TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2709 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nato a [...] in data [...] e residente a [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Leone, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata in [...] in data [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Leone, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 27 novembre 2024, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Pt_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei due figli e Persona_1
nati entrambi a Roma rispettivamente l'11.01.2014 ed il 13.03.2016, Persona_2
1 riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio” e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, il ha dedotto di svolgere attività Pt_1 lavorativa in qualità di pasticciere percependo uno stipendio mensile di circa
2.300,00, mentre la di essere occupata come barista con contratto a tempo CP_1 indeterminato percependo un importo mensile di € 900,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.01.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 28 maggio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 [...] iscritto al n. 2709 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi CP_1 dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
A) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto libero, ciascuno, di fissare la residenza nel luogo ritenuto più idoneo dandone comunicazione all'altro;
B) affido dei minori e ad entrambi i genitori in modo condiviso, Per_2 Persona_1 con residenza e dimora abituale presso la casa familiare di proprietà di entrambi i genitori;
C) assegna la casa familiare sita in Manziana (Roma), via Roma, al sig. ; Pt_1
2 D) l'affido condiviso verrà modulato come segue: - tre giorni consecutivi con la madre e tre giorni consecutivi con il padre;
nei giorni di rispettiva spettanza ciascun genitore provvederà ad accompagnare i bambini a scuola per poi andarli a riprendere direttamente al dopo scuola nel periodo scolastico mentre durante il 2 periodo estivo ciascuno di loro, nel periodo di rispettiva spettanza, provvederà ad accompagnarli e ad andarli a riprendere direttamente al centro estivo;
- la medesima alternanza verrà rispettata durante le vacanze natalizie e
Pasquali; - 10 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno ferma la disciplina dei diritti di visita infrasettimanali e del week end nel restante periodo estivo;
- gli altri giorni festivi da calendario, nel rispetto del principio dell'alternanza e della parità con l'altro genitore;
I minori trascorreranno con la madre il giorno del di lei compleanno e la Festa della Mamma mentre trascorreranno con il padre il giorno del di lui compleanno e la Festa del Papà. I minori trascorrerà il loro genetliaco con la madre e con il padre ad anni alterni a meno che i comparenti decidano di organizzare, congiuntamente, un festeggiamento per i figli.
E) ciascuno dei comparenti provvederà al mantenimento diretto ed alle necessità quotidiane dei minori durante i rispettivi periodi di permanenza.
F) le spese straordinarie (spese mediche ed odontoiatriche- non mutuabili, scolastiche- compreso il trasporto, le gite scolastiche- le spese extra didattiche, sportive, ludiche, centri estivi,catechismo etc) che eccedano l'importo di cui all'assegno unico corrisposto dall' e pari a circa 400,00 euro mensili CP_2
(somma al momento utilizzata per far fronte alle spese del dopo scuola, babysitter, centro estivo e mensa scolastica) saranno ripartite tra entrambi i comparenti nella misura del 50%. Dette spese straordinarie eccedenti l'assegno unico dovranno essere previamente concordate tra i due coniugi a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore e in ordine alla quale si dovrà manifestare motivato dissenso scritto nell'immediatezza e, comunque, entro massimo 7 giorni pena l'implicito consenso e verranno ripartite nella misura del 50% tra i due genitori;
Al momento e salvo diverso accordo che potrà intervenire tra le parti che, a tal fine, si obbligano, fin da ora, a porre in essere tutto quanto necessario per consentire la modifica (sottoscrizioni moduli etc) l'assegno
3 unico, ammontante a circa 400,00 euro mensili, viene interamente percepito dal sig. che si obbliga ad utilizzarlo a copertura delle spese Parte_1 straordinarie di cui al presente paragrafo ed in caso di esubero verranno equamente divise tra i comparenti.
G) entrambi i genitori sono consapevoli che, in ogni caso, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e che l'affido condiviso ha come presupposto l'accordo-consenso tra i genitori in merito all'organizzazione di vita in conformità ad un concorde progetto educativo.
H) il sig. assume, su di sé, l'obbligo di pagare la rata del mutuo acceso Parte_1 per l'acquisto della casa familiare.
I) Il sig. inoltre, assume su di sé l'obbligo di consentire alla sig.ra Pt_1
di mantenere la propria residenza anagrafica presso la casa familiare CP_1 per un quinquennio a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.
J) la sig.ra rinuncia, espressamente, a pretendere alcunché da parte del CP_1 sig. per ciò che riguarda il pregresso godimento, in via esclusiva, della casa Pt_1 familiare;
parimenti il sig. rinuncia espressamente, a pretendere, Parte_1 dalla sig.ra il 50% dei ratei di mutuo sino ad ora, integralmente 4 CP_1 corrisposti e di quelli che continuerà a corrispondere in virtù del presente accordo;
K) Resta inteso che saranno a carico del sig. tutte le spese relative Parte_1 alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare.
