di opposizione, parte resistente eccepiva che i nulla osta relativi agli apparecchi da intrattenimento risultavano – a seguito dei controlli effettuati presso la
Banca Dati dei Monopoli - rimossi il 31.12.2013 e pertanto, a partire da quella data, i macchinari non potevano più essere installati in un pubblico esercizio. Non sarebbe rilevante il fatto che, alcuni anni prima, gli apparecchi erano stati ceduti alla De QU
AM s.a.s., in quanto nessuna richiesta di cessione/acquisto di titoli autorizzatori era stata presentata a nome della società cessionaria, né quest'ultima avrebbe mai richiesto la voltura dei titoli autorizzatori. Pertanto, la richiesta di annullamento dei nulla osta relativi agli apparecchi ceduti, presentata dal legale rappresentante della società cedente, sarebbe stata legittima, in quanto i nulla osta risultavano ancora intestati a quest'ultima società. 4 TRIBUNALE di MESSINA Nel merito, l' resistente chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, condannando la ricorrente alle spese del giudizio in suo favore.
Nelle note scritte del 06.09.2023 i ricorrenti, oltre a insistere nelle domande già formulate, eccepivano la tardiva costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, che sarebbe avvenuta oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c. (almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata) con le conseguenti decadenze previste dal terzo comma del predetto articolo e in particolare la preclusione nella produzione dei documenti diversi dalla copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione. Inoltre, chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della (il CP_4
cui rappresentante legale avrebbe avanzato la richiesta di annullamento dei nulla osta, in violazione di quanto statuito dal contratto di cessione di ramo d'azienda del 22.02.2007).
Con l'ordinanza del 17.10.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo avanzata dalla ricorrente, trattandosi di domanda inammissibile in questo tipo di giudizio.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dare atto dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'
[...]
Infatti l'Amministrazione resistente si è costituita in data Controparte_1
07.12.2022 e, pertanto, ben prima del termine di 10 giorni fissato dall'art. 416 comma 1
c.p.c., posto che l'udienza di discussione era fissata per il 22.12.2022. Ne consegue il legittimo deposito dei documenti, diversi da quelli previsti dall'art. 6 comma 8 del d. lgs n.
150 del 2011, allegati alla costituzione del convenuto.
In ordine al secondo motivo di opposizione, i ricorrenti si dolgono della nullità dell'ordinanza impugnata in quanto la copia cartacea dell'atto, notificata in via ordinaria e non a mezzo p.e.c., è sprovvista della firma autografa e riporta solo in calce la dicitura
“firmato digitalmente”, accompagnata dai nominativi del dirigente e del funzionario dell'amministrazione resistente. Inoltre, l'ordinanza non presenterebbe la trasposizione su carta del certificato attraverso cui sarebbe stata apposta la firma digitale, circostanza che ne 5 TRIBUNALE di MESSINA inficerebbe comunque la validità, ex art. 24 comma 3 C.A.D. Secondo tale norma, affinché la firma digitale abbia la stessa valenza di quella originale autografa, è necessario che la prima derivi da un certificato qualificato in corso di validità. Ove tale certificato manchi, la firma risulterà tamquam non esset, con conseguente radicale nullità dell'atto.
Il motivo non può essere accolto.
Si osserva, innanzitutto, che l'ordinanza opposta presenta la sostituzione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993, della firma autografa dei funzionari che hanno adottato l'atto (Il Capo Sezione dell' e il titolare della P.o.e.r) con Controparte_1
l'indicazione in calce al provvedimento dei loro nominativi e della qualifica, e la dicitura
“firmato digitalmente”.
La giurisprudenza (v. Cass. civ., sez. I, 31/05/2005, n. 11499 e Cass. civ., sez. V 27/07/2012
n. 13461) ha da tempo precisato che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 6 quater del d.l. n. 6 del 1991, convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991 n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dall'art. 3 d.lgs. 2 febbraio 1993 n. 39 con riguardo agli atti di qualsiasi pubblica amministrazione, i quali prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. Nel caso di specie, l'indicazione nell'ordinanza dei dati dell'ente, dell'ufficio che ha redatto l'atto e dei nominativi (con la relativa qualifica) dei soggetti che l'hanno adottato consente di individuare inequivocabilmente l'autorità amministrativa che ha formato il provvedimento e l'attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive.
