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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1928 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, con le Avv.te Raffaella Cugnetto e Sonia Franzese Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Cinzia Controparte_1
Eutizi
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Tivoli n. 552/2023 pubblicata il 5.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE: “All'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, affinché, assunti i provvedimenti di rito, contestata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado recante n. 552/2023, emessa dal
Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Ssa Sibilla Ottoni, il 05.04.2023, nel procedimento RGN 1671/2019, Voglia: - “ACCERTARE e DICHIARARE che la Signora
[...]
, per le causali in premessa, è in possesso dei requisiti che danno diritto Parte_1
1 alla corresponsione dell'assegno sociale, ex art. 3, comma 6, della legge 335/1995, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15.11.2017, ovvero da quell'altra data, dalla quale risulterà dovuto;
- CONDANNARE l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, nella sua funzione di erogatore, ai sensi dell'articolo 130 del d.lgs 112/98, successive modifiche e integrazioni a corrispondere in favore della Signora Parte_1
: a) l'assegno sociale nella misura attuale di Euro 503,27 s. e.&.o e per il futuro
[...]
nella misura che sarà determinata dalla competente autorità; b) la somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di Assegno Sociale, fino ad oggi maturata e successivamente maturanda fino al saldo, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.”;
PER L'APPELLATO: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, dedotto di aver presentato domanda per ottenere l'assegno sociale nel Parte_1
CP_ novembre 2017, e di essersela vista rifiutare dall' in quanto nel 2016 il coniuge CP_2
aveva donato immobili ai figli per un valore di 452mila euro, aveva chiesto al
[...]
Tribunale di Tivoli il riconoscimento della spettanza del suddetto beneficio.
Si era costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale ha respinto il ricorso, osservando che l'assegno sociale postula uno stato di bisogno desunto dalla mancanza o insufficienza dei redditi percepiti, anche dal coniuge, e non spetta allorché essi siano stati artificiosamente ridotti per accedere alla prestazione: nella specie la situazione integrerebbe l'abuso del diritto, atteso che la donazione degli immobili ai figli non può che essere stata fatta per creare le condizioni di accesso alla prestazione.
La ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe;
la causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello si deduce che erroneamente il Tribunale ha considerato la condotta del coniuge della ricorrente lesiva della buona fede e dolosamente orientata
2 all'ottenimento della prestazione in favore della moglie-appellante, non emergendo alcuna prova di ciò: anche dal momento che gli appartamenti donati facevano parte di un unico fabbricato a conduzione familiare ed erano già occupati dai figli, come da certificazione anagrafica: per cui non si trattava di una scelta antieconomica bensì di una modalità per il coniuge per non sopportare oltre il peso economico di una proprietà improduttiva di reddito.
Ed infatti il percepisce l'assegno sociale sin dal 2010 senza che sia intervenuta CP_2
alcuna revoca.
L'appellante argomenta, poi, in merito al possesso di redditi, anche unitamente al coniuge, inferiori al limite di legge, rinviando alla documentazione reddituale in atti, senza titolarità di beni immobili.
Replica l' che l'appello è inammissibile perché non possiede i requisiti prescritti CP_1 dall'art. 434 c.p.c.; ed è infondato perché la , che ne era onerata, non avrebbe Parte_1
dimostrato il possesso del requisito reddituale, anzi è stata accertata la dolosa preordinazione dello stato di bisogno, anche in ragione della tempistica della donazione e della rinuncia a qualsivoglia corrispettivo o sostegno dai figli per l'assistenza di genitori totalmente sprovvisti di redditi.
L'appello è conforme ai dettami dell'art. 434 c.p.c. ed è pertanto ammissibile.
Nel gravame sono presenti le indicazioni di legge e l'atto risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata non condivise (vale a dire l'aver ritenuto sussistente una dolosa preordinazione alla rappresentazione di uno stato di bisogno), le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. L'atto di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c..
Nel merito, l'appello è fondato.
Infatti l'asserita frode non è dimostrata. La donazione ai figli ha riguardato immobili già di fatto occupati dai medesimi (cfr. certificazioni anagrafiche) ed è pertanto relativamente ragionevole dal punto di vista economico, trattandosi di cespiti improduttivi di reddito rispetto ai quali il donante avrebbe cessato di essere tenuto alla manutenzione e al pagamento delle imposte, vedendo così complessivamente migliorata la propria situazione economica.
3 Ed infatti la Cassazione, con sentenza n. 7235/2023, ha affermato: “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole. In quella occasione la S.C. ha dunque accolto il ricorso di un uomo che si era visto negare l'assegno sul presupposto che lo stato di bisogno fosse conseguenza immediata e diretta della sua scelta di donare alla figlia entrambi gli immobili di cui egli era proprietario e che non fosse stata data prova dell'impossibilità per la figlia di garantirgli alcun sostentamento: un caso, come si vede, simile a quello oggi all'esame, in cui oltretutto il beneficiario della provvidenza in discussione era lo stesso donante.
Il requisito reddituale valutabile ai fini della pensione sociale, del resto, è soltanto quello assoggettabile ad imposta. É vero che l'ente previdenziale può sempre rilevare eventuali frodi, ma è altrettanto evidente che deve trattarsi di redditi occultati e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma. Infatti, ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto. Tanto è vero che, per Cass. n.
6570/2010, nemmeno il reddito di cui si è astrattamente titolari ma che in concreto non viene percepito concorre ad integrare il limite di legge, tantomeno è a dirsi di una potenzialità meramente eventuale come quella legata alla proprietà di immobili in cui vivono i figli.
Del resto, come noto, l'orientamento consolidato di legittimità considera recessivi, rispetto al requisito costituito dall'ammontare dei redditi percepiti in misura inferiore al limite di legge, altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, come quelli derivanti da un assegno di mantenimento che il titolare non abbia richiesto al coniuge o ad altri familiari
(fra le tante, cfr. Cass. n. 6570/2010).
Conclusivamente, l'appello è fondato ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve accertarsi che l'appellante è in possesso dei requisiti reddituali per la corresponsione dell'assegno sociale sin dalla domanda amministrativa del 15.11.2017 e per l'effetto condannarsi l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della detta prestazione con CP_1
interessi legali come per legge dalla maturazione dei ratei al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano nella CP_1 misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaella Cugnetto e dell'Avv. Sonia Franzese, procuratrici antistatarie.
4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 26.7.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Tivoli n.
552/2023 pubblicata il 5.4.2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, accerta che l'appellante è in possesso dei requisiti reddituali per la corresponsione dell'assegno sociale sin dalla domanda amministrativa del 15.11.2017 e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della detta CP_1
prestazione con interessi legali come per legge dalla maturazione dei ratei al saldo;
- Condanna l' al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1
doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 3.000,00 e quanto al presente grado in euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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