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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 4047/2023
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Locri, via Marconi Email_1 C.F._1
n. 25, presso lo studio dell'avv. Meri PIZZATA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, con gli avv.ti
Massimiliano MINICUCCI e Dario Cosimo ADORNATO, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, a rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37590, pec: Per_1
t; Email_3
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 09.12.2022, ha esposto di aver prestato la propria Parte_1 attività lavorativa, quale bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola Albanese
Pag. 1 a 12 con sede in Mammola;
che ha lavorato nei seguenti periodi: per l'anno 2010 dal 31.08. CP_2
al 31.12, per l'anno 2011 dal 02.09 al 31.12, per l'anno 2012 dal 01.09 al 31.12, per l'anno
2013 dal 31.08 al 31.12, per l'anno 2014 dal 30.08 al 31.12, per il 2018 dal 24.08 al 31.12, per il 2019 dal 20.08 al 31.12 e per il 2020 dal 01.08. al 31.12, sempre per 102 giornate lavorative annue;
che ha svolto attività lavorativa nei terreni siti nel comune di Siderno e nel comune di Mammola;
che sui fondi insistono alberi di ulivo e ortaggi, nonché sui terreni di
Mammola anche un vigneto;
che ha svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato per circa 7 ore lavorative giornaliere dalle ore 07.00 alle ore 15.00, con pausa pranzo dalle 12.00 alle
13.00 circa, mentre nel mese di agosto ha lavorato dalle 05.30 alle 12.30 con una pausa breve di 15 minuti alle 09.00; che nello svolgimento dell'attività lavorativa ha seguito le indicazioni del datore di lavoro ed ha percepito una retribuzione giornaliera di circa €43,00; che spesso le presenze al mattino sono state rilevate dal padre del datore di lavoro, tale;
Persona_2
che si è occupata, tra le altre cose, della pulizia delle piante di ulivo, dello spollonamento e della rimozione dei virgulti, della stesura delle reti e della raccolta delle olive e della piantumazione e della raccolta degli ortaggi;
che gli ortaggi e i frutti venivano venduti presso il negozio di frutta e verdura del datore di lavoro, con sede in Siderno;
che in data 12.07.2022 ha ricevuto la notifica di 8 provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro;
che ha regolarmente prestato attività lavorativa. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: 1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di negli anni 2010-2011-2012-2013-2014- Parte_2
2018-2019-2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2018-2019-2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere
e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
4) CP_1 condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Pag. 2 a 12 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 e nel merito si è riportato alle risultanze di cui al verbale ispettivo del 20.09.2021 redatto dagli ispettori incaricati nei confronti della TA , con il quale è stata messa in dubbio l'esistenza Parte_2
dell'azienda ex art. 2082 c.c. oltre che una sproporzione tra la manodopera denunciata e il reale fabbisogno aziendale ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda: “Dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per intervenuta decadenza;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso;
spese come per legge”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 07.06.2024.
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 e 2020 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
Va quindi rilevato che oggetto di causa è la richiesta iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nel caso in esame, infatti, si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbale ispettivo del 20.09.2021, i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda . Parte_2
Va in primo luogo esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Ebbene la parte ricorrente non ha esperito ricorso amministrativo alla competente commissione CISOA avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative ritualmente notificati dall' mediante raccomandata, per l'effetto il dies a quo ai fini della CP_1
decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria è da identificarsi con la scadenza del termine di 30 giorni per la presentazione del primo dei due rimedi amministrativi.
Non vi è dubbio, dunque, che il termine previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, effettuata in data 12.07.2022, del provvedimento definitivo di cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli è stato rispettato, posto che il ricorso è stato introdotto il 9.12.2022. Non appare inutile ricordare che tale termine, inoltre, si
Pag. 3 a 12 configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n.
533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall' è infondata. CP_1
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in CP_1
difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente),
l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Pag. 4 a 12 Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_3
nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_3
fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1
motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricole di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Pag. 5 a 12 Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c., per il quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita. All'esito dell'istruttoria non si è formata infatti la prova per i periodi in esame relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2018, 2019 e 2020.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro e buste paga) non è idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione
Pag. 6 a 12 proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, inoltre, trovato conferme nelle risultanze processuali, che sono risultate insufficienti a confermare le allegazioni della ricorrente per come si dirà più diffusamente appresso.
Ed invero, il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola non può essere limitato alla produzione della copia del “foglio di assunzione” (ossia la ricevuta della comunicazione obbligatoria di assunzione) ed alle buste paga, occorrendo invece l'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro. In questo senso, le testimonianze raccolte devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
La cancellazione delle giornate per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019
e 2020 è scaturita dal disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura svolto presso l'azienda di . Parte_2
In merito, va altresì ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Cassazione civile, Sez. L., sent. n. 7178 del 29/11/1987).
Sul punto occorre significare che, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno evidenziato che, nonostante la formale richiesta, il titolare dell'azienda non ha esibito alcuna
Pag. 7 a 12 documentazione fiscale, nonché che lo stesso ha riferito, come da dichiarazioni contenute a pag. 4 del verbale ispettivo, di aver chiuso il conto corrente nel 2018 e di non aver pagato i lavoratori.
Dal verbale ispettivo è emerso che al momento dell'accesso sui terreni siti nel comune di Siderno e nel comune di Mammola non erano presenti ortaggi, ma solo alberi di ulivo e che solo su un fondo di cui alla part.185, di circa 5 ettari, sito a Mammola, erano presenti colture seminative.
