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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 165 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 909/2023 pubblicata il 20 aprile 2023 proposta da
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Parte_1 P.IVA_1
Filippis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Del Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 989/2020 D.I. il Tribunale di
Taranto ingiungeva a [d'ora in avanti solo il pagamento in favore Parte_1 Pt_1 del [d'ora in avanti brevità solo CP_1 Parte_2
la somma di euro 16.053,20, oltre interessi legali e spese di lite. CP_1
In particolare, l'ente di gestione ricorrente deduceva che: ∙ era proprietaria di Pt_1 due unità immobiliari siti nello stabile di in;
∙ nel corso Controparte_1 CP_1 dell'assemblea condominiale del 26 ottobre 2018 era stato approvato il preventivo di spesa dell'impresa CO.RI.EDIL di AO LI - di importo pari ad euro 84.619,40 - per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, e segnatamente del rifacimento della facciata condominiale nonché della pavimentazione dell'area cortile, successivamente integrato di soli euro 1.500 oltre i.v.a. nel corso dell'assemblea del 29 maggio 2019; ∙ avverso tali delibere assembleari non era stata spiegata rituale opposizione dalla società ingiunta ed erano, pertanto, divenuti esecutivi ed irrevocabili nei suoi confronti;
∙ sulla base dei relativi piani di riparto, ratificati dalle decisioni assunte in assemblea, sussisteva una morosità di per un importo pari ad euro Pt_1
16.053,20; ∙ malgrado le diffide stragiudiziali recapitate a mezzo pec in data 19 dicembre 2019 e poi in data 3 gennaio 2020, il Condominio ricorrente non era riuscito a recuperare l'importo delle quote insolute dalla società ingiunta. proponeva opposizione a detto decreto ingiuntivo con cui, previa sospensione Pt_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva si dichiarasse l'invalidità dell'ingiunzione e si accertasse il proprio diritto alla ripetizione delle somme versate con condanna del alla loro restituzione, con vittoria delle spese di CP_1
lite.
A fondamento dell'opposizione assumeva l'insussistenza del diritto di credito invocato dal per le ragioni di seguito riportate: 1) assenza di certezza ed esigibilità CP_1
del credito condominiale stante la mancata approvazione (e conseguenziale produzione in atti) del piano di riparto delle spese straordinarie richieste, circostanza, quest'ultima, peraltro evincibile dai verbali assembleari allegati in atti dallo stesso CP_1
ingiungente; 2) inesigibilità del credito per mancata approvazione dello stato di avanzamento dei lavori nonché per mancata ultimazione di questi ultimi;
3) erronea determinazione dell'ammontare del credito ingiunto per mancata applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al d.l. Rilancio, convertito nella l. n. 77/2020 (c.d. ecobonus), applicabile a tutte le opere di manutenzione eseguite sulle parti comuni del condominio negli anni 2020/2021.
Si costituiva il e faceva presente di aver allegato al ricorso ex art. 633 e ss. CP_1
c.p.c. i verbali assembleari di approvazione dei lavori straordinari e la pec del 4 giugno
2019 con l'amministratore, secondo quanto autorizzato dall'assemblea condominiale,
pag. 2/10 aveva notificato a il piano di riparto delle spese, a cui non era seguita alcuna Pt_1
contestazione; assumeva che, pertanto, correttamente il decreto ingiuntivo era stato munito della clausola della provvisoria esecuzione e si opponeva alla sua sospensione poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
aggiungeva che la società opponente, in data 20 agosto 2020, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, aveva versato, mediante bonifici, la somma di euro 3.136,00
e quella di euro 3.885,00, da cui doveva evincersi il riconoscimento del debito;
nel merito assumeva che aveva avuto la costituzione in mora di con pec del 19 Pt_1
dicembre 2019 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle rate scadute e non pagate e ribadiva che le spese straordinarie erano state approvate nel corso delle assemblee del 26 ottobre 2018 e del 29 maggio 2019 e la ripartizione di esse era stata di seguito comunicata a mezzo pec del 4 giugno 2019 sicché il credito azionato era certo ed esigibile mentre eventuali censure su detta ripartizione avrebbero dovuto essere proposte e discusse in assemblea o, in caso di assenza di a tali assemblee, a Pt_1
seguito della notifica del verbale di approvazione, nei modi e termini di legge, ciò che non era avvenuto;
sosteneva che la condotta di lasciava intendere il pieno Pt_1
riconoscimento delle spese e del riparto, avvenuto secondo le tabelle millesimali, e segnalava che se avesse voluto la società avrebbe potuto prendere visione degli atti rivolgendo richiesta all'amministratore; sosteneva poi che, non avendo dato Pt_1
corso ai pagamenti rateali dovuti, legittimamente le era stato richiesto l'intero importo;
contestava, infine, l'applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui al d.l. Rilancio poiché entrato in vigore successivamente alla data di adozione delle delibere assembleari di approvazione dei lavori straordinari in questione.