In ordine al terzo motivo di opposizione si osserva quanto segue. Le parti ricorrenti sostengono, in sostanza, che l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 110 comma 9 lett. d)
T.U.L.P.S. deriverebbe dall'illegittimità della revoca dei nulla osta relativi agli apparecchi 6 TRIBUNALE di MESSINA di intrattenimento (di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S.) rinvenuti all'interno della sala giochi. Più precisamente la rimozione dei nulla osta sarebbe stata disposta dall'
[...] su istanza di un soggetto non più legittimato. Il richiedente, infatti, risulta CP_1
essere rappresentante legale della società che ha Persona_2 CP_4
incorporato la Immobiliare De QU s.r.l., precedentemente denominata CP_3
Tale ultima società, in data 22.02.2007, aveva stipulato, in qualità di cedente,
[...]
un contratto di cessione di ramo d'azienda con l'odierna opponente De QU AM
s.a.s. Il complesso aziendale ricomprendeva anche gli apparecchi di gioco oggetto dell'ordinanza impugnata, insieme ai relativi titoli autorizzatori (nulla osta di distribuzione e nulla osta di esercizio). Secondo gli opponenti non soltanto la cessione degli apparecchi da intrattenimento, ma anche quella dei relativi nulla osta sarebbe opponibile all'Amministrazione in forza del contratto registrato, senza che sia necessario alcun tipo di volturazione o di altro atto equipollente finalizzato a portare a conoscenza la P.A. l'avvenuta cessione. Di conseguenza, la revoca dei nulla osta del 31.12.2013 sarebbe illegittima poiché disposta, su richiesta dell' quando già quest'ultima società non ne era più CP_4
titolare.
Neanche tale doglianza, tuttavia, appare meritevole di accoglimento.
Invero, appare necessario preliminarmente analizzare la disciplina normativa relativa ai nulla osta di cui in oggetto, e in particolare l'art. 38 della l. n. 388 del 2000. Il comma 4 così recita: “4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7 , del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e 7 TRIBUNALE di MESSINA congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.”; mentre il comma 6: “
6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni.”
Per quel che interessa nel caso in esame, dalla lettura delle due disposizioni si evince che il rilascio del nulla osta ai gestori degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 è CP_2
subordinato non soltanto alla presentazione di una autocertificazione di conformità dell'apparecchio al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma
3, ma anche al possesso delle licenze di cui all'art. 86 comma 3 lett. a) o b) del T.U.L.P.S.
Ne discende che il nulla osta è rilasciato dalla P.A. previa valutazione della sussistenza
(anche) di determinati requisiti in capo al soggetto richiedente, e non soltanto di determinate caratteristiche tecniche concernenti l'apparecchio. Da tale personalità del rapporto ne deriva l'intrasmissibilità e l'incedibilità senza il consenso della pubblica amministrazione, che deve essere posta in condizione di valutare, anche per ragioni di tutela dell'ordine pubblico, la sussistenza dei suddetti requisiti in capo a colui che subentra nella gestione degli apparecchi da intrattenimento. Part Nel caso di specie, la (dante causa dell'opponente De QU Controparte_3
AM s.a.s.) svolgeva attività di gestore degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7
T.U.L.P.S., in relazione ai quali aveva chiesto e ottenuto i relativi nulla osta, nei quali era indicato, oltre al codice identificativo del macchinario, anche il nominativo della richiedente. La cessione degli apparecchi alla De QU AM s.a.s. imponeva l'instaurazione di un nuovo rapporto amministrativo tra l'amministrazione e il cessionario, con il rilascio di nuovi nulla osta o attraverso la loro voltura, circostanze che non si sono verificata nel caso in esame. D'altronde, nello stesso contratto di cessione di ramo d'azienda le parti avevano concordato che, anche per le “apparecchiature diverse da quelle di cui all'art. 110 co. 6 TULPS” (e quindi per quelle di cui al comma 7), il cedente si impegnava
“a comunicare all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stati competente per territorio, nei termini e nelle modalità previste dalla legge, l'avvenuta cessione degli stessi” 8 TRIBUNALE di MESSINA (si veda pagina 4 del contratto). Infine, è opportuno evidenziare che l'odierna opponente, a pagina 4 delle note scritte depositate in data 06.09.2023, ha precisato di aver continuato a pagare le imposte sugli intrattenimenti (previste con riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.) non direttamente, bensì corrispondendo le cifre annualmente dovute alla che poi le riversava all'Erario. Se il subentro della De QU AM CP_4
s.a.s. nella titolarità dei nulla osta fosse avvenuto come conseguenza immediata e diretta della conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda, tale scelta operativa non avrebbe alcuna giustificazione.
