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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4430/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIS PAOLO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FABRIS PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni di parte attrice:
“1) affidare il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente dello stesso insieme alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente presso il padre. Persona_2
2) Salvo diverso accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo Per_1 vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio o ogniqualvolta questi lo desideri e in ogni caso a
pagina 1 di 7 fine settimana alternati il sabato e la domenica senza pernotto e una sera a settimana.
3) Disporre, altresì, per quanto riguarda le festività, che i genitori potranno tenere con sé il figlio ora in grado di pianificare autonomamente le visite agli stessi, secondo gli accordi che questo Per_1 di volta in volta prenderà con loro o secondo le modalità ritenute più opportune dal Giudice.
4) in forza del collocamento di entrambi i figli presso il padre, unico proprietario dell'immobile, disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Romano d'Ezzelino - Vicolo G. Verdi
n. 5/B alla Sig.ra revocando il contributo spese di €200,00= disposto con sentenza di P_ divorzio con decorrenza luglio 2022.
5) Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di €300,00= previsto in favore del figlio e Per_1 versato dal Sig. . Parte_1
6) Disporre l'obbligo nei confronti della Sig.ra di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore : A) corrispondendo al Sig. , l'importo mensile di PE Parte_1
€300,00, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese;
B) partecipando, nella misura del 50 %, alle spese di carattere straordinario che dovranno essere affrontate nell'interesse del minore così come previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
7) Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito esclusivamente dal Sig. Pt_1
, in quanto genitore collocatario.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, chiedeva la modifica delle condizioni della Parte_1 sentenza del Tribunale di Vicenza n. 91/2022 pubblicata in data 24/1/2022 che pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/10/2001 con P_
, dalla quale aveva avuto due figli (nato il [...]) e
[...] PE [...]
(nata il [...]). Per_2
Chiedeva, in particolare: (i) che il figlio minore della coppia venisse affidato in via PE condivisa ai genitori, ma collocato prevalente presso di sé, ove già risiedeva la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente (ii) che il figlio potesse incontrare la madre ogni Persona_2 qual volta lo volesse, compatibilmente agli impegni del figlio, ed in ogni caso a fine settimana alternati
(sabato e domenica senza pernotto) e una sera a settimana;
(iii) che il figlio potesse trascorrere il tempo con i genitori durante le festività a suo piacimento, concordando il tempo con il loro;
(iv) che in forza pagina 2 di 7 del collocamento di entrambi i figli presso il padre, unico proprietario dell'immobile adibito a casa familiare sita in Romano d'Ezzelino – vicolo G. Verdi n. 5/B, revocare l'assegnazione della stessa alla convenuta, revocando altresì il contributo spese di euro 200,00 previsto dalla sentenza di divorzio dal luglio 2022; (v) che venisse revocato l'assegno di mantenimento da versare alla madre per il figlio minore di euro 300,00 mensili;
(vi) che venisse posto a carico di l'obbligo di P_ contribuire al mantenimento del minore corrispondendo l'assegno mensile di euro 300,00 e partecipando in egual misura alle spese straordinarie;
(vii) che l'assegno unico venisse percepito unicamente dall'attore.
L'attore esponeva che nonostante la sentenza di divorzio avesse previsto il collocamento di Per_1 presso la madre, già a far data da luglio 2022 egli iniziava a vivere presso il padre, riunendosi alla sorella maggiorenne. I figli avevano conservato i diritti di visita con la madre, che frequentavano regolarmente. Il padre continuava a mantenere in via diretta la prole da oltre due anni, tuttavia, la situazione economico reddituale delle parti nel tempo si alterava in senso sfavorevole all'attore, il quale era divenuto disoccupato;
l'attore dichiarava di essersi nel frattempo nuovamente risposato con la signora e di aver così costituito un nuovo nucleo familiare. Parte_2
Per effetto della convivenza del figlio minore con il padre, l'assegnazione della casa familiare andava quindi revocata, così come il contributo al mantenimento della prole previsto dalla sentenza di divorzio a favore della madre;
quest'ultima invece andava onerata, di contro, di un contributo di mantenimento ordinario per il figlio da versare al padre di euro 300,00 mensili. Oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo Protocollo del Tribunale. Chiedeva la revoca del contributo di euro 200,00 per spese dell'immobile disposto a carico di . Pt_1
Alla udienza di comparizione parti del 4/2/2025 il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e si riservava sulla richiesta di assunzione di P_ provvedimenti provvisori. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 5/2/2025 così provvedeva:
“
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_1
2. DISPONE il collocamento prevalente di presso il padre e diritti di visita madre – figlio sulla Per_1 base della volontà di quest'ultimo, ogni volta che vorrà.
