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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3036/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 2025101380000776 CONTR.BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4925/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro il Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno richiedendo l'annullamento dell'avviso di pagamento notificato in data 07/04/2025 con cui il Consorzio ha richiesto il pagamento di euro 617,60 per l'anno di imposta 2024 relativo a presunti contributi consortili per l'immobile di proprietà della ricorrente sito nel Comune di Sessa Aurunca. La ricorrente impugna l'atto sostenendo il difetto di motivazione dello stesso, l'illegittimità della pretesa e la violazione dell'art. 3 legge 241/90 e degli art. 5 e
7 della legge n. 212 del 2000. Non vi è modo di comprendere i criteri di definizione dell'importo. Manca il richiamo non solo al Piano di Classifica ma anche l'aggiornamento del catasto consortile conseguenza del mutamento delle situazioni di fatto. Per l'annualità 2024 l'Ente ha applicato un'aliquorta di contribuenza pari al 0,251726 oltre ventitre volte superiore a quella applicata nel 2021 senza fornire alcuna motivazione. IlConsorzio è poi restato inadempiente rispetto al combinato disposto di cui agli art. 30 e 31 della Legge Regionale n. 4/2003. Infine contesta che gli immobili di sua proprietà non hanno tratto alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In particolare sui fondi oggetto di pretesa tributaria non esistono opere idrauliche che possano legittimare la pretesa dell'Ente. Chiede che la Corte voglia nominare un CTU per l'accertmento di tale circostanza. La contestazione formulata dalla ricorrente investe vizi di legittimità del Piano di classificazione ma anche del provvedimento di perimetrazione quest'ultimo del tutto assente. Si costituisce il Consorzio nella persona dell'avvocato
Difensore_2 che fa presente che il Consorzio svolge attività di difesa idraulica e di distribuzione dell'acqua per uso irriguo. Per l'adempimento dei suoi fini istituzionali ha il potere di imporre contributi alle proprietà situate nel perimetro in forza degli articoli di legge. Sulla valenza probatoria del piano di classifica si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato. Circa l'aumento del contributo parte resistente sostieme che per l'annualità 2024 il Consorzio, non avendo più ricevuto l'erogazione di fondi da parte della Regione Campania, è stata costretta a fissare degli importi che poi vengono ripartiti fra i contribuenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso infondato e pertanto lo rigetta. Tuttavia trattandosi di problematica sulla quale persiste giurisprudenza non consolidata si ritiene di dover compensare le spese dell'odierno giudizio. La Cassazione con sentenza n. 8079/2020 ha stabilito che non è sufficiente una contestazione generica del piano di classifica ma occorre una contestazione circostanziata che nel caso in oggetto il ricorrente non ha depositato. Nel presente giudizio non ha formulato nessuna contestazione specifica al piano di classifica che non risulta impugnato ma si è appellato ad una richiesta generica di una CTU che la Corte non ritiene di concedere. Questa Corte ritiene che vada applicato nel caso in oggetto l'art. 860 del c.c. che stabilisce che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono. Nel caso in oggetto il contribuente avrebbe dovuto impugnare il perimetro di consistenza ed il piano di classifica davanti al giudice amministrativo oppure provare l'assenza di un concreto vantaggio e non è necessario che l'atto impugnato riporti gli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato determinato il contributo. Pertanto l'atto è ben motivato non essendo necessario lo sviluppo del calcolo del contributo preteso bastando appunto il mero riferimento al piano di classifica che lo ha individuato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3036/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 2025101380000776 CONTR.BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4925/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro il Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno richiedendo l'annullamento dell'avviso di pagamento notificato in data 07/04/2025 con cui il Consorzio ha richiesto il pagamento di euro 617,60 per l'anno di imposta 2024 relativo a presunti contributi consortili per l'immobile di proprietà della ricorrente sito nel Comune di Sessa Aurunca. La ricorrente impugna l'atto sostenendo il difetto di motivazione dello stesso, l'illegittimità della pretesa e la violazione dell'art. 3 legge 241/90 e degli art. 5 e
7 della legge n. 212 del 2000. Non vi è modo di comprendere i criteri di definizione dell'importo. Manca il richiamo non solo al Piano di Classifica ma anche l'aggiornamento del catasto consortile conseguenza del mutamento delle situazioni di fatto. Per l'annualità 2024 l'Ente ha applicato un'aliquorta di contribuenza pari al 0,251726 oltre ventitre volte superiore a quella applicata nel 2021 senza fornire alcuna motivazione. IlConsorzio è poi restato inadempiente rispetto al combinato disposto di cui agli art. 30 e 31 della Legge Regionale n. 4/2003. Infine contesta che gli immobili di sua proprietà non hanno tratto alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In particolare sui fondi oggetto di pretesa tributaria non esistono opere idrauliche che possano legittimare la pretesa dell'Ente. Chiede che la Corte voglia nominare un CTU per l'accertmento di tale circostanza. La contestazione formulata dalla ricorrente investe vizi di legittimità del Piano di classificazione ma anche del provvedimento di perimetrazione quest'ultimo del tutto assente. Si costituisce il Consorzio nella persona dell'avvocato
Difensore_2 che fa presente che il Consorzio svolge attività di difesa idraulica e di distribuzione dell'acqua per uso irriguo. Per l'adempimento dei suoi fini istituzionali ha il potere di imporre contributi alle proprietà situate nel perimetro in forza degli articoli di legge. Sulla valenza probatoria del piano di classifica si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato. Circa l'aumento del contributo parte resistente sostieme che per l'annualità 2024 il Consorzio, non avendo più ricevuto l'erogazione di fondi da parte della Regione Campania, è stata costretta a fissare degli importi che poi vengono ripartiti fra i contribuenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso infondato e pertanto lo rigetta. Tuttavia trattandosi di problematica sulla quale persiste giurisprudenza non consolidata si ritiene di dover compensare le spese dell'odierno giudizio. La Cassazione con sentenza n. 8079/2020 ha stabilito che non è sufficiente una contestazione generica del piano di classifica ma occorre una contestazione circostanziata che nel caso in oggetto il ricorrente non ha depositato. Nel presente giudizio non ha formulato nessuna contestazione specifica al piano di classifica che non risulta impugnato ma si è appellato ad una richiesta generica di una CTU che la Corte non ritiene di concedere. Questa Corte ritiene che vada applicato nel caso in oggetto l'art. 860 del c.c. che stabilisce che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono. Nel caso in oggetto il contribuente avrebbe dovuto impugnare il perimetro di consistenza ed il piano di classifica davanti al giudice amministrativo oppure provare l'assenza di un concreto vantaggio e non è necessario che l'atto impugnato riporti gli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato determinato il contributo. Pertanto l'atto è ben motivato non essendo necessario lo sviluppo del calcolo del contributo preteso bastando appunto il mero riferimento al piano di classifica che lo ha individuato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.