Sentenza 8 febbraio 2016
Massime • 1
La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del "falsus procurator" e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l'efficacia, non è modificabile in via interpretativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in ipotesi di sostituzione del socio accomandatario di una s.a.s., la comunicazione ai terzi di tale sostituzione, con contestuale assunzione, ad opera del nuovo legale rappresentate, delle obbligazioni contratte sino a quel momento dal precedente amministratore, abbia prodotto effetti fin dalla sostituzione stessa e non, come ritenuto dalla corte di merito, solo dalla sua avvenuta comunicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2016, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2016 |
Testo completo
-2403/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA bcretario IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3545/2010 PRIMA SEZIONE CIVILE 2403 Cron. C. I, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. · Presidente - Ud. 01/12/2015 Dott. SALVATORE DI PALMA Consigliere PU Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere - Dott. MARIA ACIERNO Dott. GIUSEPPE DE MARZO Consigliere ha pronunciato la seguente h SENTENZA sul ricorso 3545-2010 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F./P.I. 108107000152), già SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA giusta procura a margine delROCCO DI TORREPADULA, 2015 ricorso;
1988 - ricorrente
contro
FALLIMENTO DELLA LINEA ITALIA S.A.S. DI NAPPO ANTONIO H 1 & C. (C.F. 03041711213), in persona del Curatore rag. ERMELINDA BOGGIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA RASCIO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
AR MI;
intimato - avverso la sentenza n. 1430/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
F udito, per il controricorrente, l'Avvocato N. RASCIO h che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Fallimento Linea Italia s.a.s. ha convenuto in giudizio la banca S. Paolo Imi deducendo che la società fallita era titolare di due conti correnti presso la filiale di san Giuseppe Vesuviano;
che a partire dal 25/7/97 era mutato della società da MI TI ad l'accomandatario NT PO;
che tale variazione venne iscritta nel registro delle imprese in data 31/7/97 e venne comunicata alla banca con deposito del timbro della società ed un campione della firma del nuovo amministratore. Era risultata tuttavia prelevata dal precedente accomandatario la somma di oltre quattrocento milioni di lire da MI TI fino alla fine dell'anno 1997, in difetto di conclusione, potere. Il fallimento chiedeva, in la prelevate. Il restituzione delle somme indebitamente tribunale accoglieva la domanda e condannava la banca al pagamento della sorte e degli interessi legali al tasso del 5% dal 1/1/98 alla data di pubblicazione della sentenza ed al tasso legale da tale ultima data al saldo. All'esito del giudizio d'appello, la Corte integrava il dispositivo di condanna riconoscendo gli interessi legali in aggiunta alla somma di E 255.000 а partire dal 31/8/2001; condannava Il TI a rilevare la banca di quanto dovuto in esecuzione della sentenza e a pagare le spese di lite in favore della banca per il primo grado, 3 compensandole integralmente ilper secondo grado di giudizio. A sostegno della decisione, la Corte ha affermato per quel che ancora interessa : la mancanza dell'autonoma proposizione di una domanda di accertamento è irrilevante dal momento che quella di condanna la sottintende;
il giorno 12 novembre 1997 quando il TI ed il PO si recarono in banca per informare del cambiamento della rilasciò una persona dell'accomandatario, il PO dichiarazione scritta nella quale si affermava la validità delle obbligazioni già contratte dalla società, così ratificando l'operato precedente ma soltanto nei limiti degli impegni assunti sulla base di un mandato rappresentativo efficace, con conseguente esclusione degli assegni emessi dal TI dopo la formale cessazione della carica e con la inclusione soltanto di quelli successivi alla comunicazione alla banca. La banca ha inoltre violato gli obblighi di custodia su di incombenti pagando assegni emessi da soggetto privo essa del potere di rappresentanza. Infine la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati non preclude le contestazioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Correttamente il giudice di primo grado aveva disatteso le istanze istruttorie (per interrogatorio formale e per testi) della banca in quanto non rivolte all'accertamento di fatti ma all'interpretazione di documenti. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Intesa san Paolo s.p.a. Ha resistito con controricorso il Fallimento che ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo e secondo motivo (rubricati secondo e terzo) viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione per non avere la Corte d'Appello ritenuto necessaria la formulazione della domanda di accertamento oltre a quella di condanna, considerandola illegittimamente implicita, senza peraltro procedere all'interpretazione in concreto di quella proposta al fine di verificarne con rigore la eventuale ricomprensione in quella di accertamento. Per quanto riguarda la censura relativa al vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., manca la sintesi fattuale prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 366 bis, ultima parte, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. In ordine alla censura relativa al vizio ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la giurisprudenza di legittimità ha 5 costantemente affermato che "I vizi di ultra о extrapetizione si verificano quando il giudice attribuisce alla parte un bene maggiore o diverso da quello richiesto, mentre non ricorrono nel caso di accoglimento di una domanda che, seppure non espressamente formulata, deve ritenersi implicitamente contenuta nella domanda proposta" (Cass.4194 del 1978, orientamento consolidato e non più mutato, cfr. anche Cass. 606 del 1980 e 514 del 1982). Con specifico riferimento alla correlazione tra domanda di accertamento e di condanna si richiama la pronuncia 2446 del 1970. Nel terzo e quarto motivo (rubricati quarto e quinto) viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 1399 e 2320 cod. civ. per avere la Corte d'Appello e SS.; illegittimamente ristretto l'effetto ex tunc della ratifica escludendovi i pagamenti effettuati dalla cessazione della posizione di accomandatario in capo al TI fino alla data della dichiarazione di assunzione delle obbligazioni contratte dalla società da parte del nuovo accomandatario. La censura è prospettata anche ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Precisa il ricorrente che lo scambio dei ruoli era avvenuto il 25/7/97 con deposito presso il Registro delle Imprese il 31/7. Alla data del 12/11/97 la banca è stata informata verbalmente della modifica ed ha provveduto a far firmare al signor TI ed al signor PO due dichiarazioni con le quali il nuovo socio accomandatario ha confermato le obbligazioni assunte sino a quel momento dal precedente (sempre nella qualità) ratificandone l'operato. La Banca, come confermato dal giudice di primo grado, ha avuto conoscenza del cambiamento solo il 12/11/97. Essendo stato ratificato l'operato del precedente accomandatario non poteva essere accolta la domanda di restituzione in ordine a 51 assegni emessi a partire dalla cessazione della carica ma solo quelli emessi successivamente alla comunicazione alla banca, in numero soltanto di tre. non ha dato rilievo al ingiustificatamente,La Corte, effettiva conoscenza rilevando che la momento della ratifica non poteva riguardare atti emessi in difetto dei poteri di gestione e rappresentanza da parte dell'accomandatario. In realtà l'istituto della ratifica ha la specifica finalità di sanare ex tunc il difetto di potere con il quale sono stati eseguiti atti di disposizione da parte del falsus procurator inerenti la sfera giuridica del rappresentato. La censura con riferimento al vizio di motivazione ex art. civ. è inammissibile per difetto di360 n. 5 cod. proc. sintesi. Per quanto riguarda la violazione delle norme codicistiche in tema di rappresentanza deve, preliminarmente, rilevarsi 7 che il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto "1 la ratifica degli atti compiuti dall'ex socio : accomandatario rende ex tunc gli atti pienamente validi?" Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte controricorrente si ritiene che, ancorché sinteticamente, tale quesito rappresenti in modo puntuale e non generico la quaestio iuris rimessa alla Corte, dal momento che si riferisce all'ambito di operatività della ratifica, così come prevista dalla legge, ed alla sua estensione ex tunc a tutti gli atti compiuti dal falsus procurator, fin dall'origine del difetto di rappresentanza. Peraltro, dall'esame e dallo sviluppo argomentativo della censura è agevole riscontrare specificamente la fattispecie e le sue coordinate soggettive e temporali al fine di verificare, mediante il procedimento di sussunzione, l'error in iudicando lamentato dalla parte ricorrente. Al riguardo deve rilevarsi che dall'esame della sentenza impugnata emerge, inequivocamente (pag. 6 ultime quattro righe), la qualificazione giuridica in termini di ratifica dell'impegno del nuovo accomandatario in ordine alle obbligazioni assunte dal precedente, nella medesima qualità. Ne consegue che la limitazione dell'efficacia temporale di tale ratifica alle sole obbligazioni successive alla comunicazione alla banca costituisce una disciplina normativa dellapalese violazione della ratifica. L'esame degli artt. 1398 e 1399 cod. civ. non consente di aderire all'assunto della Corte d'Appello secondo il quale la ratifica si estende soltanto agli atti compiuti dal precedente accomandatario regolarmente munito del potere di rappresentanza, dal momento che la finalità della dichiarazione di volontà espressa dalla ratifica è specificamente finalizzata a sanare ex tunc gli atti compiuti dal falsus procurator ovvero da colui il quale, come nella fattispecie, abbia agito nella "qualità" di rappresentante ma in difetto del potere conferitogli dal rappresentato. E' la stessa Corte d'Appello a precisare che nelle dichiarazioni rilasciate dal nuovo socio (riprodotte in ossequio al canone dell'autosufficienza anche a pag.12 del ricorso, in quanto contenute in una dichiarazione scritta rivolta alla banca e sottoscritta dal nuovo accomandatario in qualità di nuovo legale rappresentante della società) si afferma la validità delle obbligazioni già contratte dalla società Linea Italia s.a.s. di TI MI e Co anche nei confronti della Linea Italia s.a.s. di PO NT e Co, dopo aver qualificato tale dichiarazione di volontà come ratifica, salvo farne giuridiche incompatibili con la discendere conseguenze disciplina normativa dell'istituto. Al riguardo non può condividersi l'assunto della parte controricorrente secondo il quale la Corte distrettuale ha escluso che la dichiarazione di volontà in questione fosse qualificabile come ratifica, essendo testualmente affermato in sentenza 9 il contrario, e che comunque la complessiva interpretazione della manifestazione di volontà del nuovo organo rappresentativo della società costituisce operazione incensurabile in sede di legittimità. Deve, infatti sottolinearsi, come già rilevato, che, nella specie, la Corte d'Appello ha espressamente riconosciuto in tale manifestazione di volontà, una dichiarazione di ratifica, traendone tuttavia conseguenze giuridiche errate in quanto non conformi alla legge. ribadito dalla giurisprudenza di Come costantemente او legittimità, Il negozio compiuto dal "falsus procurator" non è invalido, ma soltanto "in itinere", ovvero a formazione successiva, sicché il "dominus" può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi". (Cass.27399 del 2009;14618 del 2010). Il regime giuridico degli effetti della ratifica non può essere modificato in via interpretativa, in mancanza di clausole che ne conformino diversamente condizioni l'efficacia quando, come nella specie, il contenuto della dichiarazione sia univoco e l'intera manifestazione di volontà sia stata qualificata (anche perché non qualificabile) come ratifica d'impegni indiversamente precedenza assunti per conto del rappresentato (la s.a.s.) ancorché senza il potere di rappresentanza. こ 10 Nel quinto motivo (rubricato come sesto) viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omessa considerazione da parte della Corte d'Appello che sul piano contrattuale esisteva un preciso obbligo della società correntista di le variazioni del legalecomunicare alla banca rappresentante anche quando tali revoche e modifiche fossero state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. (art. 1 comma 2 del contratto). Fino alla comunicazione pertanto la banca ha versato in una condizione di affidamento incolpevole. Nel sesto motivo (rubricato come settimo) viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omesso rilievo da parte della Corte d'Appello, della destinazione degli assegni emessi dal precedente accomandatario dopo il deposito della nuova nomina al registro delle imprese, ai fornitori della società, con conseguente esclusione di un pregiudizio per il fallimento, trattandosi di ordinarie transazioni commerciali. Nel settimo motivo (rubricato come ottavo) viene dedotto ex art. 360 Π. 5 cod. proc. civ. che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto violati gli obblighi di custodia del denaro, avendo pagato gli assegni a firma del cessato accomandatario. Ciò sia perché la questine poteva essere rilevata d'ufficio soltanto dal fallimento sia perché la questione è strettamente legata alla ratifica per 11 cui non può ravvisarsi alcuna violazione a carico della banca. Nell'ottavo motivo (rubricato come nono) viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che la Corte d'Appello non avrebbe considerato che gli estratti conto non erano stati contestati e che sia il nuovo amministratore che il fallimento avevano continuato ad operare partendo dai saldi indicati, non contestandoli e confermando lain esso volontà di ratifica dell'operato del precedente accomandatario. Nel nono motivo (rubricato come decimo) viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che la Corte d'Appello avrebbe disatteso tutte le istanze istruttorie riprodotte nel motivo ancorché rilevanti. Nel decimo motivo (rubricato come undicesimo) viene contestata sempre ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la statuizione sulle spese adottata dalla Corte d'Appello. I motivi dal quinto al decimo devono essere ritenuti assorbiti dall'accoglimento del terzo e quarto, avendo ad oggetto questioni subordinate. In conclusione i primi due motivi devono essere ritenuti inammissibili. Il terzo e quarto motivo devono essere accolti con conseguente cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di 12 Napoli in diversa composizione perché applichi il regime legale della ratifica (artt. 1398 e 1399 cod. civ.) anche in ordine agli effetti sananti ex tunc alla dichiarazione resa dal nuovo accomandatario il 12/11/97 alla banca ricorrente. I rimanenti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso. Accoglie il terzo e quarto motivo. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio del 1 dicembre 2015 Il Presidente E COR N (Dr. Salvatore Di Palma) O T Il giudice est. 10' (Dr.ssa Maria Acierno) Depositato in Cancelleria - 8 FEB 2016 Il Funzionarlo Giudiziario Arnaldo CASANO oble 13