Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
SInori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12285/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/11/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BUTTÒ BARBARA, per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
03/06/2013 – decr. om. del 15/07/2013 – cron. 2224/2013 sub. R.G.
2596/2013);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 12/04/2009) e Per_1
accertato che le condizioni corrispondono all'interesse del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SAN DANIELE
DEL FRIULI (UD) il 26/01/2008 tra , nata a Parte_1
SPILIMBERGO (PN) il 03/11/1981, e , nato a Parte_2
UDINE il 09/11/1978, alle seguenti condizioni:
1. dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i Per_1
genitori in maniera condivisa con collocamento paritario: i genitori avranno l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la residenza abituale del figlio viene fissata presso quella della madre e il Per_1 Parte_1
domicilio presso ciascuno dei genitori.
Dispone che la frequentazione dei genitori avvenga in maniera paritetica secondo il seguente calendario con decorrenza dal mese di novembre
2024: la prima settimana starà con la mamma dal lunedì al Per_1
sabato e col papà la domenica;
la seconda settimana starà con il papà dal lunedì al sabato e con la mamma la domenica.
Lo spostamento del figlio e gli orari presso il padre/la madre verranno di volta in volta concordati tra i genitori.
Dispone che il figlio trascorra con ciascun genitore i seguenti Per_1
periodi di vacanza, durante i quali i tempi di permanenza presso ciascun genitore si intendono sospesi:
- vacanze di Natale: suddivise a metà tra i genitori, con alternanza del giorno di Natale e del Capodanno da un anno all'altro;
2 - vacanze di Pasqua: dividendo la settimana di sosta in 4 giorni (con la Pasqua) e 3 giorni (con la Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro;
- vacanze Estive: due settimane con ciascun genitore, anche in periodi frazionati, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- altre festività: le parti si accorderanno di volta in volta secondo gli impegni propri delle parti e del minore con preavviso di almeno 24
ore.
2. Dispone che ciascun genitore contribuisca in modo diretto al mantenimento ordinario del figlio quando lo tenga con sé, fatta Per_1
eccezione per le spese straordinarie che sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per la cui classificazione,
ripartizione e rimborso si rinvia all'elencazione come da Protocollo tra il
Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale per il diritto di famiglia del
28.5.2015, come da allegato al ricorso debitamente sottoscritto.
3. Dà atto che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito al
100% dalla SI.ra . Parte_1
4. Dà atto che il SI. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 Pt_2
della l. n. 898/1970, si obbliga a versare alla SI.ra a titolo di Pt_1
liquidazione, in un'unica soluzione, l'importo di euro 20.000 (dicasi ventimila/00 euro) da versarsi con le seguenti modalità: nr. 4 rate da 5.000
cadauna entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante alla SI.ra ed è stata effettuata a Parte_1
3 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, e comunque connessa al vincolo matrimoniale.
5. Le spese del presente giudizio sono interamente a carico del SI.
. Parte_2
6. Dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza,
rinunciando pertanto all'impugnazione della stessa;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 3.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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