Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4394 del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2023,
proposta da nato il [...] a [...], con l'avv.to Parte 1
PAPA MAURIZIO
-RICORRENTE-
nei confronti di
,nata il [...], a [...], con l'avv.to CP 1
PALOMBO MARIA GRAZIA,
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del
16 gennaio 2025.
MOTIVAZIONE
conveniva in giudizio l'ex coniuge CP 1 Parte 1
chiedendo, in modifica della sentenza di divorzio n. 1963/2021, emessa dal
Tribunale di Lecce, segnatamente: “a) accertare e dichiarare che la sig.ra
CP 1 ha trasferito la propria dimora presso l'abitazione del nuovo compagno, sita in Lecce alla via Abramo Balmes n. 22, portando con sé la figlia Per 1 e, per lo effetto, accogliere la domanda di assegnazione dell'immobile sito in Caprarica di Lecce alla via V. Perrone n. 2 in favore del sig. Parte 1 per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
c) con vittoria di spese e competenze di lite".
A sostegno del ricorso deduceva: che dal matrimonio con la resistente nasceva la figlia Per 1 (il 20.12.2014); che, medio tempore, la resistente instaurava una relazione sentimentale con altro uomo;
che ella si trasferiva stabilmente, presso l'abitazione del nuovo compagno, unitamente alla figlia
Per 1 senza notiziarne il ricorrente;
che tale allontanamento della figlia, fuori dal Comune di residenza del ricorrente, pregiudicava le abitudini della stessa e rendeva gravosa la frequentazione con il padre.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva “1) dichiarare infondato il ricorso ex art. 473 bis c.p.c., poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, rigettare la domanda di assegnazione dell'immobile sito in Caprarica di Lecce, alla Via V. Perrone, 2 in favore del Sig. [...] Pt 1 2) confermare l'affidamento condiviso della figlia Per 1 ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità di permanenza della stessa, presso ciascuno di essi e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, modificare i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita del Sig. Parte 1 secondo le modalità meglio indicate nel piano genitoriale;
3) ordinare al Sig. Parte 1 di versare l'assegno di mantenimento, in favore della minore Per 1 aggiornato agli indici Istat. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
Rappresentava: che ella non aveva mai abbandonato l'abitazione sita in via
Martano, in Caprarica di Lecce;
che il ricorrente continuava regolarmente ad esercitare il diritto di visita paterno, prelevando e riaccompagnando la figlia
Per 1 dalla e presso la ex casa coniugale;
che il calendario di regolamentazione di permanenza della minore presso il padre, concordato in sede di divorzio, non risultava più in linea con gli impegni scolastici e postscolastici di Per_1
All'udienza del 04.03.2024 venivano sentite le parti. Con provvedimento del 05.03.2024, il Giudice ammetteva le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 17.10.2024, tenutasi innanzi al G.O.P., Dott.ssa Convertini,
le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo bonario, relativamente ad una nuova regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali del divorzio, nei peculiari termini di cui alla convenzione transattiva che veniva, quindi, allegata al verbale di udienza, sì da formarne parte integrante.
Nella medesima sede, le parti, in quanto comparse personalmente all'udienza, con la rappresentanza e l'assistenza dei rispettivi procuratori, confermavano, mediante sottoscrizione a verbale, tutte le pattuizioni di cui alla ridetta convenzione modificativa;
sicché, le parti medesime dichiaravano, congiuntamente, di voler integrare la ridetta convenzione di modifica delle condizioni del divorzio, con il richiamo delle previsioni di cui al Protocollo di intesa, adottato del Tribunale di Lecce, in materia di spese straordinarie, soggiungendo, altrettanto espressamente, che, alla stregua della specifica pattuizione raggiunta al riguardo, le spese de quibus sarebbero state ripartite, al 50%, tra i genitori.
