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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3183 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata ad [...] il [...], codice fiscale residente Parte_1 C.F._1
in Quartu Sant'Elena (CA), Via Olanda n. 14, che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. residente a CP_1 C.F._2
Quartu Sant'Elena nella via Olanda n. 14, elettivamente domiciliato a Cagliari nella via Maddalena
n. 56 presso lo studio dell'Avv. Daniela Pibiri, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale: Per_
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi: 2) Il figlio nato il [...] rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione a fini anagrafici presso l'abitazione della madre in Quartu S.E. via Olanda n.14; 3) Il minore starà con ciascun genitore - nel periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore il martedì e il giovedì, prelevandolo dall'uscita scolastica e accompagnandolo a scuola il giorno successivo;
- fine settimana alternati, dall'uscita scolastica del venerdì sino al lunedì, con accompagnamento a scuola da parte del padre;
- nel periodo estivo e durante le vacanze scolastiche (festività, sospensioni scolastiche e malattia del minore), il padre terrà con sé il minore dalle ore 9,00 del martedì e del giovedì, fino alle ore 9,00, del giorno successivo, con accompagnamento presso il domicilio materno o, eventualmente, presso il centro estivo frequentato dal minore;
- fine settimana alternati, dalle ore 9,00 del venerdì alle ore 9,00 del lunedì successivo, con accompagnamento presso il domicilio materno o centro estivo;
Festività nazionali: - Le seguenti festività, seguendo il criterio dell'alternanza, presso ciascun genitore, con decorrenza dalle ore 9,00 del giorno festivo e a seguire come da calendario: 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 8 dicembre;
- Pasqua, lunedì dell'Angelo, Natale, Santo
Stefano, il 31 dicembre ed il 1° gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9,00 (fatta eccezione per il 1° gennaio, dalle ore 12,00) e a seguire come da calendario;
- quindici giorni durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Compleanno del minore ad anni alterni;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi in ordine alla permanenza del bambino presso ciascun genitore ove lo stesso dovesse farne richiesta. 4) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in via diretta durante la permanenza presso di sé; la madre percepirà integralmente Parte_1
l'assegno unico universale per il minore;
le spese straordinarie (ivi comprese quelle scolastiche) saranno divise nella misura del 50%; 5) spese legali compensate. I procuratori delle parti concludono in conformità agli accordi sopra riportati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il divorzio fra CP_1
loro.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data e all'udienza del CP_1
2.11.2025 le parti comparse personalmente i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione della vertenza in esame.
Il Giudice ha quindi trattenuto le causa in decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e della prole.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
15.01.1980 e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 45,
parte I, anno 2024 - Comune di Quartu Sant'Elena);
2) Dispone l'affido condiviso del figlio (7.4.2018), con collocazione a fini Persona_2
anagrafici presso l'abitazione della madre in Quartu S.E. via Olanda n.14; 3)
Il minore starà con ciascun genitore - nel periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore il martedì e il giovedì, prelevandolo dall'uscita scolastica e accompagnandolo a scuola il giorno successivo;
- fine settimana alternati, dall'uscita scolastica del venerdì sino al lunedì, con accompagnamento a scuola da parte del padre;
- nel periodo estivo e durante le vacanze scolastiche (festività, sospensioni scolastiche e malattia del minore), il padre terrà con sé il minore dalle ore 9,00 del martedì e del giovedì, fino alle ore 9,00, del giorno successivo,
con accompagnamento presso il domicilio materno o, eventualmente, presso il centro estivo frequentato dal minore;
- fine settimana alternati, dalle ore 9,00 del venerdì alle ore 9,00 del lunedì successivo, con accompagnamento presso il domicilio materno o centro estivo;
Festività nazionali: - Le seguenti festività, seguendo il criterio dell'alternanza, presso ciascun genitore, con decorrenza dalle ore 9,00 del giorno festivo e a seguire come da calendario: 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 8 dicembre;
- Pasqua, lunedì dell'Angelo, Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre ed il 1° gennaio, ad anni alterni, dalle ore 9,00 (fatta eccezione per il 1° gennaio, dalle ore 12,00) e a seguire come da calendario;
- quindici giorni durante le vacanze estive, da concordare entro il 31
maggio di ciascun anno;
- Compleanno del minore ad anni alterni;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi in ordine alla permanenza del bambino presso ciascun genitore ove lo stesso dovesse farne richiesta.
3) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in via diretta durante la permanenza presso di sé; la madre percepirà integralmente l'assegno unico Parte_1
universale per il minore;
le spese straordinarie (ivi comprese quelle scolastiche) saranno divise nella misura del 50%;
4) ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Assemini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
6) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 2.12.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale. Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 3183 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata ad [...] il [...], codice fiscale residente Parte_1 C.F._1
in Quartu Sant'Elena (CA), Via Olanda n. 14, che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. residente a CP_1 C.F._2
Quartu Sant'Elena nella via Olanda n. 14, elettivamente domiciliato a Cagliari nella via Maddalena
n. 56 presso lo studio dell'Avv. Daniela Pibiri, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza di parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si riserva di pronunciare la successiva sentenza di divorzio come richiesto dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 8.7.2026, davanti al giudice delegato
Dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 2.12.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Latti Giorgio