L) ciascun genitore si impegna a privilegiare l'altro in caso di sua assenza
M) I comparenti si impegnano, sin da ora, a porre in essere ogni incombente necessario per il rilascio del passaporto e della carta di identità intestati a se stessi ed ai minori.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 20 giugno 2025
4 IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2709 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nato a [...] in data [...] e residente a [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Leone, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata in [...] in data [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Leone, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 27 novembre 2024, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Pt_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei due figli e Persona_1
nati entrambi a Roma rispettivamente l'11.01.2014 ed il 13.03.2016, Persona_2
1 riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio” e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, il ha dedotto di svolgere attività Pt_1 lavorativa in qualità di pasticciere percependo uno stipendio mensile di circa
2.300,00, mentre la di essere occupata come barista con contratto a tempo CP_1 indeterminato percependo un importo mensile di € 900,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.01.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 28 maggio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 [...] iscritto al n. 2709 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi CP_1 dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
A) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto libero, ciascuno, di fissare la residenza nel luogo ritenuto più idoneo dandone comunicazione all'altro;
B) affido dei minori e ad entrambi i genitori in modo condiviso, Per_2 Persona_1 con residenza e dimora abituale presso la casa familiare di proprietà di entrambi i genitori;
C) assegna la casa familiare sita in Manziana (Roma), via Roma, al sig. ; Pt_1
2 D) l'affido condiviso verrà modulato come segue: - tre giorni consecutivi con la madre e tre giorni consecutivi con il padre;
nei giorni di rispettiva spettanza ciascun genitore provvederà ad accompagnare i bambini a scuola per poi andarli a riprendere direttamente al dopo scuola nel periodo scolastico mentre durante il 2 periodo estivo ciascuno di loro, nel periodo di rispettiva spettanza, provvederà ad accompagnarli e ad andarli a riprendere direttamente al centro estivo;
- la medesima alternanza verrà rispettata durante le vacanze natalizie e
Pasquali; - 10 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno ferma la disciplina dei diritti di visita infrasettimanali e del week end nel restante periodo estivo;
- gli altri giorni festivi da calendario, nel rispetto del principio dell'alternanza e della parità con l'altro genitore;
I minori trascorreranno con la madre il giorno del di lei compleanno e la Festa della Mamma mentre trascorreranno con il padre il giorno del di lui compleanno e la Festa del Papà. I minori trascorrerà il loro genetliaco con la madre e con il padre ad anni alterni a meno che i comparenti decidano di organizzare, congiuntamente, un festeggiamento per i figli.
E) ciascuno dei comparenti provvederà al mantenimento diretto ed alle necessità quotidiane dei minori durante i rispettivi periodi di permanenza.
F) le spese straordinarie (spese mediche ed odontoiatriche- non mutuabili, scolastiche- compreso il trasporto, le gite scolastiche- le spese extra didattiche, sportive, ludiche, centri estivi,catechismo etc) che eccedano l'importo di cui all'assegno unico corrisposto dall' e pari a circa 400,00 euro mensili CP_2
(somma al momento utilizzata per far fronte alle spese del dopo scuola, babysitter, centro estivo e mensa scolastica) saranno ripartite tra entrambi i comparenti nella misura del 50%. Dette spese straordinarie eccedenti l'assegno unico dovranno essere previamente concordate tra i due coniugi a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore e in ordine alla quale si dovrà manifestare motivato dissenso scritto nell'immediatezza e, comunque, entro massimo 7 giorni pena l'implicito consenso e verranno ripartite nella misura del 50% tra i due genitori;
Al momento e salvo diverso accordo che potrà intervenire tra le parti che, a tal fine, si obbligano, fin da ora, a porre in essere tutto quanto necessario per consentire la modifica (sottoscrizioni moduli etc) l'assegno
3 unico, ammontante a circa 400,00 euro mensili, viene interamente percepito dal sig. che si obbliga ad utilizzarlo a copertura delle spese Parte_1 straordinarie di cui al presente paragrafo ed in caso di esubero verranno equamente divise tra i comparenti.
G) entrambi i genitori sono consapevoli che, in ogni caso, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e che l'affido condiviso ha come presupposto l'accordo-consenso tra i genitori in merito all'organizzazione di vita in conformità ad un concorde progetto educativo.
H) il sig. assume, su di sé, l'obbligo di pagare la rata del mutuo acceso Parte_1 per l'acquisto della casa familiare.
I) Il sig. inoltre, assume su di sé l'obbligo di consentire alla sig.ra Pt_1
di mantenere la propria residenza anagrafica presso la casa familiare CP_1 per un quinquennio a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.
J) la sig.ra rinuncia, espressamente, a pretendere alcunché da parte del CP_1 sig. per ciò che riguarda il pregresso godimento, in via esclusiva, della casa Pt_1 familiare;
parimenti il sig. rinuncia espressamente, a pretendere, Parte_1 dalla sig.ra il 50% dei ratei di mutuo sino ad ora, integralmente 4 CP_1 corrisposti e di quelli che continuerà a corrispondere in virtù del presente accordo;
K) Resta inteso che saranno a carico del sig. tutte le spese relative Parte_1 alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare.
L) ciascun genitore si impegna a privilegiare l'altro in caso di sua assenza
M) I comparenti si impegnano, sin da ora, a porre in essere ogni incombente necessario per il rilascio del passaporto e della carta di identità intestati a se stessi ed ai minori.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 20 giugno 2025
4 IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
5