Il Tribunale adito, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 909/2023 pubblicata il 20 aprile 2023, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 989/2020 D.I.; rigettava, quindi, la correlata domanda restitutoria avanzata da e la condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Il giudice così motivava la decisione: la mancata approvazione del piano di riparto delle spese straordinarie, la cui quota oggetto di domanda monitoria, non era requisito necessario per la esigibilità e la liquidità del credito azionato il quale trovava il suo fondamento nella delibera pag. 3/10 assembleare di approvazione dei lavori, mentre l'approvazione la delibera di approvazione della ripartizione della spesa, che indica l'esatto ammontare del contributo dovuto da ciascun condomino, ha invece valore puramente dichiarativo poiché utile unicamente ad esplicitare in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo criteri di calcolo espressi dalla legge o da eventuali regolamenti (Cass.
s.u. n. 18477/2010), sicché la mancata approvazione del piano di riparto della spesa straordinaria non impedisce comunque all'amministratore condominiale di intraprendere un'azione legale tesa al recupero degli oneri condominiali rimasti insoluti dai condomini - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1130 n. 3 c.c. - restando a carico del medesimo il solo onere di produrre in giudizio il verbale assembleare ove sono state approvate le suddette spese (Cass. n. 7569/1994); nel caso in esame il credito condominiale, cristallizzato nel d.i. opposto, trovava il suo fondamento costitutivo, anche in termini di esigibilità, nella delibera assembleare del 26 ottobre 2018 (non impugnata), con cui era stata approvata la spesa straordinaria a nulla rilevando, invece, il contegno acquiescente della società ingiunta a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
in punto di quantum debeatur non erano condivisibili le contestazioni concernenti la mancata applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al decreto Rilancio poiché irretroattive oltre che inconferenti nel caso in esame. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e Pt_1
chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del alla restituzione di quanto versato in favore di CP_1 quest'ultimo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento dell'appello e CP_1
chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado.
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi finali previsti dall'art. 352 c.p.c. e dei chiarimenti richiesti dal consigliere istruttore in ordine ai documenti presenti in atti, ed in particolare con riguardo alla pec del 4 giugno 2019 inviata a dal Pt_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e va accolto con ogni conseguente statuizione.
pag. 4/10 ha lamentato con il primo motivo la carente motivazione della sentenza di prime Pt_1
cure non avendo il giudice a quo esaminato tutti i motivi di doglianza svolti con l'opposizione a decreto ingiuntivo ed essendosi limitato a rimarcare un principio mai messo in discussione e cioè che la delibera assembleare di approvazione dei lavori straordinari ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione a carico del
; ha rimarcato che il punto controverso riguardava piuttosto la CP_1
determinazione dell'ammontare di quella contribuzione;
ha, inoltre, lamentato l'erroneità della subordinazione della possibilità di contestare le modalità di ripartizione della spesa, e dunque l'ammontare della quota a carico del condomino, all'impugnazione della deliberazione di approvazione dei lavori;
ha ribadito di non essere mai stata contraria all'esecuzione dei lavori deliberati in data 26 ottobre 2018, occasione in cui però non era stata approvato alcun riparto sicché non vi era nessuna necessità di impugnarla, ma di aver sempre contestato la quota ad essa addebitabile, mai accettata poiché, come correttamente ritenuto in sentenza, il pagamento eseguito nelle more dell'opposizione non aveva valenza di riconoscimento del debito in quanto posto in essere a seguito della notifica dell'atto di precetto per evitare aggravi di spese;
con il secondo motivo ha rimarcato che il non aveva provato che la CP_1
ripartizione della spesa fosse avvenuta nel rispetto dei criteri di legge ed anzi non aveva fornito alcun chiarimento in ordine ai criteri adottati;
ha evidenziato che: ∙ in atti non vi era traccia di alcun riparto, ∙ non vi era la tabella millesimale da cui trarre i millesimi attribuiti ai condomini, ∙ non vi era il regolamento da cui ricavare eventualmente diverse convenzioni di riparto, ∙ non vi era neppure copia integrale del contratto di appalto da cui ricavare quali fossero i lavori deliberati e le parti di fabbricato sottoposti a intervento manutentivo, avendo il prodotto una copia parziale del contratto di appalto CP_1
