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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1136/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRATTAGLI DANILO RICORRENTE contro c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
BUSCAINO DONATELLA RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: come precisate in udienza di trattazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, Parte_1
con decreto n. 66/2022, il Tribunale di Trapani aveva omologato la separazione personale del ricorrente dalla resistente Persona_1
Si doleva dell'indebita lesione asseritamente subita nell'esercizio del proprio diritto di visita da parte della rappresentando che, nonostante nell'accordo fossero stati CP_1
previsti gli incontri con il padre, seppur alla presenza del nonno paterno sino al compimento del terzo anno di età della bambina, la madre si era opposta.
1 Pertanto, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, con la previsione del diritto del padre di incontrare la figlia anche senza la presenza del nonno paterno secondo il piano genitoriale allegato al ricorso.
Con decreto del 26.07.2024, a tutela della figlia minore, veniva nominato curatore speciale e venivano emanati i seguenti provvedimenti indifferibili ed urgenti:
“- dispone sin d'ora l'intervento del CPG e del SS che effettueranno una breve valutazione preliminare su criticità e risorse, sino al 19.8.24, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio (fermi i poteri di cui all'art. 403 cc), suggerendo poi nel termine di gg 90 anche i più pertinenti percorsi e regime di incontri;
- dispone sin d'ora che nelle more il genitore affidatario immediatamente fornisca all'altro genitore anche per posta elettronica informazioni circa le condizioni e lo stato della minore almeno una volta al giorno”.
Si costituiva la resistente preliminarmente rilevando l'inammissibilità Persona_1
e/o improcedibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione, stante l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, sostanziatasi nel ripristino della convivenza.
Nel merito, chiedeva la revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte, nonché, deducendo gravi problemi di ludopatia e di abuso di alcol in capo al ricorrente,
l'affidamento esclusivo della figlia minore, con “facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia esclusivamente in seguito all'esito positivo di un percorso presso il SERD di Trapani
e alla presenza degli operatori dei servizi sociali presso lo Spazio Neutro”.
In corso di causa, veniva mantenuta la presa in carico del nucleo familiare a cura del
C.P.G. e disposto l'intervento del servizio di neuropsichiatria infantile a beneficio della minore Per_2
All'udienza del 4.12.2024, liberamente sentite, anche sulla allegata riconciliazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti della separazione, rinunciando il ricorrente alla domanda introduttiva, inoltre, non si opponevano all'emissione di provvedimenti relativi alla minore in via d'urgenza, comprensivi della previsione dello Spazio neutro come modalità degli incontri padre-figlia. Parte resistente insisteva per la condanna alle spese.
Pervenuti gli accertamenti demandati, emessi i provvedimenti a tutela della minore
(prosecuzione della presa in carico dei genitori e della minore presso le UO già delegate con incarico alla NPIA di riferire sul benessere della minore, limitazione degli incontri tra la
2 minore ed il padre a modalità protetta, con incarico al servizio sociale per l'attivazione dello spazio neutro e monitoraggio delle condizioni socioambientali), nonché la trasmissione degli atti al TM, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle rispettive manifestazioni di volontà, integri la fattispecie di cui all'art. 154
c.c., con inammissibilità della domanda di modifica per carenza dei presupposti di legge.
Cessati gli effetti della separazione, nella attesa di una nuova regolamentazione dei rapporti tra le parti, va confermato anche nelle more della valutazione del TM il regime provvisoriamente disposto a tutela del supremo interesse della prole.
Infine, deve disporsi la compensazione delle spese processuali, tenuto conto della natura della eccezione di riconciliazione, che impone – in assenza di adesione della parte, come nel caso in esame – una rigorosa istruttoria e della sopravvenuta necessità di provvedimenti a tutela della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
− DICHIARA abbandonata la domanda di modifica delle condizioni di separazione personale, con cessazione della materia del contendere;
− Dichiara cessati gli effetti della separazione
− CONFERMA il regime disposto in via cautelare, nonchè la trasmissione al TM
e DISPONE che gli operatori delegati per la verifica del benessere della prole nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 3 al Giudice
Tutelare, ed al TM salve urgenze;
− COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.3.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente Michele Ruvolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1136/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRATTAGLI DANILO RICORRENTE contro c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
BUSCAINO DONATELLA RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: come precisate in udienza di trattazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, Parte_1
con decreto n. 66/2022, il Tribunale di Trapani aveva omologato la separazione personale del ricorrente dalla resistente Persona_1
Si doleva dell'indebita lesione asseritamente subita nell'esercizio del proprio diritto di visita da parte della rappresentando che, nonostante nell'accordo fossero stati CP_1
previsti gli incontri con il padre, seppur alla presenza del nonno paterno sino al compimento del terzo anno di età della bambina, la madre si era opposta.
