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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 794/2023, pubblicata il 30/08/2023,
TRA
- (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1
ROMA GUIDO (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA SAN C.F._1
VALENTINO 24 00197 ROMA presso lo Studio dell'Avv. ROMA GUIDO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GERMANI LUIGIA CARLA (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in C.F._3
VIA MATTEOTTI, 1 BINASCO presso lo Studio dell'Avv. GERMANI LUIGIA CARLA
-APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio Parte_1
depositato in via telematica in data 4.9.2024.
Per come da foglio depositato in via telematica in data 2.9.2024. Controparte_1 pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
ha proposto Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 794/23 del Tribunale di Lodi che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione dalla stessa intrapresa nei confronti di sulla base della cartella n.13520200000152791001 per il Controparte_1
pagamento della somma di Euro 61.910,84 pretesi dalla a seguito Pt_2
dell'inadempimento della all'obbligo di restituzione Parte_3
del finanziamento ottenuto dal , con prestazione di Controparte_2
fideiussione da parte del e garantito ai sensi della Legge n.662/96 dal CP_1
Fondo di Garanzia delle Piccole Medie Imprese, gestito dalla Pt_2
quest'ultima, avendo soddisfatto la banca a fronte dell'impossibilità per questa di recuperare gli importi dalla aveva agito in via di Parte_3
surroga nei confronti del quale fideiussore. In particolare il Tribunale, CP_1
ritenuto che potesse avvalersi della procedura esecutiva esattoriale Pt_2
sulla base del dettato del DL 24.1.2015 n.3 senza necessità di procurarsi un titolo esecutivo, ha accolto il motivo di opposizione svolto dal in ordine alla CP_1
nullità della fideiussione azionata, perché ottenuta da per l'intero Controparte_2
importo finanziato, in violazione del divieto di doppia garanzia previsto dall'art.
4.4 DM 23.9.2005, a mente del quale “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”: essendo del resto stato dimostrato il pagamento da parte del del 20% del credito erogato alla (e CP_1 Parte_3
dunque dell'unica quota per la quale la fideiussione sarebbe stata legittima), ha accolto l'opposizione al precetto.
La ha censurato l'appellata sentenza: - per aver respinto la sua Pt_2
istanza di chiamata del terzo ( subentrato nella Controparte_3
posizione di ), nei cui confronti far valere l'illegittimità Controparte_2
di accordi intervenuti tra questa e il con il pagamento da parte di CP_1
quest'ultimo della sola quota del 20% del debito garantito;
- per aver pagina 2 di 5 erroneamente ritenuto la nullità della fideiussione, valida al contrario per l'intero credito.
Va innanzitutto precisato come sia stata surrogata ex art.1203 c.c. Pt_2
nell'intero credito vantato dalla per effetto del pagamento a Controparte_2
questa della somma corrispondente a quella di cui alla cartella di pagamento
(avvenuto in data 23.7.19): ai sensi dell'art.2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456, infatti, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”, previa liquidazione delle stesse a perdita da parte del Fondo (nella specie avvenuta il
10.7.19). L'eventuale pagamento di Euro 6.000,00 da parte del a CP_1
a stralcio del debito proprio e di Controparte_2 Parte_3
pertanto, quand'anche avvenuto (ma in realtà nemmeno provato) sulla base del doc. 9 appellato, non sarebbe idoneo ad estinguere il debito nei confronti della ormai surrogatasi in luogo della banca che aveva erogato il Pt_2
finanziamento. Correttamente pertanto il Tribunale ha negato che il contraddittorio dovesse essere esteso alla , con Controparte_4
chiamata del terzo la cui autorizzazione è rimessa al potere discrezionale del
Giudice: tutto ciò a prescindere dalla impossibilità di verificare se detta istanza di autorizzazione alla chiamata fosse comunque ammissibile (in presenza di richiesta di differimento dell'udienza e di formulazione di una specifica domanda da proporre nei confronti del terzo), stante la mancata produzione in appello della comparsa di costituzione.
