Sentenza 16 luglio 2021
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente relatore Paola BRIGUORI Consigliere Giuseppina MIGNEMI Consigliere Oriella MARTORANA Consigliere Marco FRATINI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocazione iscritto al n. 62074 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, domiciliato in Roma, Via A.
Baiamonti, n. 25, contro
CH GI, nato a [...] il [...], residente in [...], via del Brennero 4077/C-Piaggione, c.f. [...],
avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale , n. 8 depositata in data 28 gennaio 2025.
VISTO il ricorso per revocazione.
VISTI gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nell udienza del 5 novembre 2025, svolta con l assistenza del segretario Dott.ssa Alessia Spirito, - data per letta la relazione del relatore, Pres. Giuseppina Maio; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons.
AN OT; non costituito GI MI.
Ritenuto in
FATTO
1.Con atto di citazione depositato in data 3 giugno 2020, la Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana citava in giudizio il sig. MI GI, titolare della Ricevitoria del Lotto n. LU1330/FI1328, Rivendita n. 46 di Lucca, al fine di sentirlo condannare Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Toscana al risarcimento del danno oltre gli interessi legali e le spese del giudizio.
In particolare parte attrice, rilevato il versamento in data 13 gennaio 2020 della somma di e alla settimana contabile del 16 aprile 2019, contestava MI dei proventi del Lotto nelle settimane contabili del 23.04.2019 importo omesso per un mero refuso),
del 25 , per un totale di euro .
2. Con la sentenza n. 257/2021 la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana - dichiarata c.g.c. - accoglieva parzialmente la domanda della Procura, condannando MI GI al pagamento, delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Toscana, il tasso di interesse legale dal deposito della sentenza al soddisfo e spese di giudizio, In particolare, il primo giudice, accertata la sussistenza della responsabilità per colpa grave del MI rideterminava il danno in 29,60, pari finanziaria con provvedimento del 3. Avverso la predetta sentenza la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana proponeva appello deducendo quale unico motivo la violazione e/o falsa applicazione di legge (art.1, comma 1-bis, L.14 gennaio 1994, n. 20). Lamentava che, erroneamente, il primo giudice avrebbe detratto dal danno erariale a parziale copertura del debito originato dal mancato versamento dei proventi del lotto Ad avviso di parte appellante Tale detrazione si pone in contrasto con
-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto la somma erariale. Siffatto emolumento, infatti, diversamente da quanto indicato incamerata a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali propri del concessionario, giusta Circolare prot. 47846 del 18/05/2016 in materia di revoche delle concessioni dei giochi lotto. ( E infatti, secondo la Circolare prot. 47846 del 18/05/2016 richiamata nel preambolo della determina prot. 51490 del 06/11/2019 emessa caso di decadenza della ricevitoria a seguito di omessi versamenti dei proventi di gioco e con importo della polizza non a garanzia degli adempimenti contrattuali) deve essere totalmente incamerata invece, solo in alla concorrenza di Euro 5.164,57 è disposto per il generale inadempimento residua della polizza sarà utilizzata al totale o parziale ripianamento del debito erariale del Sulla base del dettato della predetta circolare, dunque, il giudice di prime cure, considerato che dalla documentazione allegata in primo grado si evince come il convenuto abbia stipulato polizze assicurative al di sotto di Euro 5.164,57,avrebbe dovuto riqualificare, secondo il principio iura novit di somma i quello erariale), come diversamente da quanto disposto dal provvedimento del 6.11.2019 n. 51490.
In conclusione, la Procura regionale chiedeva in riforma della sentenza impugnata (n. 257 del 2021 della del danno in Euro2.029,60.
4. Con la sentenza n. 8/2025, depositata in data 28 gennaio 2025 la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d ppello dichiarava presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana avverso la sentenza della suindicata Sezione n. 257/2021.
In particolare appello:
al MI GI avverso la sentenza n. 257/2021della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana risulta avvenuta a cura e
la Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1 al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal
N
di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente Orbene
alcun effetto sanante ha la notifica del decreto di fissazione di udienza sentenza appellata era già passata in giudicato. Invero, agli atti del fascicolo non risulta depositata e neanche in udienza la Procura Generale non ha vviso di ricevimento della raccomandata che comunica Pertanto, il Collegio -
-
proposto dalla Procura della Corte dei conti per la regione Toscana avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana n.
