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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10573/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1 MORENA e dell'avv. CRISTOFORI SELENE ( ) PIAZZALE EO C.F._2 DA VINCI 1 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliato in PIAZZALE EO DA VINCI 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERINI CP_1 C.F._3 DANIELA, elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 2 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. MASCHERINI DANIELA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 19.7.2024 (Castel San Pietro, 10.10.1983) chiede personale, con Parte_1 addebito, dalla moglie (Castel San Pietro, 28.11.1982), con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario il 10.9.2006 a Imola, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 77 parte, 2 serie A, Ufficio 1. Dalla loro unione sono nate tre figlie: (20.11.2010 - oggi 15 anni) e (9.4.2014 - oggi 11 Per_1 Per_2 anni), (5.12.2018 = oggi 7 anni). Per_3 Dal ricorso La vita familiare è stata incardinata nella casa di proprietà della moglie, titolare di un mutuo dovuto all'acquisto della stessa, le cui rate mensili di 1300 euro sono sostenute dai di lei genitori.
pagina 1 di 12 Il ricorrente, impiegato in una azienda con contratto a tempo indeterminato (lavoro che lo costringe a trasferte in Italia ed estero), dichiara un reddito di circa 2100 euro al mese lordi, non risulta proprietario di beni immobili, attribuisce alla moglie la crisi coniugale dovuta a un tradimento (con un collega di lavoro della donna) e lamenta continue vessazioni, anche dinnanzi le figlie. In particolare - in merito alla crisi coniugale (iniziata a febbraio 2024 quando i rapporti erano ancora sereni) – precisa che dopo che la moglie è dimagrita di ben Kg.20 ella inizia a dormire con le figlie, piuttosto che con il marito. Ancora: accusa la di una relazione extraconiugale con (collega di lavoro). Alla CP_1 Persona_4 chiesta di spiegazioni da parte del marito (che aveva visto alcune chat scambiate tra i due) la moglie lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente. Nonostante un inizio di terapia di coppia, la moglie gli aveva espressamente manifestato la sua chiara intenzione di volere la separazione (continuando anche a frequentare l'amante). Afferma che le aggressioni della non solo verbali, proseguono anche CP_1 alla presenza delle figlie;
ella, inoltre, lo provoca e denigra davanti alle figlie per farlo apparire violento (cosa assolutamente falsa). A ragione di tutto ciò chiede venga dichiarata la separazione con addebito alla moglie, venuta meno all'obbligo di fedeltà ex art. 143 cc., l'affido condiviso delle bambine e la collocazione paritaria, con mantenimento ordinario diretto, nonché la suddivisione delle spese straordinarie e dell'assegno unico a metà tra i coniugi. Premesso che i coniugi vivono ancora sotto lo stesso tetto, chiede: la pronuncia di addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione paritaria (per cui non affronta la questione dell'assegnazione della casa familiare), il mantenimento diretto della prole oltre al 50% delle straordinarie, l'assegno unico al 50% tra i coniugi che, precisa, sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si è costituita la convenuta (con comparsa di costituzione 18.10.2024 con domanda riconvenzionale), contestando la ricostruzione fattuale del ricorrente, lamentando una crisi coniugale ben anteriore alle accuse del proprio tradimento, dovuta anche ai comportamenti aggressivi del coniuge nei confronti delle figlie. Ha allegato, inoltre, di non percepire alcun reddito e di aver rinunciato ai propri studi e carriera professionale per provvedere alla cura familiare. Nega la propria infedeltà, sostenendo che la crisi coniugale dipende delle differenti impostazioni educative delle figlie. Ricorda un grave litigio avvenuto a novembre 2023, quando il marito ha offeso ed era in procinto di fare e valigie per Per_2 lasciare la casa, Solo il pianto disperato di lo aveva fermato. Poi, alla fine del 2023 la loro crisi Per_1 era diventata irreversibile. Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso sé, la conseguente assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento coniugale di 500 euro e per la prole di complessivi 1.800 euro (€.600 x 3), nonché il 100% delle spese straordinarie a carico del marito e la corresponsione dell'ammontare dell'assegno unico interamente a sé.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Le loro dichiarazioni di maggior rilievo all'udienza 19.11.2024 In particolare, il ricorrente dichiarava:
“Il matrimonio è entrato in crisi quando ho scoperto che mia moglie aveva un'altra relazione. L'ho scoperto a marzo 2024 perché ho visto delle comunicazioni della signora con questa persona che frequenta anche attualmente.
pagina 2 di 12 Ne abbiamo parlato, ma lei non ha voluto fornirmi spiegazioni, mi ha solo detto che la fine del matrimonio sarebbe stata colpa mia: secondo lei, per colpa mia, sarebbe stata indotta a trovare un'altra persona. Prima ha negato, poi no, comunque è stata vaga in merito alla relazione. Nel momento in cui ho trovato la conversazione, la signora mi ha strattonato e ha rotto il computer. È successo un altro episodio in cui mentre stavo per entrare in auto, lei ha accelerato: lei era alla guida, in macchina c'erano anche le bambine, ma quando stavo per entrare in macchina ha schiacciato l'acceleratore. È successo a settembre 2024, ma non mi è sembrato opportuno denunciare. Non so quale sia il motivo. Dopo sono salito in macchina e mi ha riaccompagnato a casa dicendomi che non si sentiva sicura di stare con me, temendo che io mi lanciassi dall'auto in corsa. Sono uscito di casa la settimana scorsa. Mia moglie mi ha chiesto più volte di uscire di casa e io le ho chiesto di mettermi per iscritto un accordo per vedere le bambine. La situazione era insostenibile. Sono in affitto in un paese vicino, sto cercando un'abitazione a Imola per stare più vicina alle bambine. Attualmente sono vicino alla casa dei miei genitori. Ho chiesto di calendarizzare le visite, ma mia moglie non ha accettato. Questo weekend ho tenuto le mie figlie dal venerdì sera alla domenica sera. Tuttavia, domenica mattina è venuta a prendere le bambine perché aveva già preso un impegno senza comunicarmelo. Io provo a parlare con lei, ma lei non mi risponde. Non mi comunica nemmeno le decisioni relative alle minori. La casa familiare è di proprietà di mia moglie. Sono un operaio e percepisco circa 1900 euro al mese per 13 mensilità. Non ho beni immobili. Pago l'affitto per circa 600 euro al mese, comprensivi di utenze.”
La convenuta, a sua volta, dichiarava:
“Il nostro matrimonio è entrato in crisi a causa della incapacità di mio marito di confrontarsi e relazionarsi con le figlie, soprattutto con la più grande. Sono sicuramente alcuni anni che le Per_1 cose non vanno bene tra noi. Ci sono state divergenze circa gli stili educativi. Poi lui è stato aggressivo e violento verbalmente con nostra figlia sono arrivati, in determinate Per_1 circostanze, schiaffi e la sua motivazione era “se non riesco a farmi ascoltare, almeno posso fare questo”. Ha detto che le figlie sono delle “stronze”, delle “merde”, ogniqualvolta soprattutto, non si Per_1 dimostrava obbediente. Ho cercato, all'inizio, di giustificarlo e di non screditarlo, faticosamente impegnandomi. Quando la crisi è diventata evidente ci siamo rivolti a una serie di professionisti, che ci hanno consigliato di percorrere una strada di accompagnamento alla separazione. Io dopo un episodio specifico di novembre 2023 – quando mio marito, mentre eravamo a cena, e ha allungato la mano per prendere un pezzo della mia pizza, lui ha iniziato ad insultarla e ad Per_1 urlare, dicendo che era un “animale”, poi ha preso la valigia e ha iniziato a dire che sarebbe andato via di casa – ho iniziato a farmi delle domande e da lì è partito un momento di grande sofferenza che mi ha portato ad avvicinarmi ad un'altra persona, per trovare consolazione e conforto. Ho chiesto a mio marito già dalla presentazione del ricorso di lasciare la casa, per alleggerire la situazione in casa. La casa familiare è di mia proprietà. Io sono proprietaria del 30% di un piccolo condominio di proprietà della mia famiglia. Sono casalinga. Non lavoro. Lui mi ha chiesto le bambine per questo weekend e io mi sono resa disponibile. Il papà non versa nulla per le minori.”
pagina 3 di 12 Esperito il tentativo di conciliazione da parte del giudice, il quale ha dato esito negativo, le parti si sono dichiarate disposte a farsi aiutare nella gestione delle minori. Infine, le procuratrici di parte ricorrente hanno avanzato una proposta d'accordo, i cui termini di seguito:
- affido condiviso
- weekend alternati dal venerdì alle 16.30 alla domenica sera dopo cena.
- Mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto
- Nelle settimane che non sono di spettanza del padre, infrasettimanalmente dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina Il ricorrente offriva, inoltre, 800 euro complessivi a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il giudice, autorizzate le parti a vivere separate nel mutuo rispetto, riservando i provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.) e per il prosieguo del giudizio.
Con la propria ordinanza riservata 26.11.2024 con cui il giudice rilevava alcuni aspetti problematici nella relazione tra coniugi in grado di nuocere alla prole minorenne. In particolare, il giudice relatore osservava:
“Pare di primaria importanza dare preliminarmente atto della situazione di tensione familiare, lamentata da entrambe le parti, in cui è assente o esclusivamente conflittuale il dialogo tra i coniugi. Sono numerosi i racconti di violenza verbale dinanzi la prole riportate negli atti e narrati dinanzi questo giudice. Per tale ragione, nell'interesse delle minori, risulta opportuno l'intervento dei Servizi Sociali, sì da chiarire quale sia lo stato del nucleo familiare e da aiutare i genitori a individuare una modalità di dialogo proficua per la cura e gestione della prole.” Quindi, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, erano prese in considerazioni questioni di carattere prettamente economico:
“La casa familiare è di proprietà esclusiva della moglie, in cui vive con le figlie. Il ricorrente paga un canone di locazione di 600 euro mensili, utenze incluse. I redditi risultanti dalla documentazione presentata in atti - il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. Ricorrente Mod.730/22 = al mese netti circa 2.300 euro Mod.730/23 = al mese netti circa 2.800 euro Mod.730/24 = al mese netti circa 2.600 euro Convenuta Mod.730/22 = imponibile annuo tot. €.334 Mod.730/23 = imponibile annuo tot. €.
1.534 Mod.730/24 = imponibile annuo tot. €.334 La moglie non ha spese abitative ed ha capacità lavorative che deve mettere a frutto.” Pertanto, era deciso ai sensi dell'art.473-bis. 22 c.p.c. l'affidamento condiviso delle figlie , ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2 Per_3 la loro collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un calendario di viste padre-figlie che si può definire “ordinario”. Nella pien libertà dei genitori, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale (secondo il regime legale dell'affido condiviso), era disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando le avrebbe riaccompagnate a scuola;
pagina 4 di 12 nelle settimane in cui le avrebbe tenute nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) con loro accompagnamento a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non avrebbe trascorso il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) con accompagnamento a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il mese di maggio precedente. Con decorrenza dall'ordinanza era posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di €.690 (€.230 x 3) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Con decorrenza dalla domanda era posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 210,00 (duecentodieci) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
era, invece, respinta la richiesta della di corresponsione dell'assegno in via esclusiva a sé, ma CP_1 assegnato ad entrambi i genitori in misura paritaria. Veniva anche conferito incarico al servizio sociale di predisporre ed attuare il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto psicologico per le minori (ove ritenuto necessario), con periodico deposito di relazioni di aggiornamento. Ammesse le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, il giudice disponeva, altresì, l'ascolto della figlia primogenita, vista la sua età, che veniva espletato all'udienza del 6.2.2025. Preliminarmente, il Giudice: informava la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava il significato dell'incontro con lei;
la rassicurava sul fatto che di ciò che avrebbe detto se ne sarebbe tenuto conto, anche se la decisione avrebbe potuto essere diversa;
la rassicurava sul fatto che le decisioni sarebbero state prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale. La minore spontaneamente dichiarava: “Ho 14 anni. Frequento il primo liceo linguistico. Vivo Per_1 con la mamma e le mie sorelle. Vedo papà: quando abbiamo le partite di pallavolo e poi quando stiamo con lui. Di solito quando siamo da papà, siamo con i nonni paterni perché lui lavora e quindi ci sono i nonni che abitano vicino. Sì, anche se a volte fa delle cose che non mi vanno bene. L'altra domenica eravamo da papà e doveva fare i compiti e litigava con papà perché lei non Per_2 era riuscita a finire i compiti: allora, papà si è fatto mandare le foto dei compiti di un suo compagno. Lui era arrabbiato per la lite, ha sentito sbattere la porta della mia stanza e lui ha smontato la porta. Prima succedeva più spesso, ora succede meno frequentemente, si arrabbia ma non spesso. Sì, l'ultima volta che papà ha alzato le mani, dandomi un ceffone, è stato prima che andasse via di casa, l'anno scorso. Principalmente, succedeva perché io magari facevo un po' di capricci per fare i compiti e lui si arrabbiava. Di solito facevo i compiti con mamma, adesso anche da sola o con un'amica. Il calendario è un po' confuso. Quando faccio il weekend con papà, per esempio, poi mi dimentico le cose per la scuola del lunedì. Per il resto va bene così. Non avevo pensato alla possibilità di cambiarlo.
pagina 5 di 12 L'unica cosa che mi dà fastidio è che il venerdì siamo sempre da papà, anche quando poi sabato e domenica siamo da mamma e le mie sorelline sono costrette a svegliarsi comunque presto per venire con me. Il rapporto è con papà è “così e così”. Starò con papà da venerdì all'uscita di scuola e stiamo lì fino a lunedì mattina quando ci porta a scuola. Io e facciamo pallavolo. Io faccio il campionato, il torneo.” Per_2 Per_2 ADR. “Non so, non sapevo nemmeno di poter venire (a domanda di nomina eventuale di un curatore speciale, n.d.r.). Avevo un po' di “ansietta”. La mamma mi ha detto che saremmo venute e che ci sarebbe stato l'avvocato e che avreste scritto tutto.
è un po' più ostile nei confronti di papà, però c'era già era abbastanza grande quando c'è stata Per_2 la rottura, invece, era più piccola e lo vede con gli occhi di bambina.” Per_3
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. Le conclusioni finali delle parti Attore Parte_1 Concludeva: oltre al vincolo, per la pronuncia di addebito alla moglie;
in merito ai rapporti con le figlie, come ordinanza ex art.473-bis. 22 c.p.c. del 26.11.2024; in subordine come ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello su reclamo della controparte alla predetta ordinanza, in relazione alla misura dell'assegno di mantenimento per le figlie, determinato dal giudice d'appello in complessivi
€.900 (= €.300 per ogni figlia). Per le spese straordinarie, chiedeva la divisione al 50% tra le parti o, in subordine, al 60% a carico del ricorrente ed il 40% della convenuta. Revocare l'assegno di mantenimento per la moglie. Convenuta CP_1 Oltre al vincolo, chiedeva il rigetto della domanda di addebito avanzata dal marito. Sul regime di visite padre-figlie concludevo (così come il marito) per la conferma dell'ordinanza ex art.473-bis. 22 c.p.c. del 26.11.2024. In tema di rapporti economici, insisteva per l'assegno maritale di €.210 e per le figlie, per un assegno di mantenimento come determinato dall'appello (complessivi €.1.800) oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre.
