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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/07/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 191/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191/2021 R. G., vertente tra C.F. 1 ), residente Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. a Messina in S.S. 113, 23/B - Mortelle, e nata a [...] il 26 settembre Parte_2
,
e residente a [...], 1971 (c.f. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi da sé medesimi ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Santa Teresa di Riva (ME), via F. Crispi 367;
- appellanti e
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore (c.f. e P. IVA P.IVA 1 ), con sede a Roma, via G. Grezar 14, che, ai sensi dell'art. 76 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni in L. 106/2021, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di che in ragione della predetta norma è sciolta, Controparte_2 cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Tommasini, presso il cui studio in Messina, via XXIV Maggio 18, è elettivamente domiciliato;
-appellata
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1925/2020 del Tribunale di Messina, pubblicata il 17 dicembre 2020 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 2783/2013 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita nel merito: dichiarare la compensazione integrale delle spese di giudizio di I grado, annullando il punto due del
P.Q.M.
della sentenza impugnata [solo parzialmente]; condannare parte avversa alle spese del presente grado di giudizio;
valutata, infine, la condotta processuale e preprocessuale di Controparte_3 ai sensi dell'art. 88 c.p.c. condannare la stessa al pagamento della somma di € 1000,00 in via equitativa e d'ufficio, in virtù del combinato disposto degli artt. 88 e 96 comma 3 c.p.c."
Per l'appellata:
"l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, Voglia, preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado da liquidare ai sensi del D.M.
55/14, per le ragioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione. Nel merito, voglia rigettare il ricorso proposto perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1925/2020, pubblicata il 17 dicembre 2020, il Tribunale di Messina, accogliendo l'opposizione a precetto formulata dall'allora costituita Controparte_2 nei confronti degli odierni appellanti, dichiarava l'efficacia dell'atto di precetto notificato a istanza di questi ultimi e in forza della sentenza n. 518/2013 della sezione Lavoro dello stesso Tribunale, per la somma di €
3.731,75, condannando conseguentemente gli opposti a rimborsare le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 10 marzo 2021 e depositato il 16 marzo 2021, gli avvocati Parte_1 e Pt 2 proponevano appello parziale contro la citata sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva statuito sulle spese di lite e la condanna dell'ente convenuto anche ai sensi degli artt. 88 e 96 comma 3 del codice di rito.
Il 27 luglio 2021 si costituiva in giudizio Controparte_2 con comparsa in cui instava per il rigetto dell'appello. Successivamente, con il deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 6 maggio 2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 quale subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
CP_2 sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta ai sensi dell'art. 76
D.L. 73/2021, convertito con modificazioni in L. 106/2021.
Quindi, dopo una serie di rinvii anche per la precisazione delle conclusioni, e dopo la sostituzione del relatore, nel frattempo collocato in quiescenza, all'udienza dell'11 marzo 2025 (svolta con le forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.) la causa, che non necessitava di ulteriore istruttoria essendo puramente documentale, era trattenuta in decisione con ordinanza del 13 marzo 2025, con cui erano concessi i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.: decorsi detti termini con il solo deposito della comparsa conclusionale da parte di Controparte_1 la causa passava in "
decisione.
La camera di consiglio si teneva il 3 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che non è stato proposto appello avverso il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inapplicabile a favore dell' CP_4 Controparte_2 il termine dilatorio previsto dall'art. 14 D.L. 669/1996, derivandone di conseguenza il passaggio in giudicato. Inoltre, l'appello non mira neppure a ottenere la modifica del capo della sentenza impugnata che, in accoglimento dell'opposizione a precetto, ha escluso che fossero dovute le voci tariffarie previste dalla disciplina previgente al D.M. 140/2012, dal momento che esso non contiene alcuna espressa doglianza in proposito. Pertanto, il giudicato deve intendersi intervenuto anche in relazione a detta ultima statuizione.
