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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2254/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19906/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Piazza Della Liberta' 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000080 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 830 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2015/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia l'intimazione di pagamento numero 07120259020831976000, emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, in relazione alla somme dovute a titolo di Tassa smaltimento rifiuti per l'anno2015 e anno 2018, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti per mancata notifica degli atti di accertamento prodormici alle ingiunzione impugnata.
Si è costituita l'Agenzia per le Entrate – riscossione evidenziando l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato nonché di ulteriori avvisi di accertamento idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e la conseguente definitività del credito in esse rappresentato.
Si è costituito altresì il Comune di S.Antonio Abate, documentando la notifica degli atti prodromici, interruttivi della prescrizione.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna in camera di consiglio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle, presupposto dell'intimazione qui impugnata.
In ordine alla Tari 2015 il contribuente ha ricevuto prima l'avviso di pagamento in acconto n. 5709 del
29.05.2015, poi l'avviso di pagamento a saldo n.5563 del 01.12.2015, per il mancato pagamento, indi ha ricevuto il sollecito di pagamento n. 242 in data 06.10.2016 . A seguito della notifica del sollecito di pagamento, la ricorrente ha presentato, in data 01.03.2018, un'istanza di dilazione di pagamento dell'importo da rateizzare in numero 7 rate (versando concretamente solo tre rate).
Per il mancato rispetto del piano di dilazione la rateazione è stata revocata in data 28.09.2022 ed è stato emesso, per la differenza, l'avviso di accertamento n. 80 del 30.09.2022 per complessivi euro 276,00, notificato in data 13.10.2022 nei termini di legge, con raccomandata a.r. n. 80063221018043480.
Per l'anno 2018 il contribuente ha ricevuto prima l'avviso di pagamento n. 652 del 24.04.2018, indi, per il mancato pagamento, ha ricevuto il sollecito n. 359 in data 23.02.2021.
Per il reiterarsi del mancato pagamento ha ricevuto l'avviso di accertamento n 830 del 22.11.2022 per complessivi euro 463,00 comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, ritualmente notificato in data 29.12.2022, nei termini di legge, con raccomandata a.r. n. 6186292875 1-2 (cfr,. produzione in atti).
In particolare, le cartelle 07120110114586049000,07120140110637033000, 07120160011552771000, 07120170080666516000, 07120190005250754000 sono state notificate rispettivamente il 23/06/2011,
10/11/2014, 15/6/2016, 22/5/2018, 23/03/2019.
Alla luce della documentazione prodotta deve ritersi che l'Ente Impositore, Comune di Sant'Antonio, non sia incorso in alcuna decadenza, avendo l'Ente regolarmente notificato gli avvisi di pagamento, i solleciti per l'adempimento nonché gli avvisi di accertamento. In virtù della regolare notifica degli atti presupposti, poi, alcuna prescrizione (quinquennale) è maturata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19906/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Piazza Della Liberta' 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 TARSU/TIA 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000080 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 830 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2015/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia l'intimazione di pagamento numero 07120259020831976000, emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, in relazione alla somme dovute a titolo di Tassa smaltimento rifiuti per l'anno2015 e anno 2018, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti per mancata notifica degli atti di accertamento prodormici alle ingiunzione impugnata.
Si è costituita l'Agenzia per le Entrate – riscossione evidenziando l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato nonché di ulteriori avvisi di accertamento idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e la conseguente definitività del credito in esse rappresentato.
Si è costituito altresì il Comune di S.Antonio Abate, documentando la notifica degli atti prodromici, interruttivi della prescrizione.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna in camera di consiglio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle, presupposto dell'intimazione qui impugnata.
In ordine alla Tari 2015 il contribuente ha ricevuto prima l'avviso di pagamento in acconto n. 5709 del
29.05.2015, poi l'avviso di pagamento a saldo n.5563 del 01.12.2015, per il mancato pagamento, indi ha ricevuto il sollecito di pagamento n. 242 in data 06.10.2016 . A seguito della notifica del sollecito di pagamento, la ricorrente ha presentato, in data 01.03.2018, un'istanza di dilazione di pagamento dell'importo da rateizzare in numero 7 rate (versando concretamente solo tre rate).
Per il mancato rispetto del piano di dilazione la rateazione è stata revocata in data 28.09.2022 ed è stato emesso, per la differenza, l'avviso di accertamento n. 80 del 30.09.2022 per complessivi euro 276,00, notificato in data 13.10.2022 nei termini di legge, con raccomandata a.r. n. 80063221018043480.
Per l'anno 2018 il contribuente ha ricevuto prima l'avviso di pagamento n. 652 del 24.04.2018, indi, per il mancato pagamento, ha ricevuto il sollecito n. 359 in data 23.02.2021.
Per il reiterarsi del mancato pagamento ha ricevuto l'avviso di accertamento n 830 del 22.11.2022 per complessivi euro 463,00 comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, ritualmente notificato in data 29.12.2022, nei termini di legge, con raccomandata a.r. n. 6186292875 1-2 (cfr,. produzione in atti).
In particolare, le cartelle 07120110114586049000,07120140110637033000, 07120160011552771000, 07120170080666516000, 07120190005250754000 sono state notificate rispettivamente il 23/06/2011,
10/11/2014, 15/6/2016, 22/5/2018, 23/03/2019.
Alla luce della documentazione prodotta deve ritersi che l'Ente Impositore, Comune di Sant'Antonio, non sia incorso in alcuna decadenza, avendo l'Ente regolarmente notificato gli avvisi di pagamento, i solleciti per l'adempimento nonché gli avvisi di accertamento. In virtù della regolare notifica degli atti presupposti, poi, alcuna prescrizione (quinquennale) è maturata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250,00