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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1655/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via Mariano Stabile 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002360533 RUOLO 2024-290 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002360533 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002360533 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 000290/24 CUT 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: il Dr. Nominativo_1 insiste nei propri scritt contesta la memoria presentata da parte ricorrente e fa rilevare che risulta nell'elenco dei relatori anzicche di rappresentante della Corte di
GIUSTIZIA tributaria di 2 grado di Palermo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1655/2024 depositato il 04/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2024 0002360533 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione a titolo di CUT, anno d'imposta 2022, comprensivo di interessi e sanzioni.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo, derivante dagli avvisi prodromici della cartella di pagamento impugnata .
In particolare, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- inesistenza della notifica;
2- difetto di motivazione;
3-omessa notifica degli atti presupposti;
4-inesistenza della pretesa tributaria;
5- prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, depositava memoria difensiva . Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza dell'8/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Privi di fondamento sono i motivi afferenti l'inesistenza della notifica, che possono essere trattati congiuntamente.
Invero, opera, nella fattispecie, l'insegnamento condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dalla Riscossione, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data 08/03/2024 all'indirizzo pec del destinatario.
In particolare, si osserva che la notifica è stata eseguita ai sensi del 2° comma dell'art. 26 DPR 602/73, norma speciale disposta dal legislatore per disciplinare la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata, procedura prevista dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
Tanto premesso con riferimento alla lamentata carenza della notificazione effettuata senza l'intervento di un agente notificatore, si osserva che il primo comma del citato art. 26 DPR 602/73 prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata dagli ufficiali della riscossione senza intermediari e non si vede perché la disposizione dovrebbe disapplicarsi nel caso ai notifica a messo di posta elettronica.
Con riferimento all'eccepita carenza di prova della notifica, si osserva che il DPR 68/2005, art. 6, comma
3, prevede che: << La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario>> e rileva essere versate in atti le ricevute di consegna della cartella impugnata.
Poi l'art. 10 del DPR 68/2005 prevede I'apposizione di riferimento temporale sul messaggio da parte del gestore utilizzato. La ricevuta di consegna, secondo il disposto degli art. 6, 9 e 10 del DPR 68/2005, attesta dunque la provenienza, I'integrità e I'autenticità del messaggio, incluso il suo riferimento temporale , restando pertanto a carico del contribuente provare che il messaggio ricevuto sia inautentico, oppure che non gli sia pervenuto integro oppure ancora che sia stato ricevuto in data diversa da quella indicata dalla ricevuta.
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici.
Infatti, a seguito della costituzione in giudizio del MEF, risulta che riguardo al ricorso n.20427/2015, l'invito di pagamento ed il successivo avviso di irrogazione sanzioni sono stati notificati rispettivamente il 12/07/2022 ed il 28/04/2023 (cfr. ricevuta PEC).
Ne consegue che le censure afferenti il merito della pretesa tributaria potevano essere formulate avverso l'atto prodromico che, essendo divenuto definitivo, ne impedisce l'esame nel presente giudizio, nel quale possono trovare ingresso esclusivamente motivi di ricorso afferenti eventuali vizi propri della cartella di pagamento.
Priva di pregio è l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché la cartella di pagamento risulta intellegibile, essendo ivi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
Con ciò, deve ritenersi che nella cartella è riportato quanto necessario a scopo rappresentativo dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche a base della pretesa, e che, quindi, non vi è la necessità di contenere allegazioni o evidenze aggiuntive, essendo stata peraltro, preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Parimenti, deve essere respinta la richiesta di produzione documentale dell'originale della matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione.
Infatti, detta richiesta appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale .
Infatti, la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale
(Cass. Civ. n.7775/2014).
E' il caso di richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “…l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorchè riferibili a tale produzione (v., tra la altre,
Cass. n. 5461/96, 15856/04, 16232/04, 10912/03).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare, con omnicomprensiva formula di stile, “nella forma e nella sostanza”, i documenti prodotti in copia fotografica dalla controparte, senza tuttavia anche specificare in che cosa intendeva disconoscere che le fotocopie fossero difformi ai corrispondenti titoli originali.
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza del potere impositivo, stante che l'avviso di irrogazioni sanzioni è stato notificato in data 28/04/2023 mentre la cartella di pagamento è stata notificata in data
08/03/2024 e, quindi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli atti sono divenuti definitivi (decorsi 60 gg. dalla notifica), né è maturata la prescrizione quinquennale ovvero decennale rispetto alla citata data di notifica della cartella di pagamento.
Infine, priva di pregio appare la censura di inesistenza della pretesa impositiva, essendo rimasta allo stato labiale, pur incombendo su parte ricorrente il relativo onere probatorio, mentre dalla cartella impugnata è possibile riscontrare che l'iscrizione a ruolo discende dall'omesso pagamento del contributo unificato di cui al ricorso n.20427/2015 RGR, oltre accessori.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
GI EG
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1655/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via Mariano Stabile 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002360533 RUOLO 2024-290 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002360533 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002360533 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 000290/24 CUT 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: il Dr. Nominativo_1 insiste nei propri scritt contesta la memoria presentata da parte ricorrente e fa rilevare che risulta nell'elenco dei relatori anzicche di rappresentante della Corte di
GIUSTIZIA tributaria di 2 grado di Palermo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1655/2024 depositato il 04/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2024 0002360533 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione a titolo di CUT, anno d'imposta 2022, comprensivo di interessi e sanzioni.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo, derivante dagli avvisi prodromici della cartella di pagamento impugnata .
