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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8518/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 8518/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 13 ottobre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,00 sono comparsi:
Per l'avv.to BARDELLI PAOLA anche in sostituzione avv. SFORZELLINI Parte_1
IA ;
Per , Controparte_1
l'avv.to MARIANI SILVIA;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Bardelli si riporta alle note conclusive depositate ed evidenzia che se la Banca avesse prodotto fin dall'inizio nel 2018 quando le è stata richiesta la fideiussione in formato integrale con l'integrazione di massimale, la CTU non avrebbe accertato la falsità della firma e sarebbe pervenuta agli esiti odierni ossia di genuinità della firma, con conseguente condizionamento delle azioni di
Chiede quantomeno, vista la buona fede del che vengano compensate le spese di Pt_1 Pt_1 giudizio.
pagina 1 di 9 L'Avv. Mariani si riporta alle proprie note conclusive e si oppone alla richiesta di parte attrice per le ragioni già dedotte ossia che nel primo giudizio non era in contestazione la validità della fideiussione e che la banca, una volta sorta la questione fra e di cui la Banca era all'oscuro fino a Per_1 Pt_1 questo giudizio, che se la Banca fosse stata chiamata in giudizio, avrebbe fornito il suo supporto e le scritture di comparazione utili a dirimere la questione fra tali soggetti.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8518/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARDELLI PAOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SFORZELLINI IA ( ) VIA ALESSANDRO MANZONI 2 50121 C.F._2 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARDELLI PAOLA
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISTELLI SIMONE e dell'avv. MARIANI SILVIA P.IVA_1 ( ) VIA UNGHERIA N. 24 50126 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in C.F._3 VIA UNGHERIA 24 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. PISTELLI SIMONE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'ATTORE
“Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
per i fatti di cui Controparte_2 in narrativa sotto tutti i profili evidenziati e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 10.156,83 o della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione pagina 3 di 9 monetaria dal dì del dovuto al saldo in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla ” Controparte_1
Con vittoria di spese di lite.
PER IL CONVENUTO chiede che il Tribunale di Firenze, nel merito, respinga, perché inammissibili ed infondate, tutte le domande ex adverso avanzate con l'atto di citazione notificato. Con vittoria di spese e di onorari.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente, onveniva in giudizio la banca Parte_1 [...]
per sentirne dichiarare la Controparte_2 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 10.156,83 o della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno. Esponeva l'attore di essere stato socio insieme a ed società dichiarata fallita con sentenza CP_3 Controparte_4
n.85/18 del Tribunale di Siena. I predetti soci erano anche fideiussori della società nei confronti di
Istituti bancari con i quali essa intratteneva rapporti. Il 3.5.2018 BCC Banco Fiorentino Mugello
Impruneta Signa Credito Cooperativo Soc.Coop, presso il quale la aveva un conto Controparte_4 corrente, prelevava dal c/c intestato all'attore la somma di €. 19.061,74 così Parte_1 compensando il debito ex art.1241 c.c., pari a detto importo e derivante dal saldo attivo del c/c, con il proprio maggior credito derivante dall'esposizione della soc. garantita dalla fideiussione Controparte_4 omnibus rilasciata (anche) dal in data 26.4.96. Esponeva altresì di avere ricevuto Parte_1
Contr successivamente da la comunicazione del prelievo, e di avere chiesto alla copia del CP_5 contratto di fideiussione ex art 117 TUB ( mai consegnata) ; di avere con pec del 22.5.2018 (doc.4) reiterato la suddetta richiesta ed in pari data di avere ricevuto copia del suddetto documento (doc.5,6).