Pertanto, la revoca dei nulla osta deve essere considerata legittima, in quanto disposta nei confronti del soggetto che ancora ne era titolare (la verosimilmente a causa CP_4
della modificazione dell'oggetto sociale della società, con l'esclusione di qualsiasi attività inerente alla gestione degli apparecchi da gioco.
Quanto all'invocata buona fede quale causa di esclusione della responsabilità, va premesso che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale in tema di sanzioni amministrative
“la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr.
Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n.
15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). È altresì onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare,
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr.
Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Il principio generale posto dalla norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra, cioè, la concreta dimostrazione in giudizio da parte dell'Amministrazione, del dolo o della colpa. (cfr. Cass.
n, 33026/2023). Ne consegue che, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità 9 TRIBUNALE di MESSINA dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). In applicazione dei richiamati principi, l'odierno opponente non può legittimamente invocare l'esimente della buona fede, non avendo egli provato la sussistenza di alcun elemento positivo idoneo a ingenerare il convincimento della liceità della sua condotta, né ha dato dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge così da andare esente da ogni rimprovero. Da un lato, infatti, il riferito pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per mezzo della non solo non integra l'elemento positivo CP_4 suddetto, ma appare di contro confermare la consapevolezza del difetto di titolarità dei nulla osta. Dall'altro, l'opponente avrebbe dovuto comunque usare una diligenza superiore rispetto a quella richiesta all'uomo comune, essendo egli un operatore del settore e, dunque, presuntivamente a conoscenza della normativa in materia, procedendo a verificare tempestivamente l'effettivo adempimento degli obblighi nascenti in capo al cedente in relazione alla voltura degli apparecchi oggetto di alienazione.
Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta va rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione, rif. prot. n. 0006578 del 03.02.2022, emessa dall
[...]
, Sezione operativa territoriale di Controparte_1 CP_1
Ogni altra questione è assorbita.
Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio con funzionari delegati. Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 10 TRIBUNALE di MESSINA
- Rigetta l'opposizione proposta dalle parti ricorrenti e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione, rif. prot. n. 0006578 del 03.02.2022, emessa dall
[...]
, Sezione operativa territoriale di Controparte_1
non pronunciandosi sulle spese. CP_1
Così deciso in Messina il 23/10/2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
11
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, alle ore 9:05 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1195 2022 R.G.
Sono comparsi, per la parte ricorrente, l'avv. Maria Ventura e la dott. ssa Alessandra
Borgia, praticante abilitato, su delega dell'avv. ALOISIO PIETRO i quali precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparsa, per la parte resistente, la dott.ssa la quale precisa le Persona_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa e chiedono la decisione.
IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1195/2022 R.G.
TRA
1 TRIBUNALE di MESSINA
in proprio e in qualità di legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
” e in proprio e in Parte_2 Parte_3
Part qualità di legale rappresentante della società “ , entrambi Parte_4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Aloisio,
- Ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentata e difesa,
[...]
congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente, Dr.ssa Margherita Farina, e dal funzionario
Dott.ssa Alessandra Siciliano. avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.03.2022 , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della “ ” e Parte_2 Parte_3
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società “De QU
[...]
AM s.a.s.” proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione e confisca prot. n.
0006578 del 03.02.2022 (notificata il 14.02.2022) con la quale l' Controparte_1 irrogava la sanzione pecuniaria di euro 3.600,00 ex art. 110 comma 9 lett. d) del
[...]
per aver installato all'interno della sala giochi “Spartacus Legend” n. 3 CP_2 apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del privi dei nulla osta di esercizio CP_2
previsti dall'art. 38 della l. n. 388 del 2000, e ne disponeva la confisca. Nello specifico, in data 11.04.2019 personale dell' congiuntamente ai militari della Controparte_1
Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto, accedeva alla sala giochi “ Parte_2
di cui è titolare il e, durante le operazioni di controllo, accertava che
[...] Pt_2 nell'esercizio (aperto al pubblico) erano installati e messi a disposizione dei clienti tre
2 TRIBUNALE di MESSINA apparecchi da intrattenimento (di proprietà della società “De QU AM s.a.s.”) i cui nulla osta risultavano rimossi in data 31.12.2013 e pertanto privi di validità.
Gli opponenti, dopo aver ribadito – nella prima parte del ricorso - la competenza dell'A.G. adita a decidere sull'opposizione proposta eccepivano, con il secondo motivo del ricorso, la nullità dell'atto oggetto di opposizione. L'ordinanza ingiunzione, infatti, sebbene notificata in modalità cartacea, era sprovvista della firma autografa, avendo solo in calce la dicitura
“firmato digitalmente”. Secondo i ricorrenti, l' avendo optato per la Controparte_1 notifica in via ordinaria e non a mezzo p.e.c., avrebbe dovuto consegnare una copia dell'atto con sottoscrizione autografa del Dirigente. Inoltre, la copia cartacea notificata non avrebbe presentato la trasposizione del certificato a mezzo del quale sarebbe stata apposta la firma, elemento che comunque inficiava la validità dell'atto. Infatti, ai sensi dell'art. 24 comma 3
C.A.D., affinché la firma digitale abbia la stessa valenza della firma originale autografa è necessario che la stessa derivi da un certificato qualificato in corso di validità. La mancata indicazione del certificato rende la firma tamquam non esset, rendendo l'atto amministrativo privo di sottoscrizione e pertanto nullo.
Con il terzo motivo di opposizione i ricorrenti eccepivano l'illegittimità della revoca dei titoli autorizzatori avvenuta il 31.12.2013. La rimozione dei nulla osta, infatti, sarebbe stata posta in essere da un soggetto sconosciuto e della stessa non sarebbe stata data alcuna notizia alle parti ricorrenti. Invero, gli opponenti rappresentavano che, con contratto di cessione di ramo d'azienda registrato in data 22.02.2007, la De QU AM s.a.s. aveva acquistato dalla il complesso dei beni organizzativi per l'esercizio Controparte_3 dell'attività di gestione diretta ed indiretta degli apparecchi da intrattenimento e vincita, nonché di commercializzazione dei medesimi prodotti, tra cui rientravano anche i tre apparecchi da gioco oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, come da elenco allegato all'atto notarile. Insieme ai macchinari la cessionaria aveva acquisito anche gli originali dei relativi nulla osta alla produzione e alla distribuzione. I ricorrenti evidenziavano che non si aveva contezza di chi avesse provveduto alla rimozione dei titoli autorizzatori e che, in ogni caso, tale rimozione sarebbe illegittima in quanto realizzata da un soggetto privo dei relativi poteri (sussistenti soltanto in capo alla De QU AM s.a.s., titolare dei beni) e della necessaria documentazione. Oltre a ciò, la revoca non era mai stata portata a conoscenza 3 TRIBUNALE di MESSINA degli opponenti i quali, comunque, avevano sempre provveduto a pagare le imposte sugli intrattenimenti anche in relazione ai macchinari rinvenuti presso la sala giochi, pur nel periodo successivo alla revoca dei prescritti nulla osta. Da tutti questi elementi si desumerebbe la buona fede degli opponenti, che, anche utilizzando una diligenza qualificata, non avrebbero potuto essere a conoscenza della revoca dei nulla osta del
31.12.2013.
