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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1079/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 51 - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA con l'Avv. POZZOLI BARBARA e l'Avv. SOFFIENTINI VALERIA
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
5 - COMO con l'Avv. GRANDI ALBERTO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in COMO, in data 12.5.2003 (atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Como- anno 2003, atto n. 34, parte I)
con i seguenti figli MI:
- nato a [...] il [...] Parte_2
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 prevalente dello stesso presso la madre cui verrà assegnata la casa familiare sita in San Fermo della Battaglia
(CO), Via P. Borsellino n. 51, di proprietà esclusiva del Sig. , abitazione che la Sig.ra Controparte_1 Pt_1 continuerà ad abitare unitamente al figlio sino alla raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo.
3) Le decisioni più importanti da effettuarsi nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica, religiosa e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Sarà onere dei genitori Pt_2 quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore.
4) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà (rectius, responsabilità genitoriale) separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5) Il figlio minore trascorrerà con il padre weekend alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando dalla casa del padre, si recherà direttamente a scuola. Nella settimana in cui il Sig. Pt_2 CP_1 non avrà con sé il figlio nel weekend trascorrerà con a giornata del mercoledì dall'uscita da scuola Pt_2
e quella del giovedì, con possibilità di pernottamento presso il padre nella notte del mercoledì qualora
Pt_2 lo desideri. Si precisa che il giovedì dovrà essere accompagnato agli allenamenti di calcio. Nella
Pt_2 settimana in cui trascorrerà il week end con il papà, starà con il Sig. la giornata del venerdì
Pt_2 CP_1 dall'uscita da scuola, precisando che alle 18 dovrà essere accompagnato agli allenamenti di calcio. Il padre potrà, previo accordo con la Sig.ra tenere con sé il figlio durante la settimana anche nei giorni non Pt_1 previsti, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive del minore e i suoi desiderata. Il padre si impegna a rispettare gli impegni anche calcistici di allenamenti e partite nel weekend di sua
Pt_2 competenza curandosi di avere a disposizione gli indumenti puliti e le attrezzature necessarie.
6) In relazione alle vacanze estive trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun Pt_2 genitore. I genitori dovranno comunicare il periodo di ferie con il figlio minore entro il 15 maggio di ogni anno. In questi periodi di vacanza ciascun genitore dovrà impegnarsi nel comunicare all'altro dove si trova a consentire ed agevolare i contatti telefonici con l'altro genitore. Pt_2
2 7) Durante le vacanze del periodo natalizio il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo che va dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 21.30 di ogni anno e dal 30 dicembre ore 21,30 alla ripresa della scuola alternando le settimane di anno in anno, salvo diversi accordi fra le parti.
8) Per le festività di Pasqua, le altre festività ed i ponti verranno alternati di anno in anno salvo diversi accordi fra le parti.
9) rascorrerà ove possibile la giornata del proprio compleanno con entrambi i genitori e nel caso Pt_2 non vi fosse accordo fra gli stessi suddivideranno la giornata in modo da trascorrerla in parte con un genitore ed in parte con l'altro.
10) In ogni caso i genitori s'impegnano sin d'ora a collaborare e a prestarsi reciproco ausilio, nell'interesse superiore del loro figlio minore, al fine di sopperire ad eventuali situazioni di difficoltà estemporanea che potessero occasionalmente impedire l'esercizio delle modalità di frequentazione e di visita sopra accordate.
11) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio con un versamento mensile complessivo di € Pt_2
400,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in favore della Sig.ra Pt_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
12) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra i genitori secondo le modalità riportate nel protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Como.
13) Gli importi e le spese di cui ai punti 11 e 12 dovranno essere versati a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso congiunto.
14) Il Sig. provvederà ad asportare i propri beni personali entro 15 giorni dalla data della CP_1 sottoscrizione del presente ricorso.
15) Le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questioni ed essendo economicamente autosufficienti, fatta eccezione per le condizioni sopra indicate, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro.