L'oggetto delle censure degli appellanti è quindi il capo con cui il Tribunale ha posto a loro carico le spese del giudizio di primo grado, quando invece avrebbe dovuto compensarle accertando la soccombenza reciproca.
CP_2Nella specie, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe dovuto accorgersi che
[...] , sebbene tardivamente, aveva già pagato in parte il credito azionato con il precetto, costringendoli a proseguire un giudizio che avrebbe potuto essere evitato con una richiesta di rettifica delle somme precettate o di riduzione delle somme ritenute eccessive, anche in considerazione del fatto che gli appellanti, pur notificando il precetto, non avevano proposto alcuna azione esecutiva.
Deducono inoltre che il primo giudice, avendo in realtà accolto parzialmente l'opposizione, ossia nei limiti di quanto lo stesso ente opponente aveva ammesso di dovere agli odierni appellanti, avrebbe dovuto a maggior ragione compensare le spese di lite.
Da parte sua, l'Ente appellato eccepisce l'inammissibilità del motivo sia ex art. 342 c.p.c., perché con esso le controparti hanno contestato la pronuncia sulle spese senza mettere in discussione anche il capo della sentenza in funzione del quale il primo giudice ha disposto la condanna alle spese.
Va rigettata la prima eccezione di inammissibilità, proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente a escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Anche la seconda eccezione di inammissibilità è infondata.
È stato precisato che "qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto "l'ingiustizia" della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)" (Cass. Civ. 13151/2017). Nella specie, i motivi d'appello risultano sufficientemente circostanziati sotto questo profilo, evidenziando in modo articolato le ragioni di contestazione della pronuncia di primo grado in punto di spese.
Nel merito, essi sono fondati, nei termini qui di seguito specificati. L'art. 92, comma 2 c.p.c. statuisce che "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
In particolare, si ha soccombenza reciproca esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. tra le altre, Cass. Civ. 6486/2025, 13827/2024; Cass.
Civ. SS. UU. 32061/2022). Ciò implica che la compensazione non possa essere posta, nemmeno in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. Cass. Civ. 10685/2019).
Esaminando gli atti di primo grado, risulta che l'Ente appellato, con il proprio atto di opposizione a precetto, aveva espressamente formulato le seguenti conclusioni: "[...] 2.= Ritenere e dichiarare che parte opposta ha illegittimamente notificato l'atto di precetto in violazione del disposto del D.L.
669/1996, convertito nella L. 30/1997, e, per l'effetto, dichiarare quest'ultimo nullo perché intempestivamente intimato o con qualsivoglia altra motivazione. 3.= Ritenere e dichiarare che l'importo di € 5.023,60 intimato da parte opposta con il precetto oggetto del presente giudizio di opposizione è errato e inammissibile in quanto contrario alle disposizioni di legge e, per l'effetto, dichiarare l'atto di precetto opposto nullo". Tenuto conto del contenuto dell'opposizione a precetto, tale ultima conclusione va intesa, come fatto dal Tribunale, nel senso che il credito complessivamente dovuto a controparte non è pari a € 5.023,60, come da precetto, bensì a € 3.731,75, pari a € 3.671,25, liquidati dalla sentenza n. 518/2013, incrementati delle voci che lo stesso Ente appellato ha riconosciuto dovute e meglio indicate a p. 6 della propria opposizione a precetto.
-odierni appellanti – hanno così concluso: “1) ritenere e dichiarare che [...] Gli opposti non è soggetto beneficiario del termine dilatorio per la notificazione del precetto di cui CP_2 all'art. 14 D.L. 669/1996 (convertito in L. 30/1997) e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a precetto avversaria;
2) in ogni caso ritenere e dichiarare che la fattispecie dedotta in giudizio è regolata dall'applicazione delle vecchie tariffe forensi e, per l'effetto, rigettare la domanda di annullamento dell'atto di precetto avanzata ex adverso, rideterminando i compensi relativi alle attività successive al deposito della sentenza e alla redazione dell'atto di precetto nella misura complessiva sopra indicata di € 580,43 [...]";
ilCon la sentenza impugnata è stato ritenuto inapplicabile a favore dell'allora Controparte_2 termine dilatorio previsto dall'art. 14 D.L. 669/1996, con ciò evidentemente rigettandosi la domanda principale formulata dall'ente, che mirava alla dichiarazione di illegittimità dell'intero atto di precetto, mentre, è stata accolta solo quella – proposta in via subordinata - con cui si chiedeva la riduzione della somma precettata.
