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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna 24 maggio 2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 991/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
n. 30, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Messina, via San Filippo CodiceFiscale_1
Bianchi n. 54, presso lo studio degli avv.ti Luciana Intilisano e Paolo Intilisano, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Cammaroto, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso
CP_ l'Ufficio Organizzazione_1
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 28/07/2020 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio status di invalidità utile per essere iscritta nelle liste occupazionali
(invalidità pari o superiore al 46%), dell'assegno di invalidità civile, oltre all'accertamento dello status di handicap grave ex art. 3 commi 1 e 3 L.104/1992; che visitata in data 30/03/2021 era stata ritenuta invalida nella misura del 40% e veniva riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art.
3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104; che, pertanto, aveva depositato in data 23/04/2021 istanza di A.T.P.
(giudizio iscritto al n. 1339/2021 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di dette prestazioni;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. dott. aveva Persona_1 accertato un grado di invalidità del 60% e riconosceva di handicap ex art. 3 Parte_2
comma 1 L. 104/1992 , a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento delle provvidenze invocate, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ed in via subordinata di un grado di invalidità utile all'inserimento nelle liste occupazionali (pari o superiore al 46%), oltre al riconoscimento dello status di handicap grave ex L. 104/1992, art. 3 comma 3, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento dei benefici con la decorrenza di CP_1
legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri difensori.
CP_ L' si costituiva tardivamente con memoria depositata in data 17/07/2023 eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio dell'assegno di invalidità civile che, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta
“Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa...”
In via subordinata, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento di un grado di invalidità utile all'inserimento nelle liste occupazionali previsto dalla L. 12 marzo 1999 n. 68, con lo scopo di promuovere “l'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”. In particolare la citata normativa si rivolge a “alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento… b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie Controparte_2
professionali ( ) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute… d) CP_3 alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra…”.
Ed infine il ricorrente chiedeva di accertare lo status di potatore dello status di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992, secondo il quale “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949).
E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna
CP_ dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno di invalidità civile formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie Parte_1
da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 86%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Il CTU accertava che era Parte_1 soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992, sempre dalla data della domanda amministrativa. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalida nella misura del 86%, oltre portatore Parte_1
dello status di handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_2 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate, tenuto conto anche della fase di
ATP. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Luciana Intilisano e Paolo Intilisano, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , intesi i difensori Parte_1
delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalida nella misura del 86%, a decorrere dalla data di Parte_1
presentazione della domanda amministrativa;
- Dichiara che parte ricorrente è portatore dello status di handicap ex art. 3 comma 1 l.
104/1992, sempre con la stessa decorrenza;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, tenuto conto anche di CP_1
quelle sostenute in fase di ATP, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 24 maggio 2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)