Articolo 8 della Legge 22 agosto 1985, n. 444
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 settembre 1985
Art. 8. (Autorizzazione a bandire concorsi ordinari)

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo di, cui all'unita tabella C), sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.
Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984.
Si applicano i procedimenti previsti nel precedente articolo 7.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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