1 Pertanto, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, con la previsione del diritto del padre di incontrare la figlia anche senza la presenza del nonno paterno secondo il piano genitoriale allegato al ricorso.
Con decreto del 26.07.2024, a tutela della figlia minore, veniva nominato curatore speciale e venivano emanati i seguenti provvedimenti indifferibili ed urgenti:
“- dispone sin d'ora l'intervento del CPG e del SS che effettueranno una breve valutazione preliminare su criticità e risorse, sino al 19.8.24, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio (fermi i poteri di cui all'art. 403 cc), suggerendo poi nel termine di gg 90 anche i più pertinenti percorsi e regime di incontri;
- dispone sin d'ora che nelle more il genitore affidatario immediatamente fornisca all'altro genitore anche per posta elettronica informazioni circa le condizioni e lo stato della minore almeno una volta al giorno”.
Si costituiva la resistente preliminarmente rilevando l'inammissibilità Persona_1
e/o improcedibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione, stante l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, sostanziatasi nel ripristino della convivenza.
Nel merito, chiedeva la revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte, nonché, deducendo gravi problemi di ludopatia e di abuso di alcol in capo al ricorrente,
l'affidamento esclusivo della figlia minore, con “facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia esclusivamente in seguito all'esito positivo di un percorso presso il SERD di Trapani
e alla presenza degli operatori dei servizi sociali presso lo Spazio Neutro”.
In corso di causa, veniva mantenuta la presa in carico del nucleo familiare a cura del
C.P.G. e disposto l'intervento del servizio di neuropsichiatria infantile a beneficio della minore Per_2
All'udienza del 4.12.2024, liberamente sentite, anche sulla allegata riconciliazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti della separazione, rinunciando il ricorrente alla domanda introduttiva, inoltre, non si opponevano all'emissione di provvedimenti relativi alla minore in via d'urgenza, comprensivi della previsione dello Spazio neutro come modalità degli incontri padre-figlia. Parte resistente insisteva per la condanna alle spese.
Pervenuti gli accertamenti demandati, emessi i provvedimenti a tutela della minore
(prosecuzione della presa in carico dei genitori e della minore presso le UO già delegate con incarico alla NPIA di riferire sul benessere della minore, limitazione degli incontri tra la
2 minore ed il padre a modalità protetta, con incarico al servizio sociale per l'attivazione dello spazio neutro e monitoraggio delle condizioni socioambientali), nonché la trasmissione degli atti al TM, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle rispettive manifestazioni di volontà, integri la fattispecie di cui all'art. 154
c.c., con inammissibilità della domanda di modifica per carenza dei presupposti di legge.
Cessati gli effetti della separazione, nella attesa di una nuova regolamentazione dei rapporti tra le parti, va confermato anche nelle more della valutazione del TM il regime provvisoriamente disposto a tutela del supremo interesse della prole.
Infine, deve disporsi la compensazione delle spese processuali, tenuto conto della natura della eccezione di riconciliazione, che impone – in assenza di adesione della parte, come nel caso in esame – una rigorosa istruttoria e della sopravvenuta necessità di provvedimenti a tutela della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
− DICHIARA abbandonata la domanda di modifica delle condizioni di separazione personale, con cessazione della materia del contendere;
− Dichiara cessati gli effetti della separazione
− CONFERMA il regime disposto in via cautelare, nonchè la trasmissione al TM
e DISPONE che gli operatori delegati per la verifica del benessere della prole nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 3 al Giudice
Tutelare, ed al TM salve urgenze;
− COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.3.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente Michele Ruvolo
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