Nel corso del giudizio, la ha reclamato l'ordinanza del giudice relatore, ex art.473-bis. 23 CP_1 c.p.c., e la Corte d'Appello (con ordinanza 13.3.2025) ha modificato parzialmente il provvedimento 26.11.2024 in tema di assegno per le figlie, aumentandolo ad €.900 complessivi oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del padre. Inoltre, nel presente procedimento, ha promosso su-procedimento (con ricorso 26.5.2025) per Pt_1 ottenere la revoca dell'assegno maritale di €.210 mensili per la moglie, stabilito dal giudice con la stessa ordinanza 26.11.2024. Instaurato il contraddittorio con la moglie, sentite le parti personalmente all'udienza del 9.10.2025, il ricorso era respinto (con ordinanza 23.10.2025), in assenza di elementi di novità rispetto alla situazione delle parti già considerata dal giudice. La pronuncia sul vincolo Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta (le parti hanno anche avanzato, inizialmente entrambe, reciprocamente domanda di addebito), che dal fatto che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. pagina 6 di 12 La domanda di addebito avanzata dal marito lamenta l'infedeltà coniugale della moglie e comportamenti aggressivi e vessatori della stessa Pt_1 ai suoi danni, comportamenti che avrebbero fatto venir meno l'affetto coniugale. Il ricorrente non ha fornito prova dell'infedeltà della moglie, ancor prima di dimostrare il nesso causale tra la condotta oggetto d'addebito e la fine dell'affetto coniugale. Invero, non è stato ammesso il capitolo n.20 della memoria attrice 29.10.2024 stante la sua irrilevanza rispetto alla domanda di addebito. Per il resto l'onere della prova non è stato assolto dal Pt_1 Stesso ragionamento deve farsi con riguardo alle prospettate condotte aggressive e violente che la moglie avrebbe posto in essere ai danni del marito secondo la narrazione del risultate del tutto Pt_1 sfornite di prova. Sui rapporti tra genitori e figlie Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Una loro breve sintesi Relazione pervenuta il 24.02.2025 Dal colloquio con emerge quanto già espresso dalla minore in tribunale: la ragazza racconta di Per_1 nutrire un profondo legame affettivo con la mamma e con i nonni materni. Invece, con riferimento alla figura paterna, sostiene di trovarsi in difficoltà dinanzi a determinati atteggiamenti del genitore (riferisce l'episodio della porta già raccontato in tribunale) e di essere disincentivata ad andare dal padre poiché non vive nel centro di Imola ma in una frazione limitrofa. Nonostante ciò, racconta vari vissuti positivi con il papà e spiega di essere riconoscente nei suoi confronti poiché si trasferirà in una nuova casa per avvicinarsi alle figlie. Ancora, descrive i nonni paterni come intrusivi: sostiene Per_1 di non aver mai avuto un legame troppo stretto con loro e che, nelle discussioni, si schierano dalla parte del padre, alimentando nelle bambine un senso di colpa. (6 anni), invece, mostra il medesimo legame affettivo con entrambi i genitori. (11), è Per_3 Per_2 quella più coinvolta dalle dinamiche conflittuali: nonostante un esordio di conversazione “agguerrito” però, si apre e racconta di aver fatto moltissime attività con il papà durante le vacanze natalizie. Entrambi i genitori sono legatissimi alle figlie. Se la mamma si pone in una posizione alla pari con le figlie, risultando accondiscendente (ad es. assecondando assenze dele figlie da scuola senza farne comunicazione alcuna al padre), il padre adotta un impianto educativo più rigido nonostante cerchi di andare incontro alle esigenze delle figlie. Queste differenze confondono le minori e aumentano la conflittualità tra i genitori. Quanto appena detto emerge, talaltro, anche dal colloquio con Per_1
Dal colloquio effettuato con la psicologa de sig. emerge la consapevolezza del disagio che le Pt_1 figlie, alle volte, avvertono nel rapportarsi con lui. Non mostra rabbia, quanto più sofferenza poiché si sente svalutato dalla moglie. Lo psicologo della sig.ra riporta come lo spaccato fra i genitori sia evidente e che la signora CP_1 accentri su di sé il lavoro con le figlie non dandone comunicazione all'altro genitore;
la sig.ra è consapevole di ciò e sta lavorando su questi aspetti. Da una verifica effettuata con gli insegnanti, tutte e tre le bambine sono descritte come educate e capaci di integrarsi nel contesto scolastico. Entrambi i genitori sono cordiali e rispettosi nei confronti delle docenti. La pediatra riporta che le bambine risultano ben accudite e reputa la famiglia attenta e collaborante. Conclusioni: è opportuno mantenere una vigilanza sul nucleo data la forte conflittualità tra i genitori che, comunque, restano adeguati e attenti ai bisogni delle minori. Relazione giunta lo stesso giorno dell'udienza 9.10.25 Le minori vivono con la madre e vedono il padre secondo calendario.
pagina 7 di 12 Il padre ha lasciato la casa familiare ed ha trovato casa a Imola (acquistata). Permane forte conflittualità che impedisce la collaborazione nella gestione della prole. Il servizio sociale ha proposto creare un gruppo whatsapp su cui convogliare le comunicazioni sulle figlie in cui inserire anche l'educatrice (dr.ssa . Hanno aderito e l'esperimento è partito a luglio Per_5 '25. Nel gruppo non mancano anche polemiche tra genitori. Gli operatori del servizio hanno incontrato le 2 più grani ( ) poi anche la piccola ( . Per_1 Per_2 Per_3 Le bambine hanno detto che le cose vanno meglio: la nuova casa del padre è molo vicina e facilita i contatti col papà. Vicino abitano loro coetanei con cui hanno legato. ha un buon legame con entrambi i genitori che frequenta con piacere, non ha particolari Per_3 difficoltà. I genitori sono molto attenti alle figlie ed ai loro bisogni, tuttavia, hanno grossi problemi di comunicazione tra loro, non riuscendo a trovare scelte comuni condivise. Mostrano alle figlie di avere poca stima reciproca: le bambine, di conseguenza, tendono ad “allearsi” al genitore che percepiscono più debole. Le bambine sono state prese in carico dalla neuropsichiatria infantile di Imola: inizieranno colloqui con la dr.ssa (che ha già conosciuto i genitori). Persona_6 conclusioni: prosecuzione vigilanza, continua la conflittualità e la difficoltà di comunicazione tra genitori che sono comunque sufficientemente adeguati. È importante mantenere supporto psicologico per le figlie.
Non può, inoltre, ignorarsi come entrambi i genitori abbiano concordemente concluso, sul punto, per l'affido condiviso, la collocazione prevalente presso la madre, il rispetto del calendario stabilito dal giudice con l'ordinanza riservata 14.11.2024. regime già atto da allora e rispettato dalle parti.
In ogni caso, è necessario mantenere il monitoraggio del servizio per due anni, come da dispositivo.
Le domande di contenuto economico Il mantenimento delle figlie. I redditi risultanti dalla documentazione presentata in atti Ricorrente Mod.730/22 = al mese netti circa 2.271,16 euro Mod.730/23 = al mese netti circa 2.773,5 euro Mod.730/24 = al mese netti circa 2.558,58 euro PF. 2025 €.
