TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 418
TAR
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2023
>
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
>
TAR
Decreto presidenziale 6 settembre 2023
>
TAR
Decreto cautelare 12 settembre 2023
>
TAR
Decreto presidenziale 13 settembre 2023
>
TAR
Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
>
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del 'payback' sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende la riduzione al 48% a tutte le aziende fornitrici che hanno instaurato controversie.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per contrasto con CEDU e Carta dei diritti fondamentali UE

    La Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del 'payback' sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende la riduzione al 48% a tutte le aziende fornitrici che hanno instaurato controversie.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del 'payback' sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende la riduzione al 48% a tutte le aziende fornitrici che hanno instaurato controversie.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del 'payback' sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende la riduzione al 48% a tutte le aziende fornitrici che hanno instaurato controversie.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa

    La Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del 'payback' sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende la riduzione al 48% a tutte le aziende fornitrici che hanno instaurato controversie.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 7

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con il principio di neutralità IVA

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità propria dei provvedimenti impugnati per illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    I motivi aggiunti relativi all'art. 8 del d.l. n. 34/2023 sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il legislatore ha ricondotto i versamenti eseguiti in base a tale articolo al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    I motivi aggiunti relativi all'art. 8 del d.l. n. 34/2023 sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il legislatore ha ricondotto i versamenti eseguiti in base a tale articolo al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 418
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 418
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo