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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/10/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 1158 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in margine Parte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Giorgia Caminiti e Giancarlo Mascetti ed elett.te dom.ta presso la sede
Sociale in V.le P.L. Nervi snc Torre 10 Mimose – C.C. Latinafiori,
PARTE ATTRICE
E
, Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE notificava a ricorso ex art. 281 decies cpc con il quale chiedeva Parte_1 Controparte_1 la condanna della parte al pagamento di € 62.450,41 per morosità sull'utenza idrica dell'utenza codice P.IVA_ anagrafico n. sita in Anzio, alla Via Colle Esquilino, intestata alla stessa, oltre rivalutazione e interessi dal giorno delle singole scadenze al soddisfo ovvero al pagamento dell'eventuale maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese onorari di legge oltre accessori.
Deduceva, infatti, che parte convenuta, nonostante solleciti, non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di acqua in relazione al contratto di somministrazione del servizio idrico.
Parte convenuta rimaneva contumace, nonostante regolarmente evocata in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia. Ciò premesso deve rilevarsi che l'azione è fondata, essendo stata data da parte attrice la prova del titolo fatto valere.
In merito in punto di diritto occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle
Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, deve ritenersi che parte attrice, nel caso di specie, abbia provato la fonte negoziale del suo diritto e dei consumi oggetto delle fatture depositate.
La stessa, infatti, ha depositato contratto di somministrazione con indicazione delle tariffe del servizio, le fatture, nonché estratto conto delle somme dovute dalla parte convenuta e lettere di costituzione in mora, oltre a fotoletture e istanza di rateizzazione avanzata dalla Sig.ra con CP_1 comunicazione mail del 14/03/2014 (all. 11), nonché verbali di accesso verifica sul contatore eseguiti dai tecnici incaricati da . Parte_1
Ha, poi, depositato il verbale di intervento per morosità del 14/03/2017 sottoscritto dalla resistente
(cfr. all. 12 fascicolo di parte ricorrente).
D'altronde parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova del proprio adempimento.
La domanda va, quindi, accolta.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi il credito di nei confronti della parte Parte_1 convenuta e, per l'effetto, condannarsi la stessa al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 62.450,41, oltre agli interessi come per legge dal giorno delle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede: - dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 62.450,41, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal giorno delle singole scadenze al soddisfo,
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 811,00 per spese e € 1.300,00 per la fase di studio, € 815,00 per la fase introduttiva, oltre a iva, spese generali e cpa.
Latina, 17.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serino