5. La Procura generale proponeva ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza, affermando la sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex art. 202 comma 1, lett. f), c.g.c. essendo la decisione stabilita dagli atti di causa.
In particolare, sotto il profilo rescindente il ricorrente osservava che il giudice avrebbe presso la Sezione, in data 11.02.2022.
La Procura generale evidenziava Come risulta dal sistema GiuDiCo e come rappresentato in udienza dal Pubblico Ministero, nel fascicolo del giudizio di secondo grado è versata la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste
raccomandata casa comunale, con attestazione, da plico, non ritirato dal destinatario. Trattasi dello stesso avviso di cui, erroneamente, il Collegio ha ravvisato la carenza, sino a dichiarare inammissibile
. Risulta, invece, depositata presso codesta Sezione, in data 11.02.2022, la nota prot. 0000232 del 18.01.2022, con la quale la Procura regionale Toscana ha trasmesso alla Procura generale la relata originale di in appello nei confronti del sig. GI
CH.
La suddetta nota include: - la richiesta di notifica del 19.11.2021 in atti con la quale si pregava di far eseguire la notificazione esclusivamente
-140143 c.p.c., c del servizio postale); - la relata di notifica del Tribunale di Lucca UNEP che, in data 30.11.2021, dichiarava di non aver potuto eseguire la notifica a mani proprie e di aver provveduto conseguenti adempimenti (affissione e invio di raccomandata A/R numero di raccomandata 66842925749-9;
plico è espressa indicazione del numero della raccomandata di spedizione (n.
66842925749-9).
La Procura ha ulteriormente ribadito che ex art. 140 c.p.c. non prevede ulteriori adempimenti, oltre a quelli effettivamente svolti e documentati nel caso di specie. Del resto, la sentenza della S.C. di Cassazione, citata nella sentenza impugnata (Cass. sez. un.,
15.04.2021, n. 10012), fa riferimento al diverso procedimento notificatorio di
(comunicazione di avvenuto deposito, appunto). Nello specifico, viene utilizzata una diversa modulistica. È dirimente la stampigliatura nella Mod. 23iRAG correntemente utilizzato per le notifiche ex artt. 139 e 140 c.p.c.
da notificare.
precipuo di consentire la conoscibilità del destinatario, anche in termini di ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza di una notifica (ex multis, cfr. Cass. sez. V, 11.09.2024, n. 24465; id., sez. V, 15.07.2024, n. 19441; id., sez. VI, 26.08.2022; id., sez. VI, 12.12.2018, n. 32201. In termini, Corte conti, sez. I, Sarebbe, pertanto, indubbio che altrettanto incontestabile il fatto che tale erronea percezione sia stata decisiva, svista è, inoltre, agevolmente rilevabile dal mero riscontro degli atti processuali versati nel fascicolo istruttorio, tra i quali risultano depositate In conclusione chiedeva che la sentenza della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello n. 8/2025 fosse revocata e, chiedeva che si procedesse procedimento definito con la pronunzia revocata.
6. All udienza del 5 novembre 2025, assente la parte convenuta, la Procura ribadiva le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di GI MI che, nonostante sia stato correttamente evocato nel giudizio di revocazione, non si è costituito.
Il ricorso per revocazione proposto dalla Procura generale avverso la sentenza n. 8/2025 ammissibile sotto il profilo rescindente ma non meritevole di accoglimento in via rescissoria.
2.
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e La revocazione costituisce, pertanto, un mezzo di impugnazione eccezionale che si propone in presenza di circostanze tassativamente rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da situazioni patologiche che ne abbiano turbato il regolare corso in modo talmente radicale da deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni talché, al cospetto di tali eccezionali circostanze il bisogno di giustizia può farsi prevalere su quello di stabilità della decisione.
La revocazione, quale mezzo di impugnazione, richiede, quindi, per la sua ammissibilità, la deduzione e la sussistenza di specifici vizi della sentenza e non può essere fondata su profili di censura diversi da quelli tassativamente indicati dalla norma (ex plurimis, Sez. I app. nn.
120/2004, 181/2007, 429/2011 e 42/2020; Sez. III app. n. 35/2021).