2.863 al mese netti A seguito di ordine di esibizione del giudice, ex art.210 c.p.c. (ordinanza 10.3.2025) il ricorrente ha depositato le proprie buste paga dell'ultimo triennio. Si riportano di seguito buste paga al netto: Anno 2022:
busta paga gennaio 2022: netto € 2.483,11;
busta paga febbraio 2022: € 3.398,42;
busta paga marzo 2022: € 2.001,98;
busta paga aprile 2022: € 1.888,38;
busta paga maggio 2022: € 1.989,80;
busta paga giugno 2022: € 2.109,37; premio di risultato luglio 2022: € 2.707,37;
busta paga luglio 2022: € 4.150,79;
busta paga agosto 2022: € 2.595,91;
busta paga settembre 2022: € 2.110,48;
busta paga ottobre 2022: € 2.061,36;
busta paga novembre 2022: € 1.566,17; pagina 8 di 12 busta paga dicembre 2022: € 1.535,74; tredicesima 2022: € 1.773,41 Anno 2023:
busta paga gennaio 2023: € 2.375,64;
busta paga febbraio 2023: € 3.267,97;
busta paga marzo 2023: € 2.148,83;
busta paga aprile 2023: € 2.003,09;
busta paga maggio 2023: € 2.126,74;
busta paga giugno 2023: € 2.475,76;
busta paga luglio 2023: € 2.955,22; premio di risultato luglio 2023: € 2.847,31;
busta paga agosto 2023: € 2.890,70;
busta paga settembre 2023: € 2.072,85;
busta paga ottobre 2023: € 2.864,10;
busta paga novembre 2023: € 2.000,30;
busta paga dicembre 2023: € 1.278,55; tredicesima 2023: € 1.847,84; Anno 2024:
busta paga gennaio 2024: € 2.001,46;
busta paga febbraio 2024: € 3.215,01;
busta paga marzo 2024: € 2.039,07;
busta paga aprile 2024: € 1.913,55;
busta paga maggio 2024: € 1.918,45;
busta paga giugno 2024: € 3.365,65;
busta paga luglio 2024: € 2.148,33; premio di risultato luglio 2024: € 3.210,92;
busta paga agosto 2024: € 2.889,07;
busta paga settembre 2024: € 1.920,68;
busta paga ottobre 2024: € 2.847,42
busta paga novembre 2024: € 1.994,82;
busta paga dicembre 2024: € 2.170,09; tredicesima 2024: € 1.916,03 Anno 2025:
busta paga gennaio 2025: € 2.033,02.
dopo avere lasciato la casa familiare – al momento del ricorso la coppia era ancora Pt_1 convivente – è andato a vivere in locazione (cfr. memoria attore 30.20.2024) con canone di €.600 (doc.64). Infine, ha comprato l'immobile dove attualmente vive, ad aprile di quest'anno (2025) al prezzo di 350.000,00 euro. All'udienza 9.10.2025 (nell'ambito del sub-procedimento) ha dichiarato che buona parte della provvista gli è stata fornita dai genitori. Sta pagando circa 720 euro al mese di rata di mutuo. Rediti convenuta Mod.730/22 = imponibile annuo tot. 334 da 730 congiunto presentato dal marito Mod.730/23 = imponibile annuo tot. 1534 da 730 congiunto presentato dal marito Mod.730/24 = imponibile annuo tot. 334 da 730 congiunto presentato dal marito La moglie non ha spese abitative ed ha capacità lavorative che può mettere a frutto.
Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza delle pagina 9 di 12 figlie con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.900,00 mensili (€.300 x 3); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre, visto il divario di reddito. In conseguenza dell'affido condiviso e dei tempi della frequentazione delle figlie col padre, l'assegno unico resterà a favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno. L'assegno maritale domandato dalla CP_1 Dall'istruttoria espletata (prova testimoniale) è emerso che la abbia lavorato nel corso della CP_1 vita matrimoniale, sia pure con attività limitate nel loro impegno e, conseguentemente, dal punto di vista remunerativo (attività soprattutto concentrate presso lo studio di progettazione dell'ing. Per_7 (fratello della stessa) – cfr. testi e . Quest'ultimo è il
[...] Testimone_1 Testimone_2 padre del ricorrente. Come spesso accade in procedimenti di famiglia, i testi escussi sono soggetti vicini alle parti, anche legati da vincoli di parentela o comunque di grande vicinanza. Tale dato – del tutto normale in quanto proprio i soggetti più vicini alle parti hanno, solitamente, conoscenza delle circostanze più specifiche nell'ambito di rapporti così strettamente personali – conduce anche a valutare le loro dichiarazioni, da parte del giudice, con estrema cautela essendo meritevoli di rigido vaglio di credibilità. Nel caso in esame, il teste è apparso a conoscenza di circostanze molto specifiche ed ha fornito elementi di cui è venuto a conoscenza personalmente e non solo de relato, per cui la sua testimonianza appare credibile e non influenzata dal suo stretto rapporto (indubitabile) con l'attore. A questo si aggiungano alcune lezioni private impartite a figli di conoscenti ed amici per le quali percepiva compensi contenuti (dai €.12 per 90 minuti a €.15 l'ora) – cfr. testi e Testimone_3 : circostanze ammesse anche dalla stessa nel suo interrogatorio formale. Testimone_4 CP_1
Relativamente a tali attività – negate dalla convenuta quali fonti di reddito – non se ne conosce il reale riscontro economico in termini di benefici concreti per la certo si può affermare che ella CP_1 svolge un'attività di collaborazione con il fratello, comunque dimostrazione di una sua capacità lavorativa e fonte di reddito. La convenuta è anche proprietaria esclusiva della casa familiare, acquistata con l'aiuto della propria famiglia, come da lei stessa affermato fin dalla comparsa di costituzione in giudizio. Acquistata nel 2016 al prezzo di €.200.000,00 con un mutuo di originari €. 200.000,00 da restituire mediante rate mensili dell'importo di circa €. 1.300,00, al cui pagamento ha provveduto la sua famiglia (cfr. comparsa di costituzione e risposta 18.10.2024).
Si comprende, allora, come la sua originaria famiglia rappresenti per lei un serio e costante aiuto e supporto economico. Si ribadisce che le sue chiare capacità di lavorare le impongono di impegnarsi al riguardo mettendole a frutto (secondo il principio dell'autoresponsabilità). Peraltro, le spese oggi affrontate dal marito e l'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie in corso di giudizio, conducono una considerevole riduzione della precedente condizione reddituale del
Pt_1
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi: (Castel San Pietro, 10.10.1983) Parte_1 e (Castel San Pietro, 28.11.1982), CP_1
pagina 10 di 12 unitisi con matrimonio concordatario celebrato a Imola in data 10.9.2006, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 77 parte, 2 serie A, Ufficio 1; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Respinge la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal ricorrente;
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie , ad entrambi i genitori;
le decisioni Per_1 Per_2 Per_3 di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha le figlie presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando le riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando le riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
Con decorrenza dall'ordinanza 26.11.2024, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di €.900 (€.300 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi le spese straordinarie, il 60% a carico del padre, il 40% a carico della madre. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); pagina 11 di 12 spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. respinge la domanda di parte convenuta di corresponsione di assegno maritale (con decorrenza dalla presente pronuncia); dispone la corresponsione dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dispone la vigilanza del servizio sociale per anni due, con supporto psicologico per le minori (ove ritenuto necessario). Spese interamente compensate. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10573/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1 MORENA e dell'avv. CRISTOFORI SELENE ( ) PIAZZALE EO C.F._2 DA VINCI 1 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliato in PIAZZALE EO DA VINCI 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERINI CP_1 C.F._3 DANIELA, elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 2 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. MASCHERINI DANIELA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 19.7.2024 (Castel San Pietro, 10.10.1983) chiede personale, con Parte_1 addebito, dalla moglie (Castel San Pietro, 28.11.1982), con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario il 10.9.2006 a Imola, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 77 parte, 2 serie A, Ufficio 1. Dalla loro unione sono nate tre figlie: (20.11.2010 - oggi 15 anni) e (9.4.2014 - oggi 11 Per_1 Per_2 anni), (5.12.2018 = oggi 7 anni). Per_3 Dal ricorso La vita familiare è stata incardinata nella casa di proprietà della moglie, titolare di un mutuo dovuto all'acquisto della stessa, le cui rate mensili di 1300 euro sono sostenute dai di lei genitori.
