Sentenza breve 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina e Donatella Cinzia Singarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
previa sospensione,
del provvedimento del -OMISSIS-, avente prot. n. -OMISSIS-, adottato dall’Area III della Prefettura di Catania - Ufficio territoriale del Governo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa GA GA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con decreto del-OMISSIS- il Tribunale di Catania - Sezione Misure di prevenzione ha disposto a carico del ricorrente la misura della Sorveglianza Speciale per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
A seguito dell’applicazione della suddetta misura di prevenzione, con provvedimento del -OMISSIS-, la Prefettura di Catania ha disposto la revoca della patente di guida.
In data 23 ottobre 2025, decorsi quasi 10 anni dalla cessazione della misura, il ricorrente ha presentato apposita istanza di annullamento della revoca della patente di guida.
In data -OMISSIS- la Prefettura, tuttavia, ha rigettato suddetta richiesta con la seguente motivazione: “All’esito dell’istruttoria esperita, è emersa a carico della S.V. l’attualità della carenza dei requisiti morali, ai sensi dell’art. 120 del C.d.S., che prevede espressamente che non possono conseguire la patente di guida “coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione……, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nello specifico a carico della S.V. risulta la Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per anni 2 (due) irrogata dal Tribunale di Catania il -OMISSIS- Ciò posto, in relazione al fatto che non sia necessaria la riabilitazione per poter riottenere un nuovo documento di guida essendo decorsi più di tre anni dalla revoca, così come dalla S.V. argomentato nell’istanza, citando la giurisprudenza amministrativa in materia, si rappresenta che il citato art. 120 del C.d.S. è stato novellato di recente con l’entrata in vigore della legge n.177/2024 che ha aggiunto al 3° comma il seguente periodo: “In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”. Con la nuova formulazione, quindi, è espressamente previsto che il persistere della mancanza dei predetti requisiti rappresenta motivo ostativo al rilascio di una nuova patente di guida”.
2. Con ricorso notificato il 16 gennaio 2026 il ricorrente ha impugnato suddetto diniego, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e del diritto al contraddittorio procedimentale - Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per violazione dell'obbligo di comunicazione del preavviso di diniego e del contraddittorio procedimentale.
La violazione del contraddittorio assumerebbe particolare gravità considerato che il procedimento in oggetto ha natura discrezionale.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada e della legge n. 177/2024 – Inapplicabilità ratione temporis della novella sopravvenuta, non avente efficacia retroattiva – Violazione dell'art. 11 e dell’art. 14 delle Disposizioni Preliminari al cod. civ. – Violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. – Eccesso di potere per erronea motivazione e difetto d’istruttoria sotto ulteriore profilo.
III. Violazione del principio di legalità sostanziale e di irretroattività in ambito sanzionatorio amministrativo: art. 25 Cost., art. 1 della legge n. 689/1981 – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere per 6 sviamento della funzione e difetto d’istruttoria sotto ulteriore profilo.
Il provvedimento impugnato muoverebbe da un presupposto normativo giuridicamente errato, consistito nell'applicazione alla fattispecie concreta della modifica introdotta dalla legge n. 177/2024 all'art. 120, comma 3, del Codice della Strada.
Nel caso di specie: - la revoca della patente è stata disposta con provvedimento notificato nel 2014; - la misura di prevenzione è cessata definitivamente da oltre nove anni; - il decorso del termine triennale previsto dal comma 3 dell’art. 120 C.d.S. (nel testo vigente ratione temporis al tempo dell’intervenuta revoca) si è ampiamente consumato ben prima dell'entrata in vigore della novella del 2024.
La Prefettura avrebbe erroneamente assunto come presupposto normativo applicabile una disciplina la cui efficacia non poteva che essere rivolta ex nunc , vale a dire in relazione alla revoca di patente di guida intervenuta sotto il vigore della sopravvenuta disciplina normativa, incorrendo, altrimenti, com’è accaduto nel caso di specie, anche nella violazione del principio di irretroattività della disciplina meno favorevole, sancito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.
Il provvedimento della Prefettura sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto prolunga indebitamente gli effetti della revoca, ignora la cessazione della misura di prevenzione e il percorso di reinserimento sociale del ricorrente, attribuisce efficacia retroattiva a una disciplina sopravvenuta, aggravando la posizione giuridica del ricorrente, destinatario della revoca della patente in modo ingiustificato.
IV. Violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990 – l Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria sotto il profilo della omessa valutazione dell’attualità della pericolosità sociale - Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti positivi della pubblica amministrazione (rilascio del passaporto al ricorrente nel 2025) - Violazione dei principi del legittimo affidamento del richiedente l’annullamento, di uguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione del principio di buon andamento (art. 97 cost.)
La Prefettura non avrebbe compiuto alcuna istruttoria sugli ultimi dieci anni di vita del ricorrente, ignorando la cessazione della misura di prevenzione sin dal 2014, omettendo di tener conto dell'assenza di recidive e di valutare il percorso di reinserimento sociale e la condotta civile e lavorativa del ricorrente.