All'udienza del 16.01.2025, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le conclusioni, chiedendo congiuntamente modificarsi, in conformità ai nuovi accordi medio tempore raggiunti e sottoscritti dalle parti medesime, le vigenti condizioni del divorzio, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, in data 28.6.2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data
19.9.2013.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Il Tribunale ritiene certamente meritevole di accoglimento la richiesta, così come congiuntamente formulata in corso di causa, di ratifica delle pattuizioni di concordata modifica delle vigenti condizioni del divorzio, per tali intendendosi le pattuizioni modificative, che sono contenute nella convenzione depositata, in udienza, in data 17.10.2024, ferma restando, in ogni caso, la concordata integrazione delle pattuizioni medesime, avvenuta, a sua volta, per il tramite del richiamo delle previsioni di cui al Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lecce, in materia di spese straordinarie, da ripartirsi tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Vengono, infatti, in rilievo delle condizioni confacenti al superiore interesse, morale e materiale, della figlia minore Per_1
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni di concordata modifica delle vigenti condizioni, personali ed economiche, del divorzio, quali le stesse sono oggi riportate nella citata sentenza del Tribunale di Lecce, emessa in data 28 giugno 2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 19.9.2013, e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Caprarica di Lecce, al n. 7, P. II, serie A, per l'anno anno 2013;
DISPONE, per l'effetto, che, d'ora innanzi, i rapporti personali e patrimoniali tra le parti siano regolamentati in conformità alle condizioni di cui all'accordo transattivo, sottoscritto dalle parti, in Lecce, in data 17.10.24, allegato al verbale di udienza del 17 ottobre 2024, così come integrato, nel contesto della medesima udienza, mediante l'integrale richiamo, ad opera delle stesse parti, del Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lecce, in materia di spese straordinarie, unitamente all'ulteriore previsione convenzionale, del pari inserita nel corpo del verbale di udienza, della ripartizione, al 50% tra i genitori, delle spese de quibus;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Si allega la convenzione transattiva confermata e depositata all'udienza del 17 ottobre 2024. CASA CONIUGALE
La casa coniugale di Via Martano -ang. Via Perrone n. 2 in Caprarica di Lecce, verrà assegnata al Sig. TO NI, il quale, a fronte della disponibilità di detta abitazione, corrisponderà alla Sig.ra RR la complessiva somma di €
18.000,00, secondo le seguenti modalità:
€ 6.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo mediante assegno bancario;
€ 6.000,00 al 03.01.2025 mediante bonifico bancario;
€ 6.000,00 al 04.02.2025 mediante bonifico bancario;
Per l'effetto, l'immobile verrà consegnato al sig. TO che ne prenderà il definitivo possesso, entro il 30.11.2024 - libero e sgombero degli effetti personali della sig.ra RR con tutti gli arredi esistenti.
Il Sig. TO dichiara di avere preso visione del predetto immobile e di averlo trovato in buone condizioni e, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di rinunciare in via definitiva e irretrattabile a qualsivoglia azione di natura risarcitoria e/o restitutoria e/o indennitaria e/o a qualsiasi azione che abbia ad oggetto il possesso e l'utilizzo della casa coniugale da parte delle Sig.ra
RR.
TEMPI E MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE DELLA MINORE CON IL
PADRE
La figlia minore LO, già affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, fisserà il domicilio di residenza presso l'abitazione attuale della madre, sita in
Lecce alla via A. Balmes, 22.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia,
(scuola, sport, tempo libero ecc) verrà presa in accordo tra i due genitori.
I tempi di permanenza della minore LO con ciascun genitore, potranno essere, di volta in volta, concordati dagli stessi, anche e soprattutto in funzione delle necessità della minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In difetto di accordo, si seguirà il calendario meglio specificato nel piano genitoriale che qui si riporta per ratifica.
PIANO GENITORIALE IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DI CUI
AGLI ARTT. 437 BIS 12 E 437 BIS 50 C.P.C.
Figlia: TO LO, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Madre: RR IL, nata a [...] il [...] e residente in [...]di
Lecce (LE) alla via Martano-ang. Via Perrone, 2
Padre: TO NI, nato a [...] il [...] e residente in [...]
1. DOMICILIO PREVALENTE ' Domicilio prevalente: presso l'abitazione di Via A. Balmes, 22 in Lecce dove risiederà la madre
PERSONE CONVIVENTI 2.
Nome: RR Cognome NI
Data di nascita: 26.11.1986 Luogo di nascita: LECCE
Rapporto di parentela: MADRE
3. ISTRUZIONE
Istituto: Scuola primaria CESARE BATTISTI di Lecce
Anno e classe: quinta elementare
Orario scolastico: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 14.00,
Venerdì: dalle 8.00 alle 13.00
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE4.
Sport: ginnastica artistica il martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30
Catechismo: il sabato dalle 16.15 alle 17.15
5. SALUTE
Specialisti già incaricati, in generale:
Pediatra: Dott. De NI Lorenzo con studio in Martano (LE)
6. ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI GENITORI
Attività lavorativa madre: imprenditrice
Attività lavorativa padre: titolare e chef del ristorante Oltregusto di Caprarica di Lecce
Luogo e orari di lavoro: Caprarica di Lecce, da martedì a domenica dalle 17.00 alle 00,00 con chiusura il lunedi nei mesi invernali
Periodi di ferie: non conosciute
7. TEMPI DI EVENTUALE ACCUDIMENTO DI TERZI, ANCHE NEL
PERIODO ESTIVO (nonni, baby-sitter, etc.)
La minore viene accudita esclusivamente dalla madre
8. PROGETTO GENITORIALE
Modalità affidamento: CONGIUNTO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE
PRESSO LA MADRE
Indirizzo residenza prevalente: VIA A. BALMES, 22 - LECCE
9. TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL GENITORE CHE NON HA IL
DOMICILIO PREVALENTE
La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre con diritto di visita del padre secondo il seguente calendario:
Prima Settimana del mese
Lunedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 20.00 (in considerazione che il padre il lunedi non lavora presso il ristorante)
Martedì: la minore sarà con la madre Mercoledì: la minore sarà con la madre
Giovedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 16.30
Venerdì: la minore sarà con la madre
Sabato: la minore sarà con la madre
Domenica: con la madre
Seconda Settimana del mese
Lunedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 20.00 (in considerazione che il padre non lavora presso il ristorante)
Martedì: la minore sarà con la madre
Mercoledì: la minore sarà con la madre
A
Giovedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 16.30
Venerdì: la minore sarà con la madre
Sabato: la minore sarà con la madre
Domenica: il padre prenderà la bambina dopo il lavoro (16.30) sino al lunedì all'entrata di scuola.
Terza Settimana del mese
Lunedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 20.00 (in considerazione che il lunedì il padre non lavora presso il ristorante)
Martedì: la minore sarà con la madre
Mercoledi: la minore sarà con la madre
Giovedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 16.30
Venerdì: la minore sarà con la madre
Sabato: la minore sarà con la madre
Domenica: con la madre
Quarta Settimana del mese
Lunedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 20.00 (in considerazione che il lunedì padre non lavora presso il ristorante)
Martedì: la minore sarà con la madre
Mercoledì: la minore sarà con la madre Giovedì: il padre la preleverà da scuola, trascorrerà con lei il pranzo e la riaccompagnerà presso la madre alle 16.30
Venerdì: la minore sarà con la madre
Sabato: la minore sarà con la madre
Domenica: il padre prenderà la bambina dopo il lavoro (16.30) sino al lunedì all'entrata di scuola.
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): si osserverà il medesimo calendario ad eccezione dei giorni in cui il padre è ( in ferie.
10. FESTIVITÀ, VACANZE E RICORRENZE
Per quanto concerne le festività natalizie, sempre considerato che il padre lavora i giorni di natale per il pranzo, il 31 dicembre per la cena e l'l gennaio per il pranzo, si propone il seguente calendario:
la minore trascorrerà con la madre il 24 sera e con il padre il 24 a pranzo;
il 25 la minore sarà con la madre a pranzo e con il padre a cena;
il 26 la minore sarà con la madre a pranzo e con il padre a cena;
il 31 la minore sarà con il padre a pranzo e con la madre a cena;
4
I'l gennaio la minore sarà con la madre a pranzo e con il padre a cena;
il 6 gennaio la minore sarà con la madre a pranzo e con il padre a cena;
per le vacanze pasquali:
la minore sarà a pranzo con la madre il giorno di pasqua e a cena con il padre;
il lunedi dell'angelo, la minore trascorrerà con la madre il pranzo e con il padre la cena;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. R I
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora i genitori decidano di trascorrere dei periodi di vacanza fuori dal comune di residenza, dovranno darsi vicendevolmente notizia con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Compleanno madre: la minore trascorrerà il 26 novembre con la madre.
Compleanno padre: la minore trascorrerà il 7 gennaio con il padre.
Compleanno figlia: la minore trascorrerà il pranzo con il genitore con cui deve trascorrere il giorno secondo l'ordinario calendario, mentre alla festa serale saranno presenti entrambi i genitori che collaboreranno per l'organizzazione.
Adeguamento Istat assegno di mantenimento
L'assegno di mantenimento di € 450,00 in favore della minore sarà adeguato agli indici
Istat a partire dal mese di ottobre 2024 e, pertanto, il padre verserà in favore della minore
ВЕ ЕЛ LO la somma mensile di €'464.85 527,0
Il sig. TO si impegna a versare le somme per la Tari non versata entro il 30.10.2024. 11. SPESE LEGALI
Sottoscrivono il presente rinuncia alla solidarietà di
Lecce, lì 16.10.2024
Henia RR,
Liva, 17.10.2014 Elsa At one atto gli Avv.ti Maurizio Papa e Maria Grazia Palombo per cui all'art. 13 L.P., da intendersi anche per il presente atto.
NI TO
Avv. Maurizio Papa
MyPah 8