pagina 1 di 12 Il ricorrente, impiegato in una azienda con contratto a tempo indeterminato (lavoro che lo costringe a trasferte in Italia ed estero), dichiara un reddito di circa 2100 euro al mese lordi, non risulta proprietario di beni immobili, attribuisce alla moglie la crisi coniugale dovuta a un tradimento (con un collega di lavoro della donna) e lamenta continue vessazioni, anche dinnanzi le figlie. In particolare - in merito alla crisi coniugale (iniziata a febbraio 2024 quando i rapporti erano ancora sereni) – precisa che dopo che la moglie è dimagrita di ben Kg.20 ella inizia a dormire con le figlie, piuttosto che con il marito. Ancora: accusa la di una relazione extraconiugale con (collega di lavoro). Alla CP_1 Persona_4 chiesta di spiegazioni da parte del marito (che aveva visto alcune chat scambiate tra i due) la moglie lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente. Nonostante un inizio di terapia di coppia, la moglie gli aveva espressamente manifestato la sua chiara intenzione di volere la separazione (continuando anche a frequentare l'amante). Afferma che le aggressioni della non solo verbali, proseguono anche CP_1 alla presenza delle figlie;
ella, inoltre, lo provoca e denigra davanti alle figlie per farlo apparire violento (cosa assolutamente falsa). A ragione di tutto ciò chiede venga dichiarata la separazione con addebito alla moglie, venuta meno all'obbligo di fedeltà ex art. 143 cc., l'affido condiviso delle bambine e la collocazione paritaria, con mantenimento ordinario diretto, nonché la suddivisione delle spese straordinarie e dell'assegno unico a metà tra i coniugi. Premesso che i coniugi vivono ancora sotto lo stesso tetto, chiede: la pronuncia di addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione paritaria (per cui non affronta la questione dell'assegnazione della casa familiare), il mantenimento diretto della prole oltre al 50% delle straordinarie, l'assegno unico al 50% tra i coniugi che, precisa, sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si è costituita la convenuta (con comparsa di costituzione 18.10.2024 con domanda riconvenzionale), contestando la ricostruzione fattuale del ricorrente, lamentando una crisi coniugale ben anteriore alle accuse del proprio tradimento, dovuta anche ai comportamenti aggressivi del coniuge nei confronti delle figlie. Ha allegato, inoltre, di non percepire alcun reddito e di aver rinunciato ai propri studi e carriera professionale per provvedere alla cura familiare. Nega la propria infedeltà, sostenendo che la crisi coniugale dipende delle differenti impostazioni educative delle figlie. Ricorda un grave litigio avvenuto a novembre 2023, quando il marito ha offeso ed era in procinto di fare e valigie per Per_2 lasciare la casa, Solo il pianto disperato di lo aveva fermato. Poi, alla fine del 2023 la loro crisi Per_1 era diventata irreversibile. Chiede: oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso sé, la conseguente assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento coniugale di 500 euro e per la prole di complessivi 1.800 euro (€.600 x 3), nonché il 100% delle spese straordinarie a carico del marito e la corresponsione dell'ammontare dell'assegno unico interamente a sé.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Le loro dichiarazioni di maggior rilievo all'udienza 19.11.2024 In particolare, il ricorrente dichiarava:
“Il matrimonio è entrato in crisi quando ho scoperto che mia moglie aveva un'altra relazione. L'ho scoperto a marzo 2024 perché ho visto delle comunicazioni della signora con questa persona che frequenta anche attualmente.
pagina 2 di 12 Ne abbiamo parlato, ma lei non ha voluto fornirmi spiegazioni, mi ha solo detto che la fine del matrimonio sarebbe stata colpa mia: secondo lei, per colpa mia, sarebbe stata indotta a trovare un'altra persona. Prima ha negato, poi no, comunque è stata vaga in merito alla relazione. Nel momento in cui ho trovato la conversazione, la signora mi ha strattonato e ha rotto il computer. È successo un altro episodio in cui mentre stavo per entrare in auto, lei ha accelerato: lei era alla guida, in macchina c'erano anche le bambine, ma quando stavo per entrare in macchina ha schiacciato l'acceleratore. È successo a settembre 2024, ma non mi è sembrato opportuno denunciare. Non so quale sia il motivo. Dopo sono salito in macchina e mi ha riaccompagnato a casa dicendomi che non si sentiva sicura di stare con me, temendo che io mi lanciassi dall'auto in corsa. Sono uscito di casa la settimana scorsa. Mia moglie mi ha chiesto più volte di uscire di casa e io le ho chiesto di mettermi per iscritto un accordo per vedere le bambine. La situazione era insostenibile. Sono in affitto in un paese vicino, sto cercando un'abitazione a Imola per stare più vicina alle bambine. Attualmente sono vicino alla casa dei miei genitori. Ho chiesto di calendarizzare le visite, ma mia moglie non ha accettato. Questo weekend ho tenuto le mie figlie dal venerdì sera alla domenica sera. Tuttavia, domenica mattina è venuta a prendere le bambine perché aveva già preso un impegno senza comunicarmelo. Io provo a parlare con lei, ma lei non mi risponde. Non mi comunica nemmeno le decisioni relative alle minori. La casa familiare è di proprietà di mia moglie. Sono un operaio e percepisco circa 1900 euro al mese per 13 mensilità. Non ho beni immobili. Pago l'affitto per circa 600 euro al mese, comprensivi di utenze.”
La convenuta, a sua volta, dichiarava:
“Il nostro matrimonio è entrato in crisi a causa della incapacità di mio marito di confrontarsi e relazionarsi con le figlie, soprattutto con la più grande. Sono sicuramente alcuni anni che le Per_1 cose non vanno bene tra noi. Ci sono state divergenze circa gli stili educativi. Poi lui è stato aggressivo e violento verbalmente con nostra figlia sono arrivati, in determinate Per_1 circostanze, schiaffi e la sua motivazione era “se non riesco a farmi ascoltare, almeno posso fare questo”. Ha detto che le figlie sono delle “stronze”, delle “merde”, ogniqualvolta soprattutto, non si Per_1 dimostrava obbediente. Ho cercato, all'inizio, di giustificarlo e di non screditarlo, faticosamente impegnandomi. Quando la crisi è diventata evidente ci siamo rivolti a una serie di professionisti, che ci hanno consigliato di percorrere una strada di accompagnamento alla separazione. Io dopo un episodio specifico di novembre 2023 – quando mio marito, mentre eravamo a cena, e ha allungato la mano per prendere un pezzo della mia pizza, lui ha iniziato ad insultarla e ad Per_1 urlare, dicendo che era un “animale”, poi ha preso la valigia e ha iniziato a dire che sarebbe andato via di casa – ho iniziato a farmi delle domande e da lì è partito un momento di grande sofferenza che mi ha portato ad avvicinarmi ad un'altra persona, per trovare consolazione e conforto. Ho chiesto a mio marito già dalla presentazione del ricorso di lasciare la casa, per alleggerire la situazione in casa. La casa familiare è di mia proprietà. Io sono proprietaria del 30% di un piccolo condominio di proprietà della mia famiglia. Sono casalinga. Non lavoro. Lui mi ha chiesto le bambine per questo weekend e io mi sono resa disponibile. Il papà non versa nulla per le minori.”
pagina 3 di 12 Esperito il tentativo di conciliazione da parte del giudice, il quale ha dato esito negativo, le parti si sono dichiarate disposte a farsi aiutare nella gestione delle minori. Infine, le procuratrici di parte ricorrente hanno avanzato una proposta d'accordo, i cui termini di seguito:
- affido condiviso
- weekend alternati dal venerdì alle 16.30 alla domenica sera dopo cena.
- Mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto
- Nelle settimane che non sono di spettanza del padre, infrasettimanalmente dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina Il ricorrente offriva, inoltre, 800 euro complessivi a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il giudice, autorizzate le parti a vivere separate nel mutuo rispetto, riservando i provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.) e per il prosieguo del giudizio.
Con la propria ordinanza riservata 26.11.2024 con cui il giudice rilevava alcuni aspetti problematici nella relazione tra coniugi in grado di nuocere alla prole minorenne. In particolare, il giudice relatore osservava:
“Pare di primaria importanza dare preliminarmente atto della situazione di tensione familiare, lamentata da entrambe le parti, in cui è assente o esclusivamente conflittuale il dialogo tra i coniugi. Sono numerosi i racconti di violenza verbale dinanzi la prole riportate negli atti e narrati dinanzi questo giudice. Per tale ragione, nell'interesse delle minori, risulta opportuno l'intervento dei Servizi Sociali, sì da chiarire quale sia lo stato del nucleo familiare e da aiutare i genitori a individuare una modalità di dialogo proficua per la cura e gestione della prole.” Quindi, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, erano prese in considerazioni questioni di carattere prettamente economico:
“La casa familiare è di proprietà esclusiva della moglie, in cui vive con le figlie. Il ricorrente paga un canone di locazione di 600 euro mensili, utenze incluse. I redditi risultanti dalla documentazione presentata in atti - il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. Ricorrente Mod.730/22 = al mese netti circa 2.300 euro Mod.730/23 = al mese netti circa 2.800 euro Mod.730/24 = al mese netti circa 2.600 euro Convenuta Mod.730/22 = imponibile annuo tot. €.334 Mod.730/23 = imponibile annuo tot. €.
1.534 Mod.730/24 = imponibile annuo tot. €.334 La moglie non ha spese abitative ed ha capacità lavorative che deve mettere a frutto.” Pertanto, era deciso ai sensi dell'art.473-bis. 22 c.p.c. l'affidamento condiviso delle figlie , ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2 Per_3 la loro collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un calendario di viste padre-figlie che si può definire “ordinario”. Nella pien libertà dei genitori, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale (secondo il regime legale dell'affido condiviso), era disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando le avrebbe riaccompagnate a scuola;
pagina 4 di 12 nelle settimane in cui le avrebbe tenute nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) con loro accompagnamento a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non avrebbe trascorso il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) con accompagnamento a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il mese di maggio precedente. Con decorrenza dall'ordinanza era posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di €.690 (€.230 x 3) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Con decorrenza dalla domanda era posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 210,00 (duecentodieci) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
era, invece, respinta la richiesta della di corresponsione dell'assegno in via esclusiva a sé, ma CP_1 assegnato ad entrambi i genitori in misura paritaria. Veniva anche conferito incarico al servizio sociale di predisporre ed attuare il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto psicologico per le minori (ove ritenuto necessario), con periodico deposito di relazioni di aggiornamento. Ammesse le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, il giudice disponeva, altresì, l'ascolto della figlia primogenita, vista la sua età, che veniva espletato all'udienza del 6.2.2025. Preliminarmente, il Giudice: informava la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava il significato dell'incontro con lei;
la rassicurava sul fatto che di ciò che avrebbe detto se ne sarebbe tenuto conto, anche se la decisione avrebbe potuto essere diversa;
la rassicurava sul fatto che le decisioni sarebbero state prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale. La minore spontaneamente dichiarava: “Ho 14 anni. Frequento il primo liceo linguistico. Vivo Per_1 con la mamma e le mie sorelle. Vedo papà: quando abbiamo le partite di pallavolo e poi quando stiamo con lui. Di solito quando siamo da papà, siamo con i nonni paterni perché lui lavora e quindi ci sono i nonni che abitano vicino. Sì, anche se a volte fa delle cose che non mi vanno bene. L'altra domenica eravamo da papà e doveva fare i compiti e litigava con papà perché lei non Per_2 era riuscita a finire i compiti: allora, papà si è fatto mandare le foto dei compiti di un suo compagno. Lui era arrabbiato per la lite, ha sentito sbattere la porta della mia stanza e lui ha smontato la porta. Prima succedeva più spesso, ora succede meno frequentemente, si arrabbia ma non spesso. Sì, l'ultima volta che papà ha alzato le mani, dandomi un ceffone, è stato prima che andasse via di casa, l'anno scorso. Principalmente, succedeva perché io magari facevo un po' di capricci per fare i compiti e lui si arrabbiava. Di solito facevo i compiti con mamma, adesso anche da sola o con un'amica. Il calendario è un po' confuso. Quando faccio il weekend con papà, per esempio, poi mi dimentico le cose per la scuola del lunedì. Per il resto va bene così. Non avevo pensato alla possibilità di cambiarlo.
pagina 5 di 12 L'unica cosa che mi dà fastidio è che il venerdì siamo sempre da papà, anche quando poi sabato e domenica siamo da mamma e le mie sorelline sono costrette a svegliarsi comunque presto per venire con me. Il rapporto è con papà è “così e così”. Starò con papà da venerdì all'uscita di scuola e stiamo lì fino a lunedì mattina quando ci porta a scuola. Io e facciamo pallavolo. Io faccio il campionato, il torneo.” Per_2 Per_2 ADR. “Non so, non sapevo nemmeno di poter venire (a domanda di nomina eventuale di un curatore speciale, n.d.r.). Avevo un po' di “ansietta”. La mamma mi ha detto che saremmo venute e che ci sarebbe stato l'avvocato e che avreste scritto tutto.
è un po' più ostile nei confronti di papà, però c'era già era abbastanza grande quando c'è stata Per_2 la rottura, invece, era più piccola e lo vede con gli occhi di bambina.” Per_3
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. Le conclusioni finali delle parti Attore Parte_1 Concludeva: oltre al vincolo, per la pronuncia di addebito alla moglie;
in merito ai rapporti con le figlie, come ordinanza ex art.473-bis. 22 c.p.c. del 26.11.2024; in subordine come ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello su reclamo della controparte alla predetta ordinanza, in relazione alla misura dell'assegno di mantenimento per le figlie, determinato dal giudice d'appello in complessivi
€.900 (= €.300 per ogni figlia). Per le spese straordinarie, chiedeva la divisione al 50% tra le parti o, in subordine, al 60% a carico del ricorrente ed il 40% della convenuta. Revocare l'assegno di mantenimento per la moglie. Convenuta CP_1 Oltre al vincolo, chiedeva il rigetto della domanda di addebito avanzata dal marito. Sul regime di visite padre-figlie concludevo (così come il marito) per la conferma dell'ordinanza ex art.473-bis. 22 c.p.c. del 26.11.2024. In tema di rapporti economici, insisteva per l'assegno maritale di €.210 e per le figlie, per un assegno di mantenimento come determinato dall'appello (complessivi €.1.800) oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre.