In tale senso va quindi letto il tenore del dispositivo della sentenza, che 1) accoglie l'opposizione a precetto proposta da parte attrice nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e per l'effetto dichiara l'efficacia dell'atto di precetto notificato a istanza degli avv.ti ed Parte_2
[...] per la somma di € 3.731,75 [...]". Il riferimento ai limiti e alle ragioni Parte_1 indicate in parte motiva deve essere inteso anche come richiamo al rigetto della domanda principale
Si è in presenza, quindi, di una soccombenza reciproca, per essere stata rigettata la domanda principale e accolta solo quella subordinata, peraltro con l'accertamento della fondatezza del credito dei due professionisti precettanti, sia pure in misura minore rispetto a quella da loro indicata nell'atto di precetto. Ha quindi errato il giudice di primo grado nel porre le spese del giudizio a carico dei due convenuti, poiché avrebbe dovuto tenere conto del rigetto della domanda principale e dell'accertamento del credito da costoro vantato, in misura, ampiamente preponderante rispetto alla riduzione operata in sentenza.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, che comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado.
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c., essa è inammissibile, poiché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma" (v. Cass. Civ. 1115/2016, 22226/2014, 19583/2013,
16975/2006).
-Nella specie, la domanda - proposta per la prima volta solo in questo grado di giudizio - si fonda sulla contestazione del comportamento asseritamente abusivo dell'Ente odierno appellato, consistente nel proporre l'opposizione a precetto e nell'insistere in essa in tutto il giudizio di primo grado, senza alcun riferimento a condotte tenute dall'Ente durante il presente giudizio d'appello.
Le spese di questo grado vanno poste interamente a carico dell' Controparte_1 parte soccombente nel giudizio di appello, non potendo operarsi alcuna compensazione delle spese di questo grado.
Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, in linea di principio, potendo la pronuncia di rideterminazione della condanna alle spese essere assimilata ad una riforma parziale della sentenza resa in primo grado, varrebbe la regola secondo cui, in caso di riforma, deve procedersi, “quale conseguenza della pronuncia di merito adottata”, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (ex multis Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016; 6259/2014).
Tuttavia, il caso in esame costituisce una sotto-fattispecie peculiare di tale regola processuale, che deve essere declinata in maniera coerente con i principi di causalità e soccombenza tipici del regime delle spese processuali, tale che, allorquando (come appunto nella specie) sia impugnato solo il capo relativo alle spese, l'osservanza di tali principi postula piuttosto una valutazione propria ed autonoma rispetto all'esito della pronuncia sul merito, dato che la responsabilità per la prosecuzione del processo dipende solo dalla fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle sole spese di giudizio.
Nel caso in esaame, l'appello è stato integralmente accolto.
Secondariamente, la compensazione delle spese di questo grado non sarebbe giustificata neppure dall'accertata inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n.20317).
