Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3760
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La Corte ha ritenuto che la convivenza sia intollerabile e che non sia più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

  • Rigettato
    Infedeltà coniugale e comportamenti aggressivi della moglie

    Il ricorrente non ha fornito prova dell'infedeltà della moglie né del nesso causale tra la condotta contestata e la fine dell'affetto coniugale. Le accuse di condotte aggressive e violente sono risultate sfornite di prova.

  • Accolto
    Interesse delle figlie minori

    Entrambi i genitori hanno concordemente concluso per l'affidamento condiviso.

  • Accolto
    Esigenze delle figlie minori e situazione familiare

    La collocazione prevalente presso la madre è stata disposta, tenendo conto della situazione familiare e delle esigenze delle minori.

  • Accolto
    Collocazione prevalente delle figlie presso la madre

    La casa familiare è stata assegnata alla madre in quanto collocataria prevalente delle figlie.

  • Accolto
    Interesse delle figlie e accordo genitoriale

    Viene confermato il calendario di visite padre-figlie stabilito dall'ordinanza precedente, con specifiche modalità per fine settimana, pomeriggi infrasettimanali e periodi di vacanza.

  • Accolto
    Redditi dei genitori e esigenze delle figlie

    Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere €900 mensili per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione annuale Istat.

  • Accolto
    Divisione delle spese straordinarie

    Le spese straordinarie sono poste a carico del padre al 60% e della madre al 40%, tenuto conto del divario di reddito.

  • Accolto
    Assegno unico in regime di affido condiviso

    L'assegno unico resterà a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

  • Rigettato
    Capacità lavorativa della moglie e autoresponsabilità

    La moglie ha capacità lavorative che deve mettere a frutto. Le spese affrontate dal marito e l'aumento dell'assegno per le figlie comportano una riduzione della sua precedente condizione reddituale.

  • Rigettato
    Rigetto della domanda di addebito

    La domanda di addebito avanzata dal marito è stata respinta.

  • Accolto
    Affidamento condiviso nell'interesse dei minori

    Entrambi i genitori hanno concordemente concluso per l'affidamento condiviso.

  • Accolto
    Collocazione prevalente presso la madre

    La collocazione prevalente presso la madre è stata disposta.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale

    La casa coniugale è stata assegnata alla madre.

  • Accolto
    Mantenimento della prole

    Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere €900 mensili per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione annuale Istat.

  • Accolto
    Spese straordinarie a carico del padre

    Le spese straordinarie sono poste a carico del padre al 60% e della madre al 40%.

  • Rigettato
    Rigetto assegno maritale

    La domanda di corresponsione dell'assegno maritale è respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3760
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3760
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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