Nel corso del giudizio, la ha reclamato l'ordinanza del giudice relatore, ex art.473-bis. 23 CP_1 c.p.c., e la Corte d'Appello (con ordinanza 13.3.2025) ha modificato parzialmente il provvedimento 26.11.2024 in tema di assegno per le figlie, aumentandolo ad €.900 complessivi oltre al 60% delle spese straordinarie a carico del padre. Inoltre, nel presente procedimento, ha promosso su-procedimento (con ricorso 26.5.2025) per Pt_1 ottenere la revoca dell'assegno maritale di €.210 mensili per la moglie, stabilito dal giudice con la stessa ordinanza 26.11.2024. Instaurato il contraddittorio con la moglie, sentite le parti personalmente all'udienza del 9.10.2025, il ricorso era respinto (con ordinanza 23.10.2025), in assenza di elementi di novità rispetto alla situazione delle parti già considerata dal giudice. La pronuncia sul vincolo Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta (le parti hanno anche avanzato, inizialmente entrambe, reciprocamente domanda di addebito), che dal fatto che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. pagina 6 di 12 La domanda di addebito avanzata dal marito lamenta l'infedeltà coniugale della moglie e comportamenti aggressivi e vessatori della stessa Pt_1 ai suoi danni, comportamenti che avrebbero fatto venir meno l'affetto coniugale. Il ricorrente non ha fornito prova dell'infedeltà della moglie, ancor prima di dimostrare il nesso causale tra la condotta oggetto d'addebito e la fine dell'affetto coniugale. Invero, non è stato ammesso il capitolo n.20 della memoria attrice 29.10.2024 stante la sua irrilevanza rispetto alla domanda di addebito. Per il resto l'onere della prova non è stato assolto dal Pt_1 Stesso ragionamento deve farsi con riguardo alle prospettate condotte aggressive e violente che la moglie avrebbe posto in essere ai danni del marito secondo la narrazione del risultate del tutto Pt_1 sfornite di prova. Sui rapporti tra genitori e figlie Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Una loro breve sintesi Relazione pervenuta il 24.02.2025 Dal colloquio con emerge quanto già espresso dalla minore in tribunale: la ragazza racconta di Per_1 nutrire un profondo legame affettivo con la mamma e con i nonni materni. Invece, con riferimento alla figura paterna, sostiene di trovarsi in difficoltà dinanzi a determinati atteggiamenti del genitore (riferisce l'episodio della porta già raccontato in tribunale) e di essere disincentivata ad andare dal padre poiché non vive nel centro di Imola ma in una frazione limitrofa. Nonostante ciò, racconta vari vissuti positivi con il papà e spiega di essere riconoscente nei suoi confronti poiché si trasferirà in una nuova casa per avvicinarsi alle figlie. Ancora, descrive i nonni paterni come intrusivi: sostiene Per_1 di non aver mai avuto un legame troppo stretto con loro e che, nelle discussioni, si schierano dalla parte del padre, alimentando nelle bambine un senso di colpa. (6 anni), invece, mostra il medesimo legame affettivo con entrambi i genitori. (11), è Per_3 Per_2 quella più coinvolta dalle dinamiche conflittuali: nonostante un esordio di conversazione “agguerrito” però, si apre e racconta di aver fatto moltissime attività con il papà durante le vacanze natalizie. Entrambi i genitori sono legatissimi alle figlie. Se la mamma si pone in una posizione alla pari con le figlie, risultando accondiscendente (ad es. assecondando assenze dele figlie da scuola senza farne comunicazione alcuna al padre), il padre adotta un impianto educativo più rigido nonostante cerchi di andare incontro alle esigenze delle figlie. Queste differenze confondono le minori e aumentano la conflittualità tra i genitori. Quanto appena detto emerge, talaltro, anche dal colloquio con Per_1
Dal colloquio effettuato con la psicologa de sig. emerge la consapevolezza del disagio che le Pt_1 figlie, alle volte, avvertono nel rapportarsi con lui. Non mostra rabbia, quanto più sofferenza poiché si sente svalutato dalla moglie. Lo psicologo della sig.ra riporta come lo spaccato fra i genitori sia evidente e che la signora CP_1 accentri su di sé il lavoro con le figlie non dandone comunicazione all'altro genitore;
la sig.ra è consapevole di ciò e sta lavorando su questi aspetti. Da una verifica effettuata con gli insegnanti, tutte e tre le bambine sono descritte come educate e capaci di integrarsi nel contesto scolastico. Entrambi i genitori sono cordiali e rispettosi nei confronti delle docenti. La pediatra riporta che le bambine risultano ben accudite e reputa la famiglia attenta e collaborante. Conclusioni: è opportuno mantenere una vigilanza sul nucleo data la forte conflittualità tra i genitori che, comunque, restano adeguati e attenti ai bisogni delle minori. Relazione giunta lo stesso giorno dell'udienza 9.10.25 Le minori vivono con la madre e vedono il padre secondo calendario.
pagina 7 di 12 Il padre ha lasciato la casa familiare ed ha trovato casa a Imola (acquistata). Permane forte conflittualità che impedisce la collaborazione nella gestione della prole. Il servizio sociale ha proposto creare un gruppo whatsapp su cui convogliare le comunicazioni sulle figlie in cui inserire anche l'educatrice (dr.ssa . Hanno aderito e l'esperimento è partito a luglio Per_5 '25. Nel gruppo non mancano anche polemiche tra genitori. Gli operatori del servizio hanno incontrato le 2 più grani ( ) poi anche la piccola ( . Per_1 Per_2 Per_3 Le bambine hanno detto che le cose vanno meglio: la nuova casa del padre è molo vicina e facilita i contatti col papà. Vicino abitano loro coetanei con cui hanno legato. ha un buon legame con entrambi i genitori che frequenta con piacere, non ha particolari Per_3 difficoltà. I genitori sono molto attenti alle figlie ed ai loro bisogni, tuttavia, hanno grossi problemi di comunicazione tra loro, non riuscendo a trovare scelte comuni condivise. Mostrano alle figlie di avere poca stima reciproca: le bambine, di conseguenza, tendono ad “allearsi” al genitore che percepiscono più debole. Le bambine sono state prese in carico dalla neuropsichiatria infantile di Imola: inizieranno colloqui con la dr.ssa (che ha già conosciuto i genitori). Persona_6 conclusioni: prosecuzione vigilanza, continua la conflittualità e la difficoltà di comunicazione tra genitori che sono comunque sufficientemente adeguati. È importante mantenere supporto psicologico per le figlie.
Non può, inoltre, ignorarsi come entrambi i genitori abbiano concordemente concluso, sul punto, per l'affido condiviso, la collocazione prevalente presso la madre, il rispetto del calendario stabilito dal giudice con l'ordinanza riservata 14.11.2024. regime già atto da allora e rispettato dalle parti.
In ogni caso, è necessario mantenere il monitoraggio del servizio per due anni, come da dispositivo.
Le domande di contenuto economico Il mantenimento delle figlie. I redditi risultanti dalla documentazione presentata in atti Ricorrente Mod.730/22 = al mese netti circa 2.271,16 euro Mod.730/23 = al mese netti circa 2.773,5 euro Mod.730/24 = al mese netti circa 2.558,58 euro PF. 2025 €.
