Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
Art. 56.
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 23/01/1974, n. 13Provvedimento: […] Analogamente dispone, con particolare riguardo ai rapporti tra preesistente legislazione regionale e nuove potestà legislative di spettanza delle Provincie, l'art. 56 della legge costituzionale n. 1 del 1971. […]Leggi di più...
- termini·
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