Quindi con ricorso ex art.702 bis cpc RG.10843/18, adiva il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere dalla BCC Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo Soc.Coop. la restituzione della somma di € 19.061,74 oltre interessi e rivalutazione. La causa veniva definita in sede di mediazione con accordo transattivo in base al quale pagava, a saldo e stralcio del Parte_1
Contr debito originario di la somma di € 25.061,54 di cui € 19.061,54 già riscosse da il Controparte_4
3.5.18 ed € 6.000,00 da versarsi in 12 rate mensili;
di avere con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RG 4905/2020 chiesto agli altri fideiussori in regresso , e il rimborso pro quota di Per_1 CP_4 quanto pagato alla che in tale giudizio rimaneva contumace, mentre CP_5 CP_4 Per_1 disconosceva le firme sulla fideiussione, affermando di avere contestato la falsità della firma anche alla
Banca nella immediatezza della diffida nel settembre 2017 dopo il ricevimento della lettera 19.9.17 e pagina 4 di 9 di avere inviato anche formale lettera di contestazione 13/10/2017. In quel giudizio Parte_1 faceva istanza di verificazione della firma di ex art.216 cpc , quindi a seguito di CTU CP_3 veniva accertato che la sottoscrizione di era apocrifa (cfr. doc.13 relazione depositata il Per_1
15.11.2021 dal CTU . Con ordinanza cron.1090/2022 dell'8.2.2022 (doc.14) RG Persona_2
4905/2020 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda azionata da nei confronti di Parte_1
perché infondata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 liquidate in € 3.200 oltre spese generali e oneri, oltre al rimborso delle spese di CTU CP_3 dallo stesso sostenute ed oltre ad € 1.600,00 ex art.96 III co. Cpc;
di conseguenza versava a Pt_1 la somma di € 10.156,83, somma che qui veniva chiesta quale risarcimento del danno alla Per_1
Contr
, colpevole di non avere comunicato la falsità della firma.
Si costituiva in giudizio la che evidenziava la genuinità delle firme sulla fideiussione, CP_6 ricevute come solitamente dal funzionario della banca anche se in tempi diversi, e poi accertate tramite invio postale della lettera di fideiussione;
di avere nel corso degli anni inviato le richieste di aggiornamento dei dati reddituali ai fini della garanzia prestata, sempre evase dai soci;
in particolare rilevava che in data 9 ottobre 1996, come gli altri due soci, aveva aumentato il CP_3 massimale della fideiussione, sempre con le medesime modalità ( doc. 5) e che la sottoscrizione di sulla fideiussione era conforme a quella da lui apposta su altri documenti bancari. CP_3
Contr Inoltre la evidenziava che nel 2014 cedeva le sue quote nella agli altri due Per_1 Controparte_4 soci e confideiussori (doc. 20) probabilmente immaginando di essersi in tal modo liberato dei suoi obblighi di garanzia nei confronti della banca, finchè nel 2017, dopo avere ricevuto la richiesta di pagamento della Banca, tentava di contestare l'autenticità della sottoscrizione della fideiussione, negata dal con lettera 06/10/2017 (doc. 7). La convenuta lamentava di non essere Controparte_1 stata coinvolta né chiamata in causa dall'attore nel giudizio di regresso fra confideiussori , che la garanzia doveva essere nota anche all'attore e socio ventennale del ed era comunque resa per Per_1 fatti concludenti nei rapporti con la Banca, che le conclusioni cui è giunto il CTU peraltro, non erano state espresse in termini di assoluta esclusione, convenendo anche il perito sul fatto che tra le firme in comparazione apparivano numerose similarità. Eccepiva la inammissibilità della domanda alla luce della transazione avvenuta fra le parti nella causa rg 10843/2018, la inopponibilità della CTU resa nel giudizio rg 4905/2020 nel quale non era parte, eccepiva quindi la colpa del ricorrente per avere tenuto una strategia processuale imprudente e chiedeva il rigetto della domanda, insistendo per una nuova
CTU grafologica sui documenti disconosciuti.
pagina 5 di 9 Alla prima udienza veniva disposta la mediazione delegata, conclusasi con esito negativo;
assegnati i termini richiesti per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. , la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU grafologica;
quindi rimessa alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
La domanda non risulta inammissibile, in quanto non coperta dalla transazione raggiunta nel giudizio rg 10843/2018, avente ad oggetto la posizione di garante del solo nei confronti della ed Pt_1 CP_5 il prelievo in compensazione dal conto corrente di questi.
NEL MERITO
La domanda , pur ammissibile, non può essere accolta in quanto infondata.