Per quanto sopra, i ricorrenti domandavano, in via preliminare, cautelare ed urgente, la sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti del provvedimento impugnato;
nel merito la dichiarazione di illegittimità e dunque di nullità, con ogni conseguente statuizione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rif. prot. n. 0006578 del 03.02.2022, emessa dall' Controparte_1
Si costitutiva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_1
, che contestava innanzitutto il secondo motivo di opposizione dei ricorrenti.
[...]
Rappresentava, infatti, che ai fini della validità dell'atto non è più necessaria la sottoscrizione autografa, potendo questa essere sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile della sua adozione, come nel caso di specie. Inoltre, non sarebbe in ogni caso possibile dichiarare la nullità dell'ordinanza in applicazione del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., posto che l'atto era entrato comunque a far parte della sfera di conoscibilità del destinatario e presentava vari elementi testuali che consentivano di individuare con sicurezza la sua provenienza.
In ordine al terzo motivo di opposizione, parte resistente eccepiva che i nulla osta relativi agli apparecchi da intrattenimento risultavano – a seguito dei controlli effettuati presso la
Banca Dati dei Monopoli - rimossi il 31.12.2013 e pertanto, a partire da quella data, i macchinari non potevano più essere installati in un pubblico esercizio. Non sarebbe rilevante il fatto che, alcuni anni prima, gli apparecchi erano stati ceduti alla De QU
AM s.a.s., in quanto nessuna richiesta di cessione/acquisto di titoli autorizzatori era stata presentata a nome della società cessionaria, né quest'ultima avrebbe mai richiesto la voltura dei titoli autorizzatori. Pertanto, la richiesta di annullamento dei nulla osta relativi agli apparecchi ceduti, presentata dal legale rappresentante della società cedente, sarebbe stata legittima, in quanto i nulla osta risultavano ancora intestati a quest'ultima società. 4 TRIBUNALE di MESSINA Nel merito, l' resistente chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, condannando la ricorrente alle spese del giudizio in suo favore.
Nelle note scritte del 06.09.2023 i ricorrenti, oltre a insistere nelle domande già formulate, eccepivano la tardiva costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, che sarebbe avvenuta oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c. (almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata) con le conseguenti decadenze previste dal terzo comma del predetto articolo e in particolare la preclusione nella produzione dei documenti diversi dalla copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione. Inoltre, chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della (il CP_4
cui rappresentante legale avrebbe avanzato la richiesta di annullamento dei nulla osta, in violazione di quanto statuito dal contratto di cessione di ramo d'azienda del 22.02.2007).
Con l'ordinanza del 17.10.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo avanzata dalla ricorrente, trattandosi di domanda inammissibile in questo tipo di giudizio.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dare atto dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'
[...]
Infatti l'Amministrazione resistente si è costituita in data Controparte_1
07.12.2022 e, pertanto, ben prima del termine di 10 giorni fissato dall'art. 416 comma 1
c.p.c., posto che l'udienza di discussione era fissata per il 22.12.2022. Ne consegue il legittimo deposito dei documenti, diversi da quelli previsti dall'art. 6 comma 8 del d. lgs n.
150 del 2011, allegati alla costituzione del convenuto.
In ordine al secondo motivo di opposizione, i ricorrenti si dolgono della nullità dell'ordinanza impugnata in quanto la copia cartacea dell'atto, notificata in via ordinaria e non a mezzo p.e.c., è sprovvista della firma autografa e riporta solo in calce la dicitura
“firmato digitalmente”, accompagnata dai nominativi del dirigente e del funzionario dell'amministrazione resistente. Inoltre, l'ordinanza non presenterebbe la trasposizione su carta del certificato attraverso cui sarebbe stata apposta la firma digitale, circostanza che ne 5 TRIBUNALE di MESSINA inficerebbe comunque la validità, ex art. 24 comma 3 C.A.D. Secondo tale norma, affinché la firma digitale abbia la stessa valenza di quella originale autografa, è necessario che la prima derivi da un certificato qualificato in corso di validità. Ove tale certificato manchi, la firma risulterà tamquam non esset, con conseguente radicale nullità dell'atto.