Dunque, le spese di questo grado grado seguono la soccombenza e si liquidano, avendo riguardo al valore del devolutum in appello (contestazione della pronuncia di condanna alle spese, ammontanti a
€ 1.620,00, oltre accessori) e alla semplicità e questioni giuridiche trattate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e dunque in € 1.458,00,00 (di cui €
268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria - cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, €
426,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti e Parte_2 avverso la sentenza n. 1925/2020, emessa dal Tribunale di dell' Controparte_1
Messina il 17 dicembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 2783/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
2) dichiara inammissibile la domanda degli appellanti ex artt. 88 e 96, comma 3 c.p.c.;
3) condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti, in solido, della somma di €
1.458,00, a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191/2021 R. G., vertente tra C.F. 1 ), residente Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. a Messina in S.S. 113, 23/B - Mortelle, e nata a [...] il 26 settembre Parte_2
,
e residente a [...], 1971 (c.f. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi da sé medesimi ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Santa Teresa di Riva (ME), via F. Crispi 367;
- appellanti e
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore (c.f. e P. IVA P.IVA 1 ), con sede a Roma, via G. Grezar 14, che, ai sensi dell'art. 76 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni in L. 106/2021, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di che in ragione della predetta norma è sciolta, Controparte_2 cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Tommasini, presso il cui studio in Messina, via XXIV Maggio 18, è elettivamente domiciliato;
-appellata
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1925/2020 del Tribunale di Messina, pubblicata il 17 dicembre 2020 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 2783/2013 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita nel merito: dichiarare la compensazione integrale delle spese di giudizio di I grado, annullando il punto due del
P.Q.M.
della sentenza impugnata [solo parzialmente]; condannare parte avversa alle spese del presente grado di giudizio;
valutata, infine, la condotta processuale e preprocessuale di Controparte_3 ai sensi dell'art. 88 c.p.c. condannare la stessa al pagamento della somma di € 1000,00 in via equitativa e d'ufficio, in virtù del combinato disposto degli artt. 88 e 96 comma 3 c.p.c."
Per l'appellata:
"l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, Voglia, preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado da liquidare ai sensi del D.M.
55/14, per le ragioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione. Nel merito, voglia rigettare il ricorso proposto perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte e/o con qualsivoglia altra motivazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1925/2020, pubblicata il 17 dicembre 2020, il Tribunale di Messina, accogliendo l'opposizione a precetto formulata dall'allora costituita Controparte_2 nei confronti degli odierni appellanti, dichiarava l'efficacia dell'atto di precetto notificato a istanza di questi ultimi e in forza della sentenza n. 518/2013 della sezione Lavoro dello stesso Tribunale, per la somma di €
3.731,75, condannando conseguentemente gli opposti a rimborsare le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 10 marzo 2021 e depositato il 16 marzo 2021, gli avvocati Parte_1 e Pt 2 proponevano appello parziale contro la citata sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva statuito sulle spese di lite e la condanna dell'ente convenuto anche ai sensi degli artt. 88 e 96 comma 3 del codice di rito.
Il 27 luglio 2021 si costituiva in giudizio Controparte_2 con comparsa in cui instava per il rigetto dell'appello. Successivamente, con il deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 6 maggio 2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 quale subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
CP_2 sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta ai sensi dell'art. 76
D.L. 73/2021, convertito con modificazioni in L. 106/2021.
Quindi, dopo una serie di rinvii anche per la precisazione delle conclusioni, e dopo la sostituzione del relatore, nel frattempo collocato in quiescenza, all'udienza dell'11 marzo 2025 (svolta con le forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.) la causa, che non necessitava di ulteriore istruttoria essendo puramente documentale, era trattenuta in decisione con ordinanza del 13 marzo 2025, con cui erano concessi i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.: decorsi detti termini con il solo deposito della comparsa conclusionale da parte di Controparte_1 la causa passava in "
decisione.
La camera di consiglio si teneva il 3 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che non è stato proposto appello avverso il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inapplicabile a favore dell' CP_4 Controparte_2 il termine dilatorio previsto dall'art. 14 D.L. 669/1996, derivandone di conseguenza il passaggio in giudicato. Inoltre, l'appello non mira neppure a ottenere la modifica del capo della sentenza impugnata che, in accoglimento dell'opposizione a precetto, ha escluso che fossero dovute le voci tariffarie previste dalla disciplina previgente al D.M. 140/2012, dal momento che esso non contiene alcuna espressa doglianza in proposito. Pertanto, il giudicato deve intendersi intervenuto anche in relazione a detta ultima statuizione.