Fondato si presenta invece il secondo motivo d'appello, con il quale la Pt_4
a censurato la sentenza impugnata per aver dichiarato nulla la fideiussione
[...]
prestata dal “nella misura eccedente il 20%” non essendo ciò “dato CP_1
rilevare e ricavare da alcun elemento”. La sinteticità del motivo d'appello è tale pagina 3 di 5 da imporre la verifica che con ciò la parte abbia assolto alle prescrizioni in materia di specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art.342 cpc, che per quanto non richieda lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, impone pur sempre all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass. n.10916/17). Nella specie l'onere di specificità richiesto va considerato assolto, con la negazione dell'assenza di alcuna norma che escluda la possibilità di prestare fideiussione per l'intera somma finanziata, norma che invece il Tribunale ha individuato nell'art.
4.4 DM 23.9.2005 che, come già detto, afferma che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, va escluso che detta disposizione vieti che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo vengano acquisite anche garanzie personali rilasciate da soggetti che non siano assicurazioni o banche: si tratta di norma estremamente precisa e tecnica nella sua formulazione, che non consente dunque alcuna interpretazione estensiva o analogica, fino a ricomprendervi il divieto per il IO (persona fisica) di rilasciare una garanzia personale.
L'appello deve pertanto essere accolto, con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri minimi di cui al DM 147/22 considerato la esiguità degli argomenti svolti dalla Difesa della parte vittoriosa, sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In riforma dell'appellata sentenza, respinge l'opposizione all'esecuzione e dichiara il diritto di a procedere ad esecuzione forzata Parte_2
sulla base della cartella di pagamento n.13520200000152791001.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali dei due Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessi Euro 7.052,00 (di cui Euro1.276,00 per la fase di studio, Euro
814,00 per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed
Euro 2.127,00 per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessi Euro 7.160,00 (di cui Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 2.552,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 24/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Adriana Cassano
Cicuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 794/2023, pubblicata il 30/08/2023,
TRA
- (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1
ROMA GUIDO (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA SAN C.F._1
VALENTINO 24 00197 ROMA presso lo Studio dell'Avv. ROMA GUIDO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GERMANI LUIGIA CARLA (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in C.F._3
VIA MATTEOTTI, 1 BINASCO presso lo Studio dell'Avv. GERMANI LUIGIA CARLA
-APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio Parte_1
depositato in via telematica in data 4.9.2024.
Per come da foglio depositato in via telematica in data 2.9.2024. Controparte_1 pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
ha proposto Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 794/23 del Tribunale di Lodi che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione dalla stessa intrapresa nei confronti di sulla base della cartella n.13520200000152791001 per il Controparte_1
pagamento della somma di Euro 61.910,84 pretesi dalla a seguito Pt_2
dell'inadempimento della all'obbligo di restituzione Parte_3
del finanziamento ottenuto dal , con prestazione di Controparte_2
fideiussione da parte del e garantito ai sensi della Legge n.662/96 dal CP_1
Fondo di Garanzia delle Piccole Medie Imprese, gestito dalla Pt_2
quest'ultima, avendo soddisfatto la banca a fronte dell'impossibilità per questa di recuperare gli importi dalla aveva agito in via di Parte_3
surroga nei confronti del quale fideiussore. In particolare il Tribunale, CP_1
ritenuto che potesse avvalersi della procedura esecutiva esattoriale Pt_2
sulla base del dettato del DL 24.1.2015 n.3 senza necessità di procurarsi un titolo esecutivo, ha accolto il motivo di opposizione svolto dal in ordine alla CP_1
nullità della fideiussione azionata, perché ottenuta da per l'intero Controparte_2
importo finanziato, in violazione del divieto di doppia garanzia previsto dall'art.
