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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4401/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Pierpaolo GAUDIO
Email 1
CONTRO
Controparte_1 anche quale mandatario della
Controparte_2 Controparte_3
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
t Email 2
Controparte 4
- parte resistente -
Avv. Livio CALABRO
Email 3
Con ricorso depositato in data 15.12.2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219001167244000, notificatagli da parte di [...]
Controparte_5 in data 18.11.2021, limitatamente alla cartella di pagamento e avvisi di addebito: cartella esattoriale n. 03420070000352546000, presumibilmente notificata il 13.02.2007, avviso di addebito n. 33420112000550062000, presumibilmente notificato in data 07.10.2011; avviso di addebito n. 33420120002842622000, presumibilmente notificato in data 09.10.2012; avviso di addebito n. 33420130000884850000, presumibilmente notificato in data16.05.2013; avviso di addebito n. 33420140000267389000, presumibilmente notificato in data 21.05.2014; avviso di addebito n. 33420140003832226000 presumibilmente notificato in data 23.10.2014; avviso di addebito n. 33420150002797275000, presumibilmente notificato in data 07.11.2015.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_3 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' CP_3 che l' CP_6 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendo il rigetto.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_5
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_6 cui
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Invero, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del
2022 i seguenti avvisi di addebito n. 33420140003832226000 e n. 33420150002797275000, nonché parte dei carichi sottesi agli avvisi di addebito: avviso di addebito n. 33420112000550062000
(identificativo partita n. 025010020111052633077 02 26330772010212557929M); avviso di addebito
(identificativo partita nn. 025010020121052633077 33420120002842622000 01 n.
025010020121052633077 01 26330772011113234596M, 26330772011113234594M,
025010020121052633077 01 26330772011113234597M, 025010020121052633077 02
26330772011213468541M, 02501002012I0N00028426 334 201222000M); avviso di addebito n.
33420130000884850000 (identificativo partita nn. 025010020131052633077 03
26330772011314305640M, 025010020131052633077 03 26330772011314305641M,
025010020131052633077 03 26330772011314305642M, 025010020131052633077 03
26330772011314170686M); avviso di addebito n. 33420140000267389000 (identificativo partita nn.
025010020141052633077 03 26330772012315125995M, 025010020141052633077 03
26330772012315125997M, 025010020141052633077 03 26330772012315125999M), come da estratto di ruolo depositato in atti.
Ed infatti ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022 "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
(...)"
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla 1. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla 1. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto della cartella di pagamento n.
03420070000352546 000 e dei restanti carichi di cui agli avvisi di addebito: n.
(Identificativo partita: Partita IVA 1 0333420112000550062000
M); n. 33420120002842622000 (Identificativo 26330772010312636813 partita:
01 26330772011113234595 M); n. 025010020121052633077 33420130000884850000
(Identificativo partita: 025010020131052633077 03 26330772011314170685M; Identificativo partita: 025010020131052633077 04 26330772011414305643 M); n. 33420140000267389000
(Identificativo partita: 025010020141052633077 04 26330772012415246783 M).
Al riguardo l'opponente ha dedotto unicamente fatti estintivi successivi alla notifica degli atti prodromici. Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza. In particolare, parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti in questa sede impugnati stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In atti vi è prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420070000352546, notificata in data 13.2.2007, e degli avvisi di addebito nn. 33420112000550062 000, notificato in data
07.10.2011, 33420120002842622000, notificato in data 09.10.2012, n. 33420130000884850 000,
16.05.2013, notificato in data, n. 33420140000267389 000, notificato in data 21.05.2014.
successivamente a tali atti è stata effettuata in data 18.11.2021 la notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata n. 03420219001167244000 recante numero di raccomandata
62985456642-8. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nei titoli oggetto di causa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento dell'opposizione per prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli atti presupposti, costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione, e liquidate come da dispositivo, previa compensazione per metà, stante la parziale definizione ope legis della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito n.
33420140003832226000 e n. 33420150002797275000, nonché parte dei carichi sottesi agli avvisi di addebito: n. 33420112000550062000 (identificativo partita n. 025010020111052633077 02
26330772010212557929M); n. 33420120002842622000 (identificativo partita nn.
01 26330772011113234594M,025010020121052633077 025010020121052633077 01
26330772011113234596M, 025010020121052633077 01 26330772011113234597M,
025010020121052633077 02 26330772011213468541M, 02501002012I0N00028426 334
201222000M); n. 33420130000884850000 (identificativo partita nn. 025010020131052633077 03
26330772011314305640M, 025010020131052633077 03 26330772011314305641M,
025010020131052633077 03 26330772011314305642M, 025010020131052633077 03
(identificativo partita nn. 26330772011314170686M); n. 33420140000267389000
03025010020141052633077 03 26330772012315125995M, 025010020141052633077
26330772012315125997M, 025010020141052633077 03 26330772012315125999M).
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 03420070000352546 000 e dei restanti carichi di cui agli avvisi di addebito: n.
(Identificativo partita: 33420112000550062000 Partita IVA 1 03
26330772010312636813 M); n. 33420120002842622000 (Identificativo partita:
01 26330772011113234595 M); n. 025010020121052633077 33420130000884850000
(Identificativo partita: 025010020131052633077 03 26330772011314170685M; Identificativo partita: 025010020131052633077 04 26330772011414305643 M); n. 33420140000267389000
(Identificativo partita: 025010020141052633077 04 26330772012415246783 M).
Controparte_5- dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'
[...] al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 1645,50, oltre Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.