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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 7787/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 12562/2023 (ATPO) vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Raffaele Angiulli n. 34, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Emanuele Guarino, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via Bologna n. 138 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
-ricorrente -
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elett.te domicilia presso la sede di Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 (comunicazioni alla PEC: CP_1
t;) Email_2
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 28.3.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 9.5.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità dell'handicap; che visitata in data 14.2.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stata giudicata invalida al 100% senza accompagnamento nonché portatore di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92). Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il C.T.U. nominato in quella fase (dr.
concludeva ritenendo che l'istante fosse inabile ma senza necessità di Persona_1 assistenza continua, sostanzialmente confermando il parare negativo espresso in sede amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre CP_1 accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto CP_1 del ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato Persona_2 nella fase dell'ATP (dr. . Persona_1
All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 12562/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. in fase di ATPO, aveva escluso che la presentasse Per_1 Parte_1
i requisiti sanitari necessari alla indennità di accompagnamento.
Peraltro il CTU nominato nella fase per ATP aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo adeguato alle controdeduzioni di parte ricorrente alla bozza di relazione peritale. Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, del Per_2 pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagnamento, riconoscendo una percentuale invalidante in misura pari al 100% ribadendo, quindi, che la ricorrente non aveva diritto all'indennità di accompagnamento. Ha scritto, infatti, il dr. che la ricorrente risulta affetta da “la Sig.ra Per_2 Pt_1
di anni 54, è affetta da insufficienza renale cronica in stadio terminale in
[...] trattamento emodialitico trisettimanale cardiopatia ipertensiva connettivopatia carcinoma papillare della tiroide stadio patologico pT1aN0M0 trattato con intervento di tiroidectomia totale (dicembre 2023). Le patologie in diagnosi sono documentate da accertamenti specialistici in atti. Le CML hanno riconosciuto l'istante portatore di handicap comma 3 art 3 L. 104/92 con revisione (verbale 11.2.23) ed invalido nella misura del 100% con revisione (verbale 14.2.23). La paziente esaminata appare, all' atto della visita, in discrete condizioni generali;
è curata nell'aspetto e nella persona ed accede alla valutazione clinica disponibile e collaborativa;
l'eloquio è consono all' età e per formazione culturale, adeguato per contenuti informativi;
al colloquio il tono dell'umore è orientato in senso depressivo. All' esame clinico non presenta dispnea a riposo o per sforzi fisici, deambula autonomamente e senza ricorso ad ausili. La perizianda riferisce di aver goduto di apparente buona salute sino al marzo 2022, epoca in cui, ricoverata in ambiente ospedaliero, è stata posta diagnosi di insufficienza renale cronica stadio V;
lo stadio V rappresenta la condizione terminale dell'insufficienza renale e richiede necessariamente il trattamento emodialitico. La paziente si sottopone ad emodialisi con frequenza trisettimanale;
l'accesso vascolare (FAV) posizionato all'avambraccio sinistro è normofunzionante. La paziente è, inoltre, affetta da anemia iposideremica in terapia con eritropoietina e ferro e da iperparatiroidismo in terapia farmacologica, secondari alla insufficienza renale. Nello stadio terminale segni e sintomi della malattia sono imputabili alla ritenzione di tossine prodotte dal metabolismo con carenza di alcuni ormoni ( ad es. la renina coinvolta nella regolazione della pressione arteriosa), di eritropietina (fattore che stimola la produzione dei globuli rossi) e conseguente anemia, di vitamina D (attivata dal rene) ed iperstimolazione delle paratiroidi ( iperparatiroidismo secondario). Tali condizioni, documentate nelle certificazioni in atti, sono riequilibrate dalla terapia dialitica e farmacologica con conseguente miglioramento della sintomatologia. La paziente, che ha effettuato la terapia emodialitica nella giornata che precede la visita, appare in discrete condizioni generali, in grado di attendere agli atti di vita quotidiana con sufficiente autonomia. La cardiopatia ipertensiva, in terapia farmacologica, come da esami strumentali appare in buon controllo emodinamico. Le connettivopatie sono patologie sistemiche autoimmuni del tessuto connettivo e si manifestano clinicamente con un'ampia eterogenicità di sintomi, colpendo la cute, le articolazioni, i muscoli, i vasi sanguigni e gli organi interni;
allo stato attuale non sono documentati in atti segni e/o sintomi della malattia. Nel dicembre 2023 la perizianda è stata sottoposta ad intervento di tiroidectomia totale per carcinoma papillare della tiroide stadio patologico pT1aN0M0; la neoplasia, in genere a crescita lenta, ha una buona prognosi. L' ipotiroidismo post chirurgico è corretto con terapia ormonale sostitutiva. La diverticolosi del colon, a scarsa espressività clinica, e la fibromatosi dell'utero non incidono sulle autonomie del soggetto”. Ha concluso il CTU nominato nella fase di opposizione ad ATP che “Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate possiamo concludere che il ricorrente non presenta, allo stato, i requisiti di Legge necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Premesso che anche nel soggetto sottoposto a dialisi il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è subordinata al riconoscimento di una perdita dell'autonomia nella deambulazione e/o nel compimento degli atti di vita quotidiana, si può affermare che la ricorrente versa in discrete condizioni cliniche generali e conserva una sufficiente autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti di vita quotidiana. Il parere valutativo espresso dal CTU nominato in sede di ATP è, pertanto, condivisibile”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto della indennità di accompagnamento e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU e Per_1 l'altra del CTU . Per_2
Lo scrivente ritiene di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza, anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente, quindi, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata. Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c., nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta con ricorso del 28.3.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche di ufficio relative alla fase CP_1 di ATPO ed alla fase di opposizione che vengono liquidate con separato decreto.
