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Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23392 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da CI GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AB EV, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della valutazione della prova orale del Corso - Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, con conseguente reinserimento in graduatoria della ricorrente, anche a mezzo di rifacimento della prova orale, e, comunque, per la declaratoria del diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da GR CI il 17\11\2020 per l''annullamento:
- del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
- del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
- del Decreto del Capo Dipartimento Istruzione n. 986 del 6 agosto 2020, pubblicato in data 7 agosto 2020, avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;
- della graduatoria di merito rettificata ed allegata al Decreto del Capo Dipartimento Istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;
- del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria di merito;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand''anche sconosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da GR CI il 12/11/2021 per l''annullamento:
- del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato;
- dell''elenco avente ad oggetto l''assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell''Istruzione e del Merito in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell’avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. n. 26374 del 24.08.2021 nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell’elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati in graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell''Istruzione e del Merito in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell’elenco relativo alle assegnazioni ai ruoli regionali dei candidati collocati in graduatoria, datato 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da GR CI il 09/11/2022 per l’annullamento:
- dell’avviso di apertura della Piattaforma Polis, pubblicato in data 8 agosto 2022;
- del D.P.I.T. 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto “Decreto ricognizione rinunce 2021-2022”;
- delle assegnazioni dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato in data 17 agosto 2022;
- dell’avviso di apertura della Piattaforma Polis per ulteriori assegnazioni, pubblicato in data 24 agosto 2022;
- dell’ulteriore assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicata in data 30 agosto 2022;
- delle rettifiche della graduatoria anche all’esito di provvedimenti giurisdizionali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente, impedendole di partecipare alla prova orale del concorso;
- nonché per l’annullamento degli atti precedentemente impugnati con l’atto introduttivo nonché nei plurimi ricorsi per motivi aggiunti depositati in atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa CE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui è stata esclusa dalla procedura selettiva indicata per mancato superamento della prova orale;
Considerato che in vista dell’odierna pubblica udienza, con nota depositata in data 28.07.2025 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, causa raggiungimento del bene della vita;
Ritenuto che al Collegio si impone, pertanto, una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto che nel silenzio del resistente Ministero sul punto, le spese di lite possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RB AL, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
CE MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE MA | RI RB AL |
IL SEGRETARIO