privo del preventivo dei lavori che pure ne faceva parte integrante, in modo che se ne potesse desumere la tipologia di spesa e, in relazione a ciascuna tipologia, individuare i criteri di riparto (a titolo esemplificativo: risanamento dei balconi, spese per impalcature, lavori nell'androne, lavori riguardanti le scale richiedenti criteri diversi dalla mera tabella di proprietà), ciò che interessava in maniera peculiare la deducente in quanto proprietaria di soli locali a piano terra dello stabile con accesso diretto sulla pubblica via e nessun accesso all'edificio; ha riconosciuto che legittimamente pag. 5/10 l'amministratore, sulla base di delibera di approvazione di spesa, possa richiedere i contributi a carico di ciascun condomino, anche in via monitoria, ma ha sottolineato che, una volta proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, a fronte della contestazione dell'ammontare della quota pretesa è tenuto a provarne la correttezza sulla base dei criteri di legge, ciò che nel caso di specie era del tutto mancato tanto più in assenza dei documenti sopra indicati in assenza dei quali non era possibile alcun controllo del riparto;
ha ricordato di aver richiesto in via stragiudiziale, con due distinte missive, dei chiarimenti in ordine alla ripartizione della spesa contestando la quantificazione dell'amministratore senza tuttavia ottenere risposta;
ha concluso che, alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata appariva non comprensibile e comunque contraddittoria nella parte in cui aveva affermato che la quota di spettanza di ciascun condomino deve essere determinata secondo i criteri di legge o regolamentari e tuttavia, pur in difetto di qualunque prova atta a dimostrare la correttezza della ripartizione operata nella vicenda in esame, aveva ritenuto provata la pretesa sulla base della sola approvazione della spesa.
Il ha replicato alle censure riproducendo nella sostanza le difese formulate CP_1 in prime cure incentrate sull'avvenuta approvazione delle spese straordinarie oggetto di ingiunzione per la quota a carico dell'appellante come da ripartizione effettuata secondo le tabelle millesimali vigenti comunicata a con pec del 4 giugno 2019 e Pt_1 sull'assunto che eventuali censure avrebbero potuto essere sollevate da quest'ultima a seguito dell'approvazione della spesa nel rispetto dei modi e dei termini di legge.
I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La premessa da cui partire è costituita dal fatto documentalmente provato che le delibere del 26 ottobre 2018 e del 29 maggio 2019 ebbero ad oggetto nell'un caso l'approvazione di spese per “lavori straordinari dello stabile” nell'importo di euro
84.619,40 come da offerta di CO.RI.EDIL di con la Parte_3 specificazione che: “Nel contratto sarà previsto un eventuale sconto e la rateazione della spesa totale”, e nell'altro l'approvazione di un'integrazione del lavori straordinari riguardanti l“asfalto cortile interno” e del preventivo di “euro 1.500,00 oltre oneri” prevenuto dalla ridetta CO.RI.EDIL.
pag. 6/10 Né nell'un caso né nell'altro si approvò il piano di riparto unitamente alla deliberazione dei lavori e delle spese.
Nella delibera del 26 ottobre 2018 non c'è alcun riferimento al riparto, anche perché vi si faceva riferimento ad un “eventuale sconto” previsto nel contratto che doveva essere sottoscritto con l'appaltatrice, sicché l'importo definitivo non poteva dirsi determinato.
E' vero che nel verbale dell'assemblea del 6 marzo 2019, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, i.e.: “Approvazione piano di riparto e rateazione lavori straordinari condominiali”, si legge: “il piano di riparto dei lavori è stato consegnato ai condomini e viene allegato al presente verbale che ne diventa parte integrante. Lo stesso verrà discusso e approvato in altra adunanza insieme all'approvazione del cambio dell'istituto di credito più conveniente per il condominio”, ma non risulta che si sia dato corso successivamente a detta “adunanza”.
Quanto alla delibera del 29 maggio 2019, dopo l'approvazione del preventivo di spesa di euro 1.500,00 oltre oneri, si legge: “Il piano di riparto già distribuito ai condomini, verrà modificato in funzione della nuova spesa approvata in questa sede assembleare e ridistribuito ai condomini”.
Ne consegue che che ha puntualizzato più volte di non essere contraria alla Pt_1 esecuzione dei lavori e di non voler contestare l'importo delle relative spese, non aveva necessità di impugnare alcuna delle anzidette delibere, non contenenti l'approvazione di alcun piano di riparto.