La questione muove da una articolata serie di giudizi intercorsi fra le parti a vario titolo: 1) il primo RG Contr 10843/2018 , procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso da contro la per la restituzione Pt_1 delle somme prelevate dalla Banca dal proprio conto corrente “a compensazione” del debito di garanzia del ricorrente derivante dalla fideiussione n. 51918 del 26/4/1996 rilasciata in favore del debitore principale – società poi fallita di cui erano soci e giudizio Controparte_4 Pt_1 Per_1 CP_4 conclusosi con accordo in mediazione;
2) il secondo RG 4905/2020, procedimento ex art. 702 bis c.p.c. sempre promosso da verso gli ex soci della e per il regresso Pt_1 Parte_2 CP_4 pro quota delle somme versate alla in forza della confideiussione , giudizio nel quale solo CP_6 si costituiva e nel quale veniva accertata la falsità della firma di quest'ultimo sulla fideiussione Per_1
, in esito al disconoscimento formulato in giudizio, che si concludeva con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 08/02/2022 che accoglieva la domanda di verso per la somma di € Parte_1 CP_4
8.353,91, e rigettava la domanda verso , condannando il ricorrente al pagamento delle CP_3 spese di lite anche ex art. 96 comma 3 c.p.c. e di CTU;
3) il terzo , RG 253/2023 giudizio di revocazione straordinaria promosso da verso e (contumace) avverso Pt_1 Per_1 CP_4
l'ordinanza RG 4905/2020, tuttora in corso.
Il titolo di responsabilità allegato dall'attore ed imputato alla Banca, è sostanzialmente quello di avere fornito al ricorrente, producendolo nel precedente giudizio RG 10843/2018 il documento di fideiussione lettera 26/04/1996 e corrispondenza inviata ai tre fideiussori tacendo una serie di circostanze : il fatto che avesse contestato nel 2017 la firma tramite formale lettera di CP_3 reclamo, il fatto che la sottoscrizione non fosse quindi genuina per stessa ammissione della – per CP_5 quanto riferito da nella propria comparsa di costituzione nel giudizio RG 4905/2020 . CP_3
La banca in questo giudizio ha prodotto un atto integrativo della fideiussione del 09/10/1996 , di aumento del massimale, in n. 3 originali, ciascuno sottoscritto dai tre soci, che richiama ed integra pagina 6 di 9 evidentemente la fideiussione n. 51918 di pochi mesi prima e che si è rilevato fondamentale ai fini dell'esame della autenticità della firma di sul negozio principale. Detto documento, Per_1 inizialmente disconosciuto dall'attore, è stato sottoposto ad accertamento grafologico unitamente alla Contr fideiussione su richiesta della .
La CTU, dott.ssa chiamata a determinare se la sottoscrizione di sulla fideiussione Per_3 Per_1
Contr già esaminata nel precedente giudizio RG 4905/2020 ( al quale è rimasta estranea la ) fosse veramente apocrifa , alla luce anche dell'atto successivo di aumento del massimale prodotto nel Contr presente giudizio dalla ( doc.5 ) del 09/10/1996 , è pervenuta a conclusioni chiare , CP_5 pienamente condivisibili e alle quali si intende aderire integralmente .
Ebbene, la CTU ha evidenziato con dovizia di argomentazioni e grazie alle molteplici scritture di comparazione esaminate , che la firma di sulla fideiussione è genuina , con ciò CP_3 contraddicendo le risultanze della CTU svolta dalla dott.ssa nel giudizio RG 4905/2020 (nel Per_2 quale tuttavia il CTU non aveva esaminato l'atto integrativo del 09/10/1996, non depositato, in quanto la non era parte del giudizio ed il ricorrente non ne era in possesso). CP_5
Si vedano le conclusioni del CTU dott.ssa la quale innanzitutto rileva che “E' stato Per_3 evidenziato, quale aspetto precipuo e di fondamentale importanza l'ampio range di variabilità scrittoria, che caratterizza e contraddistingue il grafismo del Sig. investendo i parametri Per_1 scritturali di ordine generale, il processo di formazione e costruzione delle singole componenti letterali, nonché le modalità di sintesi e di semplificazione del tracciato grafico” e conclude “le firme rispettivamente apposte sulla Lettera di Fideiussione, datata 26.4.1996, della Banca di Credito
Cooperativo – Filiale di Greve in Chianti (X1a, X1) e sul Modulo di “Fideiussione Omnibus: Aumento dell'Importo Garantito”, datato 9-10.1996 – Cassa Rurale ed Artigiana (X2) presentano elementi di rapportabilità tecnica con i reperti autografi del Sig. utilizzati in questa sede per la CP_3 comparazione, e sono pertanto da ritenersi opera grafica del medesimo.”
