Sentenza breve 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026REG.PROV.COLL.
N. 06440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6440 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cunaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 98/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. IO UL e udito per la parte appellante l’Avvocato 'Avv. Paolo Caruso in sostituzione dell’Avv. Alberto Cunaccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 98/2025 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento con cui è stato disposto il diniego della sua iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, emesso dal Commissario del Governo presso la Provincia di Trento in data 3 aprile 2025.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ed il Ministero dell'Interno.
Alla camera di consiglio del 28 agosto 2025, fissata per l’esame della domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, il giudizio è stato rinviato al merito alla pubblica udienza del 20 novembre 2025.
A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente deve osservarsi che il procuratore dell’appellante in sede di udienza di trattazione ha eccepito la tardività della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato il 3 novembre 2025.
L’eccezione è fondata, essendo tale deposito tardivo rispetto al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 73, comma 1, c.p.a., calcolato a decorrere dalla data di celebrazione dell’udienza.
3. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ha motivato la decisione valorizzando i seguenti elementi di fatto:
“- il coinvolgimento sostanziale del signor -OMISSIS- (con precedenti penali) nella gestione della società, pur formalmente non amministratore;
- l’assunzione di -OMISSIS-, soggetto condannato per reati mafiosi e legato da relazioni lavorative ed extralavorative a signor -OMISSIS- ed alla sua famiglia;
- i rapporti commerciali e interpersonali con soggetti e società coinvolti nell’operazione antimafia “-OMISSIS-” ”.
4. Con l’unico motivo di impugnazione l’appellante ha dedotto “ Error in iudicando - Travisamento dei fatti e carenza/illogicità/manifesta irragionevolezza della motivazione della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in prime cure ”.
Il gravame lamenta in particolare:
- che in realtà -OMISSIS-, che non sarebbe amministratore di fatto della società appellante, come ultimo precedente nel casellario ha una condanna per bancarotta fraudolenta del 2001 (essendo stato assolto dall’accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti);
- che i rapporti fra -OMISSIS- ed il -OMISSIS-sarebbero risalenti e di breve durata (il TAR avrebbe travisato il fatto parlando di un rapporto durato 5 anni); lo stesso è a dirsi per tale sig. -OMISSIS-;
- oggetto sociale dell’appellante è l’attività di estrazione, lavorazione e posa in opera di porfido, marmi, graniti e pietre naturali il porfido si può acquistare solo da pochi fornitori (sicché la scelta di acquistarlo da società attinte da provvedimenti giudiziali nel contesto dell’operazione “-OMISSIS-” - in particolare un autocarro trasporto merci dalla società “-OMISSIS-” e altro materiale dalla società “-OMISSIS-- non sarebbe sintomatica).
5. Lo scrutinio delle censure in esame impone una preliminare ricognizione dei tratti caratterizzanti il potere del cui esercizio si discute, e del relativo sindacato giurisdizionale.
Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, “ gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant , al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019)” (così le sentenze n. 4837/2020 e n. 4951/2020). La sentenza n. 57/2020 della Corte costituzionale ha chiarito che a fronte della denuncia di un deficit di tassatività della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma “a condotta libera”, “lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa”, un ausilio è stato fornito dall’opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un “nucleo consolidato (…) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale”. Fra tali situazioni sintomatiche quelle maggiormente rilevanti sono proprio le cointeressenze imprenditoriali. Si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 383/2021) che “il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente ” (così, ex multis , la sentenza n. 193/2024).
6. Date le superiori premesse, ritiene il Collegio che l’esercizio del potere amministrativo qui contestato risulta immune da vizi rilevanti e deducibili in sede giurisdizionale (in relazione ai quali si rinvia, ex multis , a Consiglio di Stato, n. 8392/2023), per cui la sentenza gravata resiste conseguentemente ai motivi dedotti con il ricorso in appello.
Gli argomenti di censura constano di un tentativo di attribuire un diverso significato alla obiettiva realtà desumibile dagli elementi fattuali valorizzati, in chiave prognostica, dal provvedimento: un significato incompatibile proprio con la stessa dimensione fattuale di tali elementi.