Il motivo non può essere accolto.
Si osserva, innanzitutto, che l'ordinanza opposta presenta la sostituzione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993, della firma autografa dei funzionari che hanno adottato l'atto (Il Capo Sezione dell' e il titolare della P.o.e.r) con Controparte_1
l'indicazione in calce al provvedimento dei loro nominativi e della qualifica, e la dicitura
“firmato digitalmente”.
La giurisprudenza (v. Cass. civ., sez. I, 31/05/2005, n. 11499 e Cass. civ., sez. V 27/07/2012
n. 13461) ha da tempo precisato che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 6 quater del d.l. n. 6 del 1991, convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991 n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dall'art. 3 d.lgs. 2 febbraio 1993 n. 39 con riguardo agli atti di qualsiasi pubblica amministrazione, i quali prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. Nel caso di specie, l'indicazione nell'ordinanza dei dati dell'ente, dell'ufficio che ha redatto l'atto e dei nominativi (con la relativa qualifica) dei soggetti che l'hanno adottato consente di individuare inequivocabilmente l'autorità amministrativa che ha formato il provvedimento e l'attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive.
In ordine al terzo motivo di opposizione si osserva quanto segue. Le parti ricorrenti sostengono, in sostanza, che l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 110 comma 9 lett. d)
T.U.L.P.S. deriverebbe dall'illegittimità della revoca dei nulla osta relativi agli apparecchi 6 TRIBUNALE di MESSINA di intrattenimento (di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S.) rinvenuti all'interno della sala giochi. Più precisamente la rimozione dei nulla osta sarebbe stata disposta dall'
[...] su istanza di un soggetto non più legittimato. Il richiedente, infatti, risulta CP_1
essere rappresentante legale della società che ha Persona_2 CP_4
incorporato la Immobiliare De QU s.r.l., precedentemente denominata CP_3
Tale ultima società, in data 22.02.2007, aveva stipulato, in qualità di cedente,
[...]
un contratto di cessione di ramo d'azienda con l'odierna opponente De QU AM
s.a.s. Il complesso aziendale ricomprendeva anche gli apparecchi di gioco oggetto dell'ordinanza impugnata, insieme ai relativi titoli autorizzatori (nulla osta di distribuzione e nulla osta di esercizio). Secondo gli opponenti non soltanto la cessione degli apparecchi da intrattenimento, ma anche quella dei relativi nulla osta sarebbe opponibile all'Amministrazione in forza del contratto registrato, senza che sia necessario alcun tipo di volturazione o di altro atto equipollente finalizzato a portare a conoscenza la P.A. l'avvenuta cessione. Di conseguenza, la revoca dei nulla osta del 31.12.2013 sarebbe illegittima poiché disposta, su richiesta dell' quando già quest'ultima società non ne era più CP_4
titolare.
Neanche tale doglianza, tuttavia, appare meritevole di accoglimento.
Invero, appare necessario preliminarmente analizzare la disciplina normativa relativa ai nulla osta di cui in oggetto, e in particolare l'art. 38 della l. n. 388 del 2000. Il comma 4 così recita: “4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7 , del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e 7 TRIBUNALE di MESSINA congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.”; mentre il comma 6: “
6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni.”
Per quel che interessa nel caso in esame, dalla lettura delle due disposizioni si evince che il rilascio del nulla osta ai gestori degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 è CP_2
subordinato non soltanto alla presentazione di una autocertificazione di conformità dell'apparecchio al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma
3, ma anche al possesso delle licenze di cui all'art. 86 comma 3 lett. a) o b) del T.U.L.P.S.
