Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 gen- naio 2025, iscritta al n. 168 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a Winterthur, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Friuli n. 5, presso lo studio dell'Avv. Simona Mancini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in al- legato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 2 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 agosto 1987 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
2); che dalla loro unione sono nati i figli , a Viterbo l'11 dicembre Persona_1
1987, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, comunicandosi reciprocamente dove intendano fissare il proprio domicilio;
2. I ricorrenti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
3. L'abitazione coniugale, di proprietà del SI , rimarrà al predetto Parte_1
con il mobilio e/o altro materiale in essa contenuto, salvo i beni strettamente per- sonali della signor che potrà prendere in qualunque momento pre- Parte_2
vio accordo con i;
Pt_1
4. I coniugi provvederanno in maniera autonoma al proprio sostentamento in quanto la SI.ra ha un salone di parrucchiera e lavora autonoma- Parte_2
mente mentre il SI è in quiescenza;
Pt_1
5. I coniugi provvederanno altresì ad estinguere il conto corrente cointestato presso la banca CREDEM ed a rimuovere dal conto predetto tutte le domiciliazioni ban- carie presenti;
6. I coniugi dichiarano di aver provveduto già a regolare ogni altra questione riguar- dante gli aspetti personali e patrimoniali tra gli stessi;
il SI , infatti, Parte_1
si accollerà la residua parte di mutuo con rata mensile pari ed € 612,00 (seicento- dodici/00) liberando la SI.ra dal pagamento dello stesso;
alla scadenza Pt_2
dell'ultima rata, prevista per il 2030, l'immobile verrà intestato totalmente al SI.
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con spese notarili a proprio carico;
il SI. abiterà in tale Parte_1 Pt_1
immobile unitamente alla figli portatrice di invalidità e percipiente di as- Per_1
segno mensile;
7. Si rappresenta che il SI è proprietario di ulteriori beni immo- Parte_1
bili donati allo stesso dal padre SI. e pertanto la SI.ra Parte_3 Parte_2
non vanta alcun diritto sui medesimi;
[...]
8. La SI.r , compatibilmente con le proprie capacità economiche, Parte_2
contribuirà ad aiutare la figli fino a quando la stessa non troverà un'occu- Per_1
pazione stabile;
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
10. Ogni parte provvederà al pagamento delle proprie spese legali”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_4
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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