7. Va anzitutto osservato che l’appello lamenta principalmente che la sentenza del Tribunale di primo grado avrebbe omesso di prendere posizione su ciascuno degli argomenti svolti nel ricorso di primo grado in relazione agli elementi di fatto su cui l’amministrazione aveva fondato il giudizio prognostico.
Tale censura è infondata, e di per sé sintomatica di una non condivisibile prospettazione della natura del potere esercitato e del sindacato relativo al suo esercizio.
Proprio perché la valutazione rimessa all’amministrazione deve, in base al parametro normativo, essere sintetica e non analitica, correlativamente il giudice amministrativo non ha l’onere di motivare su ciascuna allegazione fattuale (tendente ad attribuire al fatto un diverso significato inferenziale), dovendo piuttosto verificare, sulla base delle censure proposte, se sulla base dell’insieme degli elementi raccolti possa legittimamente inferirsi una valutazione negativa.
Nel caso di specie la conclusione cui è giunto il primo giudice ha correttamente verificato la tenuta logica della motivazione del provvedimento del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, per costante giurisprudenza condizione necessaria e sufficiente, alla stregua di una corretta valutazione del materiale raccolto, per la legittimità del provvedimento prefettizio quanto a sussistenza dei suoi presupposti, non richiedendosi il raggiungimento di una soglia di accertamento probatorio ulteriore.
8. Il provvedimento di diniego impugnato in primo grado fonda il giudizio prognostico negativo su di una pluralità di elementi fattuali, di natura eterogenea ma tutti convergenti nella medesima direzione relazionale.
È anzitutto il caso dell’accertata sussistenza di rapporti di fornitura e commerciali con compagini societarie operanti nel settore del porfido coinvolte nell’operazione antimafia “-OMISSIS-”.
Il rilievo dell’appellante per cui l’acquisto del porfido non poteva che avvenire da parte di pochi fornitori, fra i quali quelli controindicati, non può essere condiviso.
Tale valutazione va piuttosto calata nello specifico contesto dell’impresa in questione: che oltre ad intrattenere rapporti commerciali con imprese coinvolte nell’inchiesta sopra richiamata, presenta ulteriori elementi di collegamento con realtà controindicate.
Il dato considerato, in altre parole, non è isolato (il che in tesi potrebbe astrattamente legittimare il valore non univoco del superiore rilievo, ove isolatamente considerato), ma si correla ad una pluralità di ulteriori elementi indizianti univocamente orientati nella medesima direzione.
L’affermazione dell’appellante secondo la quale “per svolgere la propria attività, la ricorrente aveva avuto la inevitabile sorte di avere sporadici rapporti commerciali, sempre e solo nel pieno rispetto della legge, con alcune imprese del settore che poi sono in qualche modo risultate coinvolte nell’inchiesta sopra menzionata ”, non tiene dunque conto del fatto che tali rapporti si aggiungono e si qualificano in relazione ad ulteriori elementi indizianti, corroborandosi reciprocamente il valore inferenziale.
È sufficiente in questa sede, per legittimare la valutazione contestata, porre in evidenza tre significativi elementi:
8.1. I primi due hanno riguardo al fatto che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, dipendente di -OMISSIS-, ha lavorato presso la società -OMISSIS-(che, come ricorda la sentenza impugnata, è stata “ colpita da un decreto di sequestro preventivo del capitale sociale nel 2020 e da interdittiva antimafia della prefettura di Verona il 3.5.2022 )”, come pure il sig. -OMISSIS-, padre dell’amministratore della -OMISSIS- (e, secondo la ricostruzione del provvedimento di diniego impugnato, amministratore di fatto di quest’ultima).
Tali elementi consentono di fondare legittimamente l’ipotesi, ritenuta nel provvedimento, di una contiguità fra le due imprese, rilevante ai fini prognostici che qui vengono in considerazione.
L’appello non smentisce tali rapporti lavorativi, limitandosi ad affermare che gli stessi risalgono ad un periodo non recente.
In argomento è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui gli elementi indiziari che sono stati posti a base della prognosi infiltrativa non perdono la loro rilevanza per effetto del mero decorso del tempo, che è un fattore in sé neutro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2021, n. 5592; id., 21 maggio 2021, n. 3915; id., 21 novembre 2019, n. 7947; id., 9 aprile 2019, n. 2324; id., 22 luglio 2018, n. 4620; id., 12 marzo 2018, n. 1562; id., 7 marzo 2017, n. 1084).
