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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 350 bis c.p.c.
Nel procedimento n. 10/2025 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
4.03.1968, , e nata a C.F._2 Parte_3
Messina l'1 giugno 1952, , n.q. di eredi C.F._3 dei genitori , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Messina l'11.09.2012 e nata a Persona_2
Messina il 6.03.1932 ed ivi deceduta il 29.11.2023 rapp.ti e difesi dall'avv. GIACOBBE LUIGI appellanti
CONTRO
, con sede in Messina Via del Pozzo n. 60, P. CP_1
IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. DENARO P.IVA_1
GIUSEPPE appellata
1 Ogg: appello a sentenza n. 2043/2017 del 20/07/2017, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e con notifica Parte_4 Parte_2 Parte_3
in data 30.12.2024 alla hanno proposto appello CP_1
avverso la sentenza n. 2043/2017 emessa dal Tribunale di
Messina in data 20.07.2017 a conclusione della controversia rubricata al N.R.G. 2448/2011 tra e i coniugi CP_1 Per_1
e genitori defunti degli appellanti.
[...] Persona_2
Tale sentenza è stata notificata ai in data 29.11.24 proprio Pt_2
quali eredi dei genitori, non essendo stata mai notificata prima né agli allora convenuti, né tantomeno agli appellanti.
Questi ultimi con il proposto gravame- ai fini dell'ammissibilità- hanno invocato il disposto dall'art. 328 c.p.c., atteso che i danti causa erano rimasti contumaci nel giudizio di primo grado ed uno di essi è deceduto in data 11.09.2021 nel corso dello stesso.
La , costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del CP_1
gravame per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 328
c.p.c.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha rinviato all'udienza del 16.9.25 per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., sostituendola con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., adempimento al quale le parti hanno provveduto.
2 * * *
L'eccezione di inammissibilità è fondata e va accolta.
L'art. 328 c.p.c., comma 1, prevede che: “Se, durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 (termini per l'impugnazione), sopravviene alcuno degli eventi previsti dall'art. 299 (morte o perdita della capacità prima costituzione), il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti dall'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento”.
Poiché la sentenza non è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve, è evidente che il primo comma dell'art. 328
c.p.c. non si applica alla fattispecie.
Neppure il terzo comma può trovare applicazione.
In merito, premesso, che nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad dalla l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n.20529), va detto che in ogni caso,
3 nessuno degli eventi in questione si è verificato dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e prima del suo passaggio in giudicato.
Infatti, è deceduto in data 11.09.2012, ossia nel Persona_1
corso del giudizio di primo grado, instauratosi nell'anno 2011, mentre è deceduta il 29.11.2023. Persona_2
Nella sostanza la sentenza è passata in giudicato il 20.2.2018, senza che alcun degli eventi indicati nell'art. 328 c.p.c. si verificasse tra la sua pubblicazione e il 20.11.2017.
Va da sé che il presente appello, proposto solo il 30.12.2024 è assolutamente tardivo.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese di lite, liquidandole ai minimi dello scaglione di valore della controversia.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in mancanza di allegazione e prova del pregiudizio dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
30.12.2024 da , e Parte_4 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 2043/2017 emessa dal Parte_3
Tribunale di Messina in data 20.07.2017 nel giudizio tra CP_1
e i danti causa e degli Persona_1 Persona_2
appellanti, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
4 -Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in €
7.160,00 per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%;
-Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti degli appellanti, dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.25
Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 350 bis c.p.c.
Nel procedimento n. 10/2025 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
4.03.1968, , e nata a C.F._2 Parte_3
Messina l'1 giugno 1952, , n.q. di eredi C.F._3 dei genitori , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Messina l'11.09.2012 e nata a Persona_2
Messina il 6.03.1932 ed ivi deceduta il 29.11.2023 rapp.ti e difesi dall'avv. GIACOBBE LUIGI appellanti
CONTRO
, con sede in Messina Via del Pozzo n. 60, P. CP_1
IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. DENARO P.IVA_1
GIUSEPPE appellata
1 Ogg: appello a sentenza n. 2043/2017 del 20/07/2017, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e con notifica Parte_4 Parte_2 Parte_3
in data 30.12.2024 alla hanno proposto appello CP_1
avverso la sentenza n. 2043/2017 emessa dal Tribunale di
Messina in data 20.07.2017 a conclusione della controversia rubricata al N.R.G. 2448/2011 tra e i coniugi CP_1 Per_1
e genitori defunti degli appellanti.
[...] Persona_2
Tale sentenza è stata notificata ai in data 29.11.24 proprio Pt_2
quali eredi dei genitori, non essendo stata mai notificata prima né agli allora convenuti, né tantomeno agli appellanti.
Questi ultimi con il proposto gravame- ai fini dell'ammissibilità- hanno invocato il disposto dall'art. 328 c.p.c., atteso che i danti causa erano rimasti contumaci nel giudizio di primo grado ed uno di essi è deceduto in data 11.09.2021 nel corso dello stesso.
La , costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del CP_1
gravame per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 328
c.p.c.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha rinviato all'udienza del 16.9.25 per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., sostituendola con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., adempimento al quale le parti hanno provveduto.
2 * * *
L'eccezione di inammissibilità è fondata e va accolta.
L'art. 328 c.p.c., comma 1, prevede che: “Se, durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 (termini per l'impugnazione), sopravviene alcuno degli eventi previsti dall'art. 299 (morte o perdita della capacità prima costituzione), il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti dall'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento”.
Poiché la sentenza non è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve, è evidente che il primo comma dell'art. 328
c.p.c. non si applica alla fattispecie.
Neppure il terzo comma può trovare applicazione.
In merito, premesso, che nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad dalla l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n.20529), va detto che in ogni caso,
3 nessuno degli eventi in questione si è verificato dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e prima del suo passaggio in giudicato.
Infatti, è deceduto in data 11.09.2012, ossia nel Persona_1
corso del giudizio di primo grado, instauratosi nell'anno 2011, mentre è deceduta il 29.11.2023. Persona_2
Nella sostanza la sentenza è passata in giudicato il 20.2.2018, senza che alcun degli eventi indicati nell'art. 328 c.p.c. si verificasse tra la sua pubblicazione e il 20.11.2017.
Va da sé che il presente appello, proposto solo il 30.12.2024 è assolutamente tardivo.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese di lite, liquidandole ai minimi dello scaglione di valore della controversia.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in mancanza di allegazione e prova del pregiudizio dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
30.12.2024 da , e Parte_4 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 2043/2017 emessa dal Parte_3
Tribunale di Messina in data 20.07.2017 nel giudizio tra CP_1
e i danti causa e degli Persona_1 Persona_2
appellanti, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
4 -Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in €
7.160,00 per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%;
-Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti degli appellanti, dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.25
Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
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