3. ASSEGNA di conseguenza la casa familiare in Romano d'Ezzelino, vicolo G. Verdi n. 5/B, a
[...]
. Pt_1
4. REVOCA l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre. Per_1
5. DISPONE l'assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre convenuta di euro Per_1
300,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al pagina 3 di 7 50%, a far data dalla domanda.
3. FISSA per l'ascolto di la udienza del giorno 17 aprile 2025 alle ore 11.30. Per_1
4. SI COMUNICHI”.
Alla udienza del 17/4/2025 veniva sentito il minore che così dichiarava: “Mi chiamo PE
ho anni 17, ne compio 18 il giorno 24.10.25. Oggi vivo in casa con papà, insieme a mia Per_1 sorella , la nuova moglie di papà, mio nonno, mia cugina e mia zia. Mi sono trasferito a luglio Per_2
2022 da mio papà dopo aver avuto una futile discussione, di cui non mi ricordo neanche più, con mia mamma. Con mamma ci parlo ancora, ci sentiamo, nei weekend vado a dormire da lei. Mi trovo meglio a vivere con papà perché quando ero con mia madre vivevo con l'ansia che scoppiasse un litigio da un momento all'altro, lei parla principalmente thailandese e non coglie il sarcasmo e l'ironia
e così scoppiano i litigi. Poi lì ero abbastanza solo, ci sono stati momenti belli, ma litigavamo per motivi futili, ricordo Capodanno 2018-2019 quando avevo aperto di nascosto una confezione di salamini e lei si è arrabbiata perché li avevo mangiati, anche se le avevo detto di no. Si è arrabbiata per una sciocchezza. Così c'era sempre un po' di tensione, e alla fine non ho più resistito e sono andato da papà. All'inizio quando sono andato a vivere da papà lei non ci credeva, era un po' dispiaciuta, so che mi vuole bene, nel suo modo un po' rozzo a volte, però alla fine per me è stato meglio così”.
Il Giudice Relatore rinviava la causa al 25/9/2025, udienza sostituita con il deposito di note scritte, per la rimessione al Collegio, assegnando a ritroso i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
All'esito rimetteva al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni di parte attrice vanno accolte nei limiti e per le ragioni che seguono.
Nulla osta alla conferma dell'affidamento condiviso del figlio della coppia ai genitori, PE dovendosi ritenere invece mutato, a far data dal luglio 2022, il suo collocamento di fatto, che è divenuto presso il padre.
Il minore sentito direttamente dal Giudice, peraltro prossimo alla maggiore età (24/10/2025), ha confermato di essersi trasferito presso il padre a seguito di un litigio sorto per futili motivi con la madre;
ha dichiarato che il rapporto con lei era spesso segnato da incomprensioni, ancorché di poco conto, e così ha dichiarato di aver preferito a luglio 2022 la collocazione presso il padre, per maggior serenità personale.
Di conseguenza va revocata l'assegnazione della casa familiare sita in Romano d'Ezzelino, vicolo G.
Verdi n. 5/B alla convenuta, posto che non ne sussistono più i presupposti, trattandosi di genitore non pagina 4 di 7 più convivente con la prole.
Quanto ai diritti di visita madre – figlio, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese da , PE essi vanno confermati da espletarsi nel weekend a settimane alternate, anche con pernotto, oltre ad un giorno infrasettimanale, salvo diversa determinazione del minore stesso, che ha dimostrato di organizzarsi già in autonomia per incontrare la madre, a suo piacimento. Stessa ampia discrezionalità va lasciata al minore, per le stesse ragioni, anche avuto riguardo ai periodi di vacanza da trascorrere con i genitori, nella misura che egli vorrà.
Con riferimento alle questioni economiche tra le parti va evidenziato quanto in appresso.