La Prefettura non avrebbe tenuto conto, altresì, del fatto che il ricorrente ha ottenuto il rilascio del passaporto.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nonché per omessa impugnazione tempestiva del provvedimento di revoca della patente, non sussistendo alcun obbligo dell’amministrazione di attivare l’esercizio del potere di annullamento in autotutela di un provvedimento ormai inoppugnabile.
4. All’udienza in camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti in udienza.
6. Ritiene il Collegio che sia fondata e da accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa erariale.
7. Come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, la controversia “appartiene” alla giurisdizione del giudice ordinario « in quanto, con la recente introduzione del secondo capoverso dell'art. 120, comma 3, C.d.S. (ad opera della L. 25 novembre 2024, n. 177), è espressamente precluso il rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida in presenza delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo. Di conseguenza, i poteri della Prefettura si configurano come vincolati e, pertanto, la giurisdizione competente a decidere sulla relativa domanda è quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria » (Tar Lazio Roma, sez. I Ter, sentenza n. 19359 del 3 novembre 2025; cfr. anche Tar Puglia Lecce, sez. III, sentenza n. 740 de 28 aprile 2025).
7.1. All’odierna fattispecie è certamente applicabile l’art. 120, comma 3, del Codice della Strada così come modificato dalla legge n. 177/2024, atteso che i provvedimenti impugnati sono stati adottati in data successiva alla sua entrata in vigore.
La disposizione richiamata, nella versione modificata, oltre a prevedere che “ la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siamo trascorsi almeno tre anni” , stabilisce (v. secondo capoverso, introdotto dall’art. 9 della legge n. 177/2020) che “in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”. Il comma 1, a sua volta, prescrive che “Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”.
Per effetto della disposta novella, pertanto, il nuovo rilascio dopo la precedente revoca della patente a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione non può avvenire se non dopo il decorso di almeno tre anni ( ex comma 3, art. 120) e, come è chiarito dall’uso della formula inequivoca ( “in ogni caso” ), a condizione che non sussistano le situazioni preclusive di cui al comma 1 ossia che non sussistano “le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1” , “fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi” (comma 3, nuovo testo integrato ex l. 177/2024).
7.2. In altri termini, il legislatore, con la soprariportata recente modifica normativa, ha espressamente previsto il “riallineamento” dei requisiti soggettivi di moralità stabiliti dal primo comma dell’art. 120 del Codice della strada, necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a condanne per specifici reati ritenuti ostativi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), i quali si applicano attualmente a tutti coloro che intendano conseguire la patente di guida, sia essa la “prima” patente (comma 1), sia essa la “nuova” patente (comma 3), all’esito del decorso del triennio già in precedenza previsto e successivo alla revoca (Tar Lecce, sez, III, sentenza n. 1501/2025); non sarebbe altrimenti spiegabile, si ribadisce, l’aggiunta dell’inciso “in ogni caso” legato a “situazioni preclusive, che è stato introdotto con il nuovo capoverso del comma 3 dell’art. 120 Codice della strada (Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 8224 del 18 dicembre 2025), inciso non riconducibile alla (necessaria, ai fini della nuova patente) assenza delle condizioni soggettive di cui al primo periodo del comma 1, ma richiedente anche il loro superamento tramite riabilitazione.
7.3. Per quanto rileva nella presente sede, a seguito della predetta richiamata novella del 2024, va pertanto ritenuta l’inesistenza di un potere discrezionale del Prefetto in sede di richiesta di rilascio del nulla osta di che trattasi (come già riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, per l’ipotesi di cui al comma 1: cfr. Tar Catania, sez. IV, n. sentenza n. 786 del 1° marzo 2024; sez. I, n. 2967 del 15 novembre 2022; n. 2432 del 19 settembre 2022; n. 2117 del 29 luglio 2022, n. 3115 del 18 ottobre 2021), essendo in discussione la mera sussistenza (o meno) dei requisiti soggettivi per ottenerlo, richiedenti l’intervenuta riabilitazione di seguito a individuate fattispecie elencate al comma 1 dell’art. 120, senza esercizio di valutazione discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa, sicché, vertendosi in tema di diritti soggettivi e di potere vincolato della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all’AGO (cfr. Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 4379/2025).
7.4. Non può essere condiviso il rilievo secondo cui la novella non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame in quanto la revoca della patente è precedente alla sua entrata in vigore e il termine triennale dalla cessazione della misura di prevenzione è ampiamente decorso ben prima della modifica legislativa che la Prefettura ha inteso applicare.
Come noto, infatti, secondo il principio del tempus regit actum , ogni atto della serie procedimentale è regolato dalla disciplina vigente al momento della sua adozione (cft., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 13 dicembre 2023, n. 10742).
Neppure può essere condiviso il rilievo secondo cui, così facendo, verrebbe violato il principio di irretroattività della disciplina meno favorevole. Il procedimento definito con il provvedimento oggetto di gravame, invero, pur presupponendo la disposta revoca della patente, mantiene la sua autonomia riguardando il rilascio di una nuova patente di guida.
8. In conclusione, in ragione di quanto fin qui osservato, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo quest’ultima al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI AR AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GA GA UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA GA UD | ZI AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.