Ciò dato, la tuttavia non può dirsi responsabile né a titolo contrattuale né extracontrattuale per CP_5 avere fornito – nel giudizio promosso dal ed avente ad oggetto il solo diritto di quest'ultimo a Pt_1 vedersi riconosciuto il rimborso di quanto prelevato dal proprio conto corrente - il documento fideiussione senza avere specificato gli aspetti controversi mossi da altro confideiussore, per Per_1 due ordine di motivi: il primo è che la ha dimostrato documentalmente ( vedasi risposta al CP_5 reclamo) di avere disatteso il preteso disconoscimento e di non avervi prestato acquiescenza in alcun modo;
il secondo è che in quel giudizio RG 4905/2020 – al quale il era estraneo avendo ad Per_1 oggetto un credito di - non vi era alcun bisogno di sollevare tale questione. Pt_1
pagina 7 di 9 Si ritiene invece che ben avrebbe potuto il ricorrente in fase di giudizio ex art. 702 bis c.p.c. RG
4905/2020, chiamare in causa la , quale contraddittore al quale la materia del contendere CP_6 era comune, spiegando in ipotesi la domanda risarcitoria qui svolta, o tramite un coinvolgimento istruttorio o ancora coinvolgendo la Banca in via stragiudiziale tramite richiesta di eventuale ulteriore documentazione a supporto della genuinità della firma . L'accertamento di falsità sarebbe stato , in quel caso , completo con l'esame anche dell'aumento di massimale 9/10/96 e le conclusioni del CTU dott.ssa sarebbero state probabilmente diverse. Per_2
E' pur vero che il ricorrente ha chiesto ex art. 117 TUB in data 14.5.2018, per il tramite del suo legale, Contr a la documentazione comprovante la garanzia fideiussoria prestata (doc.4,5,6 ricorrente) e che il Contr 22.5.2018 la ha trasmesso solo la fideiussione 26.4.96 di lire 125.000.000, ma non la sua integrazione, benchè questa fosse parte essenziale modificativa del medesimo negozio giuridico. Ma questo non può ritenersi un profilo di responsabilità a carico della posto che la stessa poteva CP_5 essere coinvolta nel successivo contenzioso fra soci RG 4905/2020 e che probabilmente anche l'attore
– che aveva firmato , come gli altri , l'aumento di massimale in data 09/10/1996 - poteva presumere che analogo aumento di massimale poteva essere stato sottoposto e richiesto anche al socio Per_1 della . Controparte_4
Per il resto, le prove orali chieste dalla convenuta e svolte sul punto non hanno dato esiti particolarmente significativi e comunque la CTU supera ampiamente il rilievo probatorio delle stesse.
Pertanto la domanda di risarcimento non può essere accolta, non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità della banca né omissivo né commissivo nella produzione documentale di cui al giudizio
RG 10843/2018 e nelle difese ivi svolte, tale da giustificare l'addebito delle conseguenze pregiudizievoli subite da ( pagamento delle spese) nel giudizio RG 4905/2020, spese che Pt_1 potevano essere evitate con una diversa strategia difensiva o con il coinvolgimento anche istruttorio o stragiudiziale della medesima Banca.
LE SPESE DI LITE
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92
c.p.c. come modificato a seguito di Corte Cost. n.77/2018, in particolare il fatto che – come sopra esposto - la Banca non abbia fornito al richiedente , per il tramite del suo legale, tutta Parte_1 la documentazione afferente la fideiussione , ma solo l'atto originario senza la successiva modifica del massimale che ben avrebbe potuto supportare la pretesa di regresso del ricorrente nel successivo giudizio .
Ugualmente le spese di CTU, che rimangono per metà a carico di ciascuna parte .
pagina 8 di 9 I documenti in originale , custoditi in cassaforte, dovranno essere riconsegnati agli aventi diritto che ne hanno richiesto la custodia presso l'Ufficio ai fini dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RESPINGE la domanda attrice;
- COMPENSA le spese di lite fra le parti .
- DISPONE la riconsegna all'avente diritto dei documenti originali conservati presso l'Ufficio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad ore 18 ed allegazione al verbale.
Firenze, 13 ottobre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 8518/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 13 ottobre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,00 sono comparsi:
Per l'avv.to BARDELLI PAOLA anche in sostituzione avv. SFORZELLINI Parte_1
IA ;
Per , Controparte_1
l'avv.to MARIANI SILVIA;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Bardelli si riporta alle note conclusive depositate ed evidenzia che se la Banca avesse prodotto fin dall'inizio nel 2018 quando le è stata richiesta la fideiussione in formato integrale con l'integrazione di massimale, la CTU non avrebbe accertato la falsità della firma e sarebbe pervenuta agli esiti odierni ossia di genuinità della firma, con conseguente condizionamento delle azioni di
Chiede quantomeno, vista la buona fede del che vengano compensate le spese di Pt_1 Pt_1 giudizio.
pagina 1 di 9 L'Avv. Mariani si riporta alle proprie note conclusive e si oppone alla richiesta di parte attrice per le ragioni già dedotte ossia che nel primo giudizio non era in contestazione la validità della fideiussione e che la banca, una volta sorta la questione fra e di cui la Banca era all'oscuro fino a Per_1 Pt_1 questo giudizio, che se la Banca fosse stata chiamata in giudizio, avrebbe fornito il suo supporto e le scritture di comparazione utili a dirimere la questione fra tali soggetti.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8518/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARDELLI PAOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SFORZELLINI IA ( ) VIA ALESSANDRO MANZONI 2 50121 C.F._2 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARDELLI PAOLA
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISTELLI SIMONE e dell'avv. MARIANI SILVIA P.IVA_1 ( ) VIA UNGHERIA N. 24 50126 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in C.F._3 VIA UNGHERIA 24 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. PISTELLI SIMONE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'ATTORE
“Piaccia all' Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
per i fatti di cui Controparte_2 in narrativa sotto tutti i profili evidenziati e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 10.156,83 o della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione pagina 3 di 9 monetaria dal dì del dovuto al saldo in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla ” Controparte_1
Con vittoria di spese di lite.
PER IL CONVENUTO chiede che il Tribunale di Firenze, nel merito, respinga, perché inammissibili ed infondate, tutte le domande ex adverso avanzate con l'atto di citazione notificato. Con vittoria di spese e di onorari.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente, onveniva in giudizio la banca Parte_1 [...]
per sentirne dichiarare la Controparte_2 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 10.156,83 o della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno. Esponeva l'attore di essere stato socio insieme a ed società dichiarata fallita con sentenza CP_3 Controparte_4
n.85/18 del Tribunale di Siena. I predetti soci erano anche fideiussori della società nei confronti di
Istituti bancari con i quali essa intratteneva rapporti. Il 3.5.2018 BCC Banco Fiorentino Mugello
Impruneta Signa Credito Cooperativo Soc.Coop, presso il quale la aveva un conto Controparte_4 corrente, prelevava dal c/c intestato all'attore la somma di €. 19.061,74 così Parte_1 compensando il debito ex art.1241 c.c., pari a detto importo e derivante dal saldo attivo del c/c, con il proprio maggior credito derivante dall'esposizione della soc. garantita dalla fideiussione Controparte_4 omnibus rilasciata (anche) dal in data 26.4.96. Esponeva altresì di avere ricevuto Parte_1
Contr successivamente da la comunicazione del prelievo, e di avere chiesto alla copia del CP_5 contratto di fideiussione ex art 117 TUB ( mai consegnata) ; di avere con pec del 22.5.2018 (doc.4) reiterato la suddetta richiesta ed in pari data di avere ricevuto copia del suddetto documento (doc.5,6).
Quindi con ricorso ex art.702 bis cpc RG.10843/18, adiva il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere dalla BCC Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo Soc.Coop. la restituzione della somma di € 19.061,74 oltre interessi e rivalutazione. La causa veniva definita in sede di mediazione con accordo transattivo in base al quale pagava, a saldo e stralcio del Parte_1
Contr debito originario di la somma di € 25.061,54 di cui € 19.061,54 già riscosse da il Controparte_4
3.5.18 ed € 6.000,00 da versarsi in 12 rate mensili;
di avere con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RG 4905/2020 chiesto agli altri fideiussori in regresso , e il rimborso pro quota di Per_1 CP_4 quanto pagato alla che in tale giudizio rimaneva contumace, mentre CP_5 CP_4 Per_1 disconosceva le firme sulla fideiussione, affermando di avere contestato la falsità della firma anche alla
Banca nella immediatezza della diffida nel settembre 2017 dopo il ricevimento della lettera 19.9.17 e pagina 4 di 9 di avere inviato anche formale lettera di contestazione 13/10/2017. In quel giudizio Parte_1 faceva istanza di verificazione della firma di ex art.216 cpc , quindi a seguito di CTU CP_3 veniva accertato che la sottoscrizione di era apocrifa (cfr. doc.13 relazione depositata il Per_1
15.11.2021 dal CTU . Con ordinanza cron.1090/2022 dell'8.2.2022 (doc.14) RG Persona_2
4905/2020 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda azionata da nei confronti di Parte_1
perché infondata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 liquidate in € 3.200 oltre spese generali e oneri, oltre al rimborso delle spese di CTU CP_3 dallo stesso sostenute ed oltre ad € 1.600,00 ex art.96 III co. Cpc;
di conseguenza versava a Pt_1 la somma di € 10.156,83, somma che qui veniva chiesta quale risarcimento del danno alla Per_1
Contr
, colpevole di non avere comunicato la falsità della firma.
Si costituiva in giudizio la che evidenziava la genuinità delle firme sulla fideiussione, CP_6 ricevute come solitamente dal funzionario della banca anche se in tempi diversi, e poi accertate tramite invio postale della lettera di fideiussione;
di avere nel corso degli anni inviato le richieste di aggiornamento dei dati reddituali ai fini della garanzia prestata, sempre evase dai soci;
in particolare rilevava che in data 9 ottobre 1996, come gli altri due soci, aveva aumentato il CP_3 massimale della fideiussione, sempre con le medesime modalità ( doc. 5) e che la sottoscrizione di sulla fideiussione era conforme a quella da lui apposta su altri documenti bancari. CP_3
Contr Inoltre la evidenziava che nel 2014 cedeva le sue quote nella agli altri due Per_1 Controparte_4 soci e confideiussori (doc. 20) probabilmente immaginando di essersi in tal modo liberato dei suoi obblighi di garanzia nei confronti della banca, finchè nel 2017, dopo avere ricevuto la richiesta di pagamento della Banca, tentava di contestare l'autenticità della sottoscrizione della fideiussione, negata dal con lettera 06/10/2017 (doc. 7). La convenuta lamentava di non essere Controparte_1 stata coinvolta né chiamata in causa dall'attore nel giudizio di regresso fra confideiussori , che la garanzia doveva essere nota anche all'attore e socio ventennale del ed era comunque resa per Per_1 fatti concludenti nei rapporti con la Banca, che le conclusioni cui è giunto il CTU peraltro, non erano state espresse in termini di assoluta esclusione, convenendo anche il perito sul fatto che tra le firme in comparazione apparivano numerose similarità. Eccepiva la inammissibilità della domanda alla luce della transazione avvenuta fra le parti nella causa rg 10843/2018, la inopponibilità della CTU resa nel giudizio rg 4905/2020 nel quale non era parte, eccepiva quindi la colpa del ricorrente per avere tenuto una strategia processuale imprudente e chiedeva il rigetto della domanda, insistendo per una nuova
CTU grafologica sui documenti disconosciuti.
pagina 5 di 9 Alla prima udienza veniva disposta la mediazione delegata, conclusasi con esito negativo;
assegnati i termini richiesti per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. , la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU grafologica;
quindi rimessa alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
La domanda non risulta inammissibile, in quanto non coperta dalla transazione raggiunta nel giudizio rg 10843/2018, avente ad oggetto la posizione di garante del solo nei confronti della ed Pt_1 CP_5 il prelievo in compensazione dal conto corrente di questi.
NEL MERITO
La domanda , pur ammissibile, non può essere accolta in quanto infondata.