Anzitutto, va precisato che non può essere accolta la chiesta revoca del contributo spese per l'immobile che le parti avevano pattuito in sede di divorzio a carico di nella misura di euro 200,00 Pt_1 mensili dal luglio 2022, atteso che si tratta di un accordo privato che le parti avevano raggiunto nel corso del giudizio a regolamentazione di reciproci interessi economici che tuttavia sfuggono all'oggetto di cognizione di questo Tribunale nella presente sede.
Va poi evidenziato che l'attore chiede di vedersi riconoscere dalla convenuta, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico nella sentenza di divorzio, un assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
A tal riguardo, va precisato che, ferma la comprovata modifica di collocamento del minore, ciò che giustifica la determinazione e corresponsione di un contributo al mantenimento a favore del padre, in relazione al quantum va evidenziato che, benché risulti allegato l'attuale stato di disoccupazione di
, emerge documentalmente che nell'anno 2023 (la più recente documentazione allegata) egli Pt_1 ha comunque percepito uno stipendio ed ottenuto un reddito, ancorché inferiore rispetto al passato.
In effetti, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 risulta documentato un reddito medio netto mensile di euro 1.053,00 (= reddito imponibile di euro 10.994,00 oltre al credito d'imposta di euro
1.652,00/12 mensilità) mentre per l'anno 2021 dalla dichiarazione dei redditi emerge un reddito mensile netto medio di euro 3.645,00 (= reddito imponibile di euro 41.772,00 oltre al credito d'imposta di euro 1.975,00/12 mensilità) (cfr. docc. 6 e 7 ). Dagli estratti conto depositati in giudizio
Pt_1 dalla parte emerge poi che nell'anno 2021 è stato percepito uno stipendio (da Alessi Domenico S.p.A.) netto mensile di circa euro 2.400,00 (cfr. doc. 8 ) mentre nell'anno 2022 è stato percepito uno
Pt_1 stipendio di importo superiore, ma che si interrompe ad aprile 2022 (euro 2.222,00 + euro 2.457,00 + euro 4.020,00 + 3.794,92 + 3.110,27: cfr. doc. 9 ). Ad ogni modo, per l'anno 2023 è stata
Pt_1 documentata la percezione di uno stipendio (da ditta Nuova Visietica snc) di circa 1.200,00-1.300,00 al mese (cfr. doc. 10 ).
Pt_1
pagina 5 di 7 Tutto ciò premesso, va poi evidenziato che nulla è stato provato e documentato circa la situazione economico reddituale della madre del minore, la quale dunque – in assenza di chiarimenti e documenti circa la sua concreta disponibilità patrimoniale e tenuto conto del fatto che ella dovrà necessariamente reperire una nuova situazione abitativa per effetto della revoca dell'assegnazione della casa familiare - va onerata in conclusione di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio nella Persona_3 misura minima di euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del
Tribunale.
L'assegno unico va attribuito a come da lui richiesto, trattandosi di genitore collocatario Pt_1 prevalente del minore . Persona_3
Le spese processuali vanno poste a carico di in qualità di parte soccombente, ancorché P_ contumace, secondo i parametri del DM 55/2014, valore causa indeterminato a complessità bassa, importi minimi per tutte le fasi attesa la mancata resistenza alla domanda in giudizio, ciò che ha consentito una più contenuta difesa processuale da parte dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
91/2022 del 24/1/2022 vengano modificate come segue:
- confermato l'affido condiviso ai genitori, DISPONE il collocamento del minore PE
presso il padre, con visite in favore della madre ogni altro weekend, con pernotto ed un giorno
[...] infrasettimanale, ovvero visite anche più estese a discrezione del minore. Stessa ampia discrezionalità va lasciata al minore, prossimo alla maggiore età (24/10/2025), per quanto riguarda la frequentazione dei genitori nei periodi di vacanza,
- REVOCA l'assegnazione della casa familiare a Romano d'Ezzelino, Controparte_1 vicolo G. Verdi n. 5/B,
- REVOCA l'assegno di mantenimento per la prole a carico di ed a favore di Parte_1 P_
,
[...]
- PONE a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di per il figlio di euro 200,00 al mese, con rivalutazione Parte_1 PE annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale,
- ATTRIBUISCE a l'assegno unico previsto per legge interamente. Parte_1
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che quantifica pari ad euro 3.809,00 per compensi, oltre al 50% di spese generali, Iva e Cassa pagina 6 di 7 professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio dell'1/10/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi IL PRESIDENTE dott. Elena Sollazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4430/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIS PAOLO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FABRIS PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni di parte attrice:
“1) affidare il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente dello stesso insieme alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente presso il padre. Persona_2
2) Salvo diverso accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo Per_1 vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio o ogniqualvolta questi lo desideri e in ogni caso a
pagina 1 di 7 fine settimana alternati il sabato e la domenica senza pernotto e una sera a settimana.