8.2. Il terzo, significativo elemento è l’assunzione del sig. -OMISSIS- alle dipendenze della società appellante.
Come precisa la sentenza appellata, si tratta di un soggetto “ condannato con sentenza di primo grado dalla Corte di Assise di Trento a 12 anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., confermata con sentenza del 24.02.2025 dalla Corte d’Assise d’Appello, nel contesto dell’operazione “-OMISSIS-” ”.
L’appello sul punto contesta che “ la società ricorrente ha assunto alle proprie dipendenze il Sig. -OMISSIS- solo ed esclusivamente dopo che egli aveva ottenuto il provvedimento giudiziale di autorizzazione da parte della Corte d’Assise di Primo Grado che, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, aveva autorizzato il -OMISSIS-ad espletare attività lavorativa presso la ricorrente ”.
8.2.1. Il profilo di censura immora sul fatto che l’autorizzazione, più che avere riguardo alla compatibilità con la custodia cautelare, implicasse una valutazione anche relativa all’impresa che assume, e contesta l’affermazione del Tribunale circa l’autonomia dei due procedimenti, penale e amministrativo.
L’argomento è di nessun pregio ai fini che qui rilevano.
Non è in discussione la liceità dell’assunzione in quanto tale, ma il suo significato e valore nell’ambito del complessivo contesto fin qui delineato.
Inoltre, l’autorizzazione al lavoro non implica alcuna valutazione sovrapponibile a quella dell’autorità amministrativa relativa alla contiguità (compiacente o soggiacente) dell’impresa con ambienti di criminalità organizzata, non foss’altro perché non dispone degli elementi acquisiti al relativo procedimento (che, come visto, attengono alla trama di relazioni complessivamente intesa), e soprattutto perché è regolata da una diversa disciplina funzionale ad una differente valutazione.
È infatti infondata l’affermazione, contenuta nel ricorso in appello, secondo la quale “ Appare del tutto paradossale che il Giudice penale l’abbia escluso ed abbia espressamente autorizzato il -OMISSIS-al lavoro presso -OMISSIS- e che, solo poco tempo dopo e senza che medio tempore sia accaduto alcunché, quella stessa autorizzazione costituisca la principale ragione a sostegno di un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione ”: l’assunzione del -OMISSIS-è infatti solo uno dei plurimi elementi di contiguità della società appellante con il mondo imprenditoriale legato ad ambienti di criminalità organizzata che il provvedimento di diniego ha valorizzato (né l’autorizzazione rilasciata dal giudice penale, come detto, poteva o doveva correlarsi a tali elementi): ed anzi ne è la conseguenza.
Le congetture poste a fondamento del gravame sono infatti smentite per tabulas dalla stessa audizione del signor -OMISSIS- riportata nella sentenza di primo grado “ L’assunzione di -OMISSIS- è conseguente ad una richiesta diretta di quest’ultimo: -OMISSIS-si è proposto a mio padre, in ragione del pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze di -OMISSIS-e in virtù del rapporto di amicizia tra i due. […] La nostra famiglia ha ospitato -OMISSIS-, mentre era sottoposto all’obbligo di dimora, per circa un mese”) ”.
8.2.2. Ancora, l’appello lamenta poi che “ La sentenza impugnata, infatti, non ha in alcun modo motivato sulle ragioni per le quali tale assunzione fosse in grado di determinare un rischio di infiltrazione mafiosa. Si è limitata, infatti, così come il provvedimento impugnato, a prendere atto della circostanza che il Sig. -OMISSIS-fosse soggetto imputato e poi condannato per vicende legate all’ambiente mafioso senza in alcun modo spiegare perché la sua assunzione fosse in concreto in grado di influire sulle decisioni di -OMISSIS- ”.
Anche questo argomento di censura è infondato, perché inferire il pericolo di infiltrazione dall’assunzione di un soggetto condannato per associazione mafiosa, con il quale si avevano pregressi e plurimi legami amicali ed imprenditoriali, non richiede particolari motivazioni oltre al richiamo del dato fattuale della disponibilità all’assunzione, oggettivamente sintomatico – alla luce degli ulteriori elementi fin qui richiamati – di una acquiescenza tale da supportare la logicità del giudizio prognostico formulato nel provvedimento impugnato.