Napoli 22.4.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 7787/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 12562/2023 (ATPO) vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Raffaele Angiulli n. 34, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Emanuele Guarino, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via Bologna n. 138 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
-ricorrente -
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elett.te domicilia presso la sede di Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 (comunicazioni alla PEC: CP_1
t;) Email_2
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 28.3.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 9.5.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità dell'handicap; che visitata in data 14.2.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stata giudicata invalida al 100% senza accompagnamento nonché portatore di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92). Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il C.T.U. nominato in quella fase (dr.
concludeva ritenendo che l'istante fosse inabile ma senza necessità di Persona_1 assistenza continua, sostanzialmente confermando il parare negativo espresso in sede amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre CP_1 accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto CP_1 del ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato Persona_2 nella fase dell'ATP (dr. . Persona_1
All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 12562/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. in fase di ATPO, aveva escluso che la presentasse Per_1 Parte_1
i requisiti sanitari necessari alla indennità di accompagnamento.
Peraltro il CTU nominato nella fase per ATP aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo adeguato alle controdeduzioni di parte ricorrente alla bozza di relazione peritale. Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, del Per_2 pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione della indennità di accompagnamento, riconoscendo una percentuale invalidante in misura pari al 100% ribadendo, quindi, che la ricorrente non aveva diritto all'indennità di accompagnamento. Ha scritto, infatti, il dr. che la ricorrente risulta affetta da “la Sig.ra Per_2 Pt_1
di anni 54, è affetta da insufficienza renale cronica in stadio terminale in
[...] trattamento emodialitico trisettimanale cardiopatia ipertensiva connettivopatia carcinoma papillare della tiroide stadio patologico pT1aN0M0 trattato con intervento di tiroidectomia totale (dicembre 2023). Le patologie in diagnosi sono documentate da accertamenti specialistici in atti. Le CML hanno riconosciuto l'istante portatore di handicap comma 3 art 3 L. 104/92 con revisione (verbale 11.2.23) ed invalido nella misura del 100% con revisione (verbale 14.2.23). La paziente esaminata appare, all' atto della visita, in discrete condizioni generali;
è curata nell'aspetto e nella persona ed accede alla valutazione clinica disponibile e collaborativa;
l'eloquio è consono all' età e per formazione culturale, adeguato per contenuti informativi;
al colloquio il tono dell'umore è orientato in senso depressivo. All' esame clinico non presenta dispnea a riposo o per sforzi fisici, deambula autonomamente e senza ricorso ad ausili. La perizianda riferisce di aver goduto di apparente buona salute sino al marzo 2022, epoca in cui, ricoverata in ambiente ospedaliero, è stata posta diagnosi di insufficienza renale cronica stadio V;
lo stadio V rappresenta la condizione terminale dell'insufficienza renale e richiede necessariamente il trattamento emodialitico. La paziente si sottopone ad emodialisi con frequenza trisettimanale;
l'accesso vascolare (FAV) posizionato all'avambraccio sinistro è normofunzionante. La paziente è, inoltre, affetta da anemia iposideremica in terapia con eritropoietina e ferro e da iperparatiroidismo in terapia farmacologica, secondari alla insufficienza renale. Nello stadio terminale segni e sintomi della malattia sono imputabili alla ritenzione di tossine prodotte dal metabolismo con carenza di alcuni ormoni ( ad es. la renina coinvolta nella regolazione della pressione arteriosa), di eritropietina (fattore che stimola la produzione dei globuli rossi) e conseguente anemia, di vitamina D (attivata dal rene) ed iperstimolazione delle paratiroidi ( iperparatiroidismo secondario). Tali condizioni, documentate nelle certificazioni in atti, sono riequilibrate dalla terapia dialitica e farmacologica con conseguente miglioramento della sintomatologia. La paziente, che ha effettuato la terapia emodialitica nella giornata che precede la visita, appare in discrete condizioni generali, in grado di attendere agli atti di vita quotidiana con sufficiente autonomia. La cardiopatia ipertensiva, in terapia farmacologica, come da esami strumentali appare in buon controllo emodinamico. Le connettivopatie sono patologie sistemiche autoimmuni del tessuto connettivo e si manifestano clinicamente con un'ampia eterogenicità di sintomi, colpendo la cute, le articolazioni, i muscoli, i vasi sanguigni e gli organi interni;
allo stato attuale non sono documentati in atti segni e/o sintomi della malattia. Nel dicembre 2023 la perizianda è stata sottoposta ad intervento di tiroidectomia totale per carcinoma papillare della tiroide stadio patologico pT1aN0M0; la neoplasia, in genere a crescita lenta, ha una buona prognosi. L' ipotiroidismo post chirurgico è corretto con terapia ormonale sostitutiva. La diverticolosi del colon, a scarsa espressività clinica, e la fibromatosi dell'utero non incidono sulle autonomie del soggetto”. Ha concluso il CTU nominato nella fase di opposizione ad ATP che “Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate possiamo concludere che il ricorrente non presenta, allo stato, i requisiti di Legge necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Premesso che anche nel soggetto sottoposto a dialisi il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è subordinata al riconoscimento di una perdita dell'autonomia nella deambulazione e/o nel compimento degli atti di vita quotidiana, si può affermare che la ricorrente versa in discrete condizioni cliniche generali e conserva una sufficiente autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti di vita quotidiana. Il parere valutativo espresso dal CTU nominato in sede di ATP è, pertanto, condivisibile”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto della indennità di accompagnamento e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU e Per_1 l'altra del CTU . Per_2
Lo scrivente ritiene di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza, anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente, quindi, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata. Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c., nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta con ricorso del 28.3.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche di ufficio relative alla fase CP_1 di ATPO ed alla fase di opposizione che vengono liquidate con separato decreto.
Napoli 22.4.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile