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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11317 / 2023 contenzioso vertente
TRA appresentato e difeso dall' avv. PASSIATORE ARCANGELO Parte_1
MAURIZIO
RICORRENTE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e avv. RONCONI GIOVANNI
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre ipotesi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 20/12/2023 parte ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale per ivi sentire accertare il proprio diritto (con conseguente condanna della convenuta) di vedersi includere nella retribuzione corrispondente a ventiquattro giornate di ferie annuali maturate nel periodo dal 1-6-2008 al 30-6-2022 alcune voci e indennità regolarmente e non occasionalmente erogate dall'azienda datrice di lavoro nei restanti periodi dell'anno, segnatamente compenso per trasferte, indennità diaria, indennità duplici mansioni (ex agente unico), indennità di percorrenza, indennità di guida e guida
2, indennità fuori nastri 12/15° ora, indennità aggiuntiva e indennità aziendale, compenso flessibilità e produttività guida a vuoto e a pieno e compenso giornaliero turno di riserva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e vinte spese e compensi di lite, con distrazione ex art. 93 cpc. La resistente, costituitasi, ha eccepito in limine la prescrizione parziale, non essendo il suo decorso sospeso in costanza di rapporto di lavoro e nel merito la infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Depositate note difensive scritte, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti desumibili dalla motivazione delle sentenze prodotte in atti dal ricorrente (in particolare le sentenze 1590, 1591, 1595, 1596 e
2408/2024) che vengono qui richiamate per le argomentazioni che tutte si condividono in pieno, sia per la irrilevanza della eccezione di prescrizione, viste le conclusioni limitate quanto al dies a quo al quinquennio anteriore alla entrata in vigore della legge
Fornero che ha attenuato la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo), sia per il merito, alla stregua della direttiva comunitaria 2003/88 CE, come interpretata dalle sentenze CGUE indicate in ricorso. Indimostrata la richiesta di accesso della convenuta alla procedura di concordato ex art 44 CC.II. Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione (artt. 91 e 93 cpc).
P.T.M.
a)- accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione, in relazione al periodo dal 1-
6-2008 fino al 30-6-2022, delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
b)- per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo criteri in motivazione e in relazione ai periodi indicati al punto precedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con e decorrenze di legge;
c)- condanna la parte resistente al pagamento, in favore dell'avv. Passiatore Arcangelo
Maurizio ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
d)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 3-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11317 / 2023 contenzioso vertente
TRA appresentato e difeso dall' avv. PASSIATORE ARCANGELO Parte_1
MAURIZIO
RICORRENTE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e avv. RONCONI GIOVANNI
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre ipotesi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 20/12/2023 parte ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale per ivi sentire accertare il proprio diritto (con conseguente condanna della convenuta) di vedersi includere nella retribuzione corrispondente a ventiquattro giornate di ferie annuali maturate nel periodo dal 1-6-2008 al 30-6-2022 alcune voci e indennità regolarmente e non occasionalmente erogate dall'azienda datrice di lavoro nei restanti periodi dell'anno, segnatamente compenso per trasferte, indennità diaria, indennità duplici mansioni (ex agente unico), indennità di percorrenza, indennità di guida e guida
2, indennità fuori nastri 12/15° ora, indennità aggiuntiva e indennità aziendale, compenso flessibilità e produttività guida a vuoto e a pieno e compenso giornaliero turno di riserva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e vinte spese e compensi di lite, con distrazione ex art. 93 cpc. La resistente, costituitasi, ha eccepito in limine la prescrizione parziale, non essendo il suo decorso sospeso in costanza di rapporto di lavoro e nel merito la infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Depositate note difensive scritte, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti desumibili dalla motivazione delle sentenze prodotte in atti dal ricorrente (in particolare le sentenze 1590, 1591, 1595, 1596 e
2408/2024) che vengono qui richiamate per le argomentazioni che tutte si condividono in pieno, sia per la irrilevanza della eccezione di prescrizione, viste le conclusioni limitate quanto al dies a quo al quinquennio anteriore alla entrata in vigore della legge
Fornero che ha attenuato la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo), sia per il merito, alla stregua della direttiva comunitaria 2003/88 CE, come interpretata dalle sentenze CGUE indicate in ricorso. Indimostrata la richiesta di accesso della convenuta alla procedura di concordato ex art 44 CC.II. Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione (artt. 91 e 93 cpc).
P.T.M.
a)- accerta il diritto della parte ricorrente all'inclusione, in relazione al periodo dal 1-
6-2008 fino al 30-6-2022, delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
b)- per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo criteri in motivazione e in relazione ai periodi indicati al punto precedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con e decorrenze di legge;
c)- condanna la parte resistente al pagamento, in favore dell'avv. Passiatore Arcangelo
Maurizio ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
d)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 3-4-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo