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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8774 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 11.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 16332/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Marini, presso il cui studio in Parte_1
Roma, via Eugenio Tanzi n.39 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dal 1.1.2024 e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- di avere proposto, a seguito del giudizio sfavorevole della Commissione Medica , CP_1 ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo che si concludeva, in data 10.7.2024, con provvedimento di omologa della sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorrere dal 1.1.2024;
- che nonostante la notifica del decreto di omologa e l'invio all' del modello AP 70 in CP_1 data 10.10.2024, la prestazione non era stata liquidata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento della suddetta provvidenza e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2024, oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1 contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti - in specie decreto di omologa e modello AP70 - esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza dal gennaio 2024 e, nonostante il decreto di omologa ed il modello AP70 risul- tino essere stati tempestivamente trasmessi, la prestazione non è stata posta in pagamen- to, pur decorsi i termini di legge.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi del- CP_1 la suddetta provvidenza a decorrere dal 1.1.2024, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di-
2 sattesa, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti che legittimano la concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza dal 1.1.2024;
- per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi CP_1 dal 1.1.2024, oltre interessi come per legge.
- Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1 cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 11.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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