3) Disporre, altresì, per quanto riguarda le festività, che i genitori potranno tenere con sé il figlio ora in grado di pianificare autonomamente le visite agli stessi, secondo gli accordi che questo Per_1 di volta in volta prenderà con loro o secondo le modalità ritenute più opportune dal Giudice.
4) in forza del collocamento di entrambi i figli presso il padre, unico proprietario dell'immobile, disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Romano d'Ezzelino - Vicolo G. Verdi
n. 5/B alla Sig.ra revocando il contributo spese di €200,00= disposto con sentenza di P_ divorzio con decorrenza luglio 2022.
5) Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di €300,00= previsto in favore del figlio e Per_1 versato dal Sig. . Parte_1
6) Disporre l'obbligo nei confronti della Sig.ra di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore : A) corrispondendo al Sig. , l'importo mensile di PE Parte_1
€300,00, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese;
B) partecipando, nella misura del 50 %, alle spese di carattere straordinario che dovranno essere affrontate nell'interesse del minore così come previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
7) Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito esclusivamente dal Sig. Pt_1
, in quanto genitore collocatario.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, chiedeva la modifica delle condizioni della Parte_1 sentenza del Tribunale di Vicenza n. 91/2022 pubblicata in data 24/1/2022 che pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/10/2001 con P_
, dalla quale aveva avuto due figli (nato il [...]) e
[...] PE [...]
(nata il [...]). Per_2
Chiedeva, in particolare: (i) che il figlio minore della coppia venisse affidato in via PE condivisa ai genitori, ma collocato prevalente presso di sé, ove già risiedeva la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente (ii) che il figlio potesse incontrare la madre ogni Persona_2 qual volta lo volesse, compatibilmente agli impegni del figlio, ed in ogni caso a fine settimana alternati
(sabato e domenica senza pernotto) e una sera a settimana;
(iii) che il figlio potesse trascorrere il tempo con i genitori durante le festività a suo piacimento, concordando il tempo con il loro;
(iv) che in forza pagina 2 di 7 del collocamento di entrambi i figli presso il padre, unico proprietario dell'immobile adibito a casa familiare sita in Romano d'Ezzelino – vicolo G. Verdi n. 5/B, revocare l'assegnazione della stessa alla convenuta, revocando altresì il contributo spese di euro 200,00 previsto dalla sentenza di divorzio dal luglio 2022; (v) che venisse revocato l'assegno di mantenimento da versare alla madre per il figlio minore di euro 300,00 mensili;
(vi) che venisse posto a carico di l'obbligo di P_ contribuire al mantenimento del minore corrispondendo l'assegno mensile di euro 300,00 e partecipando in egual misura alle spese straordinarie;
(vii) che l'assegno unico venisse percepito unicamente dall'attore.
L'attore esponeva che nonostante la sentenza di divorzio avesse previsto il collocamento di Per_1 presso la madre, già a far data da luglio 2022 egli iniziava a vivere presso il padre, riunendosi alla sorella maggiorenne. I figli avevano conservato i diritti di visita con la madre, che frequentavano regolarmente. Il padre continuava a mantenere in via diretta la prole da oltre due anni, tuttavia, la situazione economico reddituale delle parti nel tempo si alterava in senso sfavorevole all'attore, il quale era divenuto disoccupato;
l'attore dichiarava di essersi nel frattempo nuovamente risposato con la signora e di aver così costituito un nuovo nucleo familiare. Parte_2
Per effetto della convivenza del figlio minore con il padre, l'assegnazione della casa familiare andava quindi revocata, così come il contributo al mantenimento della prole previsto dalla sentenza di divorzio a favore della madre;
quest'ultima invece andava onerata, di contro, di un contributo di mantenimento ordinario per il figlio da versare al padre di euro 300,00 mensili. Oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo Protocollo del Tribunale. Chiedeva la revoca del contributo di euro 200,00 per spese dell'immobile disposto a carico di . Pt_1
Alla udienza di comparizione parti del 4/2/2025 il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e si riservava sulla richiesta di assunzione di P_ provvedimenti provvisori. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 5/2/2025 così provvedeva:
“
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_1
2. DISPONE il collocamento prevalente di presso il padre e diritti di visita madre – figlio sulla Per_1 base della volontà di quest'ultimo, ogni volta che vorrà.