Va poi detto che la deliberazione dei soli lavori straordinari e delle relative spese non impediva al di richiedere, in via stragiudiziale o in via giudiziale ed anche CP_1
monitoria, a ciascun condomino il pagamento della quota su ognuno gravante ma, a fronte della contestazione come avvenuto nel caso di specie con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, era suo onere spiegare le modalità di ripartizione e provare l'applicazione dei criteri seguiti.
A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge, infatti, un giudizio a cognizione ordinaria con onere, in assenza di delibera di approvazione del piano di riparto, per l'amministratore di provare gli elementi costituivi del credito nei confronti del condomino anche con riguardo ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti pag. 7/10 comuni dell'edificio e facoltà del condominio di contestare la sussistenza l'ammontare del credito medesimo (si veda Cass. 28 aprile 2017 2017, n. 10621).
Al riguardo si osserva che non è sufficiente la mera enunciazione di aver applicato le tabelle millesimali. Né il Condominio può pretendere di aver assolto al proprio onere affermando di aver inviato un piano di riparto senza neppure illustrarne e spiegarne il contenuto ribaltando tout court sul condomino ogni onere di individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione. Tali considerazioni hanno valenza decisiva, al netto del fatto che si osserva che quel piano di riparto non è rinvenibile in atti poiché manca la pec del 4 giugno 2019, con cui in tesi il piano fu inviato a e che è stata data per Pt_1
allegata dal ricorso ex art. 633 c.p.c., ciò di cui però non vi è prova, e considerato che il nonostante la specifica doglianza di controparte in atto di appello, non ha CP_1
avuto cura di verificarne la disponibilità in atti, eventualmente procedendo alla sua produzione.
E' opportuno aggiungere che, come emerge dalla corrispondenza intercorsa, tra dicembre 2019 ed il gennaio 2020, tra e il suo legale e l'amministratrice Pt_1
condominiale e la legale del Condominio - prodotta in prime cure dall'appellante - da cui risulta che la società chiese chiarimenti sulle modalità di calcolo delle quote straordinarie e chiese anche un incontro tecnico, segnalando comunque che la spesa per i ponteggi era avvenuta in maniera erronea, la posizione critica dell'odierna appellante era nota al sicché, ferma la legittimità dell'iniziativa giudiziaria, avrebbe CP_1
dovuto essere pronto a rendere conto di criteri di riparto e ad assumere in causa un ruolo attivo.
In conclusione, nella vicenda in esame, se è provato il titolo costitutivo, rappresentato dalle delibere di approvazione dei lavori e delle relative spese e peraltro non contestato, difetta la prova dell'ammontare della quota gravante su Pt_1
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 989/2020
D.I. deve essere revocato. ha anche chiesto la condanna del alla restituzione delle somme Pt_1 CP_1
pagate a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto.
Dalla documentazione prodotta dalla società e dallo stesso Condominio risulta che dispose con bonifici il pagamento di euro 3.136,00 con effetto in data 19 agosto Pt_1
pag. 8/10 2020, di euro 3.885,00 con effetto in data 19 agosto 2020 e di euro 9.032,00 in data 16 dicembre 2020 con effetto in pari data, per un totale di euro 16.053,00, somma corrispondente alla sorte capitale oggetto del provvedimento monitorio, come del resto attestato nella stessa sentenza impugnata.
Tanto premesso, la domanda deve essere accolta poiché, a seguito della sua revoca, il decreto ingiuntivo opposto in relazione al quale i versamenti sono stati effettuati è venuto meno.
Ovviamente ciò non significa che resta sollevata dalla contribuzione a suo Pt_1
carico. La pronuncia ha il limitato effetto di eliminare un titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo) il cui fondamento, limitatamente al quantum, non è stato accertato.
Consegue la condanna del alla restituzione dell'anzidetta somma. Si dà CP_1 atto dell'assenza di domanda in ordine agli accessori.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 989/2020 che per l'effetto deve essere revocato. Inoltre, il va condannato alla restituzione di euro 16.053,00 in CP_1
favore di Pt_1
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate secondo i parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 909/2023 pubblicata il 20 aprile 2023, nel contraddittorio con il
[...]