Per giurisprudenza costante di Cassazione (Cass. nn. 30052/2024;
29786/2024; 25871/2023; 258652023) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n. 8654/2024 e n. 8265/2023), sia rilevante in sede di revocazione occorre che esso consista in un errore di percezione o in una mera svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata. Ne deriva che non può articolarsi nella deduzione di un inesatto deve invece riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che deve essere rappresentato e ricostruito all'interno di questo come elemento di una fattispecie da (Cass. Sez.
un., 16 novembre 2016, n. 23306). È stata, al riguardo, coniata la plastica o alla negazione dell'esistenza di un fatto (incontrastabilmente esistente o inesistente dagli atti di causa) che si distingue dall'errore di valutazione di un fatto che, invece, presuppone che vi sia stato un percorso motivazionale da parte del giudice (Cass. Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3200). Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto:
cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio.
rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una
(Cass., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 20635.
revocatorio, sotto il profilo della falsa percezione della realtà, che ha indotto il giudicante a ritenere giudizio Tale errore, di immediata percezione lo ha indotto a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo inesistente un fatto implicitamente riconosciuto.
Infatti, come ha rilevato parte ricorrente, risulta dal sistema GiuDiCo il deposito nel fascicolo del giudizio di secondo grado della cartolina di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste raccomandata
casa comunale, con attestazione, da plico, non ritirato dal destinatario.
Si tratta, di un fatto di immediata evidenza, non richiedente una specifica dimostrazione.
Si evidenzia, inoltre, la sussistenza di tutti i presupposti revocatorio, tra cui la semplice ed incontrovertibile rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, oltre ai caratteri dell'essenzialità e decisività ai fini della pronuncia, come richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità.
della cartolina di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste il giudice basato la sua decisione, in fase rescindente la censura svolta dal dispone
.
3. Con riferimento alla fase rescissoria, appare opportuno precisare che la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana proponeva appello deducendo quale unico motivo la violazione e/o falsa applicazione di legge (art.1, comma 1-bis, L.14 gennaio 1994, n.
20). Lamentava che, erroneamente, il primo giudice avrebbe detratto
.
La Procura attrice ha richiamato a sostegno delle proprie in caso di decadenza della ricevitoria a seguito di omessi versamenti dei proventi di gioco e con importo a garanzia degli adempimenti contrattuali) deve essere totalmente incamerata invece, solo in presenza di polizze di importo superiore, alla concorrenza di Euro 5.164,57 è disposto per mentre la parte residua della polizza sarà utilizzata al totale o parziale ripianamento del debito Sosteneva, pertanto, che il giudice di prime cure, avrebbe dovuto riqualificare, secondo il principio iura novit curia copertura del debito importo conseguente , diversamente da quanto
D
quanto dal contratto stipulato in data 25 settembre 2007 tra il sig.
risulta costituita una polizza fideiussoria di 770.00 euro a garanzia la ricevitoria del lotto mentre nel provvedimento n. 51490, in data 6 novembre 2019, ha, espressamente, a parziale copertura del debito originato dal del deposito cauzionale di 2.000,00 costituito a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali per la ricevitoria in forma solidale e cumulativa con altre ricevitorie lotto, giusta polizza fideiussoria n. 209R3942, rilasciata dalla società di Ciò è coerente con la natura della polizza fideiussoria richiesta dall'articolo 7, comma 4 della Legge n. 85/90, la quale serve a garantire i concessionari del gioco del Lotto nei confronti dell'AR (Monopoli di Stato), assicurando l'adempimento degli obblighi contrattuali e finanziari, come il pagamento degli incassi e il rispetto delle normative, evitando rischi economici e assicurando continuità al servizio, proteggendo l'ente beneficiario in caso di inadempimento del rivenditore.
In conclusione il ricorso in revocazione deve essere accolto, e per
- in sede rescindente - della sentenza n.
8/2025, o - in via rescissoria
.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Terza C Appello, così definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia di GI MI;
- in fase rescindente, accoglie il ricorso per la revocazione della sentenza n. 8/2025, resa dalla Corte dei conti Sezione Terza
- in fase rescissoria, rigetta avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Maio Depositata il
IL DIRIGENTE