3. ASSEGNA di conseguenza la casa familiare in Romano d'Ezzelino, vicolo G. Verdi n. 5/B, a
[...]
. Pt_1
4. REVOCA l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre. Per_1
5. DISPONE l'assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre convenuta di euro Per_1
300,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al pagina 3 di 7 50%, a far data dalla domanda.
3. FISSA per l'ascolto di la udienza del giorno 17 aprile 2025 alle ore 11.30. Per_1
4. SI COMUNICHI”.
Alla udienza del 17/4/2025 veniva sentito il minore che così dichiarava: “Mi chiamo PE
ho anni 17, ne compio 18 il giorno 24.10.25. Oggi vivo in casa con papà, insieme a mia Per_1 sorella , la nuova moglie di papà, mio nonno, mia cugina e mia zia. Mi sono trasferito a luglio Per_2
2022 da mio papà dopo aver avuto una futile discussione, di cui non mi ricordo neanche più, con mia mamma. Con mamma ci parlo ancora, ci sentiamo, nei weekend vado a dormire da lei. Mi trovo meglio a vivere con papà perché quando ero con mia madre vivevo con l'ansia che scoppiasse un litigio da un momento all'altro, lei parla principalmente thailandese e non coglie il sarcasmo e l'ironia
e così scoppiano i litigi. Poi lì ero abbastanza solo, ci sono stati momenti belli, ma litigavamo per motivi futili, ricordo Capodanno 2018-2019 quando avevo aperto di nascosto una confezione di salamini e lei si è arrabbiata perché li avevo mangiati, anche se le avevo detto di no. Si è arrabbiata per una sciocchezza. Così c'era sempre un po' di tensione, e alla fine non ho più resistito e sono andato da papà. All'inizio quando sono andato a vivere da papà lei non ci credeva, era un po' dispiaciuta, so che mi vuole bene, nel suo modo un po' rozzo a volte, però alla fine per me è stato meglio così”.
Il Giudice Relatore rinviava la causa al 25/9/2025, udienza sostituita con il deposito di note scritte, per la rimessione al Collegio, assegnando a ritroso i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
All'esito rimetteva al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni di parte attrice vanno accolte nei limiti e per le ragioni che seguono.
Nulla osta alla conferma dell'affidamento condiviso del figlio della coppia ai genitori, PE dovendosi ritenere invece mutato, a far data dal luglio 2022, il suo collocamento di fatto, che è divenuto presso il padre.
Il minore sentito direttamente dal Giudice, peraltro prossimo alla maggiore età (24/10/2025), ha confermato di essersi trasferito presso il padre a seguito di un litigio sorto per futili motivi con la madre;
ha dichiarato che il rapporto con lei era spesso segnato da incomprensioni, ancorché di poco conto, e così ha dichiarato di aver preferito a luglio 2022 la collocazione presso il padre, per maggior serenità personale.
Di conseguenza va revocata l'assegnazione della casa familiare sita in Romano d'Ezzelino, vicolo G.
Verdi n. 5/B alla convenuta, posto che non ne sussistono più i presupposti, trattandosi di genitore non pagina 4 di 7 più convivente con la prole.
Quanto ai diritti di visita madre – figlio, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese da , PE essi vanno confermati da espletarsi nel weekend a settimane alternate, anche con pernotto, oltre ad un giorno infrasettimanale, salvo diversa determinazione del minore stesso, che ha dimostrato di organizzarsi già in autonomia per incontrare la madre, a suo piacimento. Stessa ampia discrezionalità va lasciata al minore, per le stesse ragioni, anche avuto riguardo ai periodi di vacanza da trascorrere con i genitori, nella misura che egli vorrà.
Con riferimento alle questioni economiche tra le parti va evidenziato quanto in appresso.
Anzitutto, va precisato che non può essere accolta la chiesta revoca del contributo spese per l'immobile che le parti avevano pattuito in sede di divorzio a carico di nella misura di euro 200,00 Pt_1 mensili dal luglio 2022, atteso che si tratta di un accordo privato che le parti avevano raggiunto nel corso del giudizio a regolamentazione di reciproci interessi economici che tuttavia sfuggono all'oggetto di cognizione di questo Tribunale nella presente sede.