così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2020 D.I. emesso dal Parte_1
Tribunale di Taranto e, per conseguenza, revoca il ridetto provvedimento monitorio;
condanna, altresì, il alla restituzione in favore di Controparte_1
della somma di euro 16.053,00; Parte_1
condanna, infine, il appellato alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 145,50 per pag. 9/10 anticipazioni ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 165 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 909/2023 pubblicata il 20 aprile 2023 proposta da
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Parte_1 P.IVA_1
Filippis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Del Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 989/2020 D.I. il Tribunale di
Taranto ingiungeva a [d'ora in avanti solo il pagamento in favore Parte_1 Pt_1 del [d'ora in avanti brevità solo CP_1 Parte_2
la somma di euro 16.053,20, oltre interessi legali e spese di lite. CP_1
In particolare, l'ente di gestione ricorrente deduceva che: ∙ era proprietaria di Pt_1 due unità immobiliari siti nello stabile di in;
∙ nel corso Controparte_1 CP_1 dell'assemblea condominiale del 26 ottobre 2018 era stato approvato il preventivo di spesa dell'impresa CO.RI.EDIL di AO LI - di importo pari ad euro 84.619,40 - per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, e segnatamente del rifacimento della facciata condominiale nonché della pavimentazione dell'area cortile, successivamente integrato di soli euro 1.500 oltre i.v.a. nel corso dell'assemblea del 29 maggio 2019; ∙ avverso tali delibere assembleari non era stata spiegata rituale opposizione dalla società ingiunta ed erano, pertanto, divenuti esecutivi ed irrevocabili nei suoi confronti;
∙ sulla base dei relativi piani di riparto, ratificati dalle decisioni assunte in assemblea, sussisteva una morosità di per un importo pari ad euro Pt_1
16.053,20; ∙ malgrado le diffide stragiudiziali recapitate a mezzo pec in data 19 dicembre 2019 e poi in data 3 gennaio 2020, il Condominio ricorrente non era riuscito a recuperare l'importo delle quote insolute dalla società ingiunta. proponeva opposizione a detto decreto ingiuntivo con cui, previa sospensione Pt_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva si dichiarasse l'invalidità dell'ingiunzione e si accertasse il proprio diritto alla ripetizione delle somme versate con condanna del alla loro restituzione, con vittoria delle spese di CP_1
lite.
A fondamento dell'opposizione assumeva l'insussistenza del diritto di credito invocato dal per le ragioni di seguito riportate: 1) assenza di certezza ed esigibilità CP_1
del credito condominiale stante la mancata approvazione (e conseguenziale produzione in atti) del piano di riparto delle spese straordinarie richieste, circostanza, quest'ultima, peraltro evincibile dai verbali assembleari allegati in atti dallo stesso CP_1
ingiungente; 2) inesigibilità del credito per mancata approvazione dello stato di avanzamento dei lavori nonché per mancata ultimazione di questi ultimi;
3) erronea determinazione dell'ammontare del credito ingiunto per mancata applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al d.l. Rilancio, convertito nella l. n. 77/2020 (c.d. ecobonus), applicabile a tutte le opere di manutenzione eseguite sulle parti comuni del condominio negli anni 2020/2021.
Si costituiva il e faceva presente di aver allegato al ricorso ex art. 633 e ss. CP_1
c.p.c. i verbali assembleari di approvazione dei lavori straordinari e la pec del 4 giugno
2019 con l'amministratore, secondo quanto autorizzato dall'assemblea condominiale,
pag. 2/10 aveva notificato a il piano di riparto delle spese, a cui non era seguita alcuna Pt_1
contestazione; assumeva che, pertanto, correttamente il decreto ingiuntivo era stato munito della clausola della provvisoria esecuzione e si opponeva alla sua sospensione poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
aggiungeva che la società opponente, in data 20 agosto 2020, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, aveva versato, mediante bonifici, la somma di euro 3.136,00
e quella di euro 3.885,00, da cui doveva evincersi il riconoscimento del debito;
nel merito assumeva che aveva avuto la costituzione in mora di con pec del 19 Pt_1
dicembre 2019 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle rate scadute e non pagate e ribadiva che le spese straordinarie erano state approvate nel corso delle assemblee del 26 ottobre 2018 e del 29 maggio 2019 e la ripartizione di esse era stata di seguito comunicata a mezzo pec del 4 giugno 2019 sicché il credito azionato era certo ed esigibile mentre eventuali censure su detta ripartizione avrebbero dovuto essere proposte e discusse in assemblea o, in caso di assenza di a tali assemblee, a Pt_1
seguito della notifica del verbale di approvazione, nei modi e termini di legge, ciò che non era avvenuto;
sosteneva che la condotta di lasciava intendere il pieno Pt_1
riconoscimento delle spese e del riparto, avvenuto secondo le tabelle millesimali, e segnalava che se avesse voluto la società avrebbe potuto prendere visione degli atti rivolgendo richiesta all'amministratore; sosteneva poi che, non avendo dato Pt_1
corso ai pagamenti rateali dovuti, legittimamente le era stato richiesto l'intero importo;
contestava, infine, l'applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui al d.l. Rilancio poiché entrato in vigore successivamente alla data di adozione delle delibere assembleari di approvazione dei lavori straordinari in questione.
