CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente e Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3388/2025 depositato il 27/06/2025, relativo alla sentenza n.
415/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Commissario_Ad_Acta
elettivamente domiciliato presso Email_3 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 spa, rappresentata da dott. Difensore_1, con ricorso del 26/6/25 chiede che sia ottemperato al dispositivo della sentenza n. 415/2025, resasi definitiva, emessa da questa Corte e con la quale si accoglieva il ricorso rivolto ad ottenere il rimborso della somma di euro 59.121,70 e si condannava l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese liquidate in euro 1.000,00, oltre cut iva e cpa.
Faceva presente di avere notificato l'atto di messa in mora, risultato infruttuoso, e chiedeva il rimborso delle somme maggiorate degli interessi ex Art. 14 TUA dal 23/6/23.
Si costituisce l'Agenzia delle Dogane la quale fa presente che in data 22/5/25 era stato già effettuato l'impegno di spesa della somma e che è stato disposto il versamento della somma di euro 3.700,00 a titolo di interessi.
Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memorie aggiunte contesta il contenuto della memoria di costituzione dell'ufficio e fa presente che, non avendo l'ufficio erogato il rimborso, chiedeva di compensare parzialmente la somma con il maggior credito dell'Agenzia pari Ad euro 300.000,00. Tale richiesta di compensazione, tuttavia, veniva negata in data 17/5/25 con la conseguenza che versava l'importo di euro 300.000,00 e depositava ricorso per ottemperanza.
L'ufficio in data 25/7/25 versava l'importo di euro 59.121,70, somma senza interessi e spese.
Con provvedimento del 23/10/25 questa Corte rinviava il giudizio ordinando l'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento degli interessi. Tale ricevuta non veniva esibita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92 stabilisce che “la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria”.
Tale giudizio è sottoposto alla condizione del decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario (comma 2).
Posto che nel caso in esame sussiste la condizione richiamata e considerato che questa Corte ha disposto diversi rinvii per consentire alla resistente di provvedere al pagamento deli interessi, si ritiene di dover dar corso alla domanda con la quale si chiede adottare i provvedimenti per ottemperare alla sentenza di condanna al pagamento degli interessi.
A tal proposito la Commissione nomina Commissario_Ad_Acta da Cava dei Tirreni al quale viene concesso il termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento attuativo che tenga conto del dispositivo della sentenza nonché del fatto che gli interessi andranno determinati nella misura indicata dall'art. 44 del DPR n. 602/73 (Cass. Sez. III n. 28190/25).
Il Commissario, nel compimento della propria attività, dovrà attenersi agli obblighi risultanti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza con la quale si condanna la resistente al pagamento dei richiamati interessi.
Pone, altresì, a carico della resistente le spese di questa procedura in favore della ricorrente e del
Commissario.
Il commissario dovrà, pertanto e nel liquidare le somme dovute alla parte ricorrente, tener conto delle spese liquidate nel presente giudizio e di quelle liquidate in favore dello stesso commissario, il tutto oltre oneri fiscali.
Si riserva di chiudere il procedimento all'esito degli accertamenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I°
in accoglimento del ricorso nomina Commissario_Ad_Acta con studio in Cava dei Tirreni affinchè adotti i provvedenti necessari per l'ottemperanza della sentenza di condanna nella misura così come indicata in motivazione;
liquida le spese di questa procedura in euro 350,00, oltre iva e cassa se dovuti, a titolo di compensi dovuti alla parte ricorrente dal resistente nonchè la somma di euro 600,00, oltre iva e cassa se dovuti, in favore del commissario;
pone questi ultimi, provvisoriamente, a carico di parte ricorrente, assegna il termine di 90 gg per il compimento delle attività.
Così deciso in Salerno il 14/1/26
Il presidente relatore avv. Sergio della Volpe
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente e Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3388/2025 depositato il 27/06/2025, relativo alla sentenza n.
415/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Commissario_Ad_Acta
elettivamente domiciliato presso Email_3 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 spa, rappresentata da dott. Difensore_1, con ricorso del 26/6/25 chiede che sia ottemperato al dispositivo della sentenza n. 415/2025, resasi definitiva, emessa da questa Corte e con la quale si accoglieva il ricorso rivolto ad ottenere il rimborso della somma di euro 59.121,70 e si condannava l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese liquidate in euro 1.000,00, oltre cut iva e cpa.
Faceva presente di avere notificato l'atto di messa in mora, risultato infruttuoso, e chiedeva il rimborso delle somme maggiorate degli interessi ex Art. 14 TUA dal 23/6/23.
Si costituisce l'Agenzia delle Dogane la quale fa presente che in data 22/5/25 era stato già effettuato l'impegno di spesa della somma e che è stato disposto il versamento della somma di euro 3.700,00 a titolo di interessi.
Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memorie aggiunte contesta il contenuto della memoria di costituzione dell'ufficio e fa presente che, non avendo l'ufficio erogato il rimborso, chiedeva di compensare parzialmente la somma con il maggior credito dell'Agenzia pari Ad euro 300.000,00. Tale richiesta di compensazione, tuttavia, veniva negata in data 17/5/25 con la conseguenza che versava l'importo di euro 300.000,00 e depositava ricorso per ottemperanza.
L'ufficio in data 25/7/25 versava l'importo di euro 59.121,70, somma senza interessi e spese.
Con provvedimento del 23/10/25 questa Corte rinviava il giudizio ordinando l'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento degli interessi. Tale ricevuta non veniva esibita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92 stabilisce che “la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria”.
Tale giudizio è sottoposto alla condizione del decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario (comma 2).
Posto che nel caso in esame sussiste la condizione richiamata e considerato che questa Corte ha disposto diversi rinvii per consentire alla resistente di provvedere al pagamento deli interessi, si ritiene di dover dar corso alla domanda con la quale si chiede adottare i provvedimenti per ottemperare alla sentenza di condanna al pagamento degli interessi.
A tal proposito la Commissione nomina Commissario_Ad_Acta da Cava dei Tirreni al quale viene concesso il termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento attuativo che tenga conto del dispositivo della sentenza nonché del fatto che gli interessi andranno determinati nella misura indicata dall'art. 44 del DPR n. 602/73 (Cass. Sez. III n. 28190/25).
Il Commissario, nel compimento della propria attività, dovrà attenersi agli obblighi risultanti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza con la quale si condanna la resistente al pagamento dei richiamati interessi.
Pone, altresì, a carico della resistente le spese di questa procedura in favore della ricorrente e del
Commissario.
Il commissario dovrà, pertanto e nel liquidare le somme dovute alla parte ricorrente, tener conto delle spese liquidate nel presente giudizio e di quelle liquidate in favore dello stesso commissario, il tutto oltre oneri fiscali.
Si riserva di chiudere il procedimento all'esito degli accertamenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I°
in accoglimento del ricorso nomina Commissario_Ad_Acta con studio in Cava dei Tirreni affinchè adotti i provvedenti necessari per l'ottemperanza della sentenza di condanna nella misura così come indicata in motivazione;
liquida le spese di questa procedura in euro 350,00, oltre iva e cassa se dovuti, a titolo di compensi dovuti alla parte ricorrente dal resistente nonchè la somma di euro 600,00, oltre iva e cassa se dovuti, in favore del commissario;
pone questi ultimi, provvisoriamente, a carico di parte ricorrente, assegna il termine di 90 gg per il compimento delle attività.
Così deciso in Salerno il 14/1/26
Il presidente relatore avv. Sergio della Volpe