È stato inoltre evidenziato che dal 2010 alla data di accesso ispettivo l'azienda agricola non ha emesso fatture, né di acquisto né di vendita di materie prime o prodotti per l'agricoltura, che difettano i requisiti ex art. 2082 c.c. e che per l'effetto l'azienda dichiarata da deve considerarsi inesistente e realizzata con il precipuo scopo di Parte_2
costituire posizioni assicurative fittizie finalizzate alla percezione di prestazioni previdenziali.
A prescindere dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione
(Cass., 12.8.2024, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che è chiaro che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo. Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Pag. 8 a 12 Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
É opportuno in merito dare conto delle risultanze testimoniali.
Appare opportuno iniziare con la deposizione del teste , la quale ha Testimone_1
riferito: Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato assieme nei terreni di Parte_2
dal 2010 al 2013. Noi abbiamo sempre lavorato da fine agosto a dicembre. Noi
[...]
abbiamo lavorato dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 15. Noi ci siamo occupati di pulitura degli olivi, della raccolta olive, e pulizia dei campi. ADR I Terreni sono in contrada Salvi in
Siderno ed altri nei piani di a Mammola. Raccoglievamo anche melograni e si Pt_3
occupava di coltivazioni di ortaggi. ADR Eravamo 15 a lavorare, mi ricordo i nomi CP_4
, e . Noi venivamo pagate circa 43 euro al giorno. ADR Da quel che
[...] Controparte_5
so non ho cause per il disconoscimento di giornate agricole. ADR Era il titolare ad indicarci le attività da fare, era lui che ci indicava i compiti. ADR lui era presente tutti i giorni”.
Per proseguire con che ha dichiarato: “(…) Conosco la ricorrente Parte_4
perché abbiamo lavorato assieme dal 2010 al 2014 nella TA di . Noi Parte_2
abbiamo sempre lavorato da fine agosto- inizi settembre sino a fine dicembre. Noi abbiamo lavorato dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 15. Noi ci siamo occupati di pulitura degli olivi, della raccolta olive, e pulizia dei campi. ADR c'era anche una piantagione degli ortaggi stagionali, preparavamo a tal fine il terreno e lo pulivamo all'esito del raccolto. Ci siamo occupati anche della relativa piantagione e raccolta. I terreni sono in contrada Giardinazzo
e Gurna in Siderno ed altri nei piani di a Mammola. ADR Eravamo 15 a lavorare, mi Pt_5
ricordo i nomi , e , , e CP_4 Controparte_5 Parte_6 Parte_7
e di cui non ricordo il nome. Noi venivamo pagate circa 43 euro Parte_8 Tes_1
al giorno. ADR Ho una causa per il disconoscimento di giornate agricole degli anni 2010-
2014, che io sappia non si sono concluse. ADR Nei fondi di Mammola c'era il padre _2
, mentre a Siderno era invece il datore di lavoro a coordinarci. Erano
[...] Parte_2
queste due persone che ci indicavano il da farsi, specifico che aveva una Parte_2
frutteria e lui di mattina ci diceva cosa fare”; e concludere con , il quale Persona_2 ha riferito: “Conosco la ricorrente perché lavorava nell'azienda di mio figlio dal 2010 al
Pag. 9 a 12 Contr 2014. La TA è di . ha lavorato da fine agosto- inizi settembre sino a Parte_2
Contr fine dicembre. ADR Ha lavorato dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 15. Si è occupata di ortaggi, raccolta olive mandorle. ADR Eravano 15 persone a lavorare, mi ricordo i nomi
, , . Venivano pagati circa Parte_7 Persona_3 Persona_4 Persona_5
43 euro al giorno. ADR So queste cose perché aiutavo mio figlio nei terreni di Mammola.
ADR Non so dire se oggi è l'azienda è attiva o meno, so che non sta lavorando. ADR Io ho aiutato mio figlio fino al 2021-2022”.
Va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva delle deposizioni acquisite e non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
In particolare, tutti i testi hanno riferito solo riguardo ad alcune annualità oggetto di causa, ed ovvero: per gli anni dal 2010 al 2013, e Testimone_1 Parte_4
per gli anni dal 2010 al 2014, nulla proferendo rispetto alle altre annualità Persona_2
per le quali vi è stato il disconoscimento.
Inoltre, ha dichiarato di aver subito il disconoscimento del Parte_4
rapporto di lavoro in agricoltura proprio per gli anni in cui ha asserito di aver lavorato con la parte ricorrente. Non può dunque non rilevarsi che la stessa, giacché coinvolta nel medesimo accertamento ispettivo, nutre un naturale interesse alla risoluzione della controversia in senso favorevole alla ricorrente, essendo titolare di una posizione assimilabile a quella de qua.
È dunque prevedibile che ella sia interessata a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come ha fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna ricorrente, anche al fine di proseguire un mutuo conforto probatorio, sia pure indiretto.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accomunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto
Pag. 10 a 12 testimoniale, stereotipate e interscambiabile, si dimostrano impalpabili, e, all'esito, insufficienti.
Inoltre, quanto alla dichiarazione del teste appare utile evidenziare Persona_2
che egli è padre del datore di lavoro e pertanto la sua dichiarazione è inficiata sul versante dell'attendibilità proprio in ragione del rapporto di parentela che intercorre tra i due.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, a causa della inaffidabilità della documentazione proveniente dal datore di lavoro a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati.
La conclusione è che le risultanze testimoniale non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020
n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio
Pag. 11 a 12 avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso formulato da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge.
Locri, 16.05.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 12 a 12