In particolare, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- inesistenza della notifica;
2- difetto di motivazione;
3-omessa notifica degli atti presupposti;
4-inesistenza della pretesa tributaria;
5- prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato .
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, depositava memoria difensiva . Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza dell'8/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Privi di fondamento sono i motivi afferenti l'inesistenza della notifica, che possono essere trattati congiuntamente.
Invero, opera, nella fattispecie, l'insegnamento condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, ai sensi dell'articolo 156 del codice di rito, la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e ciò vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dalla Riscossione, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data 08/03/2024 all'indirizzo pec del destinatario.
In particolare, si osserva che la notifica è stata eseguita ai sensi del 2° comma dell'art. 26 DPR 602/73, norma speciale disposta dal legislatore per disciplinare la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata, procedura prevista dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
Tanto premesso con riferimento alla lamentata carenza della notificazione effettuata senza l'intervento di un agente notificatore, si osserva che il primo comma del citato art. 26 DPR 602/73 prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata dagli ufficiali della riscossione senza intermediari e non si vede perché la disposizione dovrebbe disapplicarsi nel caso ai notifica a messo di posta elettronica.
Con riferimento all'eccepita carenza di prova della notifica, si osserva che il DPR 68/2005, art. 6, comma
3, prevede che: << La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario>> e rileva essere versate in atti le ricevute di consegna della cartella impugnata.
Poi l'art. 10 del DPR 68/2005 prevede I'apposizione di riferimento temporale sul messaggio da parte del gestore utilizzato. La ricevuta di consegna, secondo il disposto degli art. 6, 9 e 10 del DPR 68/2005, attesta dunque la provenienza, I'integrità e I'autenticità del messaggio, incluso il suo riferimento temporale , restando pertanto a carico del contribuente provare che il messaggio ricevuto sia inautentico, oppure che non gli sia pervenuto integro oppure ancora che sia stato ricevuto in data diversa da quella indicata dalla ricevuta.
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici.
Infatti, a seguito della costituzione in giudizio del MEF, risulta che riguardo al ricorso n.20427/2015, l'invito di pagamento ed il successivo avviso di irrogazione sanzioni sono stati notificati rispettivamente il 12/07/2022 ed il 28/04/2023 (cfr. ricevuta PEC).
Ne consegue che le censure afferenti il merito della pretesa tributaria potevano essere formulate avverso l'atto prodromico che, essendo divenuto definitivo, ne impedisce l'esame nel presente giudizio, nel quale possono trovare ingresso esclusivamente motivi di ricorso afferenti eventuali vizi propri della cartella di pagamento.
Priva di pregio è l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché la cartella di pagamento risulta intellegibile, essendo ivi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
Con ciò, deve ritenersi che nella cartella è riportato quanto necessario a scopo rappresentativo dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche a base della pretesa, e che, quindi, non vi è la necessità di contenere allegazioni o evidenze aggiuntive, essendo stata peraltro, preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Parimenti, deve essere respinta la richiesta di produzione documentale dell'originale della matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione.
Infatti, detta richiesta appare generica, non essendo in alcun modo specificata in cosa sia difforme la copia depositata rispetto all'originale .
Infatti, la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale
(Cass. Civ. n.7775/2014).
E' il caso di richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “…l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorchè riferibili a tale produzione (v., tra la altre,
Cass. n. 5461/96, 15856/04, 16232/04, 10912/03).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare, con omnicomprensiva formula di stile, “nella forma e nella sostanza”, i documenti prodotti in copia fotografica dalla controparte, senza tuttavia anche specificare in che cosa intendeva disconoscere che le fotocopie fossero difformi ai corrispondenti titoli originali.
Trattasi, dunque, di eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che laddove sia dedotta a fini solo esplorativi, com'è avvenuto nel caso di specie, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza del potere impositivo, stante che l'avviso di irrogazioni sanzioni è stato notificato in data 28/04/2023 mentre la cartella di pagamento è stata notificata in data
08/03/2024 e, quindi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli atti sono divenuti definitivi (decorsi 60 gg. dalla notifica), né è maturata la prescrizione quinquennale ovvero decennale rispetto alla citata data di notifica della cartella di pagamento.
Infine, priva di pregio appare la censura di inesistenza della pretesa impositiva, essendo rimasta allo stato labiale, pur incombendo su parte ricorrente il relativo onere probatorio, mentre dalla cartella impugnata è possibile riscontrare che l'iscrizione a ruolo discende dall'omesso pagamento del contributo unificato di cui al ricorso n.20427/2015 RGR, oltre accessori.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
GI EG