L'oggetto delle censure degli appellanti è quindi il capo con cui il Tribunale ha posto a loro carico le spese del giudizio di primo grado, quando invece avrebbe dovuto compensarle accertando la soccombenza reciproca.
CP_2Nella specie, gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe dovuto accorgersi che
[...] , sebbene tardivamente, aveva già pagato in parte il credito azionato con il precetto, costringendoli a proseguire un giudizio che avrebbe potuto essere evitato con una richiesta di rettifica delle somme precettate o di riduzione delle somme ritenute eccessive, anche in considerazione del fatto che gli appellanti, pur notificando il precetto, non avevano proposto alcuna azione esecutiva.
Deducono inoltre che il primo giudice, avendo in realtà accolto parzialmente l'opposizione, ossia nei limiti di quanto lo stesso ente opponente aveva ammesso di dovere agli odierni appellanti, avrebbe dovuto a maggior ragione compensare le spese di lite.
Da parte sua, l'Ente appellato eccepisce l'inammissibilità del motivo sia ex art. 342 c.p.c., perché con esso le controparti hanno contestato la pronuncia sulle spese senza mettere in discussione anche il capo della sentenza in funzione del quale il primo giudice ha disposto la condanna alle spese.
Va rigettata la prima eccezione di inammissibilità, proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente a escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Anche la seconda eccezione di inammissibilità è infondata.
È stato precisato che "qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto "l'ingiustizia" della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)" (Cass. Civ. 13151/2017). Nella specie, i motivi d'appello risultano sufficientemente circostanziati sotto questo profilo, evidenziando in modo articolato le ragioni di contestazione della pronuncia di primo grado in punto di spese.
Nel merito, essi sono fondati, nei termini qui di seguito specificati. L'art. 92, comma 2 c.p.c. statuisce che "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
In particolare, si ha soccombenza reciproca esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. tra le altre, Cass. Civ. 6486/2025, 13827/2024; Cass.
Civ. SS. UU. 32061/2022). Ciò implica che la compensazione non possa essere posta, nemmeno in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. Cass. Civ. 10685/2019).
Esaminando gli atti di primo grado, risulta che l'Ente appellato, con il proprio atto di opposizione a precetto, aveva espressamente formulato le seguenti conclusioni: "[...] 2.= Ritenere e dichiarare che parte opposta ha illegittimamente notificato l'atto di precetto in violazione del disposto del D.L.
669/1996, convertito nella L. 30/1997, e, per l'effetto, dichiarare quest'ultimo nullo perché intempestivamente intimato o con qualsivoglia altra motivazione. 3.= Ritenere e dichiarare che l'importo di € 5.023,60 intimato da parte opposta con il precetto oggetto del presente giudizio di opposizione è errato e inammissibile in quanto contrario alle disposizioni di legge e, per l'effetto, dichiarare l'atto di precetto opposto nullo". Tenuto conto del contenuto dell'opposizione a precetto, tale ultima conclusione va intesa, come fatto dal Tribunale, nel senso che il credito complessivamente dovuto a controparte non è pari a € 5.023,60, come da precetto, bensì a € 3.731,75, pari a € 3.671,25, liquidati dalla sentenza n. 518/2013, incrementati delle voci che lo stesso Ente appellato ha riconosciuto dovute e meglio indicate a p. 6 della propria opposizione a precetto.
-odierni appellanti – hanno così concluso: “1) ritenere e dichiarare che [...] Gli opposti non è soggetto beneficiario del termine dilatorio per la notificazione del precetto di cui CP_2 all'art. 14 D.L. 669/1996 (convertito in L. 30/1997) e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a precetto avversaria;
2) in ogni caso ritenere e dichiarare che la fattispecie dedotta in giudizio è regolata dall'applicazione delle vecchie tariffe forensi e, per l'effetto, rigettare la domanda di annullamento dell'atto di precetto avanzata ex adverso, rideterminando i compensi relativi alle attività successive al deposito della sentenza e alla redazione dell'atto di precetto nella misura complessiva sopra indicata di € 580,43 [...]";
ilCon la sentenza impugnata è stato ritenuto inapplicabile a favore dell'allora Controparte_2 termine dilatorio previsto dall'art. 14 D.L. 669/1996, con ciò evidentemente rigettandosi la domanda principale formulata dall'ente, che mirava alla dichiarazione di illegittimità dell'intero atto di precetto, mentre, è stata accolta solo quella – proposta in via subordinata - con cui si chiedeva la riduzione della somma precettata.
