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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 111 /2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], , Parte_1 C.F._1
e
nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
ENTRAMBI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. Nicola Lipartiti
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI: omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, in particolare la sig.ra continuerà a vivere Parte_1 nell'immobile di sua proprietà ubicato in Vasto, via L. Cardone n.2/B che potrà essere utilizzato anche dal figlio sebbene lo stesso viva ormai da tempo in un'altra abitazione;
2) Il sig. trasferirà altrove la propria residenza lasciando l'immobile di via Parte_2
L. Cardone n.2/b entro il 30.04.2025 e liberando lo stesso dai propri effetti personali;
3) I ricorrenti reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento, gli stessi infatti sono autonomi economicamente con redditi equivalenti tali da consentire ad entrambi di mantenere un tenore di vita agiato;
4) I ricorrenti dichiarano di aver in precedenza risolto tra loro ogni altro tipo di rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
5) I ricorrenti si danno sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Vasto il 18/12/1993, hanno chiesto la separazione Parte_2
consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a Vasto il 18/12/1993, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Vasto al n. 161, parte II, serie A dell'anno 1993; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 01/04/2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 111 /2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], , Parte_1 C.F._1
e
nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
ENTRAMBI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. Nicola Lipartiti
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI: omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, in particolare la sig.ra continuerà a vivere Parte_1 nell'immobile di sua proprietà ubicato in Vasto, via L. Cardone n.2/B che potrà essere utilizzato anche dal figlio sebbene lo stesso viva ormai da tempo in un'altra abitazione;
2) Il sig. trasferirà altrove la propria residenza lasciando l'immobile di via Parte_2
L. Cardone n.2/b entro il 30.04.2025 e liberando lo stesso dai propri effetti personali;
3) I ricorrenti reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento, gli stessi infatti sono autonomi economicamente con redditi equivalenti tali da consentire ad entrambi di mantenere un tenore di vita agiato;
4) I ricorrenti dichiarano di aver in precedenza risolto tra loro ogni altro tipo di rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
5) I ricorrenti si danno sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Vasto il 18/12/1993, hanno chiesto la separazione Parte_2
consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a Vasto il 18/12/1993, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Vasto al n. 161, parte II, serie A dell'anno 1993; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 01/04/2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi