Art. 56.
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.