In tale senso va quindi letto il tenore del dispositivo della sentenza, che 1) accoglie l'opposizione a precetto proposta da parte attrice nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e per l'effetto dichiara l'efficacia dell'atto di precetto notificato a istanza degli avv.ti ed Parte_2
[...] per la somma di € 3.731,75 [...]". Il riferimento ai limiti e alle ragioni Parte_1 indicate in parte motiva deve essere inteso anche come richiamo al rigetto della domanda principale
Si è in presenza, quindi, di una soccombenza reciproca, per essere stata rigettata la domanda principale e accolta solo quella subordinata, peraltro con l'accertamento della fondatezza del credito dei due professionisti precettanti, sia pure in misura minore rispetto a quella da loro indicata nell'atto di precetto. Ha quindi errato il giudice di primo grado nel porre le spese del giudizio a carico dei due convenuti, poiché avrebbe dovuto tenere conto del rigetto della domanda principale e dell'accertamento del credito da costoro vantato, in misura, ampiamente preponderante rispetto alla riduzione operata in sentenza.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, che comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado.
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c., essa è inammissibile, poiché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma" (v. Cass. Civ. 1115/2016, 22226/2014, 19583/2013,
16975/2006).
-Nella specie, la domanda - proposta per la prima volta solo in questo grado di giudizio - si fonda sulla contestazione del comportamento asseritamente abusivo dell'Ente odierno appellato, consistente nel proporre l'opposizione a precetto e nell'insistere in essa in tutto il giudizio di primo grado, senza alcun riferimento a condotte tenute dall'Ente durante il presente giudizio d'appello.
Le spese di questo grado vanno poste interamente a carico dell' Controparte_1 parte soccombente nel giudizio di appello, non potendo operarsi alcuna compensazione delle spese di questo grado.
Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, in linea di principio, potendo la pronuncia di rideterminazione della condanna alle spese essere assimilata ad una riforma parziale della sentenza resa in primo grado, varrebbe la regola secondo cui, in caso di riforma, deve procedersi, “quale conseguenza della pronuncia di merito adottata”, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (ex multis Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016; 6259/2014).
Tuttavia, il caso in esame costituisce una sotto-fattispecie peculiare di tale regola processuale, che deve essere declinata in maniera coerente con i principi di causalità e soccombenza tipici del regime delle spese processuali, tale che, allorquando (come appunto nella specie) sia impugnato solo il capo relativo alle spese, l'osservanza di tali principi postula piuttosto una valutazione propria ed autonoma rispetto all'esito della pronuncia sul merito, dato che la responsabilità per la prosecuzione del processo dipende solo dalla fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle sole spese di giudizio.
Nel caso in esaame, l'appello è stato integralmente accolto.
Secondariamente, la compensazione delle spese di questo grado non sarebbe giustificata neppure dall'accertata inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n.20317).
Dunque, le spese di questo grado grado seguono la soccombenza e si liquidano, avendo riguardo al valore del devolutum in appello (contestazione della pronuncia di condanna alle spese, ammontanti a
€ 1.620,00, oltre accessori) e alla semplicità e questioni giuridiche trattate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e dunque in € 1.458,00,00 (di cui €
268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria - cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, €
426,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti e Parte_2 avverso la sentenza n. 1925/2020, emessa dal Tribunale di dell' Controparte_1
Messina il 17 dicembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 2783/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
2) dichiara inammissibile la domanda degli appellanti ex artt. 88 e 96, comma 3 c.p.c.;
3) condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti, in solido, della somma di €
1.458,00, a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)