2.863 al mese netti A seguito di ordine di esibizione del giudice, ex art.210 c.p.c. (ordinanza 10.3.2025) il ricorrente ha depositato le proprie buste paga dell'ultimo triennio. Si riportano di seguito buste paga al netto: Anno 2022:
busta paga gennaio 2022: netto € 2.483,11;
busta paga febbraio 2022: € 3.398,42;
busta paga marzo 2022: € 2.001,98;
busta paga aprile 2022: € 1.888,38;
busta paga maggio 2022: € 1.989,80;
busta paga giugno 2022: € 2.109,37; premio di risultato luglio 2022: € 2.707,37;
busta paga luglio 2022: € 4.150,79;
busta paga agosto 2022: € 2.595,91;
busta paga settembre 2022: € 2.110,48;
busta paga ottobre 2022: € 2.061,36;
busta paga novembre 2022: € 1.566,17; pagina 8 di 12 busta paga dicembre 2022: € 1.535,74; tredicesima 2022: € 1.773,41 Anno 2023:
busta paga gennaio 2023: € 2.375,64;
busta paga febbraio 2023: € 3.267,97;
busta paga marzo 2023: € 2.148,83;
busta paga aprile 2023: € 2.003,09;
busta paga maggio 2023: € 2.126,74;
busta paga giugno 2023: € 2.475,76;
busta paga luglio 2023: € 2.955,22; premio di risultato luglio 2023: € 2.847,31;
busta paga agosto 2023: € 2.890,70;
busta paga settembre 2023: € 2.072,85;
busta paga ottobre 2023: € 2.864,10;
busta paga novembre 2023: € 2.000,30;
busta paga dicembre 2023: € 1.278,55; tredicesima 2023: € 1.847,84; Anno 2024:
busta paga gennaio 2024: € 2.001,46;
busta paga febbraio 2024: € 3.215,01;
busta paga marzo 2024: € 2.039,07;
busta paga aprile 2024: € 1.913,55;
busta paga maggio 2024: € 1.918,45;
busta paga giugno 2024: € 3.365,65;
busta paga luglio 2024: € 2.148,33; premio di risultato luglio 2024: € 3.210,92;
busta paga agosto 2024: € 2.889,07;
busta paga settembre 2024: € 1.920,68;
busta paga ottobre 2024: € 2.847,42
busta paga novembre 2024: € 1.994,82;
busta paga dicembre 2024: € 2.170,09; tredicesima 2024: € 1.916,03 Anno 2025:
busta paga gennaio 2025: € 2.033,02.
dopo avere lasciato la casa familiare – al momento del ricorso la coppia era ancora Pt_1 convivente – è andato a vivere in locazione (cfr. memoria attore 30.20.2024) con canone di €.600 (doc.64). Infine, ha comprato l'immobile dove attualmente vive, ad aprile di quest'anno (2025) al prezzo di 350.000,00 euro. All'udienza 9.10.2025 (nell'ambito del sub-procedimento) ha dichiarato che buona parte della provvista gli è stata fornita dai genitori. Sta pagando circa 720 euro al mese di rata di mutuo. Rediti convenuta Mod.730/22 = imponibile annuo tot. 334 da 730 congiunto presentato dal marito Mod.730/23 = imponibile annuo tot. 1534 da 730 congiunto presentato dal marito Mod.730/24 = imponibile annuo tot. 334 da 730 congiunto presentato dal marito La moglie non ha spese abitative ed ha capacità lavorative che può mettere a frutto.
Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza delle pagina 9 di 12 figlie con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.900,00 mensili (€.300 x 3); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre, visto il divario di reddito. In conseguenza dell'affido condiviso e dei tempi della frequentazione delle figlie col padre, l'assegno unico resterà a favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno. L'assegno maritale domandato dalla CP_1 Dall'istruttoria espletata (prova testimoniale) è emerso che la abbia lavorato nel corso della CP_1 vita matrimoniale, sia pure con attività limitate nel loro impegno e, conseguentemente, dal punto di vista remunerativo (attività soprattutto concentrate presso lo studio di progettazione dell'ing. Per_7 (fratello della stessa) – cfr. testi e . Quest'ultimo è il
[...] Testimone_1 Testimone_2 padre del ricorrente. Come spesso accade in procedimenti di famiglia, i testi escussi sono soggetti vicini alle parti, anche legati da vincoli di parentela o comunque di grande vicinanza. Tale dato – del tutto normale in quanto proprio i soggetti più vicini alle parti hanno, solitamente, conoscenza delle circostanze più specifiche nell'ambito di rapporti così strettamente personali – conduce anche a valutare le loro dichiarazioni, da parte del giudice, con estrema cautela essendo meritevoli di rigido vaglio di credibilità. Nel caso in esame, il teste è apparso a conoscenza di circostanze molto specifiche ed ha fornito elementi di cui è venuto a conoscenza personalmente e non solo de relato, per cui la sua testimonianza appare credibile e non influenzata dal suo stretto rapporto (indubitabile) con l'attore. A questo si aggiungano alcune lezioni private impartite a figli di conoscenti ed amici per le quali percepiva compensi contenuti (dai €.12 per 90 minuti a €.15 l'ora) – cfr. testi e Testimone_3 : circostanze ammesse anche dalla stessa nel suo interrogatorio formale. Testimone_4 CP_1
Relativamente a tali attività – negate dalla convenuta quali fonti di reddito – non se ne conosce il reale riscontro economico in termini di benefici concreti per la certo si può affermare che ella CP_1 svolge un'attività di collaborazione con il fratello, comunque dimostrazione di una sua capacità lavorativa e fonte di reddito. La convenuta è anche proprietaria esclusiva della casa familiare, acquistata con l'aiuto della propria famiglia, come da lei stessa affermato fin dalla comparsa di costituzione in giudizio. Acquistata nel 2016 al prezzo di €.200.000,00 con un mutuo di originari €. 200.000,00 da restituire mediante rate mensili dell'importo di circa €. 1.300,00, al cui pagamento ha provveduto la sua famiglia (cfr. comparsa di costituzione e risposta 18.10.2024).
Si comprende, allora, come la sua originaria famiglia rappresenti per lei un serio e costante aiuto e supporto economico. Si ribadisce che le sue chiare capacità di lavorare le impongono di impegnarsi al riguardo mettendole a frutto (secondo il principio dell'autoresponsabilità). Peraltro, le spese oggi affrontate dal marito e l'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie in corso di giudizio, conducono una considerevole riduzione della precedente condizione reddituale del
Pt_1
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi: (Castel San Pietro, 10.10.1983) Parte_1 e (Castel San Pietro, 28.11.1982), CP_1
pagina 10 di 12 unitisi con matrimonio concordatario celebrato a Imola in data 10.9.2006, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 77 parte, 2 serie A, Ufficio 1; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Respinge la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal ricorrente;
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie , ad entrambi i genitori;
le decisioni Per_1 Per_2 Per_3 di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha le figlie presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando le riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando le riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
Con decorrenza dall'ordinanza 26.11.2024, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di €.900 (€.300 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi le spese straordinarie, il 60% a carico del padre, il 40% a carico della madre. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); pagina 11 di 12 spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. respinge la domanda di parte convenuta di corresponsione di assegno maritale (con decorrenza dalla presente pronuncia); dispone la corresponsione dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dispone la vigilanza del servizio sociale per anni due, con supporto psicologico per le minori (ove ritenuto necessario). Spese interamente compensate. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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