Il Tribunale adito, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 909/2023 pubblicata il 20 aprile 2023, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 989/2020 D.I.; rigettava, quindi, la correlata domanda restitutoria avanzata da e la condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Il giudice così motivava la decisione: la mancata approvazione del piano di riparto delle spese straordinarie, la cui quota oggetto di domanda monitoria, non era requisito necessario per la esigibilità e la liquidità del credito azionato il quale trovava il suo fondamento nella delibera pag. 3/10 assembleare di approvazione dei lavori, mentre l'approvazione la delibera di approvazione della ripartizione della spesa, che indica l'esatto ammontare del contributo dovuto da ciascun condomino, ha invece valore puramente dichiarativo poiché utile unicamente ad esplicitare in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo criteri di calcolo espressi dalla legge o da eventuali regolamenti (Cass.
s.u. n. 18477/2010), sicché la mancata approvazione del piano di riparto della spesa straordinaria non impedisce comunque all'amministratore condominiale di intraprendere un'azione legale tesa al recupero degli oneri condominiali rimasti insoluti dai condomini - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1130 n. 3 c.c. - restando a carico del medesimo il solo onere di produrre in giudizio il verbale assembleare ove sono state approvate le suddette spese (Cass. n. 7569/1994); nel caso in esame il credito condominiale, cristallizzato nel d.i. opposto, trovava il suo fondamento costitutivo, anche in termini di esigibilità, nella delibera assembleare del 26 ottobre 2018 (non impugnata), con cui era stata approvata la spesa straordinaria a nulla rilevando, invece, il contegno acquiescente della società ingiunta a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
in punto di quantum debeatur non erano condivisibili le contestazioni concernenti la mancata applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al decreto Rilancio poiché irretroattive oltre che inconferenti nel caso in esame. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e Pt_1
chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del alla restituzione di quanto versato in favore di CP_1 quest'ultimo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento dell'appello e CP_1
chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado.
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi finali previsti dall'art. 352 c.p.c. e dei chiarimenti richiesti dal consigliere istruttore in ordine ai documenti presenti in atti, ed in particolare con riguardo alla pec del 4 giugno 2019 inviata a dal Pt_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e va accolto con ogni conseguente statuizione.
pag. 4/10 ha lamentato con il primo motivo la carente motivazione della sentenza di prime Pt_1
cure non avendo il giudice a quo esaminato tutti i motivi di doglianza svolti con l'opposizione a decreto ingiuntivo ed essendosi limitato a rimarcare un principio mai messo in discussione e cioè che la delibera assembleare di approvazione dei lavori straordinari ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione a carico del
; ha rimarcato che il punto controverso riguardava piuttosto la CP_1
determinazione dell'ammontare di quella contribuzione;
ha, inoltre, lamentato l'erroneità della subordinazione della possibilità di contestare le modalità di ripartizione della spesa, e dunque l'ammontare della quota a carico del condomino, all'impugnazione della deliberazione di approvazione dei lavori;
ha ribadito di non essere mai stata contraria all'esecuzione dei lavori deliberati in data 26 ottobre 2018, occasione in cui però non era stata approvato alcun riparto sicché non vi era nessuna necessità di impugnarla, ma di aver sempre contestato la quota ad essa addebitabile, mai accettata poiché, come correttamente ritenuto in sentenza, il pagamento eseguito nelle more dell'opposizione non aveva valenza di riconoscimento del debito in quanto posto in essere a seguito della notifica dell'atto di precetto per evitare aggravi di spese;
con il secondo motivo ha rimarcato che il non aveva provato che la CP_1
ripartizione della spesa fosse avvenuta nel rispetto dei criteri di legge ed anzi non aveva fornito alcun chiarimento in ordine ai criteri adottati;
ha evidenziato che: ∙ in atti non vi era traccia di alcun riparto, ∙ non vi era la tabella millesimale da cui trarre i millesimi attribuiti ai condomini, ∙ non vi era il regolamento da cui ricavare eventualmente diverse convenzioni di riparto, ∙ non vi era neppure copia integrale del contratto di appalto da cui ricavare quali fossero i lavori deliberati e le parti di fabbricato sottoposti a intervento manutentivo, avendo il prodotto una copia parziale del contratto di appalto CP_1