Ne discende che il nulla osta è rilasciato dalla P.A. previa valutazione della sussistenza
(anche) di determinati requisiti in capo al soggetto richiedente, e non soltanto di determinate caratteristiche tecniche concernenti l'apparecchio. Da tale personalità del rapporto ne deriva l'intrasmissibilità e l'incedibilità senza il consenso della pubblica amministrazione, che deve essere posta in condizione di valutare, anche per ragioni di tutela dell'ordine pubblico, la sussistenza dei suddetti requisiti in capo a colui che subentra nella gestione degli apparecchi da intrattenimento. Part Nel caso di specie, la (dante causa dell'opponente De QU Controparte_3
AM s.a.s.) svolgeva attività di gestore degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7
T.U.L.P.S., in relazione ai quali aveva chiesto e ottenuto i relativi nulla osta, nei quali era indicato, oltre al codice identificativo del macchinario, anche il nominativo della richiedente. La cessione degli apparecchi alla De QU AM s.a.s. imponeva l'instaurazione di un nuovo rapporto amministrativo tra l'amministrazione e il cessionario, con il rilascio di nuovi nulla osta o attraverso la loro voltura, circostanze che non si sono verificata nel caso in esame. D'altronde, nello stesso contratto di cessione di ramo d'azienda le parti avevano concordato che, anche per le “apparecchiature diverse da quelle di cui all'art. 110 co. 6 TULPS” (e quindi per quelle di cui al comma 7), il cedente si impegnava
“a comunicare all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stati competente per territorio, nei termini e nelle modalità previste dalla legge, l'avvenuta cessione degli stessi” 8 TRIBUNALE di MESSINA (si veda pagina 4 del contratto). Infine, è opportuno evidenziare che l'odierna opponente, a pagina 4 delle note scritte depositate in data 06.09.2023, ha precisato di aver continuato a pagare le imposte sugli intrattenimenti (previste con riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.) non direttamente, bensì corrispondendo le cifre annualmente dovute alla che poi le riversava all'Erario. Se il subentro della De QU AM CP_4
s.a.s. nella titolarità dei nulla osta fosse avvenuto come conseguenza immediata e diretta della conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda, tale scelta operativa non avrebbe alcuna giustificazione.
Pertanto, la revoca dei nulla osta deve essere considerata legittima, in quanto disposta nei confronti del soggetto che ancora ne era titolare (la verosimilmente a causa CP_4
della modificazione dell'oggetto sociale della società, con l'esclusione di qualsiasi attività inerente alla gestione degli apparecchi da gioco.
Quanto all'invocata buona fede quale causa di esclusione della responsabilità, va premesso che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale in tema di sanzioni amministrative
“la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr.
Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n.
15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). È altresì onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare,
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr.
Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Il principio generale posto dalla norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra, cioè, la concreta dimostrazione in giudizio da parte dell'Amministrazione, del dolo o della colpa. (cfr. Cass.
n, 33026/2023). Ne consegue che, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità 9 TRIBUNALE di MESSINA dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). In applicazione dei richiamati principi, l'odierno opponente non può legittimamente invocare l'esimente della buona fede, non avendo egli provato la sussistenza di alcun elemento positivo idoneo a ingenerare il convincimento della liceità della sua condotta, né ha dato dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge così da andare esente da ogni rimprovero. Da un lato, infatti, il riferito pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per mezzo della non solo non integra l'elemento positivo CP_4 suddetto, ma appare di contro confermare la consapevolezza del difetto di titolarità dei nulla osta. Dall'altro, l'opponente avrebbe dovuto comunque usare una diligenza superiore rispetto a quella richiesta all'uomo comune, essendo egli un operatore del settore e, dunque, presuntivamente a conoscenza della normativa in materia, procedendo a verificare tempestivamente l'effettivo adempimento degli obblighi nascenti in capo al cedente in relazione alla voltura degli apparecchi oggetto di alienazione.
Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta va rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione, rif. prot. n. 0006578 del 03.02.2022, emessa dall
[...]
, Sezione operativa territoriale di Controparte_1 CP_1
Ogni altra questione è assorbita.
Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio con funzionari delegati. Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 10 TRIBUNALE di MESSINA
- Rigetta l'opposizione proposta dalle parti ricorrenti e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione, rif. prot. n. 0006578 del 03.02.2022, emessa dall
[...]
, Sezione operativa territoriale di Controparte_1
non pronunciandosi sulle spese. CP_1
Così deciso in Messina il 23/10/2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
11