Art. 11.
La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.
((g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti)) ((3)) ------------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 dicembre 1991, n. 414 , ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.
((g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti)) ((3)) ------------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 dicembre 1991, n. 414 , ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.