Va poi evidenziato che l'attore chiede di vedersi riconoscere dalla convenuta, previa revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico nella sentenza di divorzio, un assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
A tal riguardo, va precisato che, ferma la comprovata modifica di collocamento del minore, ciò che giustifica la determinazione e corresponsione di un contributo al mantenimento a favore del padre, in relazione al quantum va evidenziato che, benché risulti allegato l'attuale stato di disoccupazione di
, emerge documentalmente che nell'anno 2023 (la più recente documentazione allegata) egli Pt_1 ha comunque percepito uno stipendio ed ottenuto un reddito, ancorché inferiore rispetto al passato.
In effetti, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 risulta documentato un reddito medio netto mensile di euro 1.053,00 (= reddito imponibile di euro 10.994,00 oltre al credito d'imposta di euro
1.652,00/12 mensilità) mentre per l'anno 2021 dalla dichiarazione dei redditi emerge un reddito mensile netto medio di euro 3.645,00 (= reddito imponibile di euro 41.772,00 oltre al credito d'imposta di euro 1.975,00/12 mensilità) (cfr. docc. 6 e 7 ). Dagli estratti conto depositati in giudizio
Pt_1 dalla parte emerge poi che nell'anno 2021 è stato percepito uno stipendio (da Alessi Domenico S.p.A.) netto mensile di circa euro 2.400,00 (cfr. doc. 8 ) mentre nell'anno 2022 è stato percepito uno
Pt_1 stipendio di importo superiore, ma che si interrompe ad aprile 2022 (euro 2.222,00 + euro 2.457,00 + euro 4.020,00 + 3.794,92 + 3.110,27: cfr. doc. 9 ). Ad ogni modo, per l'anno 2023 è stata
Pt_1 documentata la percezione di uno stipendio (da ditta Nuova Visietica snc) di circa 1.200,00-1.300,00 al mese (cfr. doc. 10 ).
Pt_1
pagina 5 di 7 Tutto ciò premesso, va poi evidenziato che nulla è stato provato e documentato circa la situazione economico reddituale della madre del minore, la quale dunque – in assenza di chiarimenti e documenti circa la sua concreta disponibilità patrimoniale e tenuto conto del fatto che ella dovrà necessariamente reperire una nuova situazione abitativa per effetto della revoca dell'assegnazione della casa familiare - va onerata in conclusione di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio nella Persona_3 misura minima di euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del
Tribunale.
L'assegno unico va attribuito a come da lui richiesto, trattandosi di genitore collocatario Pt_1 prevalente del minore . Persona_3
Le spese processuali vanno poste a carico di in qualità di parte soccombente, ancorché P_ contumace, secondo i parametri del DM 55/2014, valore causa indeterminato a complessità bassa, importi minimi per tutte le fasi attesa la mancata resistenza alla domanda in giudizio, ciò che ha consentito una più contenuta difesa processuale da parte dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda disattesa:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
91/2022 del 24/1/2022 vengano modificate come segue:
- confermato l'affido condiviso ai genitori, DISPONE il collocamento del minore PE
presso il padre, con visite in favore della madre ogni altro weekend, con pernotto ed un giorno
[...] infrasettimanale, ovvero visite anche più estese a discrezione del minore. Stessa ampia discrezionalità va lasciata al minore, prossimo alla maggiore età (24/10/2025), per quanto riguarda la frequentazione dei genitori nei periodi di vacanza,
- REVOCA l'assegnazione della casa familiare a Romano d'Ezzelino, Controparte_1 vicolo G. Verdi n. 5/B,
- REVOCA l'assegno di mantenimento per la prole a carico di ed a favore di Parte_1 P_
,
[...]
- PONE a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di per il figlio di euro 200,00 al mese, con rivalutazione Parte_1 PE annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale,
- ATTRIBUISCE a l'assegno unico previsto per legge interamente. Parte_1
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che quantifica pari ad euro 3.809,00 per compensi, oltre al 50% di spese generali, Iva e Cassa pagina 6 di 7 professionale come per legge.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio dell'1/10/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi IL PRESIDENTE dott. Elena Sollazzo
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