privo del preventivo dei lavori che pure ne faceva parte integrante, in modo che se ne potesse desumere la tipologia di spesa e, in relazione a ciascuna tipologia, individuare i criteri di riparto (a titolo esemplificativo: risanamento dei balconi, spese per impalcature, lavori nell'androne, lavori riguardanti le scale richiedenti criteri diversi dalla mera tabella di proprietà), ciò che interessava in maniera peculiare la deducente in quanto proprietaria di soli locali a piano terra dello stabile con accesso diretto sulla pubblica via e nessun accesso all'edificio; ha riconosciuto che legittimamente pag. 5/10 l'amministratore, sulla base di delibera di approvazione di spesa, possa richiedere i contributi a carico di ciascun condomino, anche in via monitoria, ma ha sottolineato che, una volta proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, a fronte della contestazione dell'ammontare della quota pretesa è tenuto a provarne la correttezza sulla base dei criteri di legge, ciò che nel caso di specie era del tutto mancato tanto più in assenza dei documenti sopra indicati in assenza dei quali non era possibile alcun controllo del riparto;
ha ricordato di aver richiesto in via stragiudiziale, con due distinte missive, dei chiarimenti in ordine alla ripartizione della spesa contestando la quantificazione dell'amministratore senza tuttavia ottenere risposta;
ha concluso che, alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata appariva non comprensibile e comunque contraddittoria nella parte in cui aveva affermato che la quota di spettanza di ciascun condomino deve essere determinata secondo i criteri di legge o regolamentari e tuttavia, pur in difetto di qualunque prova atta a dimostrare la correttezza della ripartizione operata nella vicenda in esame, aveva ritenuto provata la pretesa sulla base della sola approvazione della spesa.
Il ha replicato alle censure riproducendo nella sostanza le difese formulate CP_1 in prime cure incentrate sull'avvenuta approvazione delle spese straordinarie oggetto di ingiunzione per la quota a carico dell'appellante come da ripartizione effettuata secondo le tabelle millesimali vigenti comunicata a con pec del 4 giugno 2019 e Pt_1 sull'assunto che eventuali censure avrebbero potuto essere sollevate da quest'ultima a seguito dell'approvazione della spesa nel rispetto dei modi e dei termini di legge.
I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La premessa da cui partire è costituita dal fatto documentalmente provato che le delibere del 26 ottobre 2018 e del 29 maggio 2019 ebbero ad oggetto nell'un caso l'approvazione di spese per “lavori straordinari dello stabile” nell'importo di euro
84.619,40 come da offerta di CO.RI.EDIL di con la Parte_3 specificazione che: “Nel contratto sarà previsto un eventuale sconto e la rateazione della spesa totale”, e nell'altro l'approvazione di un'integrazione del lavori straordinari riguardanti l“asfalto cortile interno” e del preventivo di “euro 1.500,00 oltre oneri” prevenuto dalla ridetta CO.RI.EDIL.
pag. 6/10 Né nell'un caso né nell'altro si approvò il piano di riparto unitamente alla deliberazione dei lavori e delle spese.
Nella delibera del 26 ottobre 2018 non c'è alcun riferimento al riparto, anche perché vi si faceva riferimento ad un “eventuale sconto” previsto nel contratto che doveva essere sottoscritto con l'appaltatrice, sicché l'importo definitivo non poteva dirsi determinato.
E' vero che nel verbale dell'assemblea del 6 marzo 2019, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, i.e.: “Approvazione piano di riparto e rateazione lavori straordinari condominiali”, si legge: “il piano di riparto dei lavori è stato consegnato ai condomini e viene allegato al presente verbale che ne diventa parte integrante. Lo stesso verrà discusso e approvato in altra adunanza insieme all'approvazione del cambio dell'istituto di credito più conveniente per il condominio”, ma non risulta che si sia dato corso successivamente a detta “adunanza”.
Quanto alla delibera del 29 maggio 2019, dopo l'approvazione del preventivo di spesa di euro 1.500,00 oltre oneri, si legge: “Il piano di riparto già distribuito ai condomini, verrà modificato in funzione della nuova spesa approvata in questa sede assembleare e ridistribuito ai condomini”.
Ne consegue che che ha puntualizzato più volte di non essere contraria alla Pt_1 esecuzione dei lavori e di non voler contestare l'importo delle relative spese, non aveva necessità di impugnare alcuna delle anzidette delibere, non contenenti l'approvazione di alcun piano di riparto.