4.4 DM 23.9.2005, a mente del quale “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”: essendo del resto stato dimostrato il pagamento da parte del del 20% del credito erogato alla (e CP_1 Parte_3
dunque dell'unica quota per la quale la fideiussione sarebbe stata legittima), ha accolto l'opposizione al precetto.
La ha censurato l'appellata sentenza: - per aver respinto la sua Pt_2
istanza di chiamata del terzo ( subentrato nella Controparte_3
posizione di ), nei cui confronti far valere l'illegittimità Controparte_2
di accordi intervenuti tra questa e il con il pagamento da parte di CP_1
quest'ultimo della sola quota del 20% del debito garantito;
- per aver pagina 2 di 5 erroneamente ritenuto la nullità della fideiussione, valida al contrario per l'intero credito.
Va innanzitutto precisato come sia stata surrogata ex art.1203 c.c. Pt_2
nell'intero credito vantato dalla per effetto del pagamento a Controparte_2
questa della somma corrispondente a quella di cui alla cartella di pagamento
(avvenuto in data 23.7.19): ai sensi dell'art.2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456, infatti, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”, previa liquidazione delle stesse a perdita da parte del Fondo (nella specie avvenuta il
10.7.19). L'eventuale pagamento di Euro 6.000,00 da parte del a CP_1
a stralcio del debito proprio e di Controparte_2 Parte_3
pertanto, quand'anche avvenuto (ma in realtà nemmeno provato) sulla base del doc. 9 appellato, non sarebbe idoneo ad estinguere il debito nei confronti della ormai surrogatasi in luogo della banca che aveva erogato il Pt_2
finanziamento. Correttamente pertanto il Tribunale ha negato che il contraddittorio dovesse essere esteso alla , con Controparte_4
chiamata del terzo la cui autorizzazione è rimessa al potere discrezionale del
Giudice: tutto ciò a prescindere dalla impossibilità di verificare se detta istanza di autorizzazione alla chiamata fosse comunque ammissibile (in presenza di richiesta di differimento dell'udienza e di formulazione di una specifica domanda da proporre nei confronti del terzo), stante la mancata produzione in appello della comparsa di costituzione.
Fondato si presenta invece il secondo motivo d'appello, con il quale la Pt_4
a censurato la sentenza impugnata per aver dichiarato nulla la fideiussione
[...]
prestata dal “nella misura eccedente il 20%” non essendo ciò “dato CP_1
rilevare e ricavare da alcun elemento”. La sinteticità del motivo d'appello è tale pagina 3 di 5 da imporre la verifica che con ciò la parte abbia assolto alle prescrizioni in materia di specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art.342 cpc, che per quanto non richieda lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, impone pur sempre all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass. n.10916/17). Nella specie l'onere di specificità richiesto va considerato assolto, con la negazione dell'assenza di alcuna norma che escluda la possibilità di prestare fideiussione per l'intera somma finanziata, norma che invece il Tribunale ha individuato nell'art.
4.4 DM 23.9.2005 che, come già detto, afferma che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, va escluso che detta disposizione vieti che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo vengano acquisite anche garanzie personali rilasciate da soggetti che non siano assicurazioni o banche: si tratta di norma estremamente precisa e tecnica nella sua formulazione, che non consente dunque alcuna interpretazione estensiva o analogica, fino a ricomprendervi il divieto per il IO (persona fisica) di rilasciare una garanzia personale.
L'appello deve pertanto essere accolto, con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri minimi di cui al DM 147/22 considerato la esiguità degli argomenti svolti dalla Difesa della parte vittoriosa, sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In riforma dell'appellata sentenza, respinge l'opposizione all'esecuzione e dichiara il diritto di a procedere ad esecuzione forzata Parte_2
sulla base della cartella di pagamento n.13520200000152791001.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali dei due Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessi Euro 7.052,00 (di cui Euro1.276,00 per la fase di studio, Euro
814,00 per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed
Euro 2.127,00 per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessi Euro 7.160,00 (di cui Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro 2.552,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 24/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Adriana Cassano
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