16) Nel caso in cui la Sig.ra decidesse di acquistare un appartamento ove trasferirsi con il figlio, Pt_1 liberando conseguentemente l'abitazione famigliare di proprietà esclusiva del Sig. verranno revisionate CP_1 le condizioni economiche oggi statuite stante l'aggravio di oneri e costi della predetta Sig.ra Pt_1
17) Ciascun coniuge potrà autonomamente richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per il figlio minore effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti e per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc. ecc.) in tale senso, i coniugi prestano il loro pieno consenso sin d'ora.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
3 Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 12.5.2003, in COMO (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO - anno 2003, atto n. 34, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 51 - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA con l'Avv. POZZOLI BARBARA e l'Avv. SOFFIENTINI VALERIA
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
5 - COMO con l'Avv. GRANDI ALBERTO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in COMO, in data 12.5.2003 (atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Como- anno 2003, atto n. 34, parte I)
con i seguenti figli MI:
- nato a [...] il [...] Parte_2
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 prevalente dello stesso presso la madre cui verrà assegnata la casa familiare sita in San Fermo della Battaglia
(CO), Via P. Borsellino n. 51, di proprietà esclusiva del Sig. , abitazione che la Sig.ra Controparte_1 Pt_1 continuerà ad abitare unitamente al figlio sino alla raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo.
3) Le decisioni più importanti da effettuarsi nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica, religiosa e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Sarà onere dei genitori Pt_2 quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore.
4) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà (rectius, responsabilità genitoriale) separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5) Il figlio minore trascorrerà con il padre weekend alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando dalla casa del padre, si recherà direttamente a scuola. Nella settimana in cui il Sig. Pt_2 CP_1 non avrà con sé il figlio nel weekend trascorrerà con a giornata del mercoledì dall'uscita da scuola Pt_2
e quella del giovedì, con possibilità di pernottamento presso il padre nella notte del mercoledì qualora
Pt_2 lo desideri. Si precisa che il giovedì dovrà essere accompagnato agli allenamenti di calcio. Nella
Pt_2 settimana in cui trascorrerà il week end con il papà, starà con il Sig. la giornata del venerdì
Pt_2 CP_1 dall'uscita da scuola, precisando che alle 18 dovrà essere accompagnato agli allenamenti di calcio. Il padre potrà, previo accordo con la Sig.ra tenere con sé il figlio durante la settimana anche nei giorni non Pt_1 previsti, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive del minore e i suoi desiderata. Il padre si impegna a rispettare gli impegni anche calcistici di allenamenti e partite nel weekend di sua
Pt_2 competenza curandosi di avere a disposizione gli indumenti puliti e le attrezzature necessarie.
6) In relazione alle vacanze estive trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun Pt_2 genitore. I genitori dovranno comunicare il periodo di ferie con il figlio minore entro il 15 maggio di ogni anno. In questi periodi di vacanza ciascun genitore dovrà impegnarsi nel comunicare all'altro dove si trova a consentire ed agevolare i contatti telefonici con l'altro genitore. Pt_2
2 7) Durante le vacanze del periodo natalizio il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo che va dalla fine della scuola al 30 dicembre ore 21.30 di ogni anno e dal 30 dicembre ore 21,30 alla ripresa della scuola alternando le settimane di anno in anno, salvo diversi accordi fra le parti.
8) Per le festività di Pasqua, le altre festività ed i ponti verranno alternati di anno in anno salvo diversi accordi fra le parti.
9) rascorrerà ove possibile la giornata del proprio compleanno con entrambi i genitori e nel caso Pt_2 non vi fosse accordo fra gli stessi suddivideranno la giornata in modo da trascorrerla in parte con un genitore ed in parte con l'altro.
10) In ogni caso i genitori s'impegnano sin d'ora a collaborare e a prestarsi reciproco ausilio, nell'interesse superiore del loro figlio minore, al fine di sopperire ad eventuali situazioni di difficoltà estemporanea che potessero occasionalmente impedire l'esercizio delle modalità di frequentazione e di visita sopra accordate.
11) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio con un versamento mensile complessivo di € Pt_2
400,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in favore della Sig.ra Pt_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
12) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra i genitori secondo le modalità riportate nel protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Como.
13) Gli importi e le spese di cui ai punti 11 e 12 dovranno essere versati a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso congiunto.
14) Il Sig. provvederà ad asportare i propri beni personali entro 15 giorni dalla data della CP_1 sottoscrizione del presente ricorso.
15) Le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questioni ed essendo economicamente autosufficienti, fatta eccezione per le condizioni sopra indicate, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro.
16) Nel caso in cui la Sig.ra decidesse di acquistare un appartamento ove trasferirsi con il figlio, Pt_1 liberando conseguentemente l'abitazione famigliare di proprietà esclusiva del Sig. verranno revisionate CP_1 le condizioni economiche oggi statuite stante l'aggravio di oneri e costi della predetta Sig.ra Pt_1
17) Ciascun coniuge potrà autonomamente richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per il figlio minore effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti e per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc. ecc.) in tale senso, i coniugi prestano il loro pieno consenso sin d'ora.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
3 Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 12.5.2003, in COMO (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO - anno 2003, atto n. 34, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
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