Articolo 56 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 55Articolo 57
Versione
20 gennaio 1972
Art. 56.
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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