Va poi detto che la deliberazione dei soli lavori straordinari e delle relative spese non impediva al di richiedere, in via stragiudiziale o in via giudiziale ed anche CP_1
monitoria, a ciascun condomino il pagamento della quota su ognuno gravante ma, a fronte della contestazione come avvenuto nel caso di specie con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, era suo onere spiegare le modalità di ripartizione e provare l'applicazione dei criteri seguiti.
A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge, infatti, un giudizio a cognizione ordinaria con onere, in assenza di delibera di approvazione del piano di riparto, per l'amministratore di provare gli elementi costituivi del credito nei confronti del condomino anche con riguardo ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti pag. 7/10 comuni dell'edificio e facoltà del condominio di contestare la sussistenza l'ammontare del credito medesimo (si veda Cass. 28 aprile 2017 2017, n. 10621).
Al riguardo si osserva che non è sufficiente la mera enunciazione di aver applicato le tabelle millesimali. Né il Condominio può pretendere di aver assolto al proprio onere affermando di aver inviato un piano di riparto senza neppure illustrarne e spiegarne il contenuto ribaltando tout court sul condomino ogni onere di individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione. Tali considerazioni hanno valenza decisiva, al netto del fatto che si osserva che quel piano di riparto non è rinvenibile in atti poiché manca la pec del 4 giugno 2019, con cui in tesi il piano fu inviato a e che è stata data per Pt_1
allegata dal ricorso ex art. 633 c.p.c., ciò di cui però non vi è prova, e considerato che il nonostante la specifica doglianza di controparte in atto di appello, non ha CP_1
avuto cura di verificarne la disponibilità in atti, eventualmente procedendo alla sua produzione.
E' opportuno aggiungere che, come emerge dalla corrispondenza intercorsa, tra dicembre 2019 ed il gennaio 2020, tra e il suo legale e l'amministratrice Pt_1
condominiale e la legale del Condominio - prodotta in prime cure dall'appellante - da cui risulta che la società chiese chiarimenti sulle modalità di calcolo delle quote straordinarie e chiese anche un incontro tecnico, segnalando comunque che la spesa per i ponteggi era avvenuta in maniera erronea, la posizione critica dell'odierna appellante era nota al sicché, ferma la legittimità dell'iniziativa giudiziaria, avrebbe CP_1
dovuto essere pronto a rendere conto di criteri di riparto e ad assumere in causa un ruolo attivo.
In conclusione, nella vicenda in esame, se è provato il titolo costitutivo, rappresentato dalle delibere di approvazione dei lavori e delle relative spese e peraltro non contestato, difetta la prova dell'ammontare della quota gravante su Pt_1
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 989/2020
D.I. deve essere revocato. ha anche chiesto la condanna del alla restituzione delle somme Pt_1 CP_1
pagate a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto.
Dalla documentazione prodotta dalla società e dallo stesso Condominio risulta che dispose con bonifici il pagamento di euro 3.136,00 con effetto in data 19 agosto Pt_1
pag. 8/10 2020, di euro 3.885,00 con effetto in data 19 agosto 2020 e di euro 9.032,00 in data 16 dicembre 2020 con effetto in pari data, per un totale di euro 16.053,00, somma corrispondente alla sorte capitale oggetto del provvedimento monitorio, come del resto attestato nella stessa sentenza impugnata.
Tanto premesso, la domanda deve essere accolta poiché, a seguito della sua revoca, il decreto ingiuntivo opposto in relazione al quale i versamenti sono stati effettuati è venuto meno.
Ovviamente ciò non significa che resta sollevata dalla contribuzione a suo Pt_1
carico. La pronuncia ha il limitato effetto di eliminare un titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo) il cui fondamento, limitatamente al quantum, non è stato accertato.
Consegue la condanna del alla restituzione dell'anzidetta somma. Si dà CP_1 atto dell'assenza di domanda in ordine agli accessori.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 989/2020 che per l'effetto deve essere revocato. Inoltre, il va condannato alla restituzione di euro 16.053,00 in CP_1
favore di Pt_1
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate secondo i parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 909/2023 pubblicata il 20 aprile 2023, nel contraddittorio con il
[...]
così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2020 D.I. emesso dal Parte_1
Tribunale di Taranto e, per conseguenza, revoca il ridetto provvedimento monitorio;
condanna, altresì, il alla restituzione in favore di Controparte_1
della somma di euro 16.053,00; Parte_1
condanna, infine, il appellato alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 145,50 per pag. 9/10 anticipazioni ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 per anticipazioni ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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