È pertanto innegabile la trama di relazioni economiche – estrinsecantesi in forme di organizzazione condivise, ad esempio in materia di gestione del personale - fra l’odierna appellante e le imprese facenti capo al -OMISSIS-.
9. Tanto premesso, anche gli ulteriori argomenti su cui poggia il ricorso in appello ad avviso del Collegio risultano infondati, essendo comunque attinenti ad elementi marginali e di contorno (ovvero ad imprecisioni di natura formale), comunque tali da non incidere sulla ragionevolezza della valutazione operata dall’amministrazione, e da escludere pertanto il dedotto eccesso di potere.
L’appellante lamenta ad esempio (pag. 18) che “ non è invece vero (e sicuramente non è provato) che la società -OMISSIS-., ove il -OMISSIS-ha lavorato per 5 anni, sia mai stata amministrata dal -OMISSIS- ”, poco dopo avere però ammesso (pag. 17) che “ Il Sig. -OMISSIS- risulta aver lavorato, per soli 3 mesi, per la società -OMISSIS-S.r.l., amministrata dal Sig. -OMISSIS- ”: dunque il legame con il contesto che si è indicato è comunque certificato da obiettive cointeressenze lavorative ed imprenditoriali fra la famiglia dell’amministratore della società appellante ed il predetto -OMISSIS-(relazioni tanto più significative perché non meramente personali, ma imprenditoriali e direttamente inerenti il settore di attività in questione).
Singolare è poi il profilo di censura con cui si critica la sentenza di primo grado, lamentandosi che “ In sede di gravame introduttivo la ricorrente riteneva dirimente eccepire che, (i) non v’era alcuna prova che la società ricorrente fosse amministrata di fatto dal Sig. -OMISSIS-; (ii) quand’anche ciò fosse stato vero, in nessun modo le precedenti vicende penali sopra citate avrebbero potuto incidere sulla valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa ”.
Orbene, quanto al primo profilo la sentenza gravata ha rilevato che “ Si tratta di un quadro indiziario confortato dalla memoria depositata dalla ricorrente in sede procedimentale e dalla audizione presso Gruppo Provinciale Interforze presso il Commissariato del Governo del signor -OMISSIS-, il quale ha confermato i rapporti tra la propria famiglia, ed in particolare tra il padre, -OMISSIS-, gerente di fatto della -OMISSIS- (cfr. audizione del signor -OMISSIS-: “La gestione dell’azienda è, di fatto in mano a mio padre, -OMISSIS-, che svolge direttamente l’attività di posa e coordina gli altri dipendenti”) e il signor -OMISSIS- e la sua famiglia, comprovando le sopra esposte circostanze frequentazione ed amicizia ”.
Orbene, alla luce di tale incontestabile elemento, vale a dire l’essere la società gestita dal sig. -OMISSIS-, è di palese evidenza dall’esame sia del provvedimento impugnato che della sentenza di primo grado che il valore fortemente indiziante deriva non tanto dai precedenti penali del predetto sig. -OMISSIS- (pure menzionati), quanto dal ben più significativo ed articolato legame di costui con il -OMISSIS-.
Il fondamento del provvedimento impugnato non è dunque nell’avere avuto l’amministratore effettivo della società dei precedenti per reati non direttamente inerenti dinamiche di criminalità organizzata (ancorché comunque significativi sul piano personale), ma nell’avere in più forme e momenti dimostrato disponibilità ad esponenti della stessa.
Un sereno ed obiettivo esame, conforme ai criteri normativi regolanti l’esercizio del potere di cui si discute, smentisce pertanto la fondatezza dell’affermazione che sorregge il gravame, secondo la quale “ il provvedimento di diniego impugnato si sia basato su meri “sospetti” derivanti, per lo più, dall’assunzione del Sig. -OMISSIS-alle dipendenze della società -OMISSIS-; tali “sospetti”, tuttavia, non appaiono certamente idonei a giustificare una valutazione positiva circa il rischio (non il sospetto!) di una infiltrazione mafiosa ”.
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale dev’essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella motivazione della presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De CT, Presidente
IO Pescatore, Consigliere
IO UL, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UL | AN De CT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.