La questione muove da una articolata serie di giudizi intercorsi fra le parti a vario titolo: 1) il primo RG Contr 10843/2018 , procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso da contro la per la restituzione Pt_1 delle somme prelevate dalla Banca dal proprio conto corrente “a compensazione” del debito di garanzia del ricorrente derivante dalla fideiussione n. 51918 del 26/4/1996 rilasciata in favore del debitore principale – società poi fallita di cui erano soci e giudizio Controparte_4 Pt_1 Per_1 CP_4 conclusosi con accordo in mediazione;
2) il secondo RG 4905/2020, procedimento ex art. 702 bis c.p.c. sempre promosso da verso gli ex soci della e per il regresso Pt_1 Parte_2 CP_4 pro quota delle somme versate alla in forza della confideiussione , giudizio nel quale solo CP_6 si costituiva e nel quale veniva accertata la falsità della firma di quest'ultimo sulla fideiussione Per_1
, in esito al disconoscimento formulato in giudizio, che si concludeva con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 08/02/2022 che accoglieva la domanda di verso per la somma di € Parte_1 CP_4
8.353,91, e rigettava la domanda verso , condannando il ricorrente al pagamento delle CP_3 spese di lite anche ex art. 96 comma 3 c.p.c. e di CTU;
3) il terzo , RG 253/2023 giudizio di revocazione straordinaria promosso da verso e (contumace) avverso Pt_1 Per_1 CP_4
l'ordinanza RG 4905/2020, tuttora in corso.
Il titolo di responsabilità allegato dall'attore ed imputato alla Banca, è sostanzialmente quello di avere fornito al ricorrente, producendolo nel precedente giudizio RG 10843/2018 il documento di fideiussione lettera 26/04/1996 e corrispondenza inviata ai tre fideiussori tacendo una serie di circostanze : il fatto che avesse contestato nel 2017 la firma tramite formale lettera di CP_3 reclamo, il fatto che la sottoscrizione non fosse quindi genuina per stessa ammissione della – per CP_5 quanto riferito da nella propria comparsa di costituzione nel giudizio RG 4905/2020 . CP_3
La banca in questo giudizio ha prodotto un atto integrativo della fideiussione del 09/10/1996 , di aumento del massimale, in n. 3 originali, ciascuno sottoscritto dai tre soci, che richiama ed integra pagina 6 di 9 evidentemente la fideiussione n. 51918 di pochi mesi prima e che si è rilevato fondamentale ai fini dell'esame della autenticità della firma di sul negozio principale. Detto documento, Per_1 inizialmente disconosciuto dall'attore, è stato sottoposto ad accertamento grafologico unitamente alla Contr fideiussione su richiesta della .
La CTU, dott.ssa chiamata a determinare se la sottoscrizione di sulla fideiussione Per_3 Per_1
Contr già esaminata nel precedente giudizio RG 4905/2020 ( al quale è rimasta estranea la ) fosse veramente apocrifa , alla luce anche dell'atto successivo di aumento del massimale prodotto nel Contr presente giudizio dalla ( doc.5 ) del 09/10/1996 , è pervenuta a conclusioni chiare , CP_5 pienamente condivisibili e alle quali si intende aderire integralmente .
Ebbene, la CTU ha evidenziato con dovizia di argomentazioni e grazie alle molteplici scritture di comparazione esaminate , che la firma di sulla fideiussione è genuina , con ciò CP_3 contraddicendo le risultanze della CTU svolta dalla dott.ssa nel giudizio RG 4905/2020 (nel Per_2 quale tuttavia il CTU non aveva esaminato l'atto integrativo del 09/10/1996, non depositato, in quanto la non era parte del giudizio ed il ricorrente non ne era in possesso). CP_5
Si vedano le conclusioni del CTU dott.ssa la quale innanzitutto rileva che “E' stato Per_3 evidenziato, quale aspetto precipuo e di fondamentale importanza l'ampio range di variabilità scrittoria, che caratterizza e contraddistingue il grafismo del Sig. investendo i parametri Per_1 scritturali di ordine generale, il processo di formazione e costruzione delle singole componenti letterali, nonché le modalità di sintesi e di semplificazione del tracciato grafico” e conclude “le firme rispettivamente apposte sulla Lettera di Fideiussione, datata 26.4.1996, della Banca di Credito
Cooperativo – Filiale di Greve in Chianti (X1a, X1) e sul Modulo di “Fideiussione Omnibus: Aumento dell'Importo Garantito”, datato 9-10.1996 – Cassa Rurale ed Artigiana (X2) presentano elementi di rapportabilità tecnica con i reperti autografi del Sig. utilizzati in questa sede per la CP_3 comparazione, e sono pertanto da ritenersi opera grafica del medesimo.”
Ciò dato, la tuttavia non può dirsi responsabile né a titolo contrattuale né extracontrattuale per CP_5 avere fornito – nel giudizio promosso dal ed avente ad oggetto il solo diritto di quest'ultimo a Pt_1 vedersi riconosciuto il rimborso di quanto prelevato dal proprio conto corrente - il documento fideiussione senza avere specificato gli aspetti controversi mossi da altro confideiussore, per Per_1 due ordine di motivi: il primo è che la ha dimostrato documentalmente ( vedasi risposta al CP_5 reclamo) di avere disatteso il preteso disconoscimento e di non avervi prestato acquiescenza in alcun modo;
il secondo è che in quel giudizio RG 4905/2020 – al quale il era estraneo avendo ad Per_1 oggetto un credito di - non vi era alcun bisogno di sollevare tale questione. Pt_1
pagina 7 di 9 Si ritiene invece che ben avrebbe potuto il ricorrente in fase di giudizio ex art. 702 bis c.p.c. RG
4905/2020, chiamare in causa la , quale contraddittore al quale la materia del contendere CP_6 era comune, spiegando in ipotesi la domanda risarcitoria qui svolta, o tramite un coinvolgimento istruttorio o ancora coinvolgendo la Banca in via stragiudiziale tramite richiesta di eventuale ulteriore documentazione a supporto della genuinità della firma . L'accertamento di falsità sarebbe stato , in quel caso , completo con l'esame anche dell'aumento di massimale 9/10/96 e le conclusioni del CTU dott.ssa sarebbero state probabilmente diverse. Per_2
E' pur vero che il ricorrente ha chiesto ex art. 117 TUB in data 14.5.2018, per il tramite del suo legale, Contr a la documentazione comprovante la garanzia fideiussoria prestata (doc.4,5,6 ricorrente) e che il Contr 22.5.2018 la ha trasmesso solo la fideiussione 26.4.96 di lire 125.000.000, ma non la sua integrazione, benchè questa fosse parte essenziale modificativa del medesimo negozio giuridico. Ma questo non può ritenersi un profilo di responsabilità a carico della posto che la stessa poteva CP_5 essere coinvolta nel successivo contenzioso fra soci RG 4905/2020 e che probabilmente anche l'attore
– che aveva firmato , come gli altri , l'aumento di massimale in data 09/10/1996 - poteva presumere che analogo aumento di massimale poteva essere stato sottoposto e richiesto anche al socio Per_1 della . Controparte_4
Per il resto, le prove orali chieste dalla convenuta e svolte sul punto non hanno dato esiti particolarmente significativi e comunque la CTU supera ampiamente il rilievo probatorio delle stesse.
Pertanto la domanda di risarcimento non può essere accolta, non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità della banca né omissivo né commissivo nella produzione documentale di cui al giudizio
RG 10843/2018 e nelle difese ivi svolte, tale da giustificare l'addebito delle conseguenze pregiudizievoli subite da ( pagamento delle spese) nel giudizio RG 4905/2020, spese che Pt_1 potevano essere evitate con una diversa strategia difensiva o con il coinvolgimento anche istruttorio o stragiudiziale della medesima Banca.
LE SPESE DI LITE
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92
c.p.c. come modificato a seguito di Corte Cost. n.77/2018, in particolare il fatto che – come sopra esposto - la Banca non abbia fornito al richiedente , per il tramite del suo legale, tutta Parte_1 la documentazione afferente la fideiussione , ma solo l'atto originario senza la successiva modifica del massimale che ben avrebbe potuto supportare la pretesa di regresso del ricorrente nel successivo giudizio .
Ugualmente le spese di CTU, che rimangono per metà a carico di ciascuna parte .
pagina 8 di 9 I documenti in originale , custoditi in cassaforte, dovranno essere riconsegnati agli aventi diritto che ne hanno richiesto la custodia presso l'Ufficio ai fini dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RESPINGE la domanda attrice;
- COMPENSA le spese di lite fra le parti .
- DISPONE la riconsegna all'avente diritto dei documenti originali conservati presso l'Ufficio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad ore 18 